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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa ER OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 433/2024 , promossa da:
rappresentata e difesa, dall'Avv.to Paolo Languasco ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio, sito Vico Falamonica 1/13 Genova giusta procura depositata nel fascicolo telematico,
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Controparte_2 funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_2
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
[...]
-convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio il , chiedendo accertarsi:
1) che le sequenze di contratti a tempo determinato intercorsi con il costituiscono CP_1 violazione dei principi comunitari in materia di reiterazione di contratti a tempo determinato, nonché condannarsi la convenuta a pagare alle ricorrenti una somma pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, o la somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno o al titolo meglio visto;
oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali;
2) il diritto di percepire, anche per il periodo di precariato, quanto dovuto a titolo di scatti di anzianità previsti dal CCNL, alla maturazione dell'anzianità prevista dal CCNL per i docenti di ruolo con conseguente condanna della convenuta a corrisponderle la somma di euro 2.773,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, a titolo di scatti di anzianità per il periodo pre-ruolo dedotto e/o per il periodo meglio visto.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone CP_1 il rigetto.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine è infondata e pertanto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte. La ricorrente (attualmente di ruolo dal 1/9/2022, a seguito di superamento della specializzazione su Cont sostegno -TFA) ha prestato la propria attività lavorativa a favore del in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
I periodi d'insegnamento indicati in ricorso, debbono ritenersi pacifici.
Non risulta che la ricorrente sia stata interessata dalla reiterazione, per più di 36 mesi, di contratti di lavoro a termine conclusi ex art. 4, c.
1. della legge 124/1999 e scadenti al 31/8/di ogni anno (ex lege su posti vacanti e disponibili), contratti sulla cui unica illegittima conclusione si fonda la domanda risarcitoria.
A fronte della durata di detti contratti (dal 16/9/2019 al 31/8/2020; dal 25/9/2020 al 31/8/2021; dal 6/9/2021 al 31/8/2022), i 36 mesi non sono stati superati.
Non può computarsi l'a.s. 2022/2023 (dal 1/9/2022 al 31/8/2023), in quanto servizio reso in prova in vista dell'assunzione a tempo indeterminato e che fa parte integrante dell'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta e decorrente a tutti gli effetti proprio dal 1/9/2022.
Quanto alla domanda degli scatti
E' pacifico e documentalmente provato:
-che la ricorrente ha lavorato come docente dall' anno scolastico 2008/2009 alla data di deposito del ricorso al 31/8/2022 in forza di reiterati contratti a tempo determinato;
- che le è stato attribuito per tutto il lungo periodo di precariato, il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun aumento connesso all'anzianità di servizio maturata (doc.2);
- che il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola del 2011 prevede le seguenti fasce stipendiali : 0-8, 9-14, 15-20 (doc.4 ric.);
-che la ricorrente ha superato l'anzianità di servizio effettivo utile per la maturazione della fascia retributiva 9-14 quantomeno dall'ottobre 2022 (cfr. docc. 1,2,3 ric.);
-anche dopo la maturazione dell'anzianità di 9 anni ha continuato a percepire la sola retribuzione base, senza incrementi per anzianità maturata (cfr. stato matricolare in atti)
Sostiene parte ricorrente di avere invece diritto, in applicazione del principio di non discriminazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, alla stessa progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato, e dunque il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati durante i mesi di lavoro con contratto a termine successivi alla maturazione del nono anno di effettivo lavoro, con le conseguenti differenze economiche.
La domanda della ricorrente è fondata, in ragione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “a partire da Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019, n. 20918); si è poi affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150); infine, per quanto occorrer possa, questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che “l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)”(Cass., 14 settembre 2023 n. 26505; cfr. Cass., 23 marzo 2021 n. 8157; Cass., 20 febbraio 2020 n. 2924).
La ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della stessa progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo.
Il convenuto deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive CP_1
(euro 2.773,00), conseguenti al riconoscimento della fascia stipendiale “9-14” per tutti mesi effettivamente lavorati all'interno del periodo oggetto del giudizio, secondo il conteggio formulato dal ricorrente, non comprensivo - correttamente- dell'anno 2013 e che tiene conto delle prescrizione Cont maturata;
tale conteggio non è stato contestato nella sua esattezza dal .
La ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti in misura di un mezzo;
la residua metà si liquida come in dispositivo (opportunamente diminuita ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e della serialità del contenzioso), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda eccezione, deduzione e conclusione, - dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato, previste dal CCNL per la fascia 9- 14, dal nono anno;
- conseguentemente condanna il a pagare, in favore della Controparte_1 ricorrente, le differenze retributive pari ad euro 2.773,00;
- compensa in misura di un mezzo le spese di lite;
- condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la residua metà di spese di lite, frazione CP_1 che liquida in complessivi euro 1314,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Languasco.
Genova, 6/11/2025
Il Giudice
ER OS
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona della dott.ssa ER OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 433/2024 , promossa da:
rappresentata e difesa, dall'Avv.to Paolo Languasco ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio, sito Vico Falamonica 1/13 Genova giusta procura depositata nel fascicolo telematico,
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Controparte_2 funzionario dott. Lorenzo Calvi, delegato dal dirigente dell' Controparte_2
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
[...]
-convenuto-
Conclusioni: come da rispettivi atti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la ricorrente ha convenuto in giudizio il , chiedendo accertarsi:
1) che le sequenze di contratti a tempo determinato intercorsi con il costituiscono CP_1 violazione dei principi comunitari in materia di reiterazione di contratti a tempo determinato, nonché condannarsi la convenuta a pagare alle ricorrenti una somma pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, o la somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o determinata in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno o al titolo meglio visto;
oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali;
2) il diritto di percepire, anche per il periodo di precariato, quanto dovuto a titolo di scatti di anzianità previsti dal CCNL, alla maturazione dell'anzianità prevista dal CCNL per i docenti di ruolo con conseguente condanna della convenuta a corrisponderle la somma di euro 2.773,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, a titolo di scatti di anzianità per il periodo pre-ruolo dedotto e/o per il periodo meglio visto.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone CP_1 il rigetto.
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine è infondata e pertanto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte. La ricorrente (attualmente di ruolo dal 1/9/2022, a seguito di superamento della specializzazione su Cont sostegno -TFA) ha prestato la propria attività lavorativa a favore del in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
I periodi d'insegnamento indicati in ricorso, debbono ritenersi pacifici.
Non risulta che la ricorrente sia stata interessata dalla reiterazione, per più di 36 mesi, di contratti di lavoro a termine conclusi ex art. 4, c.
1. della legge 124/1999 e scadenti al 31/8/di ogni anno (ex lege su posti vacanti e disponibili), contratti sulla cui unica illegittima conclusione si fonda la domanda risarcitoria.
A fronte della durata di detti contratti (dal 16/9/2019 al 31/8/2020; dal 25/9/2020 al 31/8/2021; dal 6/9/2021 al 31/8/2022), i 36 mesi non sono stati superati.
Non può computarsi l'a.s. 2022/2023 (dal 1/9/2022 al 31/8/2023), in quanto servizio reso in prova in vista dell'assunzione a tempo indeterminato e che fa parte integrante dell'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta e decorrente a tutti gli effetti proprio dal 1/9/2022.
Quanto alla domanda degli scatti
E' pacifico e documentalmente provato:
-che la ricorrente ha lavorato come docente dall' anno scolastico 2008/2009 alla data di deposito del ricorso al 31/8/2022 in forza di reiterati contratti a tempo determinato;
- che le è stato attribuito per tutto il lungo periodo di precariato, il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun aumento connesso all'anzianità di servizio maturata (doc.2);
- che il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola del 2011 prevede le seguenti fasce stipendiali : 0-8, 9-14, 15-20 (doc.4 ric.);
-che la ricorrente ha superato l'anzianità di servizio effettivo utile per la maturazione della fascia retributiva 9-14 quantomeno dall'ottobre 2022 (cfr. docc. 1,2,3 ric.);
-anche dopo la maturazione dell'anzianità di 9 anni ha continuato a percepire la sola retribuzione base, senza incrementi per anzianità maturata (cfr. stato matricolare in atti)
Sostiene parte ricorrente di avere invece diritto, in applicazione del principio di non discriminazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, alla stessa progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato, e dunque il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati durante i mesi di lavoro con contratto a termine successivi alla maturazione del nono anno di effettivo lavoro, con le conseguenti differenze economiche.
La domanda della ricorrente è fondata, in ragione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “a partire da Cass. 7 novembre 2016, n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019, n. 20918); si è poi affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150); infine, per quanto occorrer possa, questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231) e che “l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (Cass. 7 febbraio 2020, n. 2924)”(Cass., 14 settembre 2023 n. 26505; cfr. Cass., 23 marzo 2021 n. 8157; Cass., 20 febbraio 2020 n. 2924).
La ricorrente ha dunque diritto al riconoscimento della stessa progressione stipendiale prevista per il personale di ruolo.
Il convenuto deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive CP_1
(euro 2.773,00), conseguenti al riconoscimento della fascia stipendiale “9-14” per tutti mesi effettivamente lavorati all'interno del periodo oggetto del giudizio, secondo il conteggio formulato dal ricorrente, non comprensivo - correttamente- dell'anno 2013 e che tiene conto delle prescrizione Cont maturata;
tale conteggio non è stato contestato nella sua esattezza dal .
La ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti in misura di un mezzo;
la residua metà si liquida come in dispositivo (opportunamente diminuita ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e della serialità del contenzioso), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda eccezione, deduzione e conclusione, - dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato, previste dal CCNL per la fascia 9- 14, dal nono anno;
- conseguentemente condanna il a pagare, in favore della Controparte_1 ricorrente, le differenze retributive pari ad euro 2.773,00;
- compensa in misura di un mezzo le spese di lite;
- condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente la residua metà di spese di lite, frazione CP_1 che liquida in complessivi euro 1314,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Languasco.
Genova, 6/11/2025
Il Giudice
ER OS