Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/05/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
4620/2023 N. R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore
3) dott.ssa Maria Arcella Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 4620/2023, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, per procura atti, dall'avv.
Ferdinando Astarita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vico Equense, alla via
Nicotera n. 29/b
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Tr. Gottola n. 1 (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Sorrento al Corso Italia C.F._2
n. 226 presso lo studio dell'avv. Pasquale Damiano, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da note di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.28 c.c. I termine depositate in data
03.03.2025 (per parte ricorrente) e in data 07.03.2025 (per parte resistente).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023, ha adito l'intestato Tribunale, Parte_1 allegando di aver contratto matrimonio concordatario, in Sant'Agnello il 21.12.1997, con
[...]
, nel corso del quale, in data 27.07.2000, è nata la figlia che il Tribunale di Torre CP_1 Per_1
1
la corresponsione alla controparte di un importo mensile pari a euro 1.400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che la figlia dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo Per_1
grado, ha deciso di interrompere il proprio percorso scolastico inserendosi nel mondo del lavoro, prima con contratti di tirocinio formativo retribuito per poi giungere alla sottoscrizione di un contratto lavorativo presso il Grande Albergo Excelsior Vittoria S.p.A. in Sorrento;
che, pertanto, all'esito di procedimento incardinato ai sensi dell'art. 9 l. n. 898/1970 presso il Tribunale in intestazione, rubricato con R.G. 1842/2019, con provvedimento reso in data 23.02.2021, in accoglimento parziale della richiesta allora formulata dall'odierno ricorrente, il contributo paterno al mantenimento della figlia è stato ridotto a euro 1.150,00 mensili. Per_1
Tanto premesso, ha dedotto che la figlia, dopo ulteriori contratti di apprendistato professionalizzante, ha sottoscritto, da ultimo, per il periodo 01.04.2023-08.01.2024, un contratto stagionale, a tempo pieno di quaranta ore settimanali presso “L'Hotel 5 stelle Lusso Grande Hotel Excelsior Vittoria
S.p.A.”, con un inquadramento tale da lasciar trasparire l'avvenuto stabile inserimento della stessa nel mondo del lavoro;
pertanto, ha chiesto, in via principale, di revocare l'obbligo sullo stesso incombente di compartecipare al mantenimento della figlia, e, in via subordinata, di ridurre il corrispondente quantum; ha domandato, altresì, “che ogni eventuale versamento sia effettuato direttamente a favore della sig.ra ”, con vittoria delle spese processuali, con Controparte_2
attribuzione al procuratore antistatario.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione delle parti, con comparsa depositata in data 14.12.2023, si è costituita in giudizio, contrastando l'avversa pretesa e, al Controparte_1
contempo, spiegando domanda riconvenzionale;
in particolare, la resistente ha dedotto che il contributo paterno al mantenimento della figlia fu concordato dalle parti in sede di divorzio, Per_1
“in conseguenza del rapporto di lavoro subordinato di marittimo imbarcato su navi della compagnia di navigazione Costa Crociere, con mansioni di Direttore di Macchina, in virtù di contratto di arruolamento a tempo indeterminato”; ha, poi, precisato di essersi ammalata di tumore nell'anno
2018, di aver lasciato la casa coniugale, già condotta in locazione, e di essersi trasferita presso un immobile di proprietà del di lei germano, per il quale è tenuta al pagamento delle utenze e degli oneri condominiali ordinari e straordinari;
ha confermato che la figlia ha sottoscritto, nel tempo, Per_1
vari contratti formativi, di apprendistato e da ultimo è stata assunta dal Grande Albergo “Excelsior
Vittoria” Spa di Sorrento, con qualifica di hostess, livello 5, in virtù di contratto a termine del
31.03.2023, per 40 ore settimanali, dal 1° Aprile 2023 al giorno 8 Gennaio 2024.
2 La resistente, quanto alla propria condizione economico-reddituale, ha chiarito di aver prodotto reddito sino all'anno di imposta 2018, di aver versato contributi sino all'anno 2021, di essere stata riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa, di essere priva di occupazione e di aver cancellato la partita iva in data 30.04.2022. ha, quindi, contestato la dedotta autosufficienza economica della figlia e ha Controparte_1
rappresentato il deterioramento delle proprie condizioni economiche, sicché ha domandato rigettarsi le avverse richieste inerenti al contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne - che ha chiesto confermarsi nella misura stabilita dal Tribunale all'esito della procedura, ex art. 9 l. n.
898/1970, in euro 1.150,00 mensili -, nonché condannarsi parte ricorrente, in via riconvenzionale, al versamento dell'assegno divorzile, da quantificarsi in euro 1.000,00 mensili, ovvero nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese di giudizio.
Disposte indagini a mezzo della Guardia di Finanza e rigettate le istanze di prova orale, la causa, con ordinanza del 5.11.2024, è stata rinviata per la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.; con decreto del 18.04.2025 è stata riassegnata alla dott.ssa Coletti quale giudice relatore e riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 15.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 6.05.2025.
Tanto premesso in punto di fatto, occorre analizzare la domanda di revoca dell'obbligo posto a carico dell' di versare il mantenimento per la figlia o, in subordine, di riduzione del relativo Pt_1
ammontare, nonché la domanda di assegno divorzile proposta in via riconvenzionale dalla resistente.
Domanda di revoca o di riduzione dell'assegno di mantenimento.
Giova premettere che, l'obbligo del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta
(Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c.- prevede che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
Tale principio generale è stato poi oggetto di ampia giurisprudenza che ne ha precisato il perimetro applicativo.
Invero, è stato affermato che i figli di genitori divorziati, che abbiano ampiamente superato la maggiore età, e non abbiano reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato
3 del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass., n. 29264/22; n. 38366/21).
Va altresì osservato che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass., n. 26875/23).
Dunque, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni
(cfr. Cass., n. 17183/2020).
Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti, è emerso che la figlia di anni 24, dopo aver Per_1
conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado non ha inteso proseguire gli studi, iniziando ad inserirsi nel mondo del lavoro con contratti di tirocinio formativo, tra il 2019 e il 2020, come accertato nel provvedimento del 23.02.2021 reso nell'ambito del procedimento ex art. 9 l. n.
898/1970 R.G. 1842/2019, con il quale il tribunale ha ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento.
Risulta, poi, incontestato che la figlia abbia sottoscritto per il periodo 01.04.2023-08.01.2024 Per_1
un contratto a tempo determinato stagionale con inquadramento Hostess e livello 5°, presso “L'Hotel
5 stelle Lusso Grande Hotel Excelsior Vittoria S.p.A.” di Sorrento.
Orbene, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta
4 autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21).
Ora, nella specie, la figlia ha lavorato, a tempo determinato, nel periodo 01.04.2023- Per_1
08.01.2024, percependo una retribuzione mensile di euro 1.300,00/1.400,00 (come dichiarato dalla resistente all'udienza del 16.01.2025) per poi fruire, presumibilmente, del sussidio pubblico naspi.
E', inoltre pacifico, in base alle dichiarazioni della stessa resistente, che vi sia stata continuità lavorativa;
continuità, comunque, dimostrata dalla documentazione allegata dal ricorrente da cui si evince che la figlia è stata assunta con contratto a tempo determinato dalla società HVF s.r.l., Per_1
operante nel settore alberghiero, nel periodo 01.04.2024-31.10.2024 con mansioni di receptionist presso un albergo sito in Positano per 40 ore settimanali (cfr. documentazione allegata dal ricorrente in data 06.05.2024 ovvero alla prima udienza cartolare successiva al sopraggiungere della documentazione) e, ancora, nel periodo 01.04.2025-31.10.2025 con mansioni di addetta alla reception sempre per 40 ore settimanali per la medesima struttura alberghiera (cfr. documentazione depositata dal ricorrente in data 04.04.2025 ovvero alla prima data utile successiva al sopraggiungere della documentazione e, comunque, prima del deposito degli scritti conclusionali).
In definitiva, lo svolgimento di tale attività lavorativa - avente tipicamente carattere “stagionale” e sicuramente conforme al percorso di studi intrapreso dalla figlia la quale nell'anno scolastico Per_1
2017-2018 ha conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico “San Paolo” con indirizzo turismo - costituisce un elemento oggettivamente dimostrativo di una idonea autosufficienza economica della stessa, a maggior ragione considerando la pacifica continuità del rapporto lavorativo e la misura della retribuzione.
Dunque, la domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia va accolta. Per_1
Domanda di assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda di assegno divorzile, la resistente in riconvenzionale ha chiesto di prevedere in capo al ricorrente l'obbligo di versare l'assegno divorzile (di euro 1.000,00) sul presupposto del peggioramento delle proprie condizioni reddituali. In particolare, ha allegato che, a causa di una malattia oncologica, è stata riconosciuta invalida con totale inabilità lavorativa e che inoltre non svolge più alcuna attività lavorativa, avendo provveduto alla chiusura della partita IVA in data 30.04.2022.
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la circostanza che in sede di divorzio la abbia rinunciato all'assegno divorzile non esclude che, in presenza di circostanze CP_1
5 sopravvenute - che hanno mutato l'assetto in virtù del quale l'ex coniuge si era determinato alla rinuncia - detto diritto possa essere riconosciuto. Infatti, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970
(così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Né tantomeno può dirsi che la resistente non sia legittimata a spiegare in questa sede la domanda riconvenzionale di riconoscimento dell'assegno divorzile sul presupposto che - secondo quanto eccepito dal ricorrente - ella è stata convenuta in giudizio non in proprio, ma quale titolare del diritto a percepire l'assegno di mantenimento per la figlia con ella convivente. Si osserva, infatti, che
“qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale,
a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consigli il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare
l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio” (cfr.
Cassazione civile, Sez. 3, Ordinanza n. 533 del 15/01/2020).
Dunque, è chiaro che già solo per esigenze di economia processuale si ritiene opportuno procedere alla trattazione della domanda riconvenzionale unitamente alla domanda di revoca o riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia, avanzata dal ricorrente.
Passando ad analizzare nel merito la domanda, occorre premettere che le parti hanno contratto il matrimonio in data 21.12.1997, che la separazione coniugale è intervenuta nel febbraio 2003 (come risulta dal decreto di omologa in atti), che in sede di separazione personale l' si impegnava Pt_1
a versare euro 200,00 “a titolo di alimenti a finché quest'ultima non troverà una Controparte_1 stabile occupazione”, e che in sede in divorzio, pronunciato nel novembre 2014 con sentenza resa su accordo delle parti, la rinunciava all'assegno divorzile dichiarandosi economicamente CP_1 autosufficiente, proponendo la relativa domanda nell'ambito del presente procedimento ex art. 9 della
L. n. 898 del 1970.
Si evidenzia che, secondo l'orientamento della corte di legittimità (Cfr. Cass.n.108/2014;
Cass.n.25327/2017), “l'assegno divorzile non richiesto in sede di divorzio può essere richiesto successivamente, con il procedimento ex art. 9 cit.. Qualora, come nella specie, venga delibato per la prima volta il diritto dell'ex coniuge alla spettanza dell'assegno divorzile, l'indagine dovrà essere
6 orientata valutando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del suddetto assegno e facendo applicazione degli innovativi principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.
S.U. n.18287/2018), pur con gli adattamenti che si andranno ad illustrare e che si rendono necessari in relazione ad alcune peculiarità tipiche del giudizio di revisione. La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., n.
18287/2018; tra le tante successive conformi Cass.n.1882/2019)” (cfr. Cassazione civile,
Sez. 1 Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
Sulla scorta di detti presupposti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice, ove la richiesta di assegno divorzile sia avanzata in sede di revisione, dovrà accertare se vi sia nesso causale tra la situazione economica in cui attualmente assume di versare la richiedente e le pregresse dinamiche familiari di rilevanza. Qualora non sia riscontrato o riscontrabile il collegamento tra la sopravvenuta, e incolpevole, inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e il suo pregresso ruolo endofamiliare, l'assegno divorzile potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti e concorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento;
b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò
7 legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico;
c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente (cfr. Cassazione civile,
Sez. 1 Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali appena esposti, nella fattispecie in esame la domanda deve essere disattesa.
Innanzitutto, non vi è alcuna allegazione che consenta di riscontrare la sussistenza di un nesso causale tra la situazione economica in cui attualmente assume di versare la e le pregresse dinamiche CP_1
familiari; anzi, la ha allegato di aver sempre lavorato e prodotto reddito fino a quando, da un CP_1 lato, non è stata costretta a cessare l'attività, a causa della crisi economica prodotta dalla pandemia da COVID-19, e dall'altro, è stata riconosciuta inabile al lavoro a causa di un carcinoma. Orbene, in assenza di allegazioni circa il pregresso ruolo endofamiliare assolto dalla resistente (comunque, non bisogna ignorare che il matrimonio ha avuto una durata di soli 6 anni e all'epoca della separazione aveva 33 anni), non sussiste comunque un'effettiva e concreta non autosufficienza Controparte_1
economica dell'istante.
Infatti, sulla scorta della documentazione in atti e delle indagini demandate alla Guardia di Finanza,
è possibile ritenere che sia in grado di provvedere in autonomia al proprio Controparte_1
sostentamento.
In primo luogo, al fine di comparare i redditi attuali e quelli percepiti all'epoca del divorzio, la resistente ha depositato una certificazione reddituale rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, relativa al periodo 2013-2018 da cui risulta che, all'epoca del divorzio (anno 2014) e fino al 2018 sono stati dichiarati i seguenti redditi: per l'anno di imposta 2013 euro 19.211,00, per l'anno di imposta 2014 euro 16.020,00, per l'anno di imposta 2015 euro 11.942,00, per l'anno di imposta 2016 euro
11.899,00, per l'anno di imposta 2017 euro 12.320,00 e per l'anno di imposta 2018 euro 8.433,00.
Non può non osservarsi come sia alquanto inverosimile che la resistente, a fronte di redditi personali annuali lordi compresi tra euro 10.000/12.000,00 - dovendo contribuire al mantenimento della figlia presso di lei collocata nonché provvedere al proprio sostentamento e, almeno fino al 2018, al pagamento di un canone di locazione di euro 650,00 mensili come rilevato in comparsa - abbia rinunciato alla domanda di assegno divorzile, se solo si considera la stabile posizione lavorativa dall'istante all'epoca del divorzio (marittimo imbarcato su navi della compagnia di navigazione Costa
Crociere, con mansioni di Direttore di Macchina, in virtù di contratto di arruolamento a tempo indeterminato). D'altra parte, proprio la resistente in sede di prima udienza ha dichiarato che le bastava organizzare un solo evento all'anno per poter adempiere alle esigenze ordinarie e straordinarie della figlia, circostanza questa che, unitamente agli altri elementi indicati, contrasta con
8 il dato reddituale dichiarato che, pertanto, non appare attendibile (cfr. “Prima organizzavo eventi, un evento annuale che mi permetteva di adempiere alle esigenze ordinarie e straordinarie di mia figlia, con l'appoggio dei miei genitori e di quelli del padre di . Questo evento si svolgeva una volta Per_1 all'anno ed è un evento itinerante negli alberghi”).
Risulta, poi, che a causa di una patologia tumorale è stata dichiarata invalida con totale inabilità lavorativa, mentre nel verbale INPS del 15.11.2024 risulta accertata a seguito di revisione un'invalidità al 75% con ulteriore revisione nel mese di dicembre 2027 (il deposito di detta documentazione, seppur avvenuto in corso di causa e in particolare con le note di precisazione delle conclusioni del 7.03.2025, è ammissibile trattandosi di documentazione formatasi in corso di causa e successivamente alla precedente udienza cartolare del 7.05.2024); dalle indagini espletate dalla
Guardia di Finanza è emerso che nell'anno 2020 è stata presentata dichiarazione dei redditi con redditi pari ad euro 2.425,00 e redditi esenti pari ad euro 1.200,00, mentre nell'anno 2021 i redditi dichiarati sono pari a zero, per l'anno 2022 ha percepito solo redditi esenti per euro 4.440,24 e per l'anno 2023 risulta acquisito certificato di pensione di euro 353,75 mensili;
che l'attività di eventi di cui era titolare
è cessata dal 25.02.2022.
Ella, inoltre, è proprietaria di due autovetture (una Ford Focus del 2001 e una Fiat punto del 2022) e, in seguito al decesso del padre avvenuto in data 28.04.2022, unitamente ai tre fratelli, risulta comproprietaria di due immobili e di due agrumeti in Piano di Sorrento, nonché di un locale deposito. risulta inoltre cointestataria, di due rapporti presso la Banca di Credito Popolare: Controparte_1
uno di risparmio riportante il n. 2000725 cointestato con i sig.ri e IO riportante Persona_2 un saldo attivo di poco meno di euro 70.000,00 alla data del 31.12.2023 come risulta dall'estratto conto depositato dalla resistente in data 26.04.2024, a seguito di operazione rubrica “versamento contante” del 26.02.2024; mentre rispetto all'altro rapporto di conto corrente, segnalato con il n.6037257 presso il medesimo istituto, cointestato con il sig. non risulta allegata CP_3
alcuna documentazione.
Orbene, anche a voler ritenere che l'importo giacente sul libretto cointestato derivi dall'eredità paterna (il che costituisce comunque una risorsa per la pur sempre nei limiti della sua quota), CP_1
non si può sottacere che è intestataria esclusiva di un terzo ed ulteriore rapporto di Controparte_1
conto corrente, segnato al n. 701 820866, presso la Deutsche Bank- filiale di Piano di Sorrento, riportante un saldo attivo di euro 54.168,40 alla data del 31.01.2024, come da estratti conto depositati dalla medesima resistente in data 26.04.2024. In particolare, esaminando la documentazione, pur a fronte del dedotto azzeramento dei redditi - la resistente ha dichiarato di essere priva di occupazione dal 2018, di non percepire alcun reddito ulteriore rispetto alla pensione di euro 353,75 e all'importo versato dall'ex coniuge a titolo di mantenimento della figlia, di aver pagato fino al 2018 un canone
9 di locazione di euro 650,00 mensili e di pagare in via esclusiva le utenze dell'attuale abitazione e tutti gli oneri condominiali, ordinari e straordinari - il saldo del predetto conto corrente è aumentato nel corso degli anni. Infatti, dalla documentazione risulta un saldo di euro 36.431,59 al 31.12.2021, di euro 43.607,68 al 31.12.2022 e, ancora, di euro 53.949,76 al 31.12.2023 nonché di euro 55.521,86 al
16.02.2024.
Da ciò non può che inferirsi l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi della e la CP_1
sussistenza di ulteriori redditi non dichiarati di cui la resistente ha usufruito in seguito al divorzio e che, dunque, le hanno consentito di provvedere, da un lato, al sostentamento della figlia e, dall'altro, al proprio mantenimento. Infatti, è poco verosimile che la resistente sia riuscita a far fronte al proprio sostentamento con la sola pensione di invalidità di circa euro 300,00 e abbia contribuito, altresì, a quello della figlia dalla stessa ritenuta non autosufficiente economicamente (in tal caso, con il contributo versato dall' ), con un costante incremento del saldo del proprio conto corrente. Pt_1
Inoltre, seppur in comproprietà con i fratelli, dispone di un deposito postale di euro Controparte_1
70.000,00 circa, di un deposito e di due appartamenti (uno di 200 mq di cui è nuda proprietaria per
1/4 e piena proprietaria per la quota di 1/4, l'altro di 149 mq di cui è proprietaria per 1/3) nonché di due agrumeti (uno di 685 mq, di cui è proprietaria per 120/1440 e nuda proprietaria per 60/1440 e l'altro di 886 mq di cui è proprietaria per 1/3) tutti situati in Piano di Sorrento, che costituiscono indubbiamente una concreta risorsa patrimoniale.
In definitiva, sulla scorta degli elementi in atti, deve escludersi che non possieda, o Controparte_1
comunque non sia concretamente in grado di procurarsi, redditi adeguati, essendo anzi verosimile che la stessa disponga di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati. Inoltre, per quanto concerne le problematiche di salute da cui è affetta (nel verbale Inps del 15.11.2024, risulta affetta da
“depressione maggiore cronica in terapia. Esiti di quadrantectomia destra e biopsia linfonodo sentinella (12/2017) per carcinoma lobulare mammario (pt1a,ns0) con successivi cicli di radioterapia terminati a marzo 2018. Allo stato in follow up e terapia ormonale sostitutiva”, con una riduzione della capacità lavorativa del 75%, con revisione al mese di dicembre 2027), la ha CP_1 usufruito e usufruisce di forme di sostegno pubblico mediante l'erogazione di una pensione di invalidità.
Dette considerazioni conducono, allora, al rigetto della domanda riconvenzionale, rendendo superfluo verificare quali siano i redditi attuali dell'ex coniuge e se egli abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 c.p.c., applicando i
10 parametri minimi per ciascuna fase processuale in ragione dell'attività concretamente svolta e della natura essenzialmente documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, a modifica della sentenza n. Parte_1
3129/2014 pubblicata in data 28.11.2014 di questo Tribunale (già modificata con provvedimento di questo Tribunale reso in data 23.02.2021 ai sensi dell'art. 9 l. n. 898/1970), revoca l'obbligo di di versare a l'importo di euro 1.150,00, da rivalutare Parte_1 Controparte_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia , nonché Controparte_2
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%;
2) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_1
3) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
si liquidano in euro 98,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv.
Ferdinando Astarita dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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