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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 671-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con gli Avv.ti Paolo Bassano e Paola Monteverde, di Livorno,
- appellante nei confronti di
EA – Autostrade del Mare, con gli Avv.ti Antonio Saccà, Diego Saccà, di Livorno e di Firenze, Controparte_1
- convenuta in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Livorno;
in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione ex R.D. 14.04.1910 n. 639.
- Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte rilevare in limine la tardività della costituzione dell'appellata e perciò dichiarare inammissibili le istanze istruttorie già
1 formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc e tardivamente riproposte in appello, nonché l' ulteriore inammissibilità ed irrilevanza dei nuovi mezzi di prova per testi articolati sub. a) e sub. b) alla pag. 64 dell'atto di appello;
piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare in limine l'inammissibilità delle produzioni documentali sub. 1), sub. 2), sub. 4) e sub. 5 ) disponendone l'estromissione dagli atti di causa;
nel merito , piaccia all'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza -in via principale: respingere la domanda avanzata da poiché totalmente Parte_1 infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'atto di ingiunzione opposto e condanna della
[...] al pagamento della complessiva Parte_2 somma , a favore dell' Autorità di Sistema Portuale , di € 373.246,25 (di cui € 354.538,28 in linea capitale ed € 18.707,97 a titolo di interessi moratori maturati alla data dell'ingiunzione di pagamento ) , per l'occupazione temporanea delle aree demaniali retrostanti gli accosti 14E , 14F e 14G nel periodo 01.01.2013-30.6.2014 ; -in via subordinata condannare la stessa al pagamento in favore dell'Autorità di Sistema Portuale , della minor somma pari ad € 291.400,38 , a titolo di corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle aree retrostanti gli accosti 14E , 14F e 14G nel periodo suddetto , quale importo calcolato secondo le tariffe previste dal Regolamento d'Uso per i concessionari delle aree demaniali ed € 26.186,12 a titolo di interessi moratori (maturati alla data del 31/01/2017) ex art. 24 del suddetto Regolamento , per la complessiva somma di € 317.586,50 , oltre gli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
- Per la convenuta: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, rigettare, in ragione della sua inammissibilità ed infondatezza, l'appello proposto dalla Parte_3
[..
[...] , con sede in Livorno, come in
[...] atti rappresentata, avverso la sentenza n. 779/2021 resa inter-partes dal Tribunale Livorno in data 6 ottobre 2021 e pubblicata in data 8 ottobre 2021, con conferma della stessa. Con vittoria di spese e compensi.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il presente procedimento origina con l'atto di citazione notificato dalla che si Parte_2 opponeva all'ingiunzione emessa in data 18 gennaio
2017dalla Autorità Portuale di Livorno, ora Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.
All'opponente era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 373.246.25 a titolo di canoni per occupazione temporanea e interessi di mora come dettagliatamente specificata in premessa, oltre agli ulteriori interessi moratori maturandi dovuti sino al saldo.”
La EA, nell'atto di opposizione, deduceva:
di essere una impresa portuale autorizzata ex art.16 L.84/1994 e di svolgere la sua attività nel settore della movimentazione di mezzi rotabili non accompagnati su navi traghetto (roll on -roll off) con una forza lavoro allora di n.56 dipendenti, 18 trattori portuali, 3 pulmini, 5 fork -lift ed attrezzature varie;
di aver operato, dal 2009 alla radice della Darsena
Toscana, allorché l'Autorità Portuale di Livorno, ora Autorità di Sistema Portuale del Tirreno
Settentrionale, individuò gli accosti 14 E poppiero,
3 14F e 14G, come accosti preferenziali per navi traghetto che avessero operato sulle linee previste dall'art. 4 della ordinanza sul regime degli accosti nel Porto di Livorno congiuntamente emessa dalla AP (n.12/2008) e dalla Capitaneria di Porto (n.90/2008), in relazione ai traffici delle cd. “Autostrade del Mare”;
che il citato art. 4 della Ordinanza con giunta 2008 sopra richiamata prevedeva che l'utilizzo dei citati accosti era “condizionato dalla attuale destinazione d'uso degli annessi piazzali”;
che per questo motivo la Autorità Portuale aveva concesso agli operatori portuali, che via via si sono avvicendati nelle operazioni portuali per conto delle Compagnie di Navigazione – che svolgevano i traffici di linea previsti dal regolamento e che godevano della accordata preferenzialità - l'uso dei piazzali retrostanti alle citate banchine, ritendendo di app licare alla fattispecie il regime previsto per “l'occupazione temporanea” previsto dall'Art.36 del Regolamento
d'uso delle aree demaniali emanato dalla Autorità
Portuale di Livorno (Titolo V- Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime);
che tale previsione - come d'altronde esplicitata nell'art.36 del Regolamento d'uso, che ne limita l'applicazione ai casi di utilizzazione “ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali”- risultava compatibile con situazioni temporanee che rivestivano caratteristiche di mera occasionalità tali da non determinare a carico dell'assegnatario interventi 4 sull'area di carattere stabile, considerata appunto la precarietà dell'assegnazione, ed altresì, rilevava che l'assegnazione di aree in regime d i temporanea occupazione (per un massimo di tre mesi), determinava ai sensi dell'art.38,
l'applicazione delle addizionali (10% per i primi 30 giorni/ 20% dal 31 giorno) sulle tariffe ordinarie previste dal citato regolamento;
che doveva ritenersi inapplica bile il relativo trattamento tariffario alla situazione in esame, dove l'utilizzo delle aree in questione si era protratta, senza soluzione di continuità, per sette anni, sino dal 1.01.2009 sino al 31.12.2015, e cioè fino a quando la “temporanea occupazion e” dell'area è stata assegnata alla , CP_2 che era subentrata alla EA nel rapporto contrattuale con la Compagnia armatoriale che operava, in loco, le linee in regime di accosto
“riservato”, previste dall'Ordinanza congiunta
2008;
che, anche al fine di evitare un'ingiusta disparità di trattamento con gli operatori terminalisti, titolari di concessione demaniale, mimino quadriennale, la avrebbe dovuto applicare CP_3 anche nel caso di specie la tariffa ordinaria non sussistendo di fatto un “uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali”, ma al contrario un utilizzo delle aree in via continuativa anche con interventi di carattere strutturale e organizzativo, che hanno obbligato l'impresa autorizzata ad effettuare investimenti legati all'area stessa ed alla sua operatività (richiesti, 5 come comprovato, dalla Capitaneria di Porto in materia di sicurezza o dalla Autorità Portuale ed anche Polizia di Frontiera, Agenzia delle Dogane,
GdF, Sanità marittima), senza possibilità di vedersi riconoscere, al pari del concessionario, alcuna “valutazione” dei relativi oneri sui canoni demaniali applicati.
Tanto premesso, dovendo ritenersi pacifica la continuità dell'utilizzo delle aree in relazione alla continuità degli addebiti effettuati dalla la EA reclamava CP_3
l'applicazione di tariffe ordinarie in luogo di quelle maggiorate e pretese dall'Autorità, chiedendo che fosse riconosciuto che l'utilizzo protrattosi, senza soluzione di continuità, per sette anni delle aree in questione, fo sse regolato non in base al regime tariffario di “occupazione temporanea“, bensì a quello ordinario.
-
Nelle more della prima udienza di comparizione, veniva disposta – all'esito di udienza e relativo contraddittorio - la sospensione della esecutività dell'ingiunzione opposta.
-
Si costituiva in giudizio l' che resisteva alle domande CP_3 avversarie e proponeva domanda riconvenzionale riducendo l'importo dell'ingiunzione.
-
Si procedeva quindi alla trattazione e istruzione della causa, previa l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art.183 n.6 c.p.c.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la
EA formulava delle contestazioni, “sia in relazione alle eccezioni sollevate sull' an ed sul quantum della domanda riconvenzionale formulata ex adverso, sia circa 6 l'indeterminatezza della quantificazione effettuata in quella sede dalla AP mediante un generico rinvio all'art.7 del Regolamento d'uso, ancorché detta norma prevedesse, per il relativo calcolo, l'applicazione di un art icolato complesso di coefficienti, che non risultavano invece esplicitati.”
Il Tribunale con ordinanza del 7 febbraio 2018 disponeva svolgersi una CTU affidando al perito l'incarico di determinare: “la differenza, periodo per periodo, tra quanto Con addebitato dalla alla EA per la occupazione delle aree retrostanti gli accosti 14 F e 14 G, dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2015, e le aree retrostanti l'accosto
14 E, dal
1 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con applicazione alle tariffe maggiorate per le occupazioni temporanee così come definite nell'art. 36 del regolamento d'uso delle aree demaniali e risultante dalle fatture in atti e quanto invece sarebbe stato dovuto, per gli stessi periodi, per i canoni di concessione in applicazione delle tariffe ordinarie applicabili ai concessionari.”
All'udienza del 18 aprile 2019, svolti ulteriori accertamenti affidati al CTU, venivano precisate le conclusioni e concessi alle arti i termini di cui all'art.190
c.p.c.
Il Tribunale emetteva però l'ordinanza del 3 se ttembre
2019, con la quale rilevava d'ufficio una questione attinente la giurisdizione, assumendo la possibilità potersi ravvisare una “competenza” del giudice amministrativo, per cui fissava "ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., “ un termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente
7 ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione suesposta”.
La EA proponeva comunque, in pendenza del detto termine per il deposito delle osservazioni, ricorso per regolamento di giurisdizione ex art.41 c.p.c., davanti alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il Tribunale, ai sensi degli articoli 41 e 367 c.p.c, disponeva la sospensione del procedimento.
-
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, depositavano l'ordinanza n.1916/2021, con la quale veniva affermata la giurisdizione del giudice ordinario con rimessione delle parti davanti al Tribunale adito anche
“per le spese”.
La EA riassumeva allora, ai sensi dell'art. 367 comma 2° c.p.c, la causa e all'udienza del 3 g iugno 2020, precisate le conclusioni, venivano nuovamente concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale emetteva quindi la sentenza oggi impugnata con la quale, condannava la EA al pagamento in favore della convenuta A.P. della minore somma di €
47.218,52, oltre interessi legali da ogni scadenza annuale al saldo, dichiarando tardiva la domanda di ripetizione proposta dalla medesima società nella prima memoria istruttoria, provvedendo a regolamentare le spese processuali (quelle di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
compensazione per intero delle spese del giudizio di merito;
condanna della convenuta alla CP_3 refusione delle spese processuali della fase del regolamento preventivo di giurisdizione).
Nella motivazione della sentenza, il Tribunale, dato preliminarmente atto della decisione della S.C. che aveva 8 evidenziato come la controversia riguardasse l'accertamento dell'entità dei canoni effettivamente dovuti dall'opponente, ha affermato di limitare il proprio giudiz io ad accertare la fondatezza dell'argomento secondo il quale nel caso in esame l'occupazione aveva natura non temporanea dell'occupazione e , in tal caso, provvedendo poi ad applicare “i criteri di calcolo stabiliti dal regime tariffario previsto dal Regolamento d'Uso delle Aree
Demaniali per le occupazioni non temporanee, e quindi per le occupazioni di ' pari utilizzazione ' dei concessionari. ” .
La disciplina degli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento
d'Uso e il regime dell'occupazione temporanea ed il conseguente regime tariffario, avevano a riferimento un ambito ben preciso e cioè quello dell'occupazione ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazione temporanee, mentre nella fattispecie “l'occupazione posta in essere dall'opponente dei piazzali retrostanti gli accosti
è avvenuta in maniera assolutamente non precaria e non contingente ... per lo svolgimento non di singole attività ma per il compimento della sua attività di impresa ... operando in tali luoghi in maniera esclusiva sino al 2015 reiterando quanto meno dal marzo del 2013 la propria richiesta di concessione delle medesime aree e di diminuzione delle tariffe applicate.” Il Tribunale ha precisato come fosse emerso, “senza entrare nella valutazione dell'operato della convenuta e delle scelte discrezionali di non concedere in concessione le aree in contestazione, ma autorizzare l'occupazione solo in via temporanea”, nel periodo di interesse e cioè quello in cui erano maturati i canoni oggetto dell'ingiunzione,
l'occupazione della EA non poteva essere certo 9 considerata temporanea e contingente, ma stabile, continuativa ed esclusiva.
Legittima quindi “la contestazione” del regime tariffario applicato, con conseguente applicazione in via analogica di quello previsto all'art. 7 del Regolamento dettato per i concessionari.
Ritenuto che in mancanza di criteri specifici di determinazione delle tariffe per casi quali quelli oggetto di giudizio attinente una tipologia di occupazione che, anche se non supportata da titolo co ncessorio, sulla base di quanto stabilito dalla CTU i canoni dovuti nel periodo in contestazione sono stati rideterminati con riguardo a l regime tariffario di cui all'art. 7 del Regolamento dettato per i concessionari.
Il Tribunale ha motivato poi la rideterminazione dei coefficienti applicando la tariffa agevolata “C” per i traffici di cabotaggio osservando che “il primo requisito previsto dalla norma, e cioè la destinazione dell'area al traffico cabotiero e short sea shipping ricorre, mentre quanto al secondo requisito la ricorrente non ha fornito alcun riscontro della non compatibilità di bilancio dell'applicazione in tale periodo della prevista riduzione” mentre sarebbe “gravato sulla convenuta l'onere di dimostrare che in quel periodo la valutazione di compatibilità di bilancio era avvenuta in termini negativi
e che quindi detta riduzione non aveva trovato applicazione ad esempio in favore di altri concessionari ”.
E i canoni dovuti, ricalcolati in € 224.946 per il periodo compreso fra il gennaio 2013 ed il giugno 2014, una volta detratti gli acconti corrisposti, conducevano alla condanna di EA a pagare la minor somma di € 47.218,52 “oltre interessi legali da ogni scadenza da intendersi in questo 10 caso annuale in applicazione dell'art. 19 del Regolamento, sul pagamento annuale dei canoni al saldo”.
-
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale ha quindi impugnato, proponendo l'odierno appello, la predetta decisione di primo grado chiedendone la riforma.
Ha articolato 5 motivi di ricorso contenenti gli errori di valutazione e le violazioni di legge e principi giurisprudenziali in materia, in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Si è costituita in giudizio la EA che ha resistito all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. La convenuta ha altresì versato in atti documentazione (anche atti di procedimento penale).
La Corte, all'udienza del 7.1.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che il perimetro della presente decisione debba essere determinato necessariamente seguendo il solco della citata decisione delle Sezioni Unte – ord. n.
1916\21 - emessa sul ricorso per regolamento di giurisdizione.
Va preliminarmente posto in evidenza che, con la sentenza che ha regolato la giurisdizione nella presente causa, la S.C. ha stabilito che la domanda proposta dalla
11 EA e sulla base della quale è stata affermata la giurisdizione del Tribunale di Liviorno, avesse
“esclusivamente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un'occupazione continuativa delle aree demaniali ivi indicate, tale dunque da determinare, in ragione dell'esito positivo di detto accertamento, l'inapplicabilità delle tariffe maggiorate previste dall'art. 38 del Regolamento per l'uso delle aree demaniali, previsto per le occupazioni temporanee come definite dall'art. 36 del menzionato regolamento, per tali dovendo intendersi, secondo la citata norma, i casi di utilizzazione «ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali”.
E che da tale accertamento dovesse conseguire che “nella fattispecie devoluta al giudizio del Tribunale - escluse le maggiorazioni previste dal succitato art. 38“ fosse dovuto
“il canone ordinariamente applicato a i concessionari «di pari utilizzazione» da determinarsi sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 7 Tariffa A.”
La Corte ha altresì precisato che “Il quantum per Contr l'occupazione continuativa che la società [EA ndr] chiede determinarsi è dunque frutto di un calcolo matematico di cui sono noti, in virtù della stessa normativa regolamentare emanata dall'Amministrazione, tutti i parametri di riferimento, una volta accertato, come chiesto dall'opponente nell'atto di citaz ione in opposizione
e ribadito nelle conclusioni precisate ai sensi dell'art.
183, sesto comma, cod. proc., che « Parte_2 ha occupato, senza soluzione di continuità e
[...] con interventi di carattere strutturali e operativo, le aree retrostanti gli accosti 14 F e 14 G, dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2015, le aree retrostanti l'accosto 14 E dal
1° giugno 2012 al 31 dicembre 2015”. 12 Pertanto, su questi accertamenti, la Corte ha quindi escluso “che la società [EA AdM ndr] abbia inteso proporre una domanda che comporti una valutazione in ordine alla correttezza dell'esercizio negli anni dei poteri autoritativi e discrezionali della P.A. in ordine alia gestione delle aree demaniali in oggetto” ed ha in fine concluso ribadendo che;
“Trattandosi di controversia che involge diritti soggettivi a contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo nella fattispecie un intervento della P.A. a tutela di interessi generali”, andava affermatao la Giurisdizione del Giudice ordina rio.
-
L'appello va quindi riguardato tenendo conto di quanto ora stabilito e che, può sin d'ora affermarsi, come il
Tribunale abbia emesso una decisione rispettose del decisum.
Col primo motivo di appello, l'Autorità Portuale ha censurato la sentenza impugnata ritenendo che la stessa fosse andata contro la volontà del legislatore espressa all'art 386 c.p.c. nel senso di “evitare che con la pronuncia regolativa il Giudice di legittimità sia chiamato ad esaminare e decidere le eccezione del convenuto circa la proponibilità della domanda ed il suo fondamento in diritto”, dopo aver richiamato giurisprudenza nella quale erano illustrati i principi applicabili in materia.
E pertanto il Tribunale sarebbe incorso nell'erronea omessa valutazione circa la posta quest ione di
“proponibilità della domanda" sul rilievo che il Giduice
Ordinario non avrebbe comunque potuto sindacare la legittimità, né disapplicare “procedimenti amministrativi di autorizzazione all'occupazione temporanea di quelle
13 aree” che la EA aveva richiesto ed ottenuto dall'Autorità Portuale.
Inoltre, ha sostenuto l'appellante sempre nello stesso motivo di appello, che il Giudice Ordinario non avrebbe potuto disapplicare la disciplina tariffaria dettata dall'art. 38 del Regolamento d't so delle Aree Demaniali e così diversamente determinare il canone esigibile nei confronti della EA reiteratamente autorizzata alla sola occupazione temporanea, senza rilascio di una concessione.
A prescindere dall'eccepita inammissibilità ex art. 345
c.p.c. della questione sollevata e fermo restando che non
è sufficientemente chiaro cosa intenda l'appellante introducendo il concetto di “proponibilità” riferita alla
“questione” che assume di aver posto all'esame del primo giudice, il motivo di appello è infondato.
La sentenza n.1916/2021 delle Sezioni Unite del la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della EA, ha regolato la giurisdizione affermando, sulla base del petitum sostanziale di cui all'atto di opposizione proposto dalla stessa EA, la sussistenza di quella a favore del
Giudice Ordinario con prosecuzione della causa davanti al
Tribunale di Livorno.
Non può quindi ritenersi che il Giudice ordinario debba nuovamente valutare, sulla base delle eccezioni del convenuto, la “proponibilità” della domanda essendo già stato valutato il petitum sostanziale in funzione della causa petendi, con il conseguente affidamento della giurisdizione.
Pertanto, investito della giurisdizione della causa dal provvedimento emesso dalla S.C. il Tribunale l'ha correttamente esercitata esaminando tutte le questioni al 14 fine di rigettare o meno la domanda di merito (v. sul punto il recedente richiamato dalla difesa convenuta –
Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20852 -“L'art.
386 c.p.c. - in forza del quale la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda - trova il suo limite nella estensione oggettiva del giudicato, nel senso che se la statuizione sulla giurisdizione, resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che div iene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa”.
Possono essere ulteriormente richiamati i precedenti di cui alle segg. decisioni: Cass. Civ. SS.UU. 8.11.2016
n.22646 che ha affermato che “in forza degli artt. 5 e 386 del c.p.c. la giurisdizione si determina in base alla domanda e ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituisc ono manifestazione. La decisione sulla giurisdizione, dunque, sebbene implichi l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito, non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la 15 decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis”.
Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, n.10412) secondo la quale: “La decisione delle Sezioni Unite della S.C. sulla giurisdizione non è avulsa dal caso concreto, sicché se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, tale giudicato è inscindibile da detta qualificazione e, coprendo con efficacia "panprocessuale" la questione di giurisdizione rispetto a l dedotto e al deducibile, non consente al giudice di cui sia dichiarata la giurisdizione di rivedere la vicenda in fatto, al fine di declinare la propria giurisdizione”. - Conforme la precedente n. 6850 del 2010.
La EA introducendo il presente giudiz io non ha censurato i provvedimenti amministrativi presupposti, né questioni di merito circa l'esercizio del potere discrezionale della PA, non avendo contestato la legittimità del titolo autorizzativo all'uso del bene demaniale, chiedendo unicamente l'acc ertamento dell'iniquità della tariffa maggiorata applicata nel caso concreto in quanto aveva prospettato continuità ed esclusività della utilizzazione del bene demaniale medesimo.
-
Col secondo motivo di appello è stata censurata l'
“illegittima disapplicazione dell'art. 38 del Regolamento
d'Uso delle aree Demaniali Marittime e dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea ed illegittima modificazione del contenuto dei provvedimenti applicativi della tariffa in violazi one dell'art. 4 secondo
16 comma dell'allegato 'E' della legge 2248/1865. Violazione dell'art. 13 lett.a) della legge 28.01.1994 n. 84.”
L'appellante ha in merito sostenuto che il Tribunale avrebbe sostituto la “valutazione” operata dall'Autorità
Portuale con una propria non considerando che vi è diversità fa i presupposti per il rilascio dei titoli (e anche del procedimento amministrativo) per l'“occupazione temporanea di beni demaniali ” e per la “concessione” demaniale marittima”.
Anche tale motivo di appello è infondato, in quanto non tiene conto del dirimente fatto in base al quale la EA non ha contestato le scelte di carattere generale assunte dalla Autorità Portuale sulla utilizzazione dei beni demaniali nel porto di Livorno, né la scelta di prevede re ex art. 38 del Regolamento d'uso, quale corrispettivo per le occupazioni temporanee un “canone …corrispondente a quello derivante dall'applicazione dei canoni demaniali di pari utilizzazione, maggiorati.”
Dato quindi atto delle sopra citate statuizioni contenute nella sentenza che ha regolato la giurisdizione, il Tribunale ha correttamente proceduto ad accertare quale fosse l'utilizzazione delle aree in questione, ritenendola “stabile, continuativa ed esclusiva” per la durata di sette anni, a prescindere dai singoli provvedimenti autorizzatori di “occupazione temporanea”, la cui reiterazione era priva dei presupposti oggettivi delle occupazioni temporanee delle aree demaniali marittime da intendersi come le “utilizzazioni di superfici ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali o altre cause contingenti, da specificamente valutarsi da parte dell'Autorità Portuale a
17 proprio giudizio discrezionale”, ex art. 36 del
Regolamento d'uso.
La sentenza qui impugnata non contiene, quindi , alcuna disapplicazione dei titoli (i vari provvedimenti citati dall'appellante) che hanno concesso l'utilizzazione settennale delle aree in questione, avendo la EA prospettato in sostanza l'avvenuta lesione del suo diritto a vedersi applicare un giusto corrispettivo in relazione alla concreta utilizzazione dei piazzali retrostanti tre accosti “pubblici” del Porto di Livorno.
Escluso che la EA possa essere considerata soggetto concessionario, l'art.38 del Regolamento d'uso prevede che la determinazione del corrispettivo della “occupazione temporanea” avvenga sulla base del “canone derivante dall'applicazione dei canoni demaniali di pari utilizzazione”, da applicarsi al caso in cui l'occupazione in questione era, come detto, “stabile, continuativa ed esclusiva”.
-
Col terzo motivo di appello la sentenza di rimo grado viene ritenuta “ulteriormente viziata nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'Art. 36 del
Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime per
l'autorizzazione di occupazione temporanea ed ha ritenuto ammissibile l'applicazione in via analogica del diverso regime tariffario di cui l'art.7 del Regolamento dettato per
i concessionari”, ritenendo che il Tribunale non avrebbe potuto discostarsi dalla pretesa avanzata dall'Autorità sulla base di quanto addebitato, né far ricorso all'analogia.
Va ricordato che, come evidenziato dal Tribunale ed emerso indiscutibilmente dalle risultanze di causa, 18 l'occupazione dei piazzali ad opera della EA nel periodo di interesse (gennaio 2009 – 2015) abbia avuto caratteristiche tali da non poter essere considerata precaria e contingente.
L'occupazione è stata anzi connotata dall'esser avvenuta
“senza soluzione di continuità, per lo svolgimento non di singole attività della SEATRAG, ma per il compimento della sua attività di impresa”, avendo la società operato in maniera esclusiva, senza quindi che nelle determinazioni poi adottate si sia avuto riguardo alla scelta dell'Autorità “di non concedere in concessione le aree in contestazione, ma autorizzarne l'occupazione solo in via temporanea, in attesa della approvazione del Piano regolatore portuale che avrebbe definitivamente mutato la originaria destinazione degli accosti 14 E 14 F e 14 G, nel caso sub iudice, nel periodo in cui sono maturati i canoni ingiunti”.
Difettando, quindi, in maniera del tutto evidente il presupposto per l'applicazione dell'art 38 del regolamento
(temporaneità e precarietà dell'occupazione), non vi era alcun ostacolo all'applicazione del regime tariffario di cui all'art. 7 del regolamento dettato per i concessionari.
Non pertinente, ad avviso della Corte, il richiamo contenuto nel motivo di appello circa una pretesa violazione del disposto di cui all'art. 12 delle preleggi, ben potendo il giudice applicare il diverso regime tariffario ricorrendo al procedimento di tipo analogico, una volta accertato il difetto dei presupposti di quello applicato, se non altro perché come ha ricordato lo stesso atto di appello, oltre alle distinte ipotesi di concessione e di occupazione temporanea, non esisterebbe un “tertium genus” rappresentato da “occupazioni temporanee” 19 reiterate nel tempo”. Va sul punto anche ricordato come, per analogia, la concessione è la forma tipica di utilizzazione dei demaniali e lo stesso art. 38 del
Regolamento d'uso, richiama per la determinazione dei corrispettivi dovuti per la occupazione temporanea i
“canoni demaniali di pari utilizzazione” e cioè quelli applicabili ai Concessionari.
-
Col quarto motivo di appello è stata dedotta la v iolazione dell'art.112 cpc per aver il Tribunale pronunciato senza tener conto che la EA nel formulare la sua domanda non aveva: a) “contestato la corretta applicazione dei coefficienti previsti dalla tariffa 'A' nella determinazione della tariffa base, sulla quale erano state applicate le maggiorazioni percentuali; b) tanto meno “chiesto
l'applicazione della speciale tariffa 'C' che incentivava la
“politica delle Autostrade del Mare", prospettando il ricorso dei relativi requisiti.”
Va rilevato che effettivamente l'Autorità non aveva “mai esplicitato” i coefficienti previsti, addebitando gli importi oggetto di causa (il primo giudice ha disposto svolgersi una CTU sul punto).
Nell'impossibilità per la EA di evidenziare quale tariffa fosse stata applicata o meno e quindi anche “lo
“sbaglio” della mancata applicazione della Tariffa C”, è stato fatto richiamo alle tariffe “ordinarie”, non essendovi dati sul calcolo applicativo degli importi addebitati e che i canoni da determinarsi in “applicazione dei canoni demaniali di pari utilizzazione”, erano da intendersi i canoni ordinari.
Come poi stabilito nella pronuncia della S.C. che ha regolato la giurisdizione, “il quantum che la società 20 chiede determinarsi è dunque frutto di un calcolo matematico di cui sono noti, in virtù della stessa normativa regolamentare emanata dall'Amministrazione, tutti i parametri di riferimento…”
Nel quarto motivo l'appellante ha formulato un'ulteriore doglianza riguarda alla pretesa ultra petizione ed ulteriore violazione degli artt. 4 e 5 dell'allegato 'E' della legge
2248/1865” assumendo che il Tribunale avrebbe errato, disapplicando immotivatamente la disposizione di cui all'art. 24 del Regolamento d'uso, nel maggiorare la somma accertata e determinata quale minore debito oggetto dell'ingiunzione opposta a carico della EA, degli interessi legali a decorrere “da ogni scadenza, da intendersi in questo caso annuale in applicazione dell'art.
19 del Regolamento, sul pagamento dei annuale dei canoni, al soldo”.
Sul punto va ricordato che, sempre in assenza di un calcolo la EA aveva contestato l'importo addebitato degli interessi moratori preteso, sia perché “assorbiti” dalla domanda principale e sia perché non dovuti per essere “illiquidi e non esigibili”.
La Corte ritiene quindi che possa condividersi la decisione del Tribunale che, per stabilire la decorren za degli interessi legali, ha fatto richiamo all'art.19
“Comunicazione/richiesta del canone concessorio annuale”
e prima norma del Titolo III (Procedura di pagamento dei canoni concessori), che prevede una prima richiesta, formale ma non produttiva di interessi di mora, del canone dovendosi ritenere superata la procedura prevista ex art. 24 del
Regolamento d'uso (che prevede, in caso del mancato
21 pagamento dei canoni nei termini previsti dall'art. 21,
l'applicazione di un interesse moratorio).
-
Col quinto ed ultimo motivo di appello, è stata censurata con riguardo al punto in cui è stata ritenuta applicabile la tariffa “C” per aver ingiustamente ed erroneamente posto a carico dell'Autorità un onere probatorio, assumendo una
“violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 99, 163 n. 4 e
167 cpc … Falsa applicazione dell'art. 194 cpc in relazione alla perentorietà dei termini dell'art. 183 VI comma” e dei principi in materia.
Le dedotte violazioni di Legge non sussistono, una volta ribadito che a fronte dell'assenza di elementi per comprendere come fosse stata determinata la somma oggetto dell'ingiunzione opposta, l'Autorità portuale aveva effettivamente l'onere di provare gli elementi ostativi all'applicazione della Tariffa “C” (fatto possibile, nella fattispecie, anche in sede di operazioni peritali, oltre eventuali preclusioni maturate).
-
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
-
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore di cica 320mila euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
22 Non trova qui applicazione, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 quater del TU spese di Giustizia (vedi
Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
– secondo la quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile,
l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del
[...]
per l'inapplicabilità dello speciale regime Parte_4 impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004).”
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Controparte_5
Settentrionale avverso la sentenza n. 779\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Livorno, pubbl. il g.
8.10.2021:
- RESPINGE l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi
Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CAP.
23 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
No ta : La d iv ulg az io ne d el p r esente p r o v v ed imen to , a l d i f uo r i d ell' amb ito str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i tu tt i i d a t i sens ib i l i in esso co n ten ut i ai s ensi d el la no r ma tiv a s ul la p r iv acy d i cu i al D. Lg s. 3 0
g iug no 2 0 0 3 , n. 1 9 6 e successiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
24
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott.ssa Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con gli Avv.ti Paolo Bassano e Paola Monteverde, di Livorno,
- appellante nei confronti di
EA – Autostrade del Mare, con gli Avv.ti Antonio Saccà, Diego Saccà, di Livorno e di Firenze, Controparte_1
- convenuta in appello
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Livorno;
in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione ex R.D. 14.04.1910 n. 639.
- Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte rilevare in limine la tardività della costituzione dell'appellata e perciò dichiarare inammissibili le istanze istruttorie già
1 formulate con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc e tardivamente riproposte in appello, nonché l' ulteriore inammissibilità ed irrilevanza dei nuovi mezzi di prova per testi articolati sub. a) e sub. b) alla pag. 64 dell'atto di appello;
piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare in limine l'inammissibilità delle produzioni documentali sub. 1), sub. 2), sub. 4) e sub. 5 ) disponendone l'estromissione dagli atti di causa;
nel merito , piaccia all'Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza -in via principale: respingere la domanda avanzata da poiché totalmente Parte_1 infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'atto di ingiunzione opposto e condanna della
[...] al pagamento della complessiva Parte_2 somma , a favore dell' Autorità di Sistema Portuale , di € 373.246,25 (di cui € 354.538,28 in linea capitale ed € 18.707,97 a titolo di interessi moratori maturati alla data dell'ingiunzione di pagamento ) , per l'occupazione temporanea delle aree demaniali retrostanti gli accosti 14E , 14F e 14G nel periodo 01.01.2013-30.6.2014 ; -in via subordinata condannare la stessa al pagamento in favore dell'Autorità di Sistema Portuale , della minor somma pari ad € 291.400,38 , a titolo di corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle aree retrostanti gli accosti 14E , 14F e 14G nel periodo suddetto , quale importo calcolato secondo le tariffe previste dal Regolamento d'Uso per i concessionari delle aree demaniali ed € 26.186,12 a titolo di interessi moratori (maturati alla data del 31/01/2017) ex art. 24 del suddetto Regolamento , per la complessiva somma di € 317.586,50 , oltre gli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese ed accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
- Per la convenuta: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, rigettare, in ragione della sua inammissibilità ed infondatezza, l'appello proposto dalla Parte_3
[..
[...] , con sede in Livorno, come in
[...] atti rappresentata, avverso la sentenza n. 779/2021 resa inter-partes dal Tribunale Livorno in data 6 ottobre 2021 e pubblicata in data 8 ottobre 2021, con conferma della stessa. Con vittoria di spese e compensi.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
Il presente procedimento origina con l'atto di citazione notificato dalla che si Parte_2 opponeva all'ingiunzione emessa in data 18 gennaio
2017dalla Autorità Portuale di Livorno, ora Autorità di
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.
All'opponente era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 373.246.25 a titolo di canoni per occupazione temporanea e interessi di mora come dettagliatamente specificata in premessa, oltre agli ulteriori interessi moratori maturandi dovuti sino al saldo.”
La EA, nell'atto di opposizione, deduceva:
di essere una impresa portuale autorizzata ex art.16 L.84/1994 e di svolgere la sua attività nel settore della movimentazione di mezzi rotabili non accompagnati su navi traghetto (roll on -roll off) con una forza lavoro allora di n.56 dipendenti, 18 trattori portuali, 3 pulmini, 5 fork -lift ed attrezzature varie;
di aver operato, dal 2009 alla radice della Darsena
Toscana, allorché l'Autorità Portuale di Livorno, ora Autorità di Sistema Portuale del Tirreno
Settentrionale, individuò gli accosti 14 E poppiero,
3 14F e 14G, come accosti preferenziali per navi traghetto che avessero operato sulle linee previste dall'art. 4 della ordinanza sul regime degli accosti nel Porto di Livorno congiuntamente emessa dalla AP (n.12/2008) e dalla Capitaneria di Porto (n.90/2008), in relazione ai traffici delle cd. “Autostrade del Mare”;
che il citato art. 4 della Ordinanza con giunta 2008 sopra richiamata prevedeva che l'utilizzo dei citati accosti era “condizionato dalla attuale destinazione d'uso degli annessi piazzali”;
che per questo motivo la Autorità Portuale aveva concesso agli operatori portuali, che via via si sono avvicendati nelle operazioni portuali per conto delle Compagnie di Navigazione – che svolgevano i traffici di linea previsti dal regolamento e che godevano della accordata preferenzialità - l'uso dei piazzali retrostanti alle citate banchine, ritendendo di app licare alla fattispecie il regime previsto per “l'occupazione temporanea” previsto dall'Art.36 del Regolamento
d'uso delle aree demaniali emanato dalla Autorità
Portuale di Livorno (Titolo V- Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime);
che tale previsione - come d'altronde esplicitata nell'art.36 del Regolamento d'uso, che ne limita l'applicazione ai casi di utilizzazione “ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali”- risultava compatibile con situazioni temporanee che rivestivano caratteristiche di mera occasionalità tali da non determinare a carico dell'assegnatario interventi 4 sull'area di carattere stabile, considerata appunto la precarietà dell'assegnazione, ed altresì, rilevava che l'assegnazione di aree in regime d i temporanea occupazione (per un massimo di tre mesi), determinava ai sensi dell'art.38,
l'applicazione delle addizionali (10% per i primi 30 giorni/ 20% dal 31 giorno) sulle tariffe ordinarie previste dal citato regolamento;
che doveva ritenersi inapplica bile il relativo trattamento tariffario alla situazione in esame, dove l'utilizzo delle aree in questione si era protratta, senza soluzione di continuità, per sette anni, sino dal 1.01.2009 sino al 31.12.2015, e cioè fino a quando la “temporanea occupazion e” dell'area è stata assegnata alla , CP_2 che era subentrata alla EA nel rapporto contrattuale con la Compagnia armatoriale che operava, in loco, le linee in regime di accosto
“riservato”, previste dall'Ordinanza congiunta
2008;
che, anche al fine di evitare un'ingiusta disparità di trattamento con gli operatori terminalisti, titolari di concessione demaniale, mimino quadriennale, la avrebbe dovuto applicare CP_3 anche nel caso di specie la tariffa ordinaria non sussistendo di fatto un “uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali”, ma al contrario un utilizzo delle aree in via continuativa anche con interventi di carattere strutturale e organizzativo, che hanno obbligato l'impresa autorizzata ad effettuare investimenti legati all'area stessa ed alla sua operatività (richiesti, 5 come comprovato, dalla Capitaneria di Porto in materia di sicurezza o dalla Autorità Portuale ed anche Polizia di Frontiera, Agenzia delle Dogane,
GdF, Sanità marittima), senza possibilità di vedersi riconoscere, al pari del concessionario, alcuna “valutazione” dei relativi oneri sui canoni demaniali applicati.
Tanto premesso, dovendo ritenersi pacifica la continuità dell'utilizzo delle aree in relazione alla continuità degli addebiti effettuati dalla la EA reclamava CP_3
l'applicazione di tariffe ordinarie in luogo di quelle maggiorate e pretese dall'Autorità, chiedendo che fosse riconosciuto che l'utilizzo protrattosi, senza soluzione di continuità, per sette anni delle aree in questione, fo sse regolato non in base al regime tariffario di “occupazione temporanea“, bensì a quello ordinario.
-
Nelle more della prima udienza di comparizione, veniva disposta – all'esito di udienza e relativo contraddittorio - la sospensione della esecutività dell'ingiunzione opposta.
-
Si costituiva in giudizio l' che resisteva alle domande CP_3 avversarie e proponeva domanda riconvenzionale riducendo l'importo dell'ingiunzione.
-
Si procedeva quindi alla trattazione e istruzione della causa, previa l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art.183 n.6 c.p.c.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la
EA formulava delle contestazioni, “sia in relazione alle eccezioni sollevate sull' an ed sul quantum della domanda riconvenzionale formulata ex adverso, sia circa 6 l'indeterminatezza della quantificazione effettuata in quella sede dalla AP mediante un generico rinvio all'art.7 del Regolamento d'uso, ancorché detta norma prevedesse, per il relativo calcolo, l'applicazione di un art icolato complesso di coefficienti, che non risultavano invece esplicitati.”
Il Tribunale con ordinanza del 7 febbraio 2018 disponeva svolgersi una CTU affidando al perito l'incarico di determinare: “la differenza, periodo per periodo, tra quanto Con addebitato dalla alla EA per la occupazione delle aree retrostanti gli accosti 14 F e 14 G, dal 1° gennaio
2009 al 31 dicembre 2015, e le aree retrostanti l'accosto
14 E, dal
1 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, con applicazione alle tariffe maggiorate per le occupazioni temporanee così come definite nell'art. 36 del regolamento d'uso delle aree demaniali e risultante dalle fatture in atti e quanto invece sarebbe stato dovuto, per gli stessi periodi, per i canoni di concessione in applicazione delle tariffe ordinarie applicabili ai concessionari.”
All'udienza del 18 aprile 2019, svolti ulteriori accertamenti affidati al CTU, venivano precisate le conclusioni e concessi alle arti i termini di cui all'art.190
c.p.c.
Il Tribunale emetteva però l'ordinanza del 3 se ttembre
2019, con la quale rilevava d'ufficio una questione attinente la giurisdizione, assumendo la possibilità potersi ravvisare una “competenza” del giudice amministrativo, per cui fissava "ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., “ un termine di giorni 40 dalla comunicazione della presente
7 ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione suesposta”.
La EA proponeva comunque, in pendenza del detto termine per il deposito delle osservazioni, ricorso per regolamento di giurisdizione ex art.41 c.p.c., davanti alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il Tribunale, ai sensi degli articoli 41 e 367 c.p.c, disponeva la sospensione del procedimento.
-
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, depositavano l'ordinanza n.1916/2021, con la quale veniva affermata la giurisdizione del giudice ordinario con rimessione delle parti davanti al Tribunale adito anche
“per le spese”.
La EA riassumeva allora, ai sensi dell'art. 367 comma 2° c.p.c, la causa e all'udienza del 3 g iugno 2020, precisate le conclusioni, venivano nuovamente concessi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale emetteva quindi la sentenza oggi impugnata con la quale, condannava la EA al pagamento in favore della convenuta A.P. della minore somma di €
47.218,52, oltre interessi legali da ogni scadenza annuale al saldo, dichiarando tardiva la domanda di ripetizione proposta dalla medesima società nella prima memoria istruttoria, provvedendo a regolamentare le spese processuali (quelle di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
compensazione per intero delle spese del giudizio di merito;
condanna della convenuta alla CP_3 refusione delle spese processuali della fase del regolamento preventivo di giurisdizione).
Nella motivazione della sentenza, il Tribunale, dato preliminarmente atto della decisione della S.C. che aveva 8 evidenziato come la controversia riguardasse l'accertamento dell'entità dei canoni effettivamente dovuti dall'opponente, ha affermato di limitare il proprio giudiz io ad accertare la fondatezza dell'argomento secondo il quale nel caso in esame l'occupazione aveva natura non temporanea dell'occupazione e , in tal caso, provvedendo poi ad applicare “i criteri di calcolo stabiliti dal regime tariffario previsto dal Regolamento d'Uso delle Aree
Demaniali per le occupazioni non temporanee, e quindi per le occupazioni di ' pari utilizzazione ' dei concessionari. ” .
La disciplina degli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento
d'Uso e il regime dell'occupazione temporanea ed il conseguente regime tariffario, avevano a riferimento un ambito ben preciso e cioè quello dell'occupazione ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazione temporanee, mentre nella fattispecie “l'occupazione posta in essere dall'opponente dei piazzali retrostanti gli accosti
è avvenuta in maniera assolutamente non precaria e non contingente ... per lo svolgimento non di singole attività ma per il compimento della sua attività di impresa ... operando in tali luoghi in maniera esclusiva sino al 2015 reiterando quanto meno dal marzo del 2013 la propria richiesta di concessione delle medesime aree e di diminuzione delle tariffe applicate.” Il Tribunale ha precisato come fosse emerso, “senza entrare nella valutazione dell'operato della convenuta e delle scelte discrezionali di non concedere in concessione le aree in contestazione, ma autorizzare l'occupazione solo in via temporanea”, nel periodo di interesse e cioè quello in cui erano maturati i canoni oggetto dell'ingiunzione,
l'occupazione della EA non poteva essere certo 9 considerata temporanea e contingente, ma stabile, continuativa ed esclusiva.
Legittima quindi “la contestazione” del regime tariffario applicato, con conseguente applicazione in via analogica di quello previsto all'art. 7 del Regolamento dettato per i concessionari.
Ritenuto che in mancanza di criteri specifici di determinazione delle tariffe per casi quali quelli oggetto di giudizio attinente una tipologia di occupazione che, anche se non supportata da titolo co ncessorio, sulla base di quanto stabilito dalla CTU i canoni dovuti nel periodo in contestazione sono stati rideterminati con riguardo a l regime tariffario di cui all'art. 7 del Regolamento dettato per i concessionari.
Il Tribunale ha motivato poi la rideterminazione dei coefficienti applicando la tariffa agevolata “C” per i traffici di cabotaggio osservando che “il primo requisito previsto dalla norma, e cioè la destinazione dell'area al traffico cabotiero e short sea shipping ricorre, mentre quanto al secondo requisito la ricorrente non ha fornito alcun riscontro della non compatibilità di bilancio dell'applicazione in tale periodo della prevista riduzione” mentre sarebbe “gravato sulla convenuta l'onere di dimostrare che in quel periodo la valutazione di compatibilità di bilancio era avvenuta in termini negativi
e che quindi detta riduzione non aveva trovato applicazione ad esempio in favore di altri concessionari ”.
E i canoni dovuti, ricalcolati in € 224.946 per il periodo compreso fra il gennaio 2013 ed il giugno 2014, una volta detratti gli acconti corrisposti, conducevano alla condanna di EA a pagare la minor somma di € 47.218,52 “oltre interessi legali da ogni scadenza da intendersi in questo 10 caso annuale in applicazione dell'art. 19 del Regolamento, sul pagamento annuale dei canoni al saldo”.
-
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale ha quindi impugnato, proponendo l'odierno appello, la predetta decisione di primo grado chiedendone la riforma.
Ha articolato 5 motivi di ricorso contenenti gli errori di valutazione e le violazioni di legge e principi giurisprudenziali in materia, in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Si è costituita in giudizio la EA che ha resistito all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per difetto delle condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto. La convenuta ha altresì versato in atti documentazione (anche atti di procedimento penale).
La Corte, all'udienza del 7.1.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
La Corte ritiene che il perimetro della presente decisione debba essere determinato necessariamente seguendo il solco della citata decisione delle Sezioni Unte – ord. n.
1916\21 - emessa sul ricorso per regolamento di giurisdizione.
Va preliminarmente posto in evidenza che, con la sentenza che ha regolato la giurisdizione nella presente causa, la S.C. ha stabilito che la domanda proposta dalla
11 EA e sulla base della quale è stata affermata la giurisdizione del Tribunale di Liviorno, avesse
“esclusivamente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un'occupazione continuativa delle aree demaniali ivi indicate, tale dunque da determinare, in ragione dell'esito positivo di detto accertamento, l'inapplicabilità delle tariffe maggiorate previste dall'art. 38 del Regolamento per l'uso delle aree demaniali, previsto per le occupazioni temporanee come definite dall'art. 36 del menzionato regolamento, per tali dovendo intendersi, secondo la citata norma, i casi di utilizzazione «ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali”.
E che da tale accertamento dovesse conseguire che “nella fattispecie devoluta al giudizio del Tribunale - escluse le maggiorazioni previste dal succitato art. 38“ fosse dovuto
“il canone ordinariamente applicato a i concessionari «di pari utilizzazione» da determinarsi sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 7 Tariffa A.”
La Corte ha altresì precisato che “Il quantum per Contr l'occupazione continuativa che la società [EA ndr] chiede determinarsi è dunque frutto di un calcolo matematico di cui sono noti, in virtù della stessa normativa regolamentare emanata dall'Amministrazione, tutti i parametri di riferimento, una volta accertato, come chiesto dall'opponente nell'atto di citaz ione in opposizione
e ribadito nelle conclusioni precisate ai sensi dell'art.
183, sesto comma, cod. proc., che « Parte_2 ha occupato, senza soluzione di continuità e
[...] con interventi di carattere strutturali e operativo, le aree retrostanti gli accosti 14 F e 14 G, dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2015, le aree retrostanti l'accosto 14 E dal
1° giugno 2012 al 31 dicembre 2015”. 12 Pertanto, su questi accertamenti, la Corte ha quindi escluso “che la società [EA AdM ndr] abbia inteso proporre una domanda che comporti una valutazione in ordine alla correttezza dell'esercizio negli anni dei poteri autoritativi e discrezionali della P.A. in ordine alia gestione delle aree demaniali in oggetto” ed ha in fine concluso ribadendo che;
“Trattandosi di controversia che involge diritti soggettivi a contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo nella fattispecie un intervento della P.A. a tutela di interessi generali”, andava affermatao la Giurisdizione del Giudice ordina rio.
-
L'appello va quindi riguardato tenendo conto di quanto ora stabilito e che, può sin d'ora affermarsi, come il
Tribunale abbia emesso una decisione rispettose del decisum.
Col primo motivo di appello, l'Autorità Portuale ha censurato la sentenza impugnata ritenendo che la stessa fosse andata contro la volontà del legislatore espressa all'art 386 c.p.c. nel senso di “evitare che con la pronuncia regolativa il Giudice di legittimità sia chiamato ad esaminare e decidere le eccezione del convenuto circa la proponibilità della domanda ed il suo fondamento in diritto”, dopo aver richiamato giurisprudenza nella quale erano illustrati i principi applicabili in materia.
E pertanto il Tribunale sarebbe incorso nell'erronea omessa valutazione circa la posta quest ione di
“proponibilità della domanda" sul rilievo che il Giduice
Ordinario non avrebbe comunque potuto sindacare la legittimità, né disapplicare “procedimenti amministrativi di autorizzazione all'occupazione temporanea di quelle
13 aree” che la EA aveva richiesto ed ottenuto dall'Autorità Portuale.
Inoltre, ha sostenuto l'appellante sempre nello stesso motivo di appello, che il Giudice Ordinario non avrebbe potuto disapplicare la disciplina tariffaria dettata dall'art. 38 del Regolamento d't so delle Aree Demaniali e così diversamente determinare il canone esigibile nei confronti della EA reiteratamente autorizzata alla sola occupazione temporanea, senza rilascio di una concessione.
A prescindere dall'eccepita inammissibilità ex art. 345
c.p.c. della questione sollevata e fermo restando che non
è sufficientemente chiaro cosa intenda l'appellante introducendo il concetto di “proponibilità” riferita alla
“questione” che assume di aver posto all'esame del primo giudice, il motivo di appello è infondato.
La sentenza n.1916/2021 delle Sezioni Unite del la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della EA, ha regolato la giurisdizione affermando, sulla base del petitum sostanziale di cui all'atto di opposizione proposto dalla stessa EA, la sussistenza di quella a favore del
Giudice Ordinario con prosecuzione della causa davanti al
Tribunale di Livorno.
Non può quindi ritenersi che il Giudice ordinario debba nuovamente valutare, sulla base delle eccezioni del convenuto, la “proponibilità” della domanda essendo già stato valutato il petitum sostanziale in funzione della causa petendi, con il conseguente affidamento della giurisdizione.
Pertanto, investito della giurisdizione della causa dal provvedimento emesso dalla S.C. il Tribunale l'ha correttamente esercitata esaminando tutte le questioni al 14 fine di rigettare o meno la domanda di merito (v. sul punto il recedente richiamato dalla difesa convenuta –
Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20852 -“L'art.
386 c.p.c. - in forza del quale la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda - trova il suo limite nella estensione oggettiva del giudicato, nel senso che se la statuizione sulla giurisdizione, resa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è fondata sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, il giudicato sulla giurisdizione è inscindibile da tale qualificazione, che div iene quindi vincolante per il giudice di merito, rimettendosi altrimenti in discussione la giurisdizione stessa”.
Possono essere ulteriormente richiamati i precedenti di cui alle segg. decisioni: Cass. Civ. SS.UU. 8.11.2016
n.22646 che ha affermato che “in forza degli artt. 5 e 386 del c.p.c. la giurisdizione si determina in base alla domanda e ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituisc ono manifestazione. La decisione sulla giurisdizione, dunque, sebbene implichi l'apprezzamento di elementi che attengono anche al merito, non comporta che la statuizione sulla giurisdizione possa confondersi con la 15 decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis”.
Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, n.10412) secondo la quale: “La decisione delle Sezioni Unite della S.C. sulla giurisdizione non è avulsa dal caso concreto, sicché se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, tale giudicato è inscindibile da detta qualificazione e, coprendo con efficacia "panprocessuale" la questione di giurisdizione rispetto a l dedotto e al deducibile, non consente al giudice di cui sia dichiarata la giurisdizione di rivedere la vicenda in fatto, al fine di declinare la propria giurisdizione”. - Conforme la precedente n. 6850 del 2010.
La EA introducendo il presente giudiz io non ha censurato i provvedimenti amministrativi presupposti, né questioni di merito circa l'esercizio del potere discrezionale della PA, non avendo contestato la legittimità del titolo autorizzativo all'uso del bene demaniale, chiedendo unicamente l'acc ertamento dell'iniquità della tariffa maggiorata applicata nel caso concreto in quanto aveva prospettato continuità ed esclusività della utilizzazione del bene demaniale medesimo.
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Col secondo motivo di appello è stata censurata l'
“illegittima disapplicazione dell'art. 38 del Regolamento
d'Uso delle aree Demaniali Marittime e dei provvedimenti di autorizzazione all'occupazione temporanea ed illegittima modificazione del contenuto dei provvedimenti applicativi della tariffa in violazi one dell'art. 4 secondo
16 comma dell'allegato 'E' della legge 2248/1865. Violazione dell'art. 13 lett.a) della legge 28.01.1994 n. 84.”
L'appellante ha in merito sostenuto che il Tribunale avrebbe sostituto la “valutazione” operata dall'Autorità
Portuale con una propria non considerando che vi è diversità fa i presupposti per il rilascio dei titoli (e anche del procedimento amministrativo) per l'“occupazione temporanea di beni demaniali ” e per la “concessione” demaniale marittima”.
Anche tale motivo di appello è infondato, in quanto non tiene conto del dirimente fatto in base al quale la EA non ha contestato le scelte di carattere generale assunte dalla Autorità Portuale sulla utilizzazione dei beni demaniali nel porto di Livorno, né la scelta di prevede re ex art. 38 del Regolamento d'uso, quale corrispettivo per le occupazioni temporanee un “canone …corrispondente a quello derivante dall'applicazione dei canoni demaniali di pari utilizzazione, maggiorati.”
Dato quindi atto delle sopra citate statuizioni contenute nella sentenza che ha regolato la giurisdizione, il Tribunale ha correttamente proceduto ad accertare quale fosse l'utilizzazione delle aree in questione, ritenendola “stabile, continuativa ed esclusiva” per la durata di sette anni, a prescindere dai singoli provvedimenti autorizzatori di “occupazione temporanea”, la cui reiterazione era priva dei presupposti oggettivi delle occupazioni temporanee delle aree demaniali marittime da intendersi come le “utilizzazioni di superfici ad uso precario per esigenze contingenti relative ad operazioni portuali o altre cause contingenti, da specificamente valutarsi da parte dell'Autorità Portuale a
17 proprio giudizio discrezionale”, ex art. 36 del
Regolamento d'uso.
La sentenza qui impugnata non contiene, quindi , alcuna disapplicazione dei titoli (i vari provvedimenti citati dall'appellante) che hanno concesso l'utilizzazione settennale delle aree in questione, avendo la EA prospettato in sostanza l'avvenuta lesione del suo diritto a vedersi applicare un giusto corrispettivo in relazione alla concreta utilizzazione dei piazzali retrostanti tre accosti “pubblici” del Porto di Livorno.
Escluso che la EA possa essere considerata soggetto concessionario, l'art.38 del Regolamento d'uso prevede che la determinazione del corrispettivo della “occupazione temporanea” avvenga sulla base del “canone derivante dall'applicazione dei canoni demaniali di pari utilizzazione”, da applicarsi al caso in cui l'occupazione in questione era, come detto, “stabile, continuativa ed esclusiva”.
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Col terzo motivo di appello la sentenza di rimo grado viene ritenuta “ulteriormente viziata nella parte in cui ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'Art. 36 del
Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime per
l'autorizzazione di occupazione temporanea ed ha ritenuto ammissibile l'applicazione in via analogica del diverso regime tariffario di cui l'art.7 del Regolamento dettato per
i concessionari”, ritenendo che il Tribunale non avrebbe potuto discostarsi dalla pretesa avanzata dall'Autorità sulla base di quanto addebitato, né far ricorso all'analogia.
Va ricordato che, come evidenziato dal Tribunale ed emerso indiscutibilmente dalle risultanze di causa, 18 l'occupazione dei piazzali ad opera della EA nel periodo di interesse (gennaio 2009 – 2015) abbia avuto caratteristiche tali da non poter essere considerata precaria e contingente.
L'occupazione è stata anzi connotata dall'esser avvenuta
“senza soluzione di continuità, per lo svolgimento non di singole attività della SEATRAG, ma per il compimento della sua attività di impresa”, avendo la società operato in maniera esclusiva, senza quindi che nelle determinazioni poi adottate si sia avuto riguardo alla scelta dell'Autorità “di non concedere in concessione le aree in contestazione, ma autorizzarne l'occupazione solo in via temporanea, in attesa della approvazione del Piano regolatore portuale che avrebbe definitivamente mutato la originaria destinazione degli accosti 14 E 14 F e 14 G, nel caso sub iudice, nel periodo in cui sono maturati i canoni ingiunti”.
Difettando, quindi, in maniera del tutto evidente il presupposto per l'applicazione dell'art 38 del regolamento
(temporaneità e precarietà dell'occupazione), non vi era alcun ostacolo all'applicazione del regime tariffario di cui all'art. 7 del regolamento dettato per i concessionari.
Non pertinente, ad avviso della Corte, il richiamo contenuto nel motivo di appello circa una pretesa violazione del disposto di cui all'art. 12 delle preleggi, ben potendo il giudice applicare il diverso regime tariffario ricorrendo al procedimento di tipo analogico, una volta accertato il difetto dei presupposti di quello applicato, se non altro perché come ha ricordato lo stesso atto di appello, oltre alle distinte ipotesi di concessione e di occupazione temporanea, non esisterebbe un “tertium genus” rappresentato da “occupazioni temporanee” 19 reiterate nel tempo”. Va sul punto anche ricordato come, per analogia, la concessione è la forma tipica di utilizzazione dei demaniali e lo stesso art. 38 del
Regolamento d'uso, richiama per la determinazione dei corrispettivi dovuti per la occupazione temporanea i
“canoni demaniali di pari utilizzazione” e cioè quelli applicabili ai Concessionari.
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Col quarto motivo di appello è stata dedotta la v iolazione dell'art.112 cpc per aver il Tribunale pronunciato senza tener conto che la EA nel formulare la sua domanda non aveva: a) “contestato la corretta applicazione dei coefficienti previsti dalla tariffa 'A' nella determinazione della tariffa base, sulla quale erano state applicate le maggiorazioni percentuali; b) tanto meno “chiesto
l'applicazione della speciale tariffa 'C' che incentivava la
“politica delle Autostrade del Mare", prospettando il ricorso dei relativi requisiti.”
Va rilevato che effettivamente l'Autorità non aveva “mai esplicitato” i coefficienti previsti, addebitando gli importi oggetto di causa (il primo giudice ha disposto svolgersi una CTU sul punto).
Nell'impossibilità per la EA di evidenziare quale tariffa fosse stata applicata o meno e quindi anche “lo
“sbaglio” della mancata applicazione della Tariffa C”, è stato fatto richiamo alle tariffe “ordinarie”, non essendovi dati sul calcolo applicativo degli importi addebitati e che i canoni da determinarsi in “applicazione dei canoni demaniali di pari utilizzazione”, erano da intendersi i canoni ordinari.
Come poi stabilito nella pronuncia della S.C. che ha regolato la giurisdizione, “il quantum che la società 20 chiede determinarsi è dunque frutto di un calcolo matematico di cui sono noti, in virtù della stessa normativa regolamentare emanata dall'Amministrazione, tutti i parametri di riferimento…”
Nel quarto motivo l'appellante ha formulato un'ulteriore doglianza riguarda alla pretesa ultra petizione ed ulteriore violazione degli artt. 4 e 5 dell'allegato 'E' della legge
2248/1865” assumendo che il Tribunale avrebbe errato, disapplicando immotivatamente la disposizione di cui all'art. 24 del Regolamento d'uso, nel maggiorare la somma accertata e determinata quale minore debito oggetto dell'ingiunzione opposta a carico della EA, degli interessi legali a decorrere “da ogni scadenza, da intendersi in questo caso annuale in applicazione dell'art.
19 del Regolamento, sul pagamento dei annuale dei canoni, al soldo”.
Sul punto va ricordato che, sempre in assenza di un calcolo la EA aveva contestato l'importo addebitato degli interessi moratori preteso, sia perché “assorbiti” dalla domanda principale e sia perché non dovuti per essere “illiquidi e non esigibili”.
La Corte ritiene quindi che possa condividersi la decisione del Tribunale che, per stabilire la decorren za degli interessi legali, ha fatto richiamo all'art.19
“Comunicazione/richiesta del canone concessorio annuale”
e prima norma del Titolo III (Procedura di pagamento dei canoni concessori), che prevede una prima richiesta, formale ma non produttiva di interessi di mora, del canone dovendosi ritenere superata la procedura prevista ex art. 24 del
Regolamento d'uso (che prevede, in caso del mancato
21 pagamento dei canoni nei termini previsti dall'art. 21,
l'applicazione di un interesse moratorio).
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Col quinto ed ultimo motivo di appello, è stata censurata con riguardo al punto in cui è stata ritenuta applicabile la tariffa “C” per aver ingiustamente ed erroneamente posto a carico dell'Autorità un onere probatorio, assumendo una
“violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 99, 163 n. 4 e
167 cpc … Falsa applicazione dell'art. 194 cpc in relazione alla perentorietà dei termini dell'art. 183 VI comma” e dei principi in materia.
Le dedotte violazioni di Legge non sussistono, una volta ribadito che a fronte dell'assenza di elementi per comprendere come fosse stata determinata la somma oggetto dell'ingiunzione opposta, l'Autorità portuale aveva effettivamente l'onere di provare gli elementi ostativi all'applicazione della Tariffa “C” (fatto possibile, nella fattispecie, anche in sede di operazioni peritali, oltre eventuali preclusioni maturate).
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Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
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In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M.
n. 55/2014, con riferimento agli importi minimi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore di cica 320mila euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
22 Non trova qui applicazione, la disciplina di cui all'art. 13, comma 1 quater del TU spese di Giustizia (vedi
Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
– secondo la quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile,
l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del
[...]
per l'inapplicabilità dello speciale regime Parte_4 impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004).”
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello come in atti l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Controparte_5
Settentrionale avverso la sentenza n. 779\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Livorno, pubbl. il g.
8.10.2021:
- RESPINGE l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
- CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi
Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CAP.
23 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
No ta : La d iv ulg az io ne d el p r esente p r o v v ed imen to , a l d i f uo r i d ell' amb ito str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i tu tt i i d a t i sens ib i l i in esso co n ten ut i ai s ensi d el la no r ma tiv a s ul la p r iv acy d i cu i al D. Lg s. 3 0
g iug no 2 0 0 3 , n. 1 9 6 e successiv e mo d if ica zio ni e in teg r az io n i.
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