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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
668/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 668/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 499/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16.1.2020, nel procedimento n. 23485/2015 - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Raffaele De Vito, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Manzoni
n.202/8; appellanti
e
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3 [...]
), in proprio e come legali rappresentanti di (C.F. C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Nicola Rascio, CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via
Monteoliveto, n. 37; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 22.5.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 12.6.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la mancata comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha pagina 1 di 2 riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, l'assenza delle parti alle udienze del 11.5.2025 e del 12.6.2025
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo (non occorre dunque valutare le modifiche al sistema pure prodotte con l'introduzione dell'art. 127 ter cpc).
Quindi, data la persistente assenza delle parti, devono intendersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile. Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
(ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario,
l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza la sentenza n. 499/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, in data
16.1.2020, nel procedimento n. 23485/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 12.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 668/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 499/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 16.1.2020, nel procedimento n. 23485/2015 - vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Raffaele De Vito, C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via Manzoni
n.202/8; appellanti
e
(C.F. ) (C.F. Controparte_1 C.F._3 Parte_3 [...]
), in proprio e come legali rappresentanti di (C.F. C.F._4 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Nicola Rascio, CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Napoli, Via
Monteoliveto, n. 37; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 22.5.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 12.6.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la mancata comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha pagina 1 di 2 riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, l'assenza delle parti alle udienze del 11.5.2025 e del 12.6.2025
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo (non occorre dunque valutare le modifiche al sistema pure prodotte con l'introduzione dell'art. 127 ter cpc).
Quindi, data la persistente assenza delle parti, devono intendersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile. Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
(ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario,
l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza la sentenza n. 499/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, in data
16.1.2020, nel procedimento n. 23485/2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 12.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore pagina 2 di 2