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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15809 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39046/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA diciottesima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice AD BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto da nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv.to SAITTA VALERIA, nei confronti del C.F._2
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Persona_1
Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il , intervenuta la riassunzione, non si è costituito. CP_1
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove provenienti da paese estero, risultano debitamente tradotte e munite di apostille.
Dall'esame di tale documentazione emerge che i passaggi generazionali che riconducono all'avo italiano risultano tutti in linea maschile.
La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione della cittadinanza è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in forza dei quali è venuta a cadere la limitazione posta dalla legge alla trasmissione per linea femminile, così come è venuta meno la disposizione che stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con uno straniero, e gli effetti di tali pronunce sono stati ritenuti applicabili anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Parte_3 territorialmente competente per la loro residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro;
essi hanno inoltre dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di oltre 10 anni dalla presentazione.
Ebbene, si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate.
Così deciso in Roma il 11/11/2025
Il giudice
AD BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA diciottesima sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice AD BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto da nata in [...] il [...], C.F. Parte_1
nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv.to SAITTA VALERIA, nei confronti del C.F._2
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato a [...] il [...], successivamente emigrato in Persona_1
Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il , intervenuta la riassunzione, non si è costituito. CP_1
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche che, ove provenienti da paese estero, risultano debitamente tradotte e munite di apostille.
Dall'esame di tale documentazione emerge che i passaggi generazionali che riconducono all'avo italiano risultano tutti in linea maschile.
La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione della cittadinanza è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in forza dei quali è venuta a cadere la limitazione posta dalla legge alla trasmissione per linea femminile, così come è venuta meno la disposizione che stabiliva la perdita della cittadinanza per la donna che si univa in matrimonio con uno straniero, e gli effetti di tali pronunce sono stati ritenuti applicabili anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Se dunque non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova di avere presentato al Parte_3 territorialmente competente per la loro residenza - la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, domanda che non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro;
essi hanno inoltre dato contezza delle liste di attesa relative alle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica: ne emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame delle domande è di oltre 10 anni dalla presentazione.
Ebbene, si può affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Spese compensate.
Così deciso in Roma il 11/11/2025
Il giudice
AD BI