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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8627 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice monocratico, dott.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7091 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 pendente tra:
codice fiscale rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Vincenzo Arino, C.f. , CodiceFiscale_2 con il quale elett.te domicilia in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 12, giusta mandato in atti, p.e.c.
Email_1
- OPPONENTE - e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carlo Caruso (C.F.: , che la rappresenta e difende giusta C.F._3 procura in atti (nuovo difensore 19-05-2025) ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; Email_2
- OPPOSTA-
NONCHE'
, in persona del legale rappresentate Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avv. Distr. dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11;
-OPPOSTO-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione.
CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.03.2022, l'odierno opponente, premesso di aver ricevuto in data 14.03.2022 notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120219009280947000 da parte dell con cui veniva intimato il Controparte_3 pagamento, tra gli altri crediti, anche di euro 546,02 in favore del Corte di Appello di Napoli per il mancato Controparte_2 pagamento di spese processuali, in virtù di decreto penale di condanna n. 13401 del 06/03/2003 portato dalla cartella n. 07120060063704226000, deduceva l'inesistenza della pretesa creditoria per la mancata notifica degli atti prodromici all'intimazione (cartella di pagamento) e la prescrizione del credito, nonché la nullità/ illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 7 c.1 della L. 212/2000. Tanto premesso l'opponente chiedeva dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento, vinte le spese di lite con attribuzione. Si costituiva in giudizio l in Controparte_3 data 28-04-2022, che eccepiva l'inammissibilità nei confronti del concessionario della riscossione delle eccezioni di decadenza e prescrizione perché riguarderebbero l'attività dell'Ente impositore;
eccepiva altresì l'infondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite. Si costituiva altresì il , rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avv. Distrettuale dello Stato di Napoli, deducendo preliminarmente l'inammissibilità dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto proposti tardivamente, nonché l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
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All'udienza del 06/12/2022 il Giudice disponeva il mutamento del rito da speciale ad ordinario e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. La causa giungeva per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato all'udienza del 30.09.2025, nella quale le parti chiedevano la decisione della causa con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c. ed il Giudice assegnava il giudizio a sentenza senza termini. Preliminarmente deve ritenersi sussista la giurisdizione del giudice ordinario per la parte del ruolo formatosi per il mancato pagamento di spese processuali, che non rappresentato Tributi di appartenenza della giurisdizione della Commissione Tributaria. Ciò posto, limitatamente al credito richiesto nella cartella 07120060063704226000 (unica cartella impugnata tra quelle contenute nell'intimazione opposta) che attiene alle spese processuali di cui al cod. tributo 1E08 (come si evince dall'estratto di ruolo), l'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata. Nel presente giudizio l'opponente contesta, con il primo motivo di impugnazione, che all'istante non siano stati notificati gli atti prodromici all'intimazione di pagamento (facendo riferimento alla cartella), nonché la nullità dell'atto per difetto di motivazione e, infine, la prescrizione del credito. Quella instaurata da è, dunque, Parte_1 un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617, comma 1 c.p.c. e 615 co 1 c.p.c.; trattasi, cioè, di opposizione preventiva all'esecuzione, poiché la mera notifica dell'intimazione di pagamento non costituisce inizio di alcuna esecuzione forzata. Sul punto la Cassazione ha infatti affermato che:
“…L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal DPR n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento. L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e
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presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale. Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria, quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018 n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace…” (Ordinanza Cass. Sezione Tributaria, n. 5546/2023). E ancora: “…Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3 ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis…” (Sentenza Cass. Sezione Tributaria n. 21658/2023).
Preliminarmente è da precisare che, visti i motivi di opposizione sollevati (sia vizi di forma del procedimento che contestazioni relative all'esistenza del credito), correttamente il contraddittorio è stato direttamente instaurato nei confronti sia del concessionario che dell'ente impositore. Ciò posto, gli artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c. prevedono (nella disciplina applicabile ratione temporis) che l'opposizione si propone con citazione e, nel caso di opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di 20 gg dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Coerentemente con il principio della domanda, spetta al debitore la facoltà di scegliere tra i vari percorsi di contestazione, potendo vieppiù azionare con un unico atto introduttivo diverse
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tipologie di opposizione. Spetta, però, poi al giudice qualificare la scelta operata dall'opponente, sottoponendo la domanda al regime previsto per la stessa dalla legge. Nel presente giudizio l'opponente deduce la mancata notifica della cartella di pagamento impugnata, in violazione alla sequenza procedimentale che l'ente creditore avrebbe dovuto rispettare al fine di soddisfare in executivis la propria pretesa e che si traduce in un motivo di opposizione agli atti esecutivi. L'opponente, quindi, non contesta l'an dell'esecuzione (con il primo motivo di opposizione) bensì la regolarità formale dell'atto impugnato e del procedimento di notifica della cartella di pagamento. Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione dei vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella esattoriale e degli atti presupposti, costituisce opposizione agli atti esecutivi (ex multis, Cass. Civ. 4139/2010; n. 15149/2005). È consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale la presente opposizione va qualificata non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. bensì come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. per il primo motivo di opposizione, proponibile entro venti giorni dalla notifica dell'atto che si assume viziato, nel caso di specie quindi dalla notifica della intimazione di pagamento (e anche dalla notifica della cartella indicata nella intimazione di pagamento notificata in data 12-06-2006) Poiché la data della notifica dell'intimazione di pagamento, allegata dalla parte opponente, e come dedotto nell'atto introduttivo dalla stessa parte opponente è quella del 14.03.2022, rilevato che il giudizio è stato erroneamente introdotto con ricorso e non con atto di citazione, trattandosi di un'opposizione pre-esecutiva e che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è avvenuta in data 21.04.2022, deve ritenersi che l'opposizione è stata spiegata ben oltre il termine perentorio di legge (20 giorni ex art. 617 c.p.c.).
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L'opposizione è tardiva e, quindi, inammissibile con riferimento al motivo di opposizione relativo all'omessa notifica della cartella ed al vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata. Ad abundantiam seppure si volesse ritenere l'impugnazione dell'intimazione di pagamento tempestiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 22-03-2022, in ogni caso i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. sono infondati, poiché vi è agli atti prova della notifica della cartella di pagamento contestata in data 12-06-06 Contr (prodotta da e l'intimazione di pagamento è completa dal punto di vista motivazionale poiché indica le cartelle dalle quali nascono i crediti e la data della loro notifica e all'intimazione è allegato l'estratto di ruolo per individuare la natura del credito. Nel caso di specie l'impugnazione va qualificata invece come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. quando Parte_1 solleva l'eccezione di prescrizione del credito ex adverso azionato (Cass., n. 4891 del 2006; Cass., n. 24215 del 2009; Cass., n. 21793 del 2010). Priva di fondamento è l'eccepita prescrizione in quanto emerge dagli atti che non è decorso il decennale del termine di cui all'art. 2946 c.c. secondo cui “dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o comunque dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo”. Il diritto al pagamento delle somme in questione è sorto con la definitività della condanna penale (dato il principio costituzionale della presunzione di innocenza sino a sentenza di condanna passata in giudicato), dunque in data 22.03.2003, data in cui il decreto penale di condanna è divenuto definitivo, non risultando agli atti alcuna opposizione avverso il suddetto decreto da parte di . Parte_1
La prescrizione in materia di spese processuali è quella ordinaria di cui all'articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
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Pertanto il termine di prescrizione di dieci anni sarebbe scaduto in data 22.03.2013, ma ciò non è avvenuto, essendo stata notificata alla la cartella di pagamento n. Parte_1
07120060063704226000, che è stata pacificamente notificata il 12/06/2006 essendo stata consegnata, in assenza del destinatario, alla figlia, come da relata di notifica versata in atti all'agente della riscossione;
i termini di prescrizione inoltre, sono stati interrotti dall'intimazione di pagamento n. 07120159105594483000 notificata il 10/11/2015 con racc.ta A/R e dalla successiva notifica, in data 22.03.2022, dell'intimazione di pagamento per cui è causa. Pertanto, nessun termine di prescrizione è decorso e l'eccezione è infondata e deve essere rigettata. Dunque, l'opposizione è in parte inammissibile ed in parte infondata e deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza in applicazione del D.M. n.55/2014 tenuto conto della parziale inammissibilità dell'opposizione, con applicazione dei parametri medi e della riduzione ex art. 4 co. 4, con riferimento al valore della controversia ed all'istruzione solo documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per i motivi relativi alla mancata notifica della cartella ed al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta;
- rigetta l'opposizione per il motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, in persona del l.r.p.t., delle spese Controparte_3 del presente giudizio che si liquidano in € 262,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa, come per legge;
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- condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, in persona del p.t., delle spese del Controparte_2 CP_5 presente giudizio che si liquidano in € 262,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre iva e cpa, come per legge.
Napoli, 02/10/2025 IL GIUDICE dr.ssa Miriam Valenti
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