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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est.
dott.ssa Rossella Magarelli Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1266/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Lavello presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Fabio Di Ciommo e Francesco Di Ciommo che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio degli avv.ti Giovanni CP_1
M. Rotondano e Michelina Mucci che lo rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 05.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 24.03.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Lavello il 04.08.1996 e che con CP_1 sentenza n. 40 del 10.02.2016 questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (n. 21.10.1998) e PE [...]
(n. 30.05.2000); che, secondo le condizioni della separazione, i figli Per_2 erano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con la loro collocazione abitativa prevalente presso la madre;
che la casa familiare sita in Lavello è stata assegnata alla ricorrente;
che al resistente è stato imposto il contributo ordinario di mantenimento di complessivi 550,00 euro mensili (300,00 euro mensili per e (250,00 per ) oltre al 50% delle spese straordinarie. PE Persona_2
Ha dedotto che, nelle more, il contributo di mantenimento per il figlio è PE stato revocato e che il resistente ha costituito autonomo nucleo familiare;
di essersi completamente dedicata ai figli e di lavorare come operaia metalmeccanica presso uno stabilimento automobilistico di San Nicola di Melfi con una retribuzione media mensile di 1.500,00 euro;
che il resistente ha un'occupazione lavorativa stabile.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'imposizione al resistente del contributo di mantenimento per il figlio di 250,00 euro mensili. Persona_2 Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha contestato le altre richieste.
Ha dedotto che, secondo le informazioni fornite dall'Arlab, il figlio
[...]
lavora con “contratto di apprendistato professionalizzante Per_2 indeterminato a tempo pieno presso un'azienda di Modena” e che, pertanto, la raggiunta l'indipendenza economica ha fatto venir meno i presupposti sia dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente sia del versamento a suo carico del contributo di mantenimento per il figlio.
Ha dichiarato di aver formato un'altra famiglia con la nascita di un figlio e di avere come unica fonte di reddito il suo stipendio mensile di circa 1.550,00 euro, da cui detrae mensilmente la rata di ammortamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari a 528,00 euro.
All'esito della prima udienza del 27.09.2023, sentite le parti, sono stati revocati il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio
[...]
e l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, indi, in mancanza Per_2 di richieste di prova orale, la causa è stata rinviata per la discussione.
All'udienza del 08.05.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha così concluso: “… si riporta integralmente ai propri precedenti scritti difensivi
e verbali di udienza, che devono intendersi qui trascritti, reiterando
l'impugnazione delle avverse richieste, eccezioni, deduzioni e conclusioni.”
Il resistente ha così concluso: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-Rigettare la domanda di corresponsione a carico del Sig. CP_1 di un contributo per il mantenimento del figlio
[...] Persona_3 sin dalla data della domanda;
- Condannare la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento;
- Adottare ogni ulteriore, utile e necessario, provvedimento di legge”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”. Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di comparizione, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 40/16 del 10.02.2016 di questo Tribunale, prodotta dal resistente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, la quale ha aderito alla chiesta pronuncia e ha dedotto di aver costituito un nuovo nucleo familiare, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lavello per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, considerato il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, nulla va disposto in merito al loro affidamento, alla collocazione abitativa prevalente e alla frequentazione con il genitore non convivente.
Quanto al figlio va richiamata l'ordinanza del 27.09.2023 con cui il Per_2 giudice - preso atto della già dichiarata cessazione dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori nei confronti del figlio - ha ritenuto che anche PE Per_2 abbia raggiunto l'autosufficienza economica, avendo accertato, sulla base della prodotta documentazione, che egli “lavora a Parma con contratto di apprendistato professionalizzante e stipendio mensile di 1.600,00 euro circa”, e considerato che “il contratto di apprendistato professionalizzante è contratto a tempo indeterminato, con durata massima di tre anni del periodo di formazione
e con applicazione fin dall'inizio delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva (ad eccezione, durante la formazione, del livello di inquadramento e della retribuzione, che può essere ridotta in percentuale), nonché delle spettanze assicurative e previdenziali”, tenendo conto, altresì, dell'importo dello stipendio attualmente percepito dal giovane.
Va qui rilevato che nei termini perentori di legge, e comunque fino alla precisazione delle conclusioni, la ricorrente non ha allegato alcun elemento di prova sul mancato raggiungimento della piena autonomia economica da parte del figlio , di tal che la richiesta di imposizione al resistente del Persona_2 relativo contributo di mantenimento non può trovare accoglimento e va dichiarato cessato l'obbligo dei genitori di mantenimento del figlio con Per_2 decorrenza dal 27.09.2023, data del relativo accertamento.
Per effetto dell'accertata autosufficienza economica dei figli, nessun provvedimento va adottato sull'assegnazione della casa coniugale, che rientra pertanto nel regime giuridico ordinario connesso alla proprietà o comproprietà della stessa, ovvero all'esistenza di altri diritti reali o personali di godimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo specificato.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso del 24.03.2023, ogni
[...] CP_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Lavello il 04.08.1996, trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio di Lavello dell'anno 1996, Parte II, Serie
A, n. 35; b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara cessato l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori nei confronti del figlio e revoca, con decorrenza dal Persona_4
27.09.2023, il relativo contributo a carico del resistente;
d) condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese processuali, che liquida in € 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, camera di consiglio del 07.05.2025
La Presidente est.