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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/03/2025, n. 4824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4824 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 12066 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 13.10.2024, vertente tra:
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in piazza San Giovanni in Laterano n. 60, presso lo studio dell'avv.
Guido Giannini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via del Pozzetto 122, presso lo studio dell'avv. Salvatore Sica, che la rappresenta e difende unitamente avv. Angela Raimondo, giusta procura in atti;
- convenuta-
OGGETTO: domanda di risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.10.2024.
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio chiedendo accertarsi la Parte_1 CP_1 responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro avvenuto in data 21.04.2014 e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che in data 21.04.2014, mentre percorreva a bordo del motoveicolo di sua proprietà Yamaha modello T-Max targato DR53705 via ER NE a
Roma, urtava una transenna posta sulla carreggiata, a protezione di una profonda voragine, la quale non risultava adeguatamente segnalata mediante apposizione di apposita segnaletica luminosa.
Per effetto del sinistro l'attore subiva lesioni personali, delle quali ha chiesto il ristoro.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte, per essere il CP_1 sinistro integralmente ascrivibile alla condotta colposa dell'attore, risultando l'area interessata dalla buca adeguatamente circoscritta con apposita segnalazione, sia verticale che orizzontale in ossequio alla normativa in materia, sicché l'ostacolo era perfettamente visibile.
In via subordinata, la convenuta ha chiesto riconoscersi il concorso colposo dell'attore ai sensi dell'art. 1227 comma primo c.c. ha altresì contestato la quantificazione dei danni subiti CP_1
prospettata dalla controparte.
2. L'azione proposta da è diretta ad ottenere, risarcimento dei danni subiti a Parte_1
seguito del sinistro determinato dalla presenza sulla carreggiata di una recinzione, non adeguatamente segnalata, che l'attore, alla guida di uno scooter, avrebbe urtato prendendo il controllo del mezzo.
L'attrice ha specificamente qualificato l'azione individuando la causa petendi della domanda nella mancata custodia del bene ex art. 2051 c.c. e nella responsabilità ex art. 2043 c.c.
Deve quindi accertarsi se possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto della attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 13005/2016), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c.
L'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco pagina 2 di 5 determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.
Allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 12895/2016).
L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde poi ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (cfr. Cass. n. 8935/2013). La custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. n. 1725/2019).
Nel compiere tali valutazioni, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. n. 23919/2013; Cass. n.
11664/2014; Cass. n. 3793/2014) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr. Cass. n.
23584/2013).
pagina 3 di 5 Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (così
Cass. n. 999/2014 che ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).
Nel caso di specie l'attore, quindi, è onerato della prova del sinistro e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno. A spetta invece l'onere di provare la sussistenza del caso CP_1
fortuito, nei termini sopra evidenziati.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita sulla base del verbale redatto dalla Polizia di Roma
Capitale intervenuta nell'immediatezza e sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Dal verbale in atti emerge che il 21.04.2014 alle ore 20.55 circa, percorreva via Parte_1
ER NE a Roma. L'attore, giunto in prossimità del numero civico 3, ha urtato la recinzione arancione posta dall'amministrazione a protezione di una buca apertasi sul manto stradale, al centro della carreggiata, ed è caduto a terra riportando lesioni personali.
Il teste ha confermato tale dinamica del sinistro e ha riferito che il conducente della Testimone_1 moto non ha accennato ad alcuna manovra di frenata e che, per effetto dell'urto, ha distrutto la recinzione.
La Polizia di non ha effettivamente rilevato alcuna traccia di frenata sul manto stradale. CP_1
Dalla documentazione fotografica in atti emerge che il sinistro è avvenuto a causa della presenza di una rete di protezione di colore arancione, sostenuta da quattro paletti metallici, ubicata al centro della carreggiata, al fine di delimitare una grossa buca presente sul manto stradale.
Pochi metri prima della rete risulta collocato il segnale verticale di passaggio obbligatorio (costituito da una freccia bianca su sfondo blu).
La teste ha confermato che: “l'unico segnale presente era circolare, blu e segnalava Testimone_2
agli automobilisti di andare dritti;
non era posto su un palo ma sua una struttura più bassa adiacente alla voragine”
pagina 4 di 5 Dal verbale predisposto dalla Polizia di Roma Capitale emerge che in prossimità del sinistro erano presenti: “frammenti dei lumini rotti e segnaletica verticale divelta”;
Tanto premesso dalla documentazione fotografica in atti emerge che l'ostacolo presente sulla carreggiata era senz'altro visibile da parte degli automobilisti.
In tutte le fotografie depositate dall'attore, scattate in orario notturno, poco dopo il sinistro, essendo raffigurata la moto ancora a terra, l'ostacolo sulla carreggiata risulta perfettamente e chiaramente percepibile, anche in considerazione del fatto che il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro risulta rettilineo e nessun ostacolo si frapponeva tra il conducente e il manufatto.
Risulta poi documentato il funzionamento dell'illuminazione pubblica e la presenza di esercizi commerciali proprio in prossimità del luogo del sinistro, con ampie vetrine illuminate;
non risulta neppure denunciato il mal funzionamento dei dispositivi di illuminazione presenti sul motoveicolo condotto dall'attore, che da soli avrebbero consentito di percepire la presenza di un ostacolo di dimensioni significative quale quello che ha cagionato il sinistro, evitando agevolmente l'incidente.
In tale contesto, di piena visibilità dell'ostacolo, non può ritenersi che l'omessa predisposizione da parte dell'amministrazione dell'ulteriore presidio di sicurezza costituito da un segnale luminoso lampeggiante abbia inciso sulla verificazione del sinistro, considerata la percepibilità dell'ostacolo e ritenuto che il sinistro sia conseguentemente ascrivile alla condotta non prudente dell'attore, che tenuto conto delle dimensioni dell'ostacolo e della sua visibilità, avrebbe potuto agevolmente evitare l'urto con la recinzione apposta a protezione della buca presente sul manto stradale.
In conclusione, le domande proposte dall'attore devono essere rigettate.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità dell'accertamento di fatto sotteso alla decisione,
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio restano definitivamente a carico dell'attore
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: CP_1
rigetta le domande proposte;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone le spese della ctu definitivamente a carico dell'attore.
Roma, 30.03.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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