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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1036/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1855/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Via Pietro Nenni N. 3 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1006/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7426/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituiti DE e il Comune
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 1855/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Benevento n. 1006/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti del Comune di Sant?angelo a Cupolo e della DE, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
01720239002045172/000 (notificata il 28 giugno 2023) di cui alla cartella di pagamento n.
01720180002067919000, notificata il 23/11/2018, emessa dall'Ufficio Tributi del Comune di Sant'Angelo a
Cupolo per omesso/parziale pagamento TARES 2013 – TARI 2014, con sanzione, interessi ed altri oneri, per un importo complessivo di € 687,23 lamentando il decorso della prescrizione.
Le due controparti non si costituivano
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso per l'intervenuta prescrizione,, compensando le spese con la seguente motivazione: “in considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita la Agenzia Riscossione ritenendo che dovendosi ascrivere all'ente creditore l'onere probatorio sulla notifica di atti preventivi fosse stata correttamente disposta la compensazione delle spese
Non si è costituito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, avendo utilizzato una formula di stiel per niente attiente alla specifica vicenda processuale.
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 360,00 per il I grado ed in Euro 330,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 360,00 per il I grado ed in Euro
330,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi anticipatari
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1855/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Via Pietro Nenni N. 3 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1006/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 20/08/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7426/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituiti DE e il Comune
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 1855/2025 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Benevento n. 1006/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti del Comune di Sant?angelo a Cupolo e della DE, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
01720239002045172/000 (notificata il 28 giugno 2023) di cui alla cartella di pagamento n.
01720180002067919000, notificata il 23/11/2018, emessa dall'Ufficio Tributi del Comune di Sant'Angelo a
Cupolo per omesso/parziale pagamento TARES 2013 – TARI 2014, con sanzione, interessi ed altri oneri, per un importo complessivo di € 687,23 lamentando il decorso della prescrizione.
Le due controparti non si costituivano
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso per l'intervenuta prescrizione,, compensando le spese con la seguente motivazione: “in considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Si è costituita la Agenzia Riscossione ritenendo che dovendosi ascrivere all'ente creditore l'onere probatorio sulla notifica di atti preventivi fosse stata correttamente disposta la compensazione delle spese
Non si è costituito il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una motivazione idonea sul punto, avendo utilizzato una formula di stiel per niente attiente alla specifica vicenda processuale.
L'appello va pertanto accolto, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 360,00 per il I grado ed in Euro 330,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 360,00 per il I grado ed in Euro
330,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore dei difensori dichiaratosi anticipatari