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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 774/2024 R.G
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 25/03/2025
Oggi 25/03/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per alle ore 12:40 nessuno è comparso. Parte_1
Per l'avv. LAMPONI IVAN, oggi sostituito dall'avv. Caterina Blazich. CP_1 Pt_2
Il procuratore della parte opposta precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunzia a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 25 marzo 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 774 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore con il patrocinio dell'Avv. GIORDANO MASSIMO, con domicilio eletto in Lecco alla via Parini n.33, presso il difensore avv. GIORDANO MASSIMO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_2 P.IVA_2 dell'Avv. LAMPONI IVAN, dell'Avv. LUIGI CROCE e dell'Avv. ANTONIO TOLA e dell'Avv. CATERINA BLAZICH, con domicilio eletto in Busto Arsizio al Viale Duca d'Aosta n.15, presso il difensore avv. Blazich;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.165/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 31.01.2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 51.385,60, oltre interessi e spese della procedura Controparte_2 monitoria, per il mancato pagamento dei canoni di locazione e spese accessorie del periodo 03.09.2020 –
27.03.2023 in relazione ad un immobile sito in Rescaldina presso il Centro Commerciale di via Togliatti n.2.
Ha dedotto in particolare che: con contratto del 16.07.2013 (successivamente Parte_3 ed ora , concedeva a in locazione Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 commerciale il ramo d'azienda n.91 B, piano primo, presso il Centro Commerciale di Rescaldina (MI), via
Togliatti n.2; il contratto di locazione aveva una durata di 6 anni, rinnovabili per altri 6, e prevedeva un corrispettivo per canoni pari al 10% del fatturato annuo, con un minimo di 26.000 € annui (2.166,66 € mensili), oltre spese ed oneri accessori;
trascorsi i primi 6 anni il contratto si rinnovava tacitamente nel 2019; a causa della pandemia da Covid-19 parte opponente chiedeva a l'annullamento dei canoni per il periodo CP_3 marzo-maggio 2020 e la riduzione del 50% dei canoni per il periodo giugno-dicembre 2020; il 14.12.2020 le parti redigevano e sottoscrivevano addendum contrattuale prevedendo la riduzione del canone di € 2.200 per il periodo aprile 2020 – maggio 2020, e di € 2.300 per il periodo giugno 2020 – dicembre 2020; nonostante la modifica contrattuale aveva difficoltà ad adempiere;
gli eventi legati alla emergenza Parte_1
pagina 2 di 7 epidemiologica del 2020 configurano cause di forza maggiore atte ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento; il credito di controparte, in ogni caso è pari al minor importo di euro 16.01,14 e non
51.385,60,
Ha concluso chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito ed in via principale ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nulla è dovuto;
in via subordinata ha chiesto che fosse accertato che il credito vantato da ammonta ad € 16.010,14; in Controparte_2 via di ulteriore subordine, per il caso in cui venga accolta la domanda proposta da parte opposta, ha chiesto di rideterminare, anche in via equitativa, l'importo per canoni e spese, relativamente al periodo 2020-2022, a cui ha diritto in ogni caso con vittoria di spese. Controparte_2
Parte opposta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
il mutamento del rito ex art.426 c.p.c. nonché nel merito, dato atto che le fatture impagate ammontano ad euro 11.648,83 (stante i pagamenti parziali effettuati da controparte e allegato il mancato ulteriore pagamento della somma di euro
40.907,48 per canoni maturati sino al 23 aprile 2024) ha concluso chiedendo la conferma del decreto opposto o comunque la condanna di al pagamento della somma di € 11.648,83, oltre interessi di Parte_1 mora;
in via riconvenzionale ha chiesto di condannare parte opponente al pagamento di € 40.907,48 a titolo di canoni di locazione per il periodo successivo al 23.03.2023 e fino al 23.04.2024, oltre interessi di mora;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 14.05.2024 è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ed è stato concesso termine alle parti per instaurare il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo.
La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la discussione ex articolo 420 c.p.c.
Parte opposta ha agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento dei canoni di locazione, spese generali e specifiche dell'immobile concesso all'opponente (con contratto del 16.07.2013) in locazione ad uso commerciale sito presso il Centro Commerciale di Rescaldina, via Togliatti n. 2, avente ad oggetto l'esercizio al dettaglio non in esclusiva di sartoria.
Ebbene, parte opponente ha dedotto di non aver potuto adempiere a quanto richiesto a causa dell'emergenza epidemiologica del 2020.
Tale deduzione, tuttavia, non è idonea a paralizzare la richiesta di parte opposta essendosi l'inadempimento protratto non soltanto nei mesi in cui gli esercizi commerciali sono rimasti chiusi.
Al riguardo si osserva innanzitutto che, con riferimento alla prestazione di pagamento del canone, non pare applicabile sic et simpliciter l'art. 1256 c.c., laddove esclude la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento, a fronte di una impossibilità sopravvenuta della prestazione, totale o parziale, solo temporanea e non dovuta a causa ad esso imputabile (Cass. n. 25777/2013; Cass. n. 6594/2012; Cass. n.
9628/2004)
Non pare, infatti, che le obbligazioni pecuniarie possano divenire materialmente impossibili, non potendosi configurare un'impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro, quale bene generico e imperituro, ma semmai soggettivamente inattuabili, a causa dell'indisponibilità o della penuria dei flussi di cassa.
pagina 3 di 7 Il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende, quindi, la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata dalla causa di forza maggiore integrata dall'emergenza sanitaria.
Nelle obbligazioni di somme di denaro, del resto, la prestazione è sempre possibile in ragione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri, con i quali il debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento.
Deve, quindi, concludersi per l'irrilevanza della condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore, essendo la crisi di liquidità un rischio posto a suo carico.
Ed invero è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'art. 1256 c.c. non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, alla stregua del noto brocardo genus numquam perit: l'impossibilità che estingue l'obbligazione è da intendersi in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, il che può verificarsi solo quando la prestazione ha per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di denaro.
Ciò non vuol dire che il conduttore fosse sfornito di tutela durante il periodo del c.d. lockdown: ed invero il legislatore ha avuto ben presente il problema del pagamento dei canoni di locazioni commerciali nel periodo da marzo a maggio 2020, prevedendo, con l'art. 91 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'introduzione all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis, ai sensi del quale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Sul punto deve, innanzitutto, rilevarsi che la norma in esame non prevede un'esclusione automatica dell'inadempimento imputabile nel caso di adeguamento alle prescrizioni sanitarie, ma il debitore è chiamato a dimostrare che è stato proprio l'ossequio alle misure di contenimento ad avergli impedito di eseguire la prestazione.
Potrebbe, quindi, dubitarsi in ordine all'applicabilità della norma al caso di specie, in quanto, ancora una volta, non sono state le misure di contenimento ad avere bloccato la prestazione di dare, potendosi discorrere di tale eventualità, ad esempio, nella diversa ipotesi in cui è stato vietato o ritardato l'esercizio di un'attività, ma una crisi di liquidità determinata, a sua volta, dal rispetto delle misure di contenimento.
Non pare ritenersi, quindi, sussistente nel caso di specie quella situazione di forza maggiore tale da giustificare l'inadempimento, non avendo il debitore in alcun modo dimostrato di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all'esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.
Ad ogni modo, dirimente risulta la considerazione che la norma de qua non possa più essere invocata nel caso in esame: ed invero il ritardo nel pagamento del canone avrebbe potuto essere giustificato, escludendo così la responsabilità del debitore, unicamente durante il periodo di chiusura;
diversamente, conclusosi siffatto periodo, la disposizione in questione non può continuare a trovare applicazione.
Poiché, nel caso di specie, la conduttrice è stata inadempiente con riferimento al pagamento del canone anche successivamente al periodo di chiusura delle attività per l'emergenza Covid e, quindi, ben oltre il periodo in cui erano state imposte le chiusure in funzione anti-contagio, non trovano applicazione né l'art. 1256 c.c. in relazione alle difficoltà finanziarie della conduttrice, né la normativa emergenziale da ultimo esaminata.
pagina 4 di 7 Ciò precisato e venendo ad esaminare il quantum della pretesa di parte opposta va osservato quanto segue. ha eccepito l'erroneità delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 165/2024 Parte_4 atteso che il credito della controparte (alla luce delle fatture depositate in atti) ammonterebbe ad euro 16.010,14.
L'opposta ha dedotto, sul punto, che in effetti sono intercorsi pagamenti da parte dell'opponente e che il debito dell'opponente era pari ad euro 11.648,83 cui però andavano aggiunti i canoni impagati dal mese di marzo del
2023 sino al mese di aprile del 2024 per un importo pari ad euro 40907,48.
Dato atto, quindi della circostanza che è la stessa parte opposta che in relazione a quanto richiesto in sede monitoria ha ridotto il suo credito ad euro 11648,83 il decreto ingiuntivo va revocato.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 7448 del 7 luglio 1993, secondo cui l'adempimento parziale successivo all'emissione del decreto ingiuntivo determina la necessità di revocare lo stesso (benché
emesso nel rispetto dei requisiti di legge), onde evitare la coesistenza tra due diversi titoli esecutivi sul medesimo rapporto ed in considerazione del fatto che, al pari di ogni altro giudizio di cognizione, è necessario verificare che i fatti costitutivi del diritto in contestazione siano sussistenti al momento della pronuncia della sentenza e che non siano nel frattempo intervenuti fatti estintivi o modificativi.
L'importo residuo dovuto da parte opponente a parte opposta in relazione alle fatture azionate in sede monitoria
è, pertanto, pari ad 11.648,83 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (01.02.2024) e sino al saldo.
L'opposta ha chiesto, poi, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento di €40907,48 a titolo di canoni di locazione e spese maturati successivamente al marzo del 2023 e sino all'aprile del 2024.
Prima di valutare la fondatezza della domanda occorre valutarne l'ammissibilità.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Emesso decreto ingiuntivo per l'importo di canoni scaduti e servizi prestati in base a un contratto di utenza telefonica, non costituisce una inammissibile domanda nuova,
bensì una semplice modificazione, mediante ampliamento del petitum, della domanda originaria - modificazione contenuta nei limiti previsti dall'art. 184 cod. proc. civ. - quella proposta nel corso del giudizio instauratosi a seguito di opposizione, e intesa ad ottenere il pagamento dell'importo di canoni e servizi successivi alla data del decreto ingiuntivo” (Cass. civ., sez. I, 24.6.1968 n°.2112).
La massima, ancorché datata, esprime un principio di carattere generale e pacifico che, ad oggi, è immutato.
La Corte di Cassazione infatti, in altra pronuncia, analizzando un caso analogo, ha ritenuto che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria (nella specie, per canoni locatizi) formulata dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera "emendatio libelli", siccome comportante un mero ampliamento del "petitum" al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. civ., sez. III, 8.1.2010, n°.75).
La massima, ancorché riferita agli accessori del credito, si pone nel solco interpretativo giurisprudenziale su richiamato.
Ne consegue che la richiesta di pagamento dei canoni di locazione maturati in corso di causa consiste in un mero ampliamento della domanda che non comporta una modifica del titolo o dell'oggetto della medesima.
pagina 5 di 7 Ciò precisato e venendo al quantum occorre osservare quanto segue.
Alla luce di quanto sopra precisato possono essere concesse alla parte opposta solo le somme maturate successivamente al deposito dell'integrazione documentale richiesta in sede monitoria (avendo dovuto essere le altre somme richieste in sede monitoria) potendosi solo in tal caso ritenersi verificato un mutamento della domanda originariamente formulata in sede monitoria.
Alla luce di tali circostanze, parte opponente deve essere altresì condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 11100,16 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale ( 2.05.2024) e sino al saldo.
Alla luce di tali motivazioni, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto ma la parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro €11648,83, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo ( 01.02.2024) e sino al saldo in relazione alle fatture azionate in sede monitoria e alla somma di euro 11100,16 oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale ( 2.05.2024) e sino al saldo per i canoni e le spese successive alla data del deposito delle note integrative in sede monitoria.
Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503;
Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in -omissis--
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass.
civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Nel caso di specie, alla luce della notevole riduzione dell'importo richiesto in sede monitoria ( avendo prodotto in quella sede già fatture per un importo molto inferiore rispetto a quanto richiesto) e alla luce della notevole riduzione anche della domanda riconvenzionale formulata in questa sede le spese processuali possono essere compensate per i 2/3; per il restante terzo seguono la soccombenza di parte opponente e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ai sensi del D.M.
147/2022 tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, con esclusione della fase istruttoria non espletatasi, e tenendo in considerazione i parametri minimi della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,00 e 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n.165/2024 formulata da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. Dato atto del pagamento da parte di di euro 39736,77 revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 165/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 31.01.2024;
2. condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€11648,83, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (
01.02.2024) e sino al saldo in relazione alle fatture azionate in sede monitoria e alla somma di euro 11100,16 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale ( 2.05.2024) e sino al saldo per i canoni e le spese successive alla data del deposito delle note integrative in sede monitoria;
3. condanna al pagamento in favore di di 1/3 delle spese della Parte_1 Controparte_2 fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 1411,00 (di cui euro 466,67
per compensi della fase monitoria, euro 95,33 per spese della fase monitoria ed euro 849,00 per compensi del giudizio di opposizione) oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa per il restante 2/3 le spese sia della fase di opposizione che della fase monitoria.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 7 di 7
Tribunale di Busto Arsizio
VERBALE DI UDIENZA DEL 25/03/2025
Oggi 25/03/2025, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:
Per alle ore 12:40 nessuno è comparso. Parte_1
Per l'avv. LAMPONI IVAN, oggi sostituito dall'avv. Caterina Blazich. CP_1 Pt_2
Il procuratore della parte opposta precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e rinunzia a presenziare alla lettura. il Giudice
Dopo la discussione orale si ritira in camera di consiglio, e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura, ai sensi degli artt. 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Carlo Barile
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
All'udienza del 25 marzo 2025 il Giudice dott. Carlo Barile ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt.
429 e 281sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 774 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore con il patrocinio dell'Avv. GIORDANO MASSIMO, con domicilio eletto in Lecco alla via Parini n.33, presso il difensore avv. GIORDANO MASSIMO;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_2 P.IVA_2 dell'Avv. LAMPONI IVAN, dell'Avv. LUIGI CROCE e dell'Avv. ANTONIO TOLA e dell'Avv. CATERINA BLAZICH, con domicilio eletto in Busto Arsizio al Viale Duca d'Aosta n.15, presso il difensore avv. Blazich;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n.165/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 31.01.2024, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 51.385,60, oltre interessi e spese della procedura Controparte_2 monitoria, per il mancato pagamento dei canoni di locazione e spese accessorie del periodo 03.09.2020 –
27.03.2023 in relazione ad un immobile sito in Rescaldina presso il Centro Commerciale di via Togliatti n.2.
Ha dedotto in particolare che: con contratto del 16.07.2013 (successivamente Parte_3 ed ora , concedeva a in locazione Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 commerciale il ramo d'azienda n.91 B, piano primo, presso il Centro Commerciale di Rescaldina (MI), via
Togliatti n.2; il contratto di locazione aveva una durata di 6 anni, rinnovabili per altri 6, e prevedeva un corrispettivo per canoni pari al 10% del fatturato annuo, con un minimo di 26.000 € annui (2.166,66 € mensili), oltre spese ed oneri accessori;
trascorsi i primi 6 anni il contratto si rinnovava tacitamente nel 2019; a causa della pandemia da Covid-19 parte opponente chiedeva a l'annullamento dei canoni per il periodo CP_3 marzo-maggio 2020 e la riduzione del 50% dei canoni per il periodo giugno-dicembre 2020; il 14.12.2020 le parti redigevano e sottoscrivevano addendum contrattuale prevedendo la riduzione del canone di € 2.200 per il periodo aprile 2020 – maggio 2020, e di € 2.300 per il periodo giugno 2020 – dicembre 2020; nonostante la modifica contrattuale aveva difficoltà ad adempiere;
gli eventi legati alla emergenza Parte_1
pagina 2 di 7 epidemiologica del 2020 configurano cause di forza maggiore atte ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento; il credito di controparte, in ogni caso è pari al minor importo di euro 16.01,14 e non
51.385,60,
Ha concluso chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
nel merito ed in via principale ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto nulla è dovuto;
in via subordinata ha chiesto che fosse accertato che il credito vantato da ammonta ad € 16.010,14; in Controparte_2 via di ulteriore subordine, per il caso in cui venga accolta la domanda proposta da parte opposta, ha chiesto di rideterminare, anche in via equitativa, l'importo per canoni e spese, relativamente al periodo 2020-2022, a cui ha diritto in ogni caso con vittoria di spese. Controparte_2
Parte opposta si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte opponente e ha concluso chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo;
il mutamento del rito ex art.426 c.p.c. nonché nel merito, dato atto che le fatture impagate ammontano ad euro 11.648,83 (stante i pagamenti parziali effettuati da controparte e allegato il mancato ulteriore pagamento della somma di euro
40.907,48 per canoni maturati sino al 23 aprile 2024) ha concluso chiedendo la conferma del decreto opposto o comunque la condanna di al pagamento della somma di € 11.648,83, oltre interessi di Parte_1 mora;
in via riconvenzionale ha chiesto di condannare parte opponente al pagamento di € 40.907,48 a titolo di canoni di locazione per il periodo successivo al 23.03.2023 e fino al 23.04.2024, oltre interessi di mora;
con vittoria di spese.
Con ordinanza del 14.05.2024 è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ed è stato concesso termine alle parti per instaurare il procedimento di mediazione che ha avuto esito negativo.
La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la discussione ex articolo 420 c.p.c.
Parte opposta ha agito in via monitoria al fine di ottenere il pagamento dei canoni di locazione, spese generali e specifiche dell'immobile concesso all'opponente (con contratto del 16.07.2013) in locazione ad uso commerciale sito presso il Centro Commerciale di Rescaldina, via Togliatti n. 2, avente ad oggetto l'esercizio al dettaglio non in esclusiva di sartoria.
Ebbene, parte opponente ha dedotto di non aver potuto adempiere a quanto richiesto a causa dell'emergenza epidemiologica del 2020.
Tale deduzione, tuttavia, non è idonea a paralizzare la richiesta di parte opposta essendosi l'inadempimento protratto non soltanto nei mesi in cui gli esercizi commerciali sono rimasti chiusi.
Al riguardo si osserva innanzitutto che, con riferimento alla prestazione di pagamento del canone, non pare applicabile sic et simpliciter l'art. 1256 c.c., laddove esclude la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento, a fronte di una impossibilità sopravvenuta della prestazione, totale o parziale, solo temporanea e non dovuta a causa ad esso imputabile (Cass. n. 25777/2013; Cass. n. 6594/2012; Cass. n.
9628/2004)
Non pare, infatti, che le obbligazioni pecuniarie possano divenire materialmente impossibili, non potendosi configurare un'impossibilità oggettiva e assoluta di procurarsi il denaro, quale bene generico e imperituro, ma semmai soggettivamente inattuabili, a causa dell'indisponibilità o della penuria dei flussi di cassa.
pagina 3 di 7 Il concetto di impossibilità della prestazione non ricomprende, quindi, la c.d. impotenza finanziaria, per quanto determinata dalla causa di forza maggiore integrata dall'emergenza sanitaria.
Nelle obbligazioni di somme di denaro, del resto, la prestazione è sempre possibile in ragione della normale convertibilità in denaro di tutti i beni presenti e futuri, con i quali il debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il debitore risponde dell'adempimento.
Deve, quindi, concludersi per l'irrilevanza della condizione soggettiva di impotenza finanziaria del debitore, essendo la crisi di liquidità un rischio posto a suo carico.
Ed invero è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'art. 1256 c.c. non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, alla stregua del noto brocardo genus numquam perit: l'impossibilità che estingue l'obbligazione è da intendersi in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, il che può verificarsi solo quando la prestazione ha per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di denaro.
Ciò non vuol dire che il conduttore fosse sfornito di tutela durante il periodo del c.d. lockdown: ed invero il legislatore ha avuto ben presente il problema del pagamento dei canoni di locazioni commerciali nel periodo da marzo a maggio 2020, prevedendo, con l'art. 91 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'introduzione all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, il comma 6-bis, ai sensi del quale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Sul punto deve, innanzitutto, rilevarsi che la norma in esame non prevede un'esclusione automatica dell'inadempimento imputabile nel caso di adeguamento alle prescrizioni sanitarie, ma il debitore è chiamato a dimostrare che è stato proprio l'ossequio alle misure di contenimento ad avergli impedito di eseguire la prestazione.
Potrebbe, quindi, dubitarsi in ordine all'applicabilità della norma al caso di specie, in quanto, ancora una volta, non sono state le misure di contenimento ad avere bloccato la prestazione di dare, potendosi discorrere di tale eventualità, ad esempio, nella diversa ipotesi in cui è stato vietato o ritardato l'esercizio di un'attività, ma una crisi di liquidità determinata, a sua volta, dal rispetto delle misure di contenimento.
Non pare ritenersi, quindi, sussistente nel caso di specie quella situazione di forza maggiore tale da giustificare l'inadempimento, non avendo il debitore in alcun modo dimostrato di aver fatto uso della ordinaria diligenza per rimuovere gli ostacoli creati all'esatta esecuzione degli impegni contrattualmente assunti.
Ad ogni modo, dirimente risulta la considerazione che la norma de qua non possa più essere invocata nel caso in esame: ed invero il ritardo nel pagamento del canone avrebbe potuto essere giustificato, escludendo così la responsabilità del debitore, unicamente durante il periodo di chiusura;
diversamente, conclusosi siffatto periodo, la disposizione in questione non può continuare a trovare applicazione.
Poiché, nel caso di specie, la conduttrice è stata inadempiente con riferimento al pagamento del canone anche successivamente al periodo di chiusura delle attività per l'emergenza Covid e, quindi, ben oltre il periodo in cui erano state imposte le chiusure in funzione anti-contagio, non trovano applicazione né l'art. 1256 c.c. in relazione alle difficoltà finanziarie della conduttrice, né la normativa emergenziale da ultimo esaminata.
pagina 4 di 7 Ciò precisato e venendo ad esaminare il quantum della pretesa di parte opposta va osservato quanto segue. ha eccepito l'erroneità delle somme di cui al decreto ingiuntivo n. 165/2024 Parte_4 atteso che il credito della controparte (alla luce delle fatture depositate in atti) ammonterebbe ad euro 16.010,14.
L'opposta ha dedotto, sul punto, che in effetti sono intercorsi pagamenti da parte dell'opponente e che il debito dell'opponente era pari ad euro 11.648,83 cui però andavano aggiunti i canoni impagati dal mese di marzo del
2023 sino al mese di aprile del 2024 per un importo pari ad euro 40907,48.
Dato atto, quindi della circostanza che è la stessa parte opposta che in relazione a quanto richiesto in sede monitoria ha ridotto il suo credito ad euro 11648,83 il decreto ingiuntivo va revocato.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 7448 del 7 luglio 1993, secondo cui l'adempimento parziale successivo all'emissione del decreto ingiuntivo determina la necessità di revocare lo stesso (benché
emesso nel rispetto dei requisiti di legge), onde evitare la coesistenza tra due diversi titoli esecutivi sul medesimo rapporto ed in considerazione del fatto che, al pari di ogni altro giudizio di cognizione, è necessario verificare che i fatti costitutivi del diritto in contestazione siano sussistenti al momento della pronuncia della sentenza e che non siano nel frattempo intervenuti fatti estintivi o modificativi.
L'importo residuo dovuto da parte opponente a parte opposta in relazione alle fatture azionate in sede monitoria
è, pertanto, pari ad 11.648,83 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (01.02.2024) e sino al saldo.
L'opposta ha chiesto, poi, in via riconvenzionale, la condanna dell'opponente al pagamento di €40907,48 a titolo di canoni di locazione e spese maturati successivamente al marzo del 2023 e sino all'aprile del 2024.
Prima di valutare la fondatezza della domanda occorre valutarne l'ammissibilità.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “Emesso decreto ingiuntivo per l'importo di canoni scaduti e servizi prestati in base a un contratto di utenza telefonica, non costituisce una inammissibile domanda nuova,
bensì una semplice modificazione, mediante ampliamento del petitum, della domanda originaria - modificazione contenuta nei limiti previsti dall'art. 184 cod. proc. civ. - quella proposta nel corso del giudizio instauratosi a seguito di opposizione, e intesa ad ottenere il pagamento dell'importo di canoni e servizi successivi alla data del decreto ingiuntivo” (Cass. civ., sez. I, 24.6.1968 n°.2112).
La massima, ancorché datata, esprime un principio di carattere generale e pacifico che, ad oggi, è immutato.
La Corte di Cassazione infatti, in altra pronuncia, analizzando un caso analogo, ha ritenuto che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta ulteriore di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria (nella specie, per canoni locatizi) formulata dall'opposto in comparsa di risposta non implica modifica della domanda originaria, così come non integra (a maggior ragione) gli estremi di una domanda riconvenzionale, costituendo una mera "emendatio libelli", siccome comportante un mero ampliamento del "petitum" al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. civ., sez. III, 8.1.2010, n°.75).
La massima, ancorché riferita agli accessori del credito, si pone nel solco interpretativo giurisprudenziale su richiamato.
Ne consegue che la richiesta di pagamento dei canoni di locazione maturati in corso di causa consiste in un mero ampliamento della domanda che non comporta una modifica del titolo o dell'oggetto della medesima.
pagina 5 di 7 Ciò precisato e venendo al quantum occorre osservare quanto segue.
Alla luce di quanto sopra precisato possono essere concesse alla parte opposta solo le somme maturate successivamente al deposito dell'integrazione documentale richiesta in sede monitoria (avendo dovuto essere le altre somme richieste in sede monitoria) potendosi solo in tal caso ritenersi verificato un mutamento della domanda originariamente formulata in sede monitoria.
Alla luce di tali circostanze, parte opponente deve essere altresì condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 11100,16 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale ( 2.05.2024) e sino al saldo.
Alla luce di tali motivazioni, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto ma la parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro €11648,83, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo ( 01.02.2024) e sino al saldo in relazione alle fatture azionate in sede monitoria e alla somma di euro 11100,16 oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale ( 2.05.2024) e sino al saldo per i canoni e le spese successive alla data del deposito delle note integrative in sede monitoria.
Con riguardo alle regolamentazione delle spese processuali si deve premettere che, in linea generale, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civile, sez. II, 06 maggio 2013, n. 10503;
Cass. civile, sez. VI, 04 febbraio 2013, n. 2502; Tribunale Bari, sez. III, 27 giugno 2012, n. 2359 in -omissis--
2013; Cass. civile, sez. III, 09 agosto 2007, n. 17469; Cass. civile, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14764; Cass.
civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19126; Cass. civile, sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818).
Nel caso di specie, alla luce della notevole riduzione dell'importo richiesto in sede monitoria ( avendo prodotto in quella sede già fatture per un importo molto inferiore rispetto a quanto richiesto) e alla luce della notevole riduzione anche della domanda riconvenzionale formulata in questa sede le spese processuali possono essere compensate per i 2/3; per il restante terzo seguono la soccombenza di parte opponente e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ai sensi del D.M.
147/2022 tenendo in considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, con esclusione della fase istruttoria non espletatasi, e tenendo in considerazione i parametri minimi della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 5201,00 e 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n.165/2024 formulata da nei confronti di ogni Parte_1 Controparte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. Dato atto del pagamento da parte di di euro 39736,77 revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 165/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 31.01.2024;
2. condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€11648,83, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (
01.02.2024) e sino al saldo in relazione alle fatture azionate in sede monitoria e alla somma di euro 11100,16 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data del deposito della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale ( 2.05.2024) e sino al saldo per i canoni e le spese successive alla data del deposito delle note integrative in sede monitoria;
3. condanna al pagamento in favore di di 1/3 delle spese della Parte_1 Controparte_2 fase monitoria e del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi euro 1411,00 (di cui euro 466,67
per compensi della fase monitoria, euro 95,33 per spese della fase monitoria ed euro 849,00 per compensi del giudizio di opposizione) oltre rimborso spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa per il restante 2/3 le spese sia della fase di opposizione che della fase monitoria.
Il Giudice
Carlo Barile
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