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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2767 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Mangiapane, presso il cui studio a Palermo, via
Marchese di Roccaforte n. 5, è elettivamente domiciliato
PER L'ADOZIONE DI
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/06/2025 ha chiesto di poter adottare Parte_1 [...]
, figlio della moglie con la quale ha contratto matrimonio in CP_1 Controparte_2 data 11/07/2001.
All'udienza del 19/11/2025 sono state ascoltate le parti e raccolti i necessari consensi ed assensi.
In particolare, l'adottante e l'adottando hanno espresso il Parte_1 Controparte_1 consenso all'adozione, ai sensi dell'art. 296 c.c.
nella qualità di moglie dell'adottante e di madre dell'adottando, ha Controparte_2 espresso il suo assenso, ai sensi dell'art. 297 c.c.
, nella qualità di procuratore speciale di , padre Controparte_3 Persona_1 dell'adottando, e munita di procura speciale conferita in Notaio in data Persona_2
1 19/04/2025 a Liverpool e dotata di apostille, ha espresso l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
L'adottante (classe 1956) ha compiuto gli anni 35 e supera di oltre 18 anni Parte_1
l'età dell'adottando (classe 1991). Controparte_1
Nel merito, poi, l'adozione deve ritenersi senz'altro conveniente per l'adottando, alla luce del legame affettivo e del rapporto stabile e duraturo mantenuto negli anni tra detti soggetti, proprio in ragione della relazione instaurata tra l'adottante e la madre dell'adottando con matrimonio contratto nel 2001.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Quanto al cognome, tutte le parti hanno concordato nella posposizione del cognome al Pt_1 cognome , anche in ragione dell'età di quest'ultimo, già conosciuto nel proprio CP_1 ambiente con il cognome originario.
La domanda è meritevole di accoglimento, alla luce della sentenza n. 135 del 2023, con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
In ragione della natura del procedimento, alcuna pronuncia va adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
Dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) da parte di nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_1
( ). C.F._1
Dispone che posponga al proprio cognome quello dell'adottante in modo Controparte_1 da chiamarsi ”. Persona_3
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c. successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 27/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN AN EL
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2767 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promosso
DA nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosanna Mangiapane, presso il cui studio a Palermo, via
Marchese di Roccaforte n. 5, è elettivamente domiciliato
PER L'ADOZIONE DI
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Adozione di maggiorenne
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/06/2025 ha chiesto di poter adottare Parte_1 [...]
, figlio della moglie con la quale ha contratto matrimonio in CP_1 Controparte_2 data 11/07/2001.
All'udienza del 19/11/2025 sono state ascoltate le parti e raccolti i necessari consensi ed assensi.
In particolare, l'adottante e l'adottando hanno espresso il Parte_1 Controparte_1 consenso all'adozione, ai sensi dell'art. 296 c.c.
nella qualità di moglie dell'adottante e di madre dell'adottando, ha Controparte_2 espresso il suo assenso, ai sensi dell'art. 297 c.c.
, nella qualità di procuratore speciale di , padre Controparte_3 Persona_1 dell'adottando, e munita di procura speciale conferita in Notaio in data Persona_2
1 19/04/2025 a Liverpool e dotata di apostille, ha espresso l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
L'adottante (classe 1956) ha compiuto gli anni 35 e supera di oltre 18 anni Parte_1
l'età dell'adottando (classe 1991). Controparte_1
Nel merito, poi, l'adozione deve ritenersi senz'altro conveniente per l'adottando, alla luce del legame affettivo e del rapporto stabile e duraturo mantenuto negli anni tra detti soggetti, proprio in ragione della relazione instaurata tra l'adottante e la madre dell'adottando con matrimonio contratto nel 2001.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Quanto al cognome, tutte le parti hanno concordato nella posposizione del cognome al Pt_1 cognome , anche in ragione dell'età di quest'ultimo, già conosciuto nel proprio CP_1 ambiente con il cognome originario.
La domanda è meritevole di accoglimento, alla luce della sentenza n. 135 del 2023, con cui la
Corte Costituzionale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.
In ragione della natura del procedimento, alcuna pronuncia va adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
Dispone farsi luogo all'adozione di , nato a [...] il [...] Controparte_1
( ) da parte di nato a [...] il [...] C.F._2 Parte_1
( ). C.F._1
Dispone che posponga al proprio cognome quello dell'adottante in modo Controparte_1 da chiamarsi ”. Persona_3
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c. successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 27/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN AN EL
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