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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 309/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 309 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 05.08.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa via R. Fucini Parte_1 C.F._1
n. 49, presso lo studio dell'avv. Carlo Cavalletti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- attrice contro
Controparte_1
(P.I. ), in persona del procuratore Avv.
[...] P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Stabile (Cod. Fisc. CP_2
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CodiceFiscale_2
Raffaella Primucci (Cod. Fisc. ) del Foro di Pisa sito in Pisa corso Italia n. CodiceFiscale_3
69
- convenuto nonché contro
nato il [...] in [...], domiciliato c/o Controparte_3 CP_1
- convenuto contumace
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti costituite: come da note scritte depositate, rispettivamente, il 18.7.2024
(quanto a parte attrice) e il 11.7.2024 (quanto a parte convenuta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva questo Tribunale affinché, previo Parte_1 accertamento della responsabilità esclusiva del conducente convenuto, condannasse quest'ultimo, in solido con , al risarcimento del danno biologico e patrimoniale da Controparte_1 lei subito in conseguenza dell'accaduto.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente adduceva di essere rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi in data 27.07.2018 per colpa di tale il quale, procedendo in Controparte_3
stato di ebbrezza e a velocità sconsiderata a bordo della Jaguar X tg. GIAT1702, era entrato in collisione contro la di lei autovettura (Peugeot 206 tg. CJ043CA), sbalzandola fuori dall'abitacolo.
Esponeva, in particolare, la che: - in seguito al sinistro era stata trasportata d'urgenza Pt_1 al pronto soccorso dell'Ospedale di Cisanello;
- nell'occasione aveva riportato trauma cranio facciale, trauma distorsivo del rachide cervicale, frattura composta del terzo distale del manubrio sternale e rottura della milza;
- la Compagnia assicurativa del mezzo del le aveva liquidato, al netto CP_3 dell'indennizzo di € 13.337,29, la somma di € 34.070,12; - tale somma non era tuttavia idonea CP_4
a ristorarla dell'intero danno subito;
- al danno biologico doveva infatti essere aggiunto il danno esistenziale costituito dallo stravolgimento delle sue abitudini di vita e dall'impossibilità di accudire la propria figlia o di adempiere alle attività quotidiane e lavorative;
-ella aveva maturato, altresì, il diritto di essere risarcita del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, non avendo potuto più svolgere l'attività di autista/soccorritrice ed essendo stata in seguito reimpiegata quale centralinista, con un conseguente perdita economica costituita dalle differenze retributive e pensionistiche.
Riferiva, infine, di aver instaurato procedimento per accertamento tecnico preventivo e che il relativo elaborato peritale aveva riconosciuto l'esistenza di tutti i menzionati danni.
Mentre il rimaneva contumace, con comparsa del 02.04.2021 si costituiva, di contro, in giudizio CP_3
, chiedendo la conversione del rito e, nel merito, il rigetto del ricorso Controparte_1
o, in via subordinata, la corretta quantificazione del danno quale fosse risultato provato in corso di causa.
Segnatamente, l'Ufficio resistente contestava le risultanze della CTU redatta in sede di ATP, chiedendone il rinnovo;
mentre nel merito contestava il quantum del risarcimento richiesto ex adverso, eccependo: - l'inammissibilità della richiesta risarcitoria per il danno psicologico in quanto non adeguatamente provato;
l'inammissibilità della richiesta avente ad oggetto il risarcimento del danno esistenziale, in quanto mera duplicazione del ristoro del danno non patrimoniale inteso quale categoria unitaria;
- l'inammissibilità della domanda quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, anch'essa per carenza di prova, atteso che la perdita della milza non avrebbe dovuto incidere sull'attività lavorativa a contatto con malati;
- l'irrilevanza, ai fini probatori, della perizia di parte relativa alla perdita economica conseguente alla menzionata compromissione della capacità lavorativa specifica. Con ordinanza del 22.06.2021 veniva disposta la conversione del rito da sommario in ordinario, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 409/2020, mediante l'assunzione di prove testimoniali e mediante CTU tecnico-contabile tesa a quantificare il danno economico subito dall'attrice in ragione della perdita da capacità lavorativa specifica;
dopodichè le parti precisavano le conclusioni per l'udienza del
25.07.2024, tenutasi in modalità cartolare, e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 05.08.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Merito della lite
E' da rilevare, in primo luogo, che la presente controversia trae origine dal sinistro verificatosi il
27.07.2018 in CA.
In particolare, l'incidente ha visto coinvolti il veicolo Jaguar X-Type tg. GIAT1702, nell'occasione condotto dal proprietario e il veicolo Peugeut 206 tg. CJ043CA, condotto Controparte_3 dall'odierna attrice.
La dinamica dell'evento e la responsabilità della causazione dello stesso, invero, non sono contestate tra le parti costituite.
Risulta pacifico (art. 115 c.p.c.) che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in via esclusiva al convenuto contumace.
Ciò trova conferma, del resto, nelle risultanze del verbale redatto dai Carabinieri di CA (doc. 3 di parte convenuta), da cui emerge che richiesto di fermarsi per ordinari Controparte_3
controlli, non ha ottemperato all'ALT intimatogli dalle Forze dell'Ordine e, datosi alla fuga a forte velocità, ha omesso di arrestarsi al segnale di STOP, venendo così in collisione con l'autovettura condotta dalla Pt_1
Contr Controversa, tra le parti, è invece la sussistenza e l'entità dei danni riportati dall'attrice, avendo l' contestato la pretesa risarcitoria avanzata da quest'ultima eccependo la carenza di prova dei danni ex adverso lamentati, nonché la loro quantificazione.
In particolare, la domanda attorea ha ad oggetto tanto il ristoro dei danni non patrimoniali quanto del danno patrimoniale asseritamente subito.
Orbene, la domanda deve ritenersi fondata, nei termini che si vengono ad indicare, e deve, pertanto, essere accolta nella relativa misura.
Sul danno non patrimoniale
In fase istruttoria è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ante causam n. 409/2020 R.G., nel corso del quale è stato depositato l'elaborato peritale del nominato CTU dott.ssa Persona_1
In particolare, il CTU ha evidenziato che a seguito al sinistro per cui è causa ha Parte_1
riportato “trauma addominale e asportazione della milza, trauma cranico, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma toracico con frattura del manubrio sternale;
nei mesi seguenti la perizianda ha sviluppato un disturbo post-traumatico caratterizzato da ansia, depressione del tono dell'umore, astenia” (pag. 9 della relazione del CTU).
Dette lesioni, secondo quanto emerge dalla valutazione operata dall'ausiliario, sono causalmente ricollegabili al sinistro che ne occupa e hanno determinato un danno biologico temporaneo nonché reliquati permanenti.
Il primo è stato quantificato dal CTU in misura di 40 giorni di ITT, 15 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%.
Invece il danno biologico permanente -costituito da esiti cicatriziali di splenectomia, dolorabilità in sede della frattura dello sterno, cervicalgia con dolore e limitazione funzionale del rachide cervicale e disturbo post-traumatico da stress di grado moderato- è consistito in una permanente riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%.
Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise in toto, atteso che l'elaborato peritale risulta completo nonché immune da vizi logici e metodologici.
Non hanno pregio, sul punto, le contestazioni della difesa dell'Ufficio convenuto, finalizzate a ottenere il rinnovo della consulenza in atti.
Infatti l'ausiliario del giudice ha fornito compiuta risposta alle osservazioni del CT di parte convenuta nel giudizio di ATP, argomentando in modo specifico sulla sussistenza del nesso di causa tra l'evento traumatico e l'insorgere del danno non patrimoniale relativo alla sfera psichica della periziata.
In particolare, la dott.ssa ha puntualizzato che il lasso di tempo intercorso tra il momento Per_1
del sinistro (luglio 2018) e la manifestazione del danno psichico (maggio 2019) è del tutto coerente con il manifestarsi del disturbo post-traumatico da stress, di cui l'odierna attrice presenta i chiari sintomi (“Il nesso temporale appare ampiamente rispettato infatti, come avviene nella massima parte dei casi, nei mesi immediatamente successivi al trauma si sono sviluppati un senso di disagio, riduzione del sonno con difficoltà all'addormentamento, reazioni di evitamento, difficoltà alla concentrazione, senso di allarme e ansia, evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma che sono diventati nella sempre più evidenti e si sono associati a senso di demoralizzazione Pt_1
quando sono insorti problemi in ambito lavorativo che hanno portato la paziente a sentire la necessità di supporto psichiatrico” – pag. 12-13 della relazione del CTU).
Venendo, pertanto, alla liquidazione del danno di cui l'attrice ha il diritto di essere risarcita, giova ricordare, preliminarmente, che il danno psichico, quale species del danno biologico, costituisce una voce dell'unitaria categoria di danno e, come tale, non può essere oggetto di autonomo risarcimento ma deve essere compreso nella liquidazione, onnicomprensiva, del danno all'integrità psicofisica.
Ciò posto, la quantificazione di tale danno deve avvenire in conformità alle tabelle vigenti all'epoca del sinistro (Tabelle Tribunale di Milano 2018), tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro
(34 anni) e delle lesioni dalla stessa riportate, sia sotto il profilo dell'inabilità temporanea che sotto quello dall'invalidità permanente conseguitane: sì che, sulla scorta di tali criteri, il danno risarcibile
è pari, nella specie, a € 80.413,50.
Trattandosi di un debito di valore, sulla somma in questione devono essere calcolati per ricondurre tale importo all'attualità, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT costo/vita dal dì del fatto fino alla data della presente decisione e gli interessi di legge parimenti dal giorno del sinistro fino a quello della sentenza.
Competono quindi all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, complessivi €
103.290,71 (di cui € 8.965,67 per interessi legali), oltre interessi di legge dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Sul danno alla capacità lavorativa specifica
Il nominato CTU contabile, consulente del lavoro ha riconosciuto, altresì, Testimone_1
l'esistenza di una compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, anch'essa riconducibile all'incidente di cui quest'ultima è rimasta vittima.
La infatti, svolgeva la mansione di autista/soccorritrice a bordo dei mezzi di soccorso, Pt_1
e le conseguenze dell'evento dannoso occorsole hanno reso la donna definitivamente inidonea alla mansione specifica.
Tale conclusione è corroborata, in primis, da quanto emerge dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evince la più limitata idoneità lavorativa dell'odierna istante a seguito dell'accaduto.
In particolare, è stata attestata l'inidoneità alla mansione ricoperta e l'idoneità alla mansione di centralinista (doc. 7 di parte attrice); laddove, nelle buste paga relative al periodo successivo alla verificazione del sinistro è indicata, nella sezione “qualifica”, la dicitura “Add. a mansioni di segreteria” (doc. 13 di parte attrice), idonea a dimostrare che la è stata adibita a Pt_1
mansione altra e diversa da quella originariamente ricoperta.
Ulteriore elemento di riscontro della ridotta capacità lavorativa specifica dell'attrice sopravvenuta all'evento di cui è causa è dato dalle risultanze delle dichiarazioni dei testi e Testimone_2 Tes_3
escussi all'udienza del 25.7.2022, il primo dei quali ha, in particolare, riferito che “da dopo
[...]
l'incidente non ha più potuto svolgere il servizio in autoambulanza come autista soccorritore Pt_1
ed è stata impiegata in ufficio, risponde al telefono ed è la segretaria dei medici della P.A, prende appuntamenti ed altro;
(…) ho assistito a telefonate tra lei e i suoi datori di lavori che le spiegavano che avrebbero dovuto trovare un'altra mansione e poi l'ho accompagnata io dal medico che l'ha dichiarata non più abile per il servizio in autoambulanza , è stata tolta dal lavoro che faceva prima
e le è stata data la nuova mansione di centralinista segretaria;
Infatti le idoneità che aveva sono scadute, vanno rinnovate annualmente, ma non le ha potute rinnovare, non veniva più chiamata da per il rinnovo perché non più idonea. (…) la motivazione della non idoneità era legata al CP_5
fatto che essendole stata asportata la milza era ad alto rischio di ammalarsi stando accanto Pt_1
a determinato pazienti, quando si va con il servizio in autoambulanza, non si sa con chi sia hanno contatti, anche in corsia. ha le difese immunitarie abbassate”. Pt_1 Non causalmente ricollegabile al sinistro deve, invece, ritenersi il licenziamento dell'attrice giacchè, da quanto è dato ricavare dalla documentazione in atti, la stata licenziata per ragioni Pt_1
legate alla crisi economica che ha coinvolto la parte datrice di lavoro.
Posto, altresì, che l'invalidità permanente globale riconosciuta, all'attrice, dall' è pari, come CP_4 evidenziato dal CTU, all'11% come da provvedimento dell'Istituto del 13.12.2018, ne discende che deve essere risarcito alla predetta anche il danno patrimoniale derivante dalla sofferta compromissione della capacità lavorativa specifica, con ciò intendendosi il pregiudizio rappresentato dal non poter più svolgere la specifica mansione originariamente ricoperta. Trattasi, in particolare, di una voce di danno patrimoniale -sub specie di lucro cessante- avente ad oggetto la perdita di futuri introiti. Nel caso che ne occupa, il CTU ha individuato la retribuzione che veniva percepita dall'attrice prima del sinistro, decurtando l'11% del relativo importo, pari ad € 2.278,00. A tale ammontare del reddito annuo perduto è stato quindi applicato il coefficiente moltiplicativo individuato nella tabella di capitalizzazione del Tribunale di Milano (2023) in relazione all'età dell'attrice e agli anni che la separano dalla pensione.
Si è così ottenuta una quantificazione del suddetto danno patrimoniale pari ad € 96.085,19, importo quest'ultimo sul quale dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 27.7.2018 (dì dell'evento) fino alla data della sentenza e gli interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, parimenti dal 27.7.2018 fino al saldo effettivo.
Sulle altre voci di danno patrimoniale
Deve, sotto tale profilo, essere riconosciuto il diritto dell'attrice al rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU in sede di ATP. Trattasi di complessivi € 2.196,00 (dati da €
610,00 per la relazione medico-legale, € 400,00 per visite mediche, € 269,00 per ticket sanitari, €
337,00 per l'acquisto di farmaci ed € 580,00 per visite psichiatriche).
Detto complessivo importo dovrà essere, a sua volta, rivalutato secondo gli indici ISTAT costo/vita dalle date dei rispettivi esborsi -o, comunque, del dovuto- delle singole somme di cui lo stesso si compone fino a quella della sentenza, con corresponsione, altresì, degli interessi di legge, su tali singole somme rivalutate anno per anno, parimenti dalle date dei rispettivi esborsi -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo.
**********************************
Dall'ammontare complessivamente dovuto, alla per le causali sopra indicate dovranno Pt_1 essere decurtate le somme da lei già percepite, ossia l'indennizzo di € 13.337,29 e il CP_4
risarcimento corrisposto dell'assicuratore odierno convenuto, pari a € 34.070,12.
Contr In definitiva, pertanto, l' dovrà essere condannato a corrispondere alla danneggiata l'importo risultante dalla differenza tra la somma di quelli sopra liquidati e la somma di quelli, testè indicati, dalla stessa già incamerati, maggiorati questi ultimi degli interessi di legge dalla data dell'avvenuta percezione fino a quella della sentenza.
Sulle spese di lite Le spese di ATP (comprensive dell'ammontare -pari a € 1.220,00 come da ricevuta n. 20/20 del
26.11.2020 – doc. 11 di parte attrice- del compenso spettante al CT dott. per Persona_2
l'assistenza fornita nel relativo procedimento) devono essere poste a carico della parte soccombente
(art. 91 c.p.c.), al pari delle spese del presente giudizio (a loro volta comprensive del compenso -pari a € 3.172,00 come da prenotula dello del 18.7.2024, parimenti allegata Controparte_6 da parte attrice- spettante, al CT dott. , per l'assistenza fornita in sede di espletamento della CP_6
CTU contabile), e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di CTU, come in atti già liquidate, faranno anch'esse carico, in via definitiva e solidale, ai convenuti.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA che la responsabilità della causazione del sinistro stradale verificatosi in CA il 27.7.2018, quale meglio descritto in motivazione, deve essere ascritta, in via esclusiva, a conducente e proprietario del veicolo Jaguar X tg. GIAT1702; Controparte_3
2) DICHIARA che l'ammontare dei danni subiti, da in conseguenza del Parte_1
suddetto incidente è pari alle seguenti somme:
a) € 103.290,71, oltre interessi di legge dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo, quale danno all'integrità psicofisica;
b) € 96.085,19, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal
27.7.2018 fino alla data della sentenza e interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, parimenti dal 27.7.2018 fino al saldo effettivo, quale danno da compromissione della capacità lavorativa specifica;
c) € 2.916,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalle date dei rispettivi esborsi -o, comunque, del dovuto- delle singole somme di cui detto ammontare si compone fino a quella della sentenza e interessi di legge, su tali singole somme rivalutate anno per anno, parimenti dalle date dei rispettivi esborsi -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo, quale ammontare delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento;
3) DA'ATTO che all'attrice sono stati già liquidati l'indennizzo di € 13.337,29 e il CP_4 risarcimento da parte dell' odierno convenuto, pari a € 34.070,12; CP_1
4) NA, conseguentemente, l' in persona del suo legale rappresentante, e CP_1 [...]
in solido tra loro, a corrispondere a l'importo pari alla Controparte_3 Parte_1
differenza tra la somma di quelli indicati al punto 2) lett. a), b) e c) e la somma di quelli indicati al punto 3), maggiorati questi ultimi degli interessi di legge dalle rispettive date di avvenuta percezione degli stessi fino a quella della presente decisione;
5) NA l' in persona del suo legale rappresentante, e in CP_1 Controparte_3
solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam, che liquida in € 3.827,00 per competenze ed € 1.506,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge, sia quelle del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 3.458,00 per esborsi, oltre spese generali 15
% nonché IVA e CPA come per legge;
6) PONE definitivamente a carico dei convenuti medesimi, parimenti in solido tra loro, l'intero ammontare dei compensi spettanti ai CC.TT.UU. nominati rispettivamente nel procedimento di istruzione preventiva ante causam e nel presente giudizio, come in atti già liquidati;
7) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 19.2.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 309 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 05.08.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa via R. Fucini Parte_1 C.F._1
n. 49, presso lo studio dell'avv. Carlo Cavalletti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
- attrice contro
Controparte_1
(P.I. ), in persona del procuratore Avv.
[...] P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Stabile (Cod. Fisc. CP_2
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CodiceFiscale_2
Raffaella Primucci (Cod. Fisc. ) del Foro di Pisa sito in Pisa corso Italia n. CodiceFiscale_3
69
- convenuto nonché contro
nato il [...] in [...], domiciliato c/o Controparte_3 CP_1
- convenuto contumace
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti costituite: come da note scritte depositate, rispettivamente, il 18.7.2024
(quanto a parte attrice) e il 11.7.2024 (quanto a parte convenuta).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva questo Tribunale affinché, previo Parte_1 accertamento della responsabilità esclusiva del conducente convenuto, condannasse quest'ultimo, in solido con , al risarcimento del danno biologico e patrimoniale da Controparte_1 lei subito in conseguenza dell'accaduto.
A sostegno delle proprie richieste la ricorrente adduceva di essere rimasta vittima di un incidente stradale verificatosi in data 27.07.2018 per colpa di tale il quale, procedendo in Controparte_3
stato di ebbrezza e a velocità sconsiderata a bordo della Jaguar X tg. GIAT1702, era entrato in collisione contro la di lei autovettura (Peugeot 206 tg. CJ043CA), sbalzandola fuori dall'abitacolo.
Esponeva, in particolare, la che: - in seguito al sinistro era stata trasportata d'urgenza Pt_1 al pronto soccorso dell'Ospedale di Cisanello;
- nell'occasione aveva riportato trauma cranio facciale, trauma distorsivo del rachide cervicale, frattura composta del terzo distale del manubrio sternale e rottura della milza;
- la Compagnia assicurativa del mezzo del le aveva liquidato, al netto CP_3 dell'indennizzo di € 13.337,29, la somma di € 34.070,12; - tale somma non era tuttavia idonea CP_4
a ristorarla dell'intero danno subito;
- al danno biologico doveva infatti essere aggiunto il danno esistenziale costituito dallo stravolgimento delle sue abitudini di vita e dall'impossibilità di accudire la propria figlia o di adempiere alle attività quotidiane e lavorative;
-ella aveva maturato, altresì, il diritto di essere risarcita del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, non avendo potuto più svolgere l'attività di autista/soccorritrice ed essendo stata in seguito reimpiegata quale centralinista, con un conseguente perdita economica costituita dalle differenze retributive e pensionistiche.
Riferiva, infine, di aver instaurato procedimento per accertamento tecnico preventivo e che il relativo elaborato peritale aveva riconosciuto l'esistenza di tutti i menzionati danni.
Mentre il rimaneva contumace, con comparsa del 02.04.2021 si costituiva, di contro, in giudizio CP_3
, chiedendo la conversione del rito e, nel merito, il rigetto del ricorso Controparte_1
o, in via subordinata, la corretta quantificazione del danno quale fosse risultato provato in corso di causa.
Segnatamente, l'Ufficio resistente contestava le risultanze della CTU redatta in sede di ATP, chiedendone il rinnovo;
mentre nel merito contestava il quantum del risarcimento richiesto ex adverso, eccependo: - l'inammissibilità della richiesta risarcitoria per il danno psicologico in quanto non adeguatamente provato;
l'inammissibilità della richiesta avente ad oggetto il risarcimento del danno esistenziale, in quanto mera duplicazione del ristoro del danno non patrimoniale inteso quale categoria unitaria;
- l'inammissibilità della domanda quanto al danno da perdita della capacità lavorativa specifica, anch'essa per carenza di prova, atteso che la perdita della milza non avrebbe dovuto incidere sull'attività lavorativa a contatto con malati;
- l'irrilevanza, ai fini probatori, della perizia di parte relativa alla perdita economica conseguente alla menzionata compromissione della capacità lavorativa specifica. Con ordinanza del 22.06.2021 veniva disposta la conversione del rito da sommario in ordinario, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 409/2020, mediante l'assunzione di prove testimoniali e mediante CTU tecnico-contabile tesa a quantificare il danno economico subito dall'attrice in ragione della perdita da capacità lavorativa specifica;
dopodichè le parti precisavano le conclusioni per l'udienza del
25.07.2024, tenutasi in modalità cartolare, e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 05.08.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Merito della lite
E' da rilevare, in primo luogo, che la presente controversia trae origine dal sinistro verificatosi il
27.07.2018 in CA.
In particolare, l'incidente ha visto coinvolti il veicolo Jaguar X-Type tg. GIAT1702, nell'occasione condotto dal proprietario e il veicolo Peugeut 206 tg. CJ043CA, condotto Controparte_3 dall'odierna attrice.
La dinamica dell'evento e la responsabilità della causazione dello stesso, invero, non sono contestate tra le parti costituite.
Risulta pacifico (art. 115 c.p.c.) che la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in via esclusiva al convenuto contumace.
Ciò trova conferma, del resto, nelle risultanze del verbale redatto dai Carabinieri di CA (doc. 3 di parte convenuta), da cui emerge che richiesto di fermarsi per ordinari Controparte_3
controlli, non ha ottemperato all'ALT intimatogli dalle Forze dell'Ordine e, datosi alla fuga a forte velocità, ha omesso di arrestarsi al segnale di STOP, venendo così in collisione con l'autovettura condotta dalla Pt_1
Contr Controversa, tra le parti, è invece la sussistenza e l'entità dei danni riportati dall'attrice, avendo l' contestato la pretesa risarcitoria avanzata da quest'ultima eccependo la carenza di prova dei danni ex adverso lamentati, nonché la loro quantificazione.
In particolare, la domanda attorea ha ad oggetto tanto il ristoro dei danni non patrimoniali quanto del danno patrimoniale asseritamente subito.
Orbene, la domanda deve ritenersi fondata, nei termini che si vengono ad indicare, e deve, pertanto, essere accolta nella relativa misura.
Sul danno non patrimoniale
In fase istruttoria è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ante causam n. 409/2020 R.G., nel corso del quale è stato depositato l'elaborato peritale del nominato CTU dott.ssa Persona_1
In particolare, il CTU ha evidenziato che a seguito al sinistro per cui è causa ha Parte_1
riportato “trauma addominale e asportazione della milza, trauma cranico, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma toracico con frattura del manubrio sternale;
nei mesi seguenti la perizianda ha sviluppato un disturbo post-traumatico caratterizzato da ansia, depressione del tono dell'umore, astenia” (pag. 9 della relazione del CTU).
Dette lesioni, secondo quanto emerge dalla valutazione operata dall'ausiliario, sono causalmente ricollegabili al sinistro che ne occupa e hanno determinato un danno biologico temporaneo nonché reliquati permanenti.
Il primo è stato quantificato dal CTU in misura di 40 giorni di ITT, 15 giorni di ITP al 75%, 30 giorni di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%.
Invece il danno biologico permanente -costituito da esiti cicatriziali di splenectomia, dolorabilità in sede della frattura dello sterno, cervicalgia con dolore e limitazione funzionale del rachide cervicale e disturbo post-traumatico da stress di grado moderato- è consistito in una permanente riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%.
Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise in toto, atteso che l'elaborato peritale risulta completo nonché immune da vizi logici e metodologici.
Non hanno pregio, sul punto, le contestazioni della difesa dell'Ufficio convenuto, finalizzate a ottenere il rinnovo della consulenza in atti.
Infatti l'ausiliario del giudice ha fornito compiuta risposta alle osservazioni del CT di parte convenuta nel giudizio di ATP, argomentando in modo specifico sulla sussistenza del nesso di causa tra l'evento traumatico e l'insorgere del danno non patrimoniale relativo alla sfera psichica della periziata.
In particolare, la dott.ssa ha puntualizzato che il lasso di tempo intercorso tra il momento Per_1
del sinistro (luglio 2018) e la manifestazione del danno psichico (maggio 2019) è del tutto coerente con il manifestarsi del disturbo post-traumatico da stress, di cui l'odierna attrice presenta i chiari sintomi (“Il nesso temporale appare ampiamente rispettato infatti, come avviene nella massima parte dei casi, nei mesi immediatamente successivi al trauma si sono sviluppati un senso di disagio, riduzione del sonno con difficoltà all'addormentamento, reazioni di evitamento, difficoltà alla concentrazione, senso di allarme e ansia, evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma che sono diventati nella sempre più evidenti e si sono associati a senso di demoralizzazione Pt_1
quando sono insorti problemi in ambito lavorativo che hanno portato la paziente a sentire la necessità di supporto psichiatrico” – pag. 12-13 della relazione del CTU).
Venendo, pertanto, alla liquidazione del danno di cui l'attrice ha il diritto di essere risarcita, giova ricordare, preliminarmente, che il danno psichico, quale species del danno biologico, costituisce una voce dell'unitaria categoria di danno e, come tale, non può essere oggetto di autonomo risarcimento ma deve essere compreso nella liquidazione, onnicomprensiva, del danno all'integrità psicofisica.
Ciò posto, la quantificazione di tale danno deve avvenire in conformità alle tabelle vigenti all'epoca del sinistro (Tabelle Tribunale di Milano 2018), tenuto conto dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro
(34 anni) e delle lesioni dalla stessa riportate, sia sotto il profilo dell'inabilità temporanea che sotto quello dall'invalidità permanente conseguitane: sì che, sulla scorta di tali criteri, il danno risarcibile
è pari, nella specie, a € 80.413,50.
Trattandosi di un debito di valore, sulla somma in questione devono essere calcolati per ricondurre tale importo all'attualità, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT costo/vita dal dì del fatto fino alla data della presente decisione e gli interessi di legge parimenti dal giorno del sinistro fino a quello della sentenza.
Competono quindi all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, complessivi €
103.290,71 (di cui € 8.965,67 per interessi legali), oltre interessi di legge dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
Sul danno alla capacità lavorativa specifica
Il nominato CTU contabile, consulente del lavoro ha riconosciuto, altresì, Testimone_1
l'esistenza di una compromissione della capacità lavorativa specifica dell'attrice, anch'essa riconducibile all'incidente di cui quest'ultima è rimasta vittima.
La infatti, svolgeva la mansione di autista/soccorritrice a bordo dei mezzi di soccorso, Pt_1
e le conseguenze dell'evento dannoso occorsole hanno reso la donna definitivamente inidonea alla mansione specifica.
Tale conclusione è corroborata, in primis, da quanto emerge dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evince la più limitata idoneità lavorativa dell'odierna istante a seguito dell'accaduto.
In particolare, è stata attestata l'inidoneità alla mansione ricoperta e l'idoneità alla mansione di centralinista (doc. 7 di parte attrice); laddove, nelle buste paga relative al periodo successivo alla verificazione del sinistro è indicata, nella sezione “qualifica”, la dicitura “Add. a mansioni di segreteria” (doc. 13 di parte attrice), idonea a dimostrare che la è stata adibita a Pt_1
mansione altra e diversa da quella originariamente ricoperta.
Ulteriore elemento di riscontro della ridotta capacità lavorativa specifica dell'attrice sopravvenuta all'evento di cui è causa è dato dalle risultanze delle dichiarazioni dei testi e Testimone_2 Tes_3
escussi all'udienza del 25.7.2022, il primo dei quali ha, in particolare, riferito che “da dopo
[...]
l'incidente non ha più potuto svolgere il servizio in autoambulanza come autista soccorritore Pt_1
ed è stata impiegata in ufficio, risponde al telefono ed è la segretaria dei medici della P.A, prende appuntamenti ed altro;
(…) ho assistito a telefonate tra lei e i suoi datori di lavori che le spiegavano che avrebbero dovuto trovare un'altra mansione e poi l'ho accompagnata io dal medico che l'ha dichiarata non più abile per il servizio in autoambulanza , è stata tolta dal lavoro che faceva prima
e le è stata data la nuova mansione di centralinista segretaria;
Infatti le idoneità che aveva sono scadute, vanno rinnovate annualmente, ma non le ha potute rinnovare, non veniva più chiamata da per il rinnovo perché non più idonea. (…) la motivazione della non idoneità era legata al CP_5
fatto che essendole stata asportata la milza era ad alto rischio di ammalarsi stando accanto Pt_1
a determinato pazienti, quando si va con il servizio in autoambulanza, non si sa con chi sia hanno contatti, anche in corsia. ha le difese immunitarie abbassate”. Pt_1 Non causalmente ricollegabile al sinistro deve, invece, ritenersi il licenziamento dell'attrice giacchè, da quanto è dato ricavare dalla documentazione in atti, la stata licenziata per ragioni Pt_1
legate alla crisi economica che ha coinvolto la parte datrice di lavoro.
Posto, altresì, che l'invalidità permanente globale riconosciuta, all'attrice, dall' è pari, come CP_4 evidenziato dal CTU, all'11% come da provvedimento dell'Istituto del 13.12.2018, ne discende che deve essere risarcito alla predetta anche il danno patrimoniale derivante dalla sofferta compromissione della capacità lavorativa specifica, con ciò intendendosi il pregiudizio rappresentato dal non poter più svolgere la specifica mansione originariamente ricoperta. Trattasi, in particolare, di una voce di danno patrimoniale -sub specie di lucro cessante- avente ad oggetto la perdita di futuri introiti. Nel caso che ne occupa, il CTU ha individuato la retribuzione che veniva percepita dall'attrice prima del sinistro, decurtando l'11% del relativo importo, pari ad € 2.278,00. A tale ammontare del reddito annuo perduto è stato quindi applicato il coefficiente moltiplicativo individuato nella tabella di capitalizzazione del Tribunale di Milano (2023) in relazione all'età dell'attrice e agli anni che la separano dalla pensione.
Si è così ottenuta una quantificazione del suddetto danno patrimoniale pari ad € 96.085,19, importo quest'ultimo sul quale dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 27.7.2018 (dì dell'evento) fino alla data della sentenza e gli interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, parimenti dal 27.7.2018 fino al saldo effettivo.
Sulle altre voci di danno patrimoniale
Deve, sotto tale profilo, essere riconosciuto il diritto dell'attrice al rimborso delle spese mediche sostenute e ritenute congrue dal CTU in sede di ATP. Trattasi di complessivi € 2.196,00 (dati da €
610,00 per la relazione medico-legale, € 400,00 per visite mediche, € 269,00 per ticket sanitari, €
337,00 per l'acquisto di farmaci ed € 580,00 per visite psichiatriche).
Detto complessivo importo dovrà essere, a sua volta, rivalutato secondo gli indici ISTAT costo/vita dalle date dei rispettivi esborsi -o, comunque, del dovuto- delle singole somme di cui lo stesso si compone fino a quella della sentenza, con corresponsione, altresì, degli interessi di legge, su tali singole somme rivalutate anno per anno, parimenti dalle date dei rispettivi esborsi -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo.
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Dall'ammontare complessivamente dovuto, alla per le causali sopra indicate dovranno Pt_1 essere decurtate le somme da lei già percepite, ossia l'indennizzo di € 13.337,29 e il CP_4
risarcimento corrisposto dell'assicuratore odierno convenuto, pari a € 34.070,12.
Contr In definitiva, pertanto, l' dovrà essere condannato a corrispondere alla danneggiata l'importo risultante dalla differenza tra la somma di quelli sopra liquidati e la somma di quelli, testè indicati, dalla stessa già incamerati, maggiorati questi ultimi degli interessi di legge dalla data dell'avvenuta percezione fino a quella della sentenza.
Sulle spese di lite Le spese di ATP (comprensive dell'ammontare -pari a € 1.220,00 come da ricevuta n. 20/20 del
26.11.2020 – doc. 11 di parte attrice- del compenso spettante al CT dott. per Persona_2
l'assistenza fornita nel relativo procedimento) devono essere poste a carico della parte soccombente
(art. 91 c.p.c.), al pari delle spese del presente giudizio (a loro volta comprensive del compenso -pari a € 3.172,00 come da prenotula dello del 18.7.2024, parimenti allegata Controparte_6 da parte attrice- spettante, al CT dott. , per l'assistenza fornita in sede di espletamento della CP_6
CTU contabile), e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
Le spese di CTU, come in atti già liquidate, faranno anch'esse carico, in via definitiva e solidale, ai convenuti.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA che la responsabilità della causazione del sinistro stradale verificatosi in CA il 27.7.2018, quale meglio descritto in motivazione, deve essere ascritta, in via esclusiva, a conducente e proprietario del veicolo Jaguar X tg. GIAT1702; Controparte_3
2) DICHIARA che l'ammontare dei danni subiti, da in conseguenza del Parte_1
suddetto incidente è pari alle seguenti somme:
a) € 103.290,71, oltre interessi di legge dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo, quale danno all'integrità psicofisica;
b) € 96.085,19, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal
27.7.2018 fino alla data della sentenza e interessi di legge, su detta somma capitale rivalutata anno per anno, parimenti dal 27.7.2018 fino al saldo effettivo, quale danno da compromissione della capacità lavorativa specifica;
c) € 2.916,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalle date dei rispettivi esborsi -o, comunque, del dovuto- delle singole somme di cui detto ammontare si compone fino a quella della sentenza e interessi di legge, su tali singole somme rivalutate anno per anno, parimenti dalle date dei rispettivi esborsi -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo, quale ammontare delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento;
3) DA'ATTO che all'attrice sono stati già liquidati l'indennizzo di € 13.337,29 e il CP_4 risarcimento da parte dell' odierno convenuto, pari a € 34.070,12; CP_1
4) NA, conseguentemente, l' in persona del suo legale rappresentante, e CP_1 [...]
in solido tra loro, a corrispondere a l'importo pari alla Controparte_3 Parte_1
differenza tra la somma di quelli indicati al punto 2) lett. a), b) e c) e la somma di quelli indicati al punto 3), maggiorati questi ultimi degli interessi di legge dalle rispettive date di avvenuta percezione degli stessi fino a quella della presente decisione;
5) NA l' in persona del suo legale rappresentante, e in CP_1 Controparte_3
solido tra loro, a rifondere alla controparte le spese sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam, che liquida in € 3.827,00 per competenze ed € 1.506,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge, sia quelle del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 3.458,00 per esborsi, oltre spese generali 15
% nonché IVA e CPA come per legge;
6) PONE definitivamente a carico dei convenuti medesimi, parimenti in solido tra loro, l'intero ammontare dei compensi spettanti ai CC.TT.UU. nominati rispettivamente nel procedimento di istruzione preventiva ante causam e nel presente giudizio, come in atti già liquidati;
7) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 19.2.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza