Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1036
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite

    Il giudice di primo grado non ha fornito una motivazione idonea per la compensazione delle spese, avendo utilizzato una formula generica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non consente la compensazione delle spese anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle tipizzate. Nel caso di specie, non sussistono le condizioni per la compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 1036
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1036
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo