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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/09/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3418/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 3418/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RIVA SONIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
adottante nei confronti di nato a [...] il [...]; Controparte_1
adottando con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI:
per “l'ill.mo Giudicante voglia: Parte_1
- pronunziare l'adozione del Sig. da parte della signora Parte_2 Pt_1
con tutti gli effetti di legge
[...]
- disporre che all'esito dell'adozione il Sig. assuma il nome di Sig. Parte_2
; Parte_3
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione avanzata da per l'adozione di Parte_1 [...]
è fondata e va accolta. CP_1
Preliminarmente, si osserva che sussiste la giurisdizione del Tribunale di Bergamo adito ai sensi dell'art. 40, primo comma, legge n. 218/1995, alla cui stregua: “1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia”.
Quanto alla legge applicabile, trova parimenti applicazione la legge italiana, ai sensi dell'art. 38, primo comma, legge n. 218/1995, alla cui stregua: “1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio”, nonché ai sensi dell'art. 39, legge n. 218/1995, alla cui stregua: “1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”.
Ciò premesso, sussistono, nel caso di specie, i presupposti ex art. 291 ss. c.c., quale risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 19 maggio 1988, n. 557, per farsi luogo alla richiesta di adozione: l'adottante, nata a [...] il [...], ha i requisiti d'età Parte_1 previsti dalla citata norma, anche in relazione a quella dell'adottando, Controparte_1
nato a [...] il [...]; l'adottante non ha discendenti legittimi e risulta
[...]
essere legalmente separata (v. doc. 2-3); la madre dell'adottando risulta essere deceduta, mentre il padre non è noto (v. doc. 5-6). Non è stato pertanto necessario acquisire l'assenso dei genitori dell'adottando.
In udienza, sia che , hanno Parte_1 Controparte_1 confermato la volontà di farsi luogo all'adozione e di essere consapevoli delle relative conseguenze.
In particolare, a dichiarato che “io vorrei adottare perchè lo considero Parte_1 CP_1
mio figlio da due anni;
sono andata in Kenya per una vacanza e ho visitato un orfanotrofio tramite conoscenze che avevo e l'ho conosciuto lì. Io ho fatto avanti e indietro per qualche mese;
poi mi sono trasferita in Kenya, a gennaio 2024 e sono tornata il mese scorso con . Io ero amica di uno dei CP_1
direttori dell'orfanotrofio e questo era il collegamento per cui ero andata a visitare questo orfanotrofio.
Ha vissuto con me, è stato mio figlio per questi due anni. Io sono andata in Kenya all'orfanotrofio nell'estate del 2023, poi ho fatto avanti e indietro per qualche mese, fino a quando mi sono trasferita appunto a gennaio 2024 fino al mese scorso.
Io sono separata;
non ho figli.
Io sono psicologa. Mi piacerebbe che frequentasse l'università in Italia e sta frequentando il CP_1 corso di italiano all'università di Bergamo” (v. verbale udienza 3 luglio 2025).
ha dichiarato che “io voglio essere adottato da Controparte_1 Pt_1
perchè voglio vivere con lei e usufruire dei diritti e dei doveri della legge italiana. Abbiamo un rapporto di madre e figlio. Io sono molto affezionato a . Io voglio prendermi cura di , Pt_1 Pt_1
se dovesse averne bisogno.
Io ho conosciuto soltanto mia madre che è deceduta 4 anni fa, tra il 2020 e il 2021. Non ho mai conosciuto mio padre. Non ho figli;
non sono sposato, non ho fratelli e sorelle. Conosco dal 2023, quando è venuta a visitare la casa-famiglia, ed era venuta in visita. Ho Pt_1 vissuto con in Kenya prima e poi a Calusco d'Adda. Io vorrei aggiungere il cognome di Pt_1
al mio e posporlo al mio cognome in modo da chiamarmi Pt_1 Persona_1
(v. verbale udienza 3 luglio 2025).
[...]
A ciò si aggiunga che le verifiche disposte tramite la Questura di Bergamo hanno consentito di evidenziare la convenienza dell'adozione per l'adottando, non essendo emersi precedenti penali e/o di polizia a carico dell'adottante.
Ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottando aggiungerà il cognome dell'adottante, il quale verrà posposto al proprio cognome alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 4.07.2023 n. 135, alla cui stregua:
“È costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”, essendosi, in udienza, entrambi Parte_1 [...]
espressi a favore del fatto che l'adottando aggiunga il cognome dell'adottante CP_1
al proprio cognome, senza anteporlo (v. verbale udienza 3 luglio 2025).
Stante il tenore della presente causa, ritiene il Collegio che le spese di lite vadano dichiarate irripetibili e che resteranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dispone farsi luogo all'adozione da parte di nata a [...] il [...], di Parte_1
, nato a [...] il [...], il quale aggiungerà il Controparte_1 cognome dell'adottante e lo posporrà al proprio, in modo da chiamarsi Parte_3
[...]
dichiara le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 3418/2025 V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. RIVA SONIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
adottante nei confronti di nato a [...] il [...]; Controparte_1
adottando con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI:
per “l'ill.mo Giudicante voglia: Parte_1
- pronunziare l'adozione del Sig. da parte della signora Parte_2 Pt_1
con tutti gli effetti di legge
[...]
- disporre che all'esito dell'adozione il Sig. assuma il nome di Sig. Parte_2
; Parte_3
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di adozione avanzata da per l'adozione di Parte_1 [...]
è fondata e va accolta. CP_1
Preliminarmente, si osserva che sussiste la giurisdizione del Tribunale di Bergamo adito ai sensi dell'art. 40, primo comma, legge n. 218/1995, alla cui stregua: “1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché:
a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;
b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia”.
Quanto alla legge applicabile, trova parimenti applicazione la legge italiana, ai sensi dell'art. 38, primo comma, legge n. 218/1995, alla cui stregua: “1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio”, nonché ai sensi dell'art. 39, legge n. 218/1995, alla cui stregua: “1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata”.
Ciò premesso, sussistono, nel caso di specie, i presupposti ex art. 291 ss. c.c., quale risultante a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 19 maggio 1988, n. 557, per farsi luogo alla richiesta di adozione: l'adottante, nata a [...] il [...], ha i requisiti d'età Parte_1 previsti dalla citata norma, anche in relazione a quella dell'adottando, Controparte_1
nato a [...] il [...]; l'adottante non ha discendenti legittimi e risulta
[...]
essere legalmente separata (v. doc. 2-3); la madre dell'adottando risulta essere deceduta, mentre il padre non è noto (v. doc. 5-6). Non è stato pertanto necessario acquisire l'assenso dei genitori dell'adottando.
In udienza, sia che , hanno Parte_1 Controparte_1 confermato la volontà di farsi luogo all'adozione e di essere consapevoli delle relative conseguenze.
In particolare, a dichiarato che “io vorrei adottare perchè lo considero Parte_1 CP_1
mio figlio da due anni;
sono andata in Kenya per una vacanza e ho visitato un orfanotrofio tramite conoscenze che avevo e l'ho conosciuto lì. Io ho fatto avanti e indietro per qualche mese;
poi mi sono trasferita in Kenya, a gennaio 2024 e sono tornata il mese scorso con . Io ero amica di uno dei CP_1
direttori dell'orfanotrofio e questo era il collegamento per cui ero andata a visitare questo orfanotrofio.
Ha vissuto con me, è stato mio figlio per questi due anni. Io sono andata in Kenya all'orfanotrofio nell'estate del 2023, poi ho fatto avanti e indietro per qualche mese, fino a quando mi sono trasferita appunto a gennaio 2024 fino al mese scorso.
Io sono separata;
non ho figli.
Io sono psicologa. Mi piacerebbe che frequentasse l'università in Italia e sta frequentando il CP_1 corso di italiano all'università di Bergamo” (v. verbale udienza 3 luglio 2025).
ha dichiarato che “io voglio essere adottato da Controparte_1 Pt_1
perchè voglio vivere con lei e usufruire dei diritti e dei doveri della legge italiana. Abbiamo un rapporto di madre e figlio. Io sono molto affezionato a . Io voglio prendermi cura di , Pt_1 Pt_1
se dovesse averne bisogno.
Io ho conosciuto soltanto mia madre che è deceduta 4 anni fa, tra il 2020 e il 2021. Non ho mai conosciuto mio padre. Non ho figli;
non sono sposato, non ho fratelli e sorelle. Conosco dal 2023, quando è venuta a visitare la casa-famiglia, ed era venuta in visita. Ho Pt_1 vissuto con in Kenya prima e poi a Calusco d'Adda. Io vorrei aggiungere il cognome di Pt_1
al mio e posporlo al mio cognome in modo da chiamarmi Pt_1 Persona_1
(v. verbale udienza 3 luglio 2025).
[...]
A ciò si aggiunga che le verifiche disposte tramite la Questura di Bergamo hanno consentito di evidenziare la convenienza dell'adozione per l'adottando, non essendo emersi precedenti penali e/o di polizia a carico dell'adottante.
Ai sensi dell'art. 299 c.c., l'adottando aggiungerà il cognome dell'adottante, il quale verrà posposto al proprio cognome alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 4.07.2023 n. 135, alla cui stregua:
“È costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”, essendosi, in udienza, entrambi Parte_1 [...]
espressi a favore del fatto che l'adottando aggiunga il cognome dell'adottante CP_1
al proprio cognome, senza anteporlo (v. verbale udienza 3 luglio 2025).
Stante il tenore della presente causa, ritiene il Collegio che le spese di lite vadano dichiarate irripetibili e che resteranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
dispone farsi luogo all'adozione da parte di nata a [...] il [...], di Parte_1
, nato a [...] il [...], il quale aggiungerà il Controparte_1 cognome dell'adottante e lo posporrà al proprio, in modo da chiamarsi Parte_3
[...]
dichiara le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 314 c.c.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano