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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 2070/2018 R.G. cui è riunita la causa iscritta al n.
2146/2018 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 erede legittima della defunta madre , rappresentata e Persona_1 difesa in giudizio dall'Avv. Bruno Rodolfo Ruberto (C.F. ) giusta C.F._2 procura rilasciata a margine dell'atto di citazione (n. 2070/2018 r.g.) e Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), in C.F._3 Parte_3 C.F._4 proprio e in qualità di eredi legittimi di , rappresentati Persona_1
e difesi in giudizio dall'Avv. Paolo Mascaro (C.F. ) giusta procura C.F._5 rilasciata a margine dell'atto di citazione (n. 2146/2018 r.g.) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfonso Ciriaco in Catanzaro, via Pascali;
-ATTORI-
CONTRO
(C.F. e P. I. RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
1 in giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Lorusso (C.F.
), Anna Muraca (C.F. ) dell'Ufficio C.F._6 C.F._7
Legale dell' , giusta procura rilasciata in calce RO alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
(C.F e P.I. Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 in giudizio dall'Avv. CC Prando del OR di DO ( ), giusta C.F._8 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità della struttura sanitaria per colpa medica
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/04/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di Parte_1 erede legittima della defunta madre ha citato in giudizio Persona_1
l' , in persona del legale rappresentante pro RO tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il decesso di è avvenuto per colpa, quindi per imperizia e negligenza, del personale Persona_1 del personale sanitario in servizio presso l' di Lamezia Terme e, quindi, per responsabilità Controparte_3 civile della convenuta 2) Riconoscere, quantificare e RO liquidare tutti i danni non patrimoniali di cui in narrativa, sia quelli patiti e avvertiti da quale Per_1 vittima primaria, trasmissibile agli eredi, sia quelli patiti e avvertiti dall'odierna attrice quale vittima secondaria, condannando quindi la convenuta al pagamento delle relative somme in favore dell'attrice , in proprio ed in qualità di erede legittima della madre, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi
2 legali dal 26/10/2006 fino all'effettivo soddisfo;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto di seguito:
-che in data 27/09/2006, veniva sottoposta ad un intervento di Persona_1 frammentazione di un calcolo per via endoscopica;
-che, però, nei giorni successivi le sue condizioni di salute andavano via via peggiorando per assenza di un corretto e tempestivo iter diagnostico e terapeutico per cui pur sottoposta ad interventi chirurgici, evidentemente ormai tardivi, decedeva in data
26/10/2006 nel reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, ove era rimasta ininterrottamente ricoverata sin dal 23/09/2006;
- che nell'ambito del procedimento penale a carico di alcuni medici per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, si accertava, attraverso le relative perizie, che la causa del decesso era da attribuirsi ad uno shock settico derivante da una peritonite biliare post-operatoria, da intendersi quale connessa ad una lesione iatrogena conseguente all'intervento di frammentazione del calcolo biliare che, per la scienza medica, era prevedibile e curabile e necessitava di monitoraggio post-operatorio scrupoloso;
- che, nel caso di specie, il sanitario endoscopista aveva di fatto determinato la lesione della via biliare omettendo di portare a termine l'estrazione e lasciando in sede il calcolo o un suo frammento che si era rivelato poi idoneo a determinare la persistenza dell'ittero ostruttivo;
- che, tra l'altro, non veniva neanche programmato altro intervento per rimuovere i frammenti di calcolo residui nell'albero biliare e non ci si curava neanche della corretta evoluzione clinica della procedura cruenta che era stata eseguita ed a seguito della quale si era ritenuto di posizionare un sondino naso biliare;
- che, inoltre, vi era stata una totale assenza di diligenza anche da parte del personale sanitario del reparto di Chirurgia che aveva avuto in osservazione la Persona_1
a seguito del suddetto intervento, tant'è che nei giorni successivi la paziente
[...] lamentava fortissimi dolori da indurre i familiari a chiedere più volte l'intervento dei sanitari che però non intraprendevano e non portavano avanti le iniziative diagnostiche e terapeutiche indispensabili per monitorare attentamente l'evoluzione clinica e contrastare, quindi, possibili complicanze onde evitare l'esito infausto;
3 - che appare, dunque, evidente la responsabilità dell' , RO essendosi contratta peritonite biliare post-operatoria senza adeguata prevenzione, senza assistenza clinica, senza individuazione e prestazione di adeguate terapie curative;
-che, all'epoca del decesso, aveva 58 anni ed era coniugata con Persona_1
e aveva tre figlie, e le Parte_3 Parte_1 CP_4 Parte_2 quali hanno subito delle enormi sofferenze durante il periodo in cui la madre è stata ricoverata nel suddetto Presidio Ospedaliero fino al giorno del suo decesso;
- che, alla luce di quanto sopra esposto, l'odierna attrice, in proprio e in qualità di erede legittima, ha deciso di adire l'autorità giudiziaria contro l' RO
, al fine di ottenere, in aggiunta alla richiesta dei danni subiti dal dante causa, il
[...] risarcimento di tutti i danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis a seguito della morte della propria madre, in particolare, il danno da perdita parentale, danno morale e danno esistenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata di terzo del
27/06/2018, l' ha contestato tutto quanto ex RO adverso dedotto ed eccepito, chiedendo al Tribunale adito di: “1) Preliminarmente, spostare la prima udienza, e autorizzare la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di CP_2 CP_2 quale litisconsorte necessaria obbligata con l' di Catanzaro in relazione alla copertura assicurativa CP_5 per la responsabilità civile;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare estinto il diritto al risarcimento per intervenuta prescrizione;
3) Nel merito: rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto nei confronti dell' 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre la Controparte_6 domanda nei limiti di giustizia e manlevare l' da qualsivoglia responsabilità, con Controparte_6 conseguente condanna della compagnia di assicurazione quale terza chiamata alle spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 02/07/2018 è stata autorizzata la chiamata in causa della terza
Compagnia di Assicurazione di in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_2 tempore, la quale costituendosi in giudizio, con comparsa del 16/01/2019, ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi l'inoperatività del certificato assicurativo n. 1714608; b) Accogliersi l'eccezione di prescrizione di ogni diritto di Parte_1 così come sollevata da 2) Nel merito, in via principale: respingersi ogni avversa domanda CP_6 in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi l' convenuta e, conseguentemente, gli CP_1
4 Assicuratori, assolti da ogni pretesa risarcitoria ad ogni titolo evocata;
3) Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell' mantenersi l'obbligazione della Controparte_6 convenuta, e a cascata degli Assicuratori terzi chiamati (in denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza invocata e di rigetto delle preliminari eccezioni), in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità e ai reali danni subiti da parte attrice strettamente connessi alla condotta dei medici di
valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e di prova Controparte_6 rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese e fermi restando tutti i limiti contrattuali di garanzia;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 17/06/2019, vista la sussistenza dei profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, si è disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al
R.G. n. 2146/2018, con il quale e rispettivamente marito e Parte_3 Parte_2 figlia di in proprio ed in qualità di eredi legittimi, sulla scorta Persona_1 delle meedsime circostanze di fatto, hanno citato in giudizio l
[...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Riconoscere RO
e dichiarare la responsabilità dell' con riferimento al decesso RO
d avvenuto in data 26/10/2006 presso il Persona_1 Controparte_7
) Conseguentemente, condannare la suddetta Azienda Convenuta al risarcimento dei danni subiti
[...] ed al pagamento delle somme che saranno determinate in corso di causa spettanti in favore degli attori, nell'indicata qualità di eredi, a titolo di invalidità temporanea e danno biologico, morale ed esistenziale subiti dal de cuius, nonché in proprio quale danno patrimoniale, danno morale, danno, biologico, danno esistenziale e da perdita di congiunto subiti in conseguenza del decesso di , oltre Persona_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'evento sino al soddisfo 3) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”,
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi, nonché mediante CTU medico-legale e, tale fine, sono stati nominati quali CTU i dottori e per Persona_2 Persona_3 sottoporre loro i seguenti quesiti:
“1) Descriva il collegio le condizioni di al momento del ricovero avvenuto il Persona_1
23/09/2006 presso l'Ospedale di Lamezia Terme, accertando anche le condizioni di salute generali;
5 2) Descriva quale tipo di accertamenti diagnostici/strumentali, interventi/trattamenti abbia subito presso
l'Ospedale di Lamezia Terme ad opera dei medici convenuti durante il ricovero avvenuto nel periodo ricompreso fra il 23/09/2006 e il decesso avvenuto in data 26/10/2006;
3) Dica se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento avvenuto il 27/09/2006, alle possibili complicanze, alla necessità di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
4) Dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai medici che hanno eseguito l'intervento;
5) Dica se l'intervento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attrice;
6) Dica, inoltre, se il trattamento post -operatorio sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai medici che si sono avvicendati nella cura della paziente sino all'exitus;
7) Dica, infine, se il decesso della paziente sia causalmente riconducibile a condotte dei medici dell'Ospedale di Lamezia Terme censurabili sotto il profilo della colpa professionale”.
In seguito, preso atto della rinuncia all'incarico dei suddetti CTU dottori Persona_2
e sono stati nominati in loro sostituzione, quale CTU, i dottori Persona_3 Per_4
e .
[...] Persona_5
All'udienza del 16/03/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/06/2024, ma con provvedimento del 16/12/2024 è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di acquisire in giudizio la documentazione allegata ai fascicoli di parte non più presenti nel fascicolo d'ufficio, ritenuta indispensabile al fine di decidere la presente controversia, autorizzando così le parti alla ricostruzione dei rispettivi fascicoli.
6 Espletato detto incombente, all'udienza del 14/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, conespressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria fatta valere in giudizio da parte attrice, così come sollevata dall'
[...]
. RO
Infatti, secondo gli assunti della suddetta “Si eccepisce l'intervenuta prescrizione del CP_1 diritto al risarcimento del danno per decorso del termine prescrizionale quinquennale in mancanza di un valido atto interruttivo” (v. pag. 6 comparsa di costituzione risposta ). Controparte_6
Ebbene, con riferimento alla domanda risarcitoria richiesta iure proprio da parte attrice, occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della Cassazione: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass. n. 21404/2021).
Ancora: “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma
2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (Cass. n. 11320/2022).
Infine: “il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è
7 soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa ed il soggetto responsabile” (cfr. Cass. n. 5590/2015; Cass. n. 6914/2012).
Per ciò che concerne, invece, la richiesta di risarcimento danni iure hereditatis, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il termine prescrizionale è decennale e non quinquennale in quanto: “L'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente.
Tale responsabilità discende dall'art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi” (cfr. Cass. n.
8826/2007; Cass. n. 21090/2015).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza appena citata, poiché il decesso di
[...]
è avvenuto in data 26/10/2006, occorre ora verificare se il diverso Persona_1 termine prescrizionale quinquennale o decennale di prescrizione del diritto fatto vantare dagli odierni attori, sia maturato o meno.
Ciò premesso, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dall' Controparte_6 non sia da accogliere, in quanto dalla documentazione versata in atti è stato provato che:
1) gli attori e nel proc. riunito avente R.G. n. 2146/2018, Parte_2 Parte_3 quale atto interruttivo della prescrizione, hanno allegato la raccomandata a/r del
30/12/2010 con la quale hanno messo in mora l' RO
per il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, subiti (v. lettera di messa
[...] in mora e raccomandata del 30/12/2010, all. fasc. telematico in data 19/03/2025, proc. R.G. n.
2146/2018) e l'istanza di mediazione con verbale negativo di mediazione del 29/11/2017
(v. Verbale di mediazione, all. fasc. telematico in data 19/03/2025, proc. R.G. n. 2146/2018);
2) l'attrice ha allegato in giudizio, invece, quale atto interruttivo del termine Parte_1 prescrizionale, le due lettere di messa in mora nei confronti dell' di Catanzaro datate CP_6
22/10/2014 e 14/10/2014 (v. doc. n. 21-22-23, all. fasc. telematico in data 05/03/2025, proc. n.
R.G. n. 2070/2018) e il Verbale dell'Organismo di Mediazione del 13/09/2017 attestante l'esito negativo della mediazione per la mancata adesione della convenuta (v. doc. n. CP_6
24, all. fasc. telematico fasc. in data 05/03/2025, proc. R.G. n. 2070/2018).
Inoltre, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale sia quinquennale che decennale, particolare importanza riveste la circostanza provata in giudizio dagli odierni attori,
8 secondo la quale gli stessi si sono, comunque, costituiti parte civile nel processo penale svoltosi presso il Tribunale di Lamezia Terme (v. dichiarazione di costituzione di pate civile nel processo penale del 26/03/2009 e verbale d'udienza del 28/12/2013 relativi al proc. R.G.N.R.
1028/2008 del Tribunale di Lamezia Terme, allegati nel fasc. telematico) e conclusosi con sentenza n. 512/2014 del 20/10/2014 (v. doc. n. 6 fasc. telematico parte attrice) e in secondo grado presso la Corte di Appello di Catanzaro, conclusasi con sentenza n. 2812/2016 del
28/11/2016 (v. doc. n. 7 fasc. parte attrice), con conseguente effetto interruttivo permanente, stante il principio di immedesimazione organica e la sussistenza di solidarietà passiva.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, si interrompe con la costituzione di parte civile e
l'effetto rimane permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo.
Inoltre, la stessa precisa che nei casi di danni derivanti da condotte illecite convergenti alla produzione di un unico evento pregiudizievole, la solidarietà tra i debitori ex art. 2055 c.c. implica che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri” (cfr. Cass. n. 21049/2024).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, pienamente condivisa, e della documentazione versata in atti, si ritiene di dover respingere l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis fatto valere in giudizio dagli odierni attori, in qualità di prossimi congiunti della defunta
Persona_1
Passando al merito della controversia, si osserva che, con riguardo alle ipotesi di responsabilità medica non sottoposte al regime introdotto dalla Legge n. 24 del 2017, la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28811/2019; Cass. n. 28994/2019), secondo il consolidato l'orientamento della Suprema Corte: “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria,
9 che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo” (cfr. Cass. n. 6438/2015; Cass. n.
18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
La Corte Suprema ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. Sez. U. n. 577/2008).
Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura, sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato, per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente.
Inoltre, quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e dal professionista, si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento.
Nello specifico, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato
10 raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento ma anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005).
La struttura sanitaria e il medico, invece, quali debitori convenuti, sono invece gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U.
n. 13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008).
Per quanto concerne poi l'accertamento del necessario nesso di causalità, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel
11 senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio».
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n. 16123/2010; Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del «più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno, con la precisazione che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (cfr. Cass. n. 3704/2018).
Ciò premesso, in ordine all'an debeatur, alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare delle due CTU medico-legale, disposte nel presente giudizio, si devono ritenere provati sia il danno massimo alla salute subito dalla defunta che il nesso Persona_1 causale tra la condotta colposa addebitabile ai sanitari della struttura ospedaliera convenuta e detto danno.
In particolare, riguardo al nesso causale, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui sono pervenuti i consulenti tecnici, dott. e dott. , Persona_4 Persona_5 nominati nel corso del presente procedimento, i quali, a seguito di approfondita analisi degli atti prodotti dalle parti, hanno affermato che: “Il decesso della paziente è causalmente riconducibile alla condotta imprudente dei medici dell'Ospedale di Lamezia Terme” (v. pag. 13
Relazione finale CTU all. in atti).
In particolare, i suddetti CTU hanno evidenziato che: “La signora si ricoverava presso Per_1 la U.O. di Chirurgia Generale dell'O.C. di Lamezia Terme (CZ) dove, dopo gli esami di rito, in data
27.09.2006 veniva sottoposta ad ERCP. Successivamente a tale indagine la Signora ha Per_1
12 manifestato un quadro clinico caratterizzato dalla comparsa di una peritonite biliare. Indipendentemente dal meccanismo responsabile, sia essa stata determinata nel corso della ERCP (come è presumibile), sia mediante il decubito del calcolo residuo (evenienza quest'ultima estremamente rara) ha rappresentato, insieme al ritardo della diagnosi, il momento determinante dell'evento avverso. Infatti, tale condizione, qualunque ne sia stata la causa, è certamente emendabile se diagnosticata in maniera precoce mediante un intervento endoscopico o chirurgico. (v. pag. 7 Relazione finale CTU all. in atti).
Gli stessi CTU hanno, inoltre, precisato che: “La prima censura da muovere, nei confronti del sanitario che ha praticato l'ERCP, riguarda il consenso informato, firmato dalla nello stesso Per_1 giorno dell'intervento (27.09.2006). Esso appare generico e non descrive in maniera idonea l'esame a cui sarebbe stata sottoposta, non riporta le eventuali complicanze e le soluzioni alternative. Le dimensioni del calcolo (cm 1.9) avrebbe dovuto indurre l'operatore ad una valutazione preoperatoria più accorta prevedendo la disponibilità di un'alternativa rappresentata dalla litotrissia (endo o extracorporea).
Parimenti il posizionamento del sondino naso biliare può essere soggetto a critica giacché l'utilizzo di una protesi endocoledocica avrebbe assicurato certamente un drenaggio più accurato, una litotrisia da "attrito"
e probabilmente il “sigillo” della lesione coledocica.
Ciò premesso, appare maggiormente censurabile il comportamento dei sanitari del reparto di Chirurgia
Generale dell'O.C. di Lamezia Terme (CZ), caratterizzato da superficialità come è facilmente deducibile dalla incompletezza della diaria clinica sia medica che infermieristica” (v. pag. 8 Relazione finale
CTU all. in atti).
Sempre i periti nominati dall' hanno specificato che: “È evidente quindi come CP_8
l'atteggiamento superficiale dei sanitari abbia determinato un ritardo diagnostico, della prevedibile complicanza, che trova nella diagnosi precoce il momento principale della sua risoluzione. Alla rimozione del calcolo si sarebbe potuto arrivare richiedendo l'ausilio dell'endoscopista che con le opportune manovre avrebbe potuto rendere possibile l'estrazione chirurgica del calcolo in maniera combinata e porre in sede una endoprotesi (v. pag. 9 Relazione finale CTU all. in atti).
Ancora, i suddetti CTU hanno rilevato che: “L'incompletezza dell'atto chirurgico veniva colta dallo stesso operatore tanto da indurlo ad effettuare anche la marsupializzazione della retrocavità degli epiploon, che è quello spazio virtuale dove potrebbe raccogliersi un eventuale spandimento di bile. Questo avverrà dopo qualche giorno e precisamente il 15.10 quando gli anestesisti alle ore 8:30 segnalano la presenza di bile dalla ferita addominale. Il successivo decorso si caratterizzava dall'ulteriore e progressivo peggioramento delle condizioni generali tanto che in data 24.10 alla diaria si legge:” Paziente in gravi
13 condizioni generali, tachipnoica, sonnolenta, sclere itteriche, ammoniemia elevata, prove emogeniche compromesse. Addome trattabile. Peristalsi presente torpida, drenaggi funzionanti, si rimuove il destro. CP_ pervio e funzionante con 325 cc. Breccia chirurgica secernente materiale sieroso. Si medica. Si consiglia RX torace.TC torace addome urgente”. Nella stessa giornata la paziente viene reintubata. Le garze si presentavano abbondantemente bagnate di bile. Inutile era l'esecuzione di una colangiografia transkehr. Le condizioni così rapidamente peggioravano e in data 26.10.2006 alle ore 21,40 la Per_1 decedeva” (v. pag. 10 Relazione finale CTU all. in atti).
In sintesi, quindi, i suddetti CTU hanno accertato che:
“1) Al momento del ricovero all'Ospedale di Lamezia Terme le condizioni di salute di Persona_1 erano buone;
[...]
2) Il consenso informato sottoscritto dalla è apparso non idoneo all'intervento di ERCP;
Per_1
3) L'intervento di ERCP operato dai sanitari dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme (CZ) era indicato per la patologia di cui era affetta la Per_1
Durante l'intervento operatorio, per imprudenza, veniva lesionata la via biliare principale (possibile complicanza della ERCP seppur rara). Questa complicanza ha determinato l'insorgenza della peritonite biliare che, per negligenza dei sanitari chirurghi che la ebbero in cura, non veniva precocemente diagnosticata e trattata. Ciò determinava una serie di successive complicanze che portarono al decesso la
Per_1
4) L'intervento operatorio non presentava particolare difficoltà se non relativamente alle dimensioni del calcolo.
5) Il trattamento post-operatorio è apparso inadeguato relativamente alla problematicità del caso ed evidenzia profili di responsabilità a carico dei sanitari curanti della U.O. di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Lamezia Terme (CZ)” (v. pag. 11-12-13 Relazione finale CTU all. in atti).
In ordine poi alle osservazioni alla CTU medico-legale mosse da parte dei consulenti tecnici, dottori e dell' Persona_6 Persona_7 RO
, secondo i quali: “La paziente risultava affetta da una epatopatia steatosica documentata
[...] da una ecografia addominale del 13/09/2006 che evidenziava: “fegato aumentato di volume ed eco struttura steatosica con falda ascitica di discreta entità”…inoltre la paziente risultava essere affetta da un modico versamento pleurico sinistro, che evidenzia la presenza di una obliterazione del seno costo-frenico sinistro, indice di una patologia cardiorespiratoria. Quindi la-situazione della paziente risulta essere più complessa di quanto rappresentato, in quanto verosimilmente affetta da altre patologie mediche.
14 L'eventuale supposto ritardo del trattamento chirurgico non avrebbe in alcun modo consentito alcuna variazione prognostica, in considerazione del fatto che sia nel primo che nel secondo intervento non è stato possibile individuare la lesione responsabile della peritonite biliare. Inoltre, il rinvio dell'intervento si era reso necessario a causa della grave instabilità emodinamica, delle alterazioni metaboliche e della alterata coagulazione della paziente” (v. pag.
5-6 osservazioni alla CTU RO di Catanzaro, all. in atti), ), gli stessi CTU hanno così replicato: “Le richiamate condizioni generali, identificabili nella steatosi epatica, nella presenza del versamento ascitico e dal modico versamento pericardico, non hanno costituito una controindicazione all'intervento di ERCP specie se si tiene conto del fatto che la complicanza all'origine del quadro non era imputabile alle già menzionate condizioni ma allo stesso intervento. Le stesse, all'ingresso nel reparto di chirurgica di Lamezia, non suscitavano preoccupazione.
Giacché sin dal 3.10.2006 erano presenti i segni di allarme:
a) La riduzione del drenaggio biliare che da 1000 cc scende bruscamente ad 80 cc;
b) La febbre che raggiunge picchi di 38°C;
c) Il dolore che necessita la somministrazione di Per_8
d) L'incremento dei Globuli Bianchi (15.000);
e) L'incremento della bilirubina totale (5,8 mg):
f) La contrazione della diuresi (75cc).
Una maggiore accortezza da parte dei sanitari a partire dal 3.10.2006, a prescindere del meccanismo patogenetico della complicanza, avrebbe potuto consentire una diagnosi precoce che rappresenta il cardine imprescindibile nella risoluzione di casi simili. Tale accortezza avrebbe dovuto indurre i sanitari della
Chirurgia di Lamezia, a richiedere l'esecuzione oltre che di una colangiografia transnasobiliare (si ribadisce che pur richiesta non risulta essere stata eseguita) di una semplice ecografia ed una TC. I risultati dei suddetti esami, se eseguiti in questa fase, avrebbero potuto consentire il trasferimento della paziente in un centro endoscopico di II livello al fine di eseguire una nuova e più risolutiva ERCP” (v. pagg.
1-2 chiarimenti alle Osservazioni dei consulenti dell' da parte dei Controparte_6
CTU, all. in atti).
In merito, invece, alle osservazioni alla CTU medico-legale mosse da parte del consulente tecnico, prof. della di Persona_9 Controparte_2 CP_2 secondo il quale: “Al di là della possibilità dei difetti formali della modulistica di consenso, non è sostenibile seriamente che la paziente non si fosse resa conto della inderogabile necessità della procedura.
15 Né sotto il profilo materiale dell'esecuzione della procedura, è stato mai individuato un chiaro errore tecnico, non avendo gli esami di diagnostica in vita e la stessa autopsia, anche dopo la preparazione della via biliare mediante fissazione preventiva, evidenziato soluzioni di continuo della via biliare principale ipoteticamente qualificabili come iatrogene.
Il tentativo di risolvere chirurgicamente l'ostruzione e la filtrazione di bile, effettuata l'11 ottobre ad opera del dott. non è tacciabile di intempestività, inoltre esso era razionale nella situazione data e la Parte_4 contestuale colecistectomia è stata la decisione opportuna per evitare il passaggio di bile troppo densa.
Infine, va sottolineato come in tale occasione la colangiografia intraoperatoria abbia verificato
l'insussistenza di una franca perdita di bile, per l'ennesima volta non riscontrabile. Questi dati di fatto portano a concludere che le misure terapeutiche esigibili e adottabili concretamente sono state adottate. Esse non sono riuscite a mantenere in vita la signora ma evidentemente questo non può essere il Per_1 parametro di valutazione dell'adeguatezza dell'assistenza prestata nella quale, in realtà, ad un esame retrospettivo dei dati reali della vicenda, non è dato riscontrare condotte omissive o tecnicamente deficitarie”
(v. pag. 13-14 15 Osservazioni alla CTU Compagnia Assicurativa di , i CP_2 CP_2 sopra citati CTU hanno così precisato: “ Non può sminuirsi l'importanza del consenso informato sulla cui idoneità il Giudice ha posto un preciso quesito. A tal proposito appare opportuno evidenziare come la al di là della necessità della procedura, non sia stata adeguatamente informata della Per_1 tipologia delle complicanze nonché, dell'assenza presso la struttura di Lamezia Terme (CZ) di attrezzature idonee a garantire tecniche alternative in caso di insuccesso dell'estrazione del calcolo con il
“cestello di Dormia” o il “palloncino”. Il consenso sottoscritto dalla de cuius è un consenso generico, relativo ad un altrettanto generico intervento chirurgico in cui non vengono riportate le eventuali complicanze né tantomeno le possibili alternative alla metodica cui stava per essere sottoposta. Nel caso specifico il trattamento non poneva almeno inizialmente, particolari difficoltà in caso contrario, si ribadisce il concetto che la non avrebbe dovuto essere trattata in quel Centro. Una maggiore accortezza da Per_1 parte dei sanitari in questa fase, a prescindere del meccanismo patogenetico della complicanza, avrebbe potuto consentire una diagnosi precoce che rappresenta il cardine imprescindibile nella risoluzione di casi simili. Il secondo intervento resosi necessario da un ulteriore peggioramento delle condizioni dovute alla persistenza della peritonite biliare e di conseguenza dello stato settico generalizzato, assume un significato secondario per l'exitus della (v. pagg.
1-4 chiarimenti alle Osservazioni del consulente Per_1 della terza Compagnia Assicurazione di da parte dei CTU, all. in atti). CP_2 CP_2
16 Pertanto, alla luce dell'espletata CTU, è emerso che la condotta tenuta dei sanitari operanti presso l' non si è conformata alle RO regole di diligenza della scienza medica ed è stata la causa, quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del “più probabile che non”, del decesso di
Persona_1
In tale contesto va quindi affermata la responsabilità della struttura convenuta, anche per il fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c., nonché ex art. 2049 c.c., per il decesso di
[...]
Persona_1
Così come deve affermarsi la presenza del nesso di causale tra l'errore nell'intervento di
E.R.C.P. operato dai sanitari dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme, nel corso del quale è stata lesionata la via biliare principale, con conseguente insorgenza della peritonite biliare che, per negligenza dei sanitari chirurghi che l'hanno avuta in cura, non è stata precocemente diagnosticata e trattata e la morte che ne è derivata, non essendo stato neanche provato in giudizio, tra l'altro, che fosse un soggetto Persona_1 affetto da altre patologie pregresse.
Accertata, dunque, la condotta imperita dei sanitari operanti presso la Struttura sanitaria convenuta e il nesso causale tra detta condotta e il decesso della , devono essere Per_1 esaminate le singole voci risarcitorie avanzate dagli attori, sia in proprio che quali eredi.
Orbene, in merito alle voci di danni iure proprio, gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno da perdita parentale del proprio congiunto.
A tale voce di danno, si aggiungono quelle avanzate iure hereditatis, consistenti nel risarcimento del danno terminale, stante la piena coscienza della Per_1 dell'approssimarsi del proprio decesso nonché nonché del danno morale ed esistenziale per le sofferenze patite da dal ricovero fino al decesso. Persona_1
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza recente della
Cassazione ha statuito che: “Il pregiudizio da perdita o compromissione del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo. L'interesse fatto valere in questo caso dal congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di
17 quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.” (cfr. Cass. n. 16912/2015).
Inoltre, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale, nel caso di morte o procurata grave invalidità del congiunto, quale tipico danno conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse, ovvero non è in re ipsa e, come tale, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.
La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della gravità del fatto illecito, dell'età del congiunto danneggiato e, nel caso di perdita del rapporto parentale, anche di quella della vittima primaria, della relazione di convivenza, nonché di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, cosicché il risarcimento sia, il più possibile, adeguato al danno e non meramente simbolico
(cfr. Cass. n. 16946/2003; Cass. n. 14931/2012).
In merito poi all'onere probatorio della suddetta voce di danno, la Suprema Corte ha chiarito che: “Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli
- non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
Sul punto, è stato affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. n. 3767/2018; Cass. n.
23632/2019).
Ciò posto, nel caso in esame, dalla documentazione allegata in atti dagli odierni attori si evince che, alla data della morte di avvenuta in data Persona_1
26/10/2006, la famiglia della suddetta defunta era composta dal marito e Parte_3
18 dalle figlie e (v. certificato di stato di Parte_1 CP_4 Parte_2 famiglia storico, doc. n. 16 fasc. parte attrice).
Inoltre, in sede di prova testimoniale, il teste di parte attrice , in qualità Testimone_1 di fidanzato di all'epoca del decesso della madre Parte_1 Persona_1
escusso all'udienza del 20/05/2021, ha dichiarato che: “In quel periodo andavo quasi
[...] tutti i giorni a trovare la sig. poiché accompagnavo mia moglie che si alternava con le sorelle per Per_1 assistere la madre…È vero. si recava durante l'orario delle visite a trovare la Parte_1 madre…Specifico che non essendo sposata all'epoca dei fatti era tra le figlie quella Parte_1 che più frequentemente assisteva la madre anche durante la notte” (v. verbale d'udienza del
20/05/2021).
Infine, il suddetto teste ha precisato che “La sig. pur essendo la maggiore Parte_1 delle figlie siccome all'epoca viveva con la madre che non era molto più grande di età uscivano spesso insieme ed era un rapporto molto stretto quasi da sorelle” (v. verbale d'udienza del 20/05/2021).
Ciò detto, in punto di quantificazione di tale danno, si rileva che, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6059/2022), sulla base delle tabelle integrate a punti ed elaborate dall'Osservatorio di Milano, in quanto risultano coerenti con i principi di diritto enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
10579/2021, secondo cui: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Orbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti”, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere, pertanto, liquidato secondo i criteri di seguito specificati:
19 1) in favore del marito convivente che all'epoca dei fatti aveva 60 anni, Parte_3 dovrà essere corrisposta la somma di € 308.969,00 per 64 punti totali riconosciuti (valore del punto base € 3.911,00) in considerazione della qualità e intensità della relazione (30 punti), della convivenza (16 punti), dell'età della vittima (58 anni: 18 punti), dell'età del coniuge superstite (60 anni: 18 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (2 figli: 12 punti);
2) in favore della figlia convivente la somma di € 332.435,00 per 70 Parte_1 punti totali riconosciuti (valore del punto base € 3.911,00) in considerazione della qualità e intensità della relazione (15 punti), dell'età della vittima (58 anni: 18 punti), dell'età della figlia superstite (27 anni: 24 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (padre e 1 sorella: 12 punti);
3) in favore della figlia convivente la somma di € 332.435,00 per 70 punti Parte_2 totali riconosciuti (valore del punto base € 3.911,00) in considerazione della qualità e intensità della relazione (15 punti), della convivenza (16 punti), dell'età della vittima (58 anni: 16 punti), dell'età del figlio superstite (29 anni: 24 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (padre e 1 sorella: 12 punti).
Sulla menzionata somma devalutata al giorno del decesso (26/10/2006) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo.
Per ciò che concernono, invece, le voci di danno iuris hereditatis, si osserva che:
1) con riferimento al danno terminale, trasmissibile iure ereditario, occorre distinguere il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) e il danno biologico terminale (v. Cass. n. 21837/2019).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Esclusa la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, è configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di
20 danno morale “terminale o catastrofale o catastrofico”, ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi” .E pertanto, la possibilità di ottenere iure hereditatis il risarcimento del danno patito dalla vittima di lesioni mortali è ammessa, quanto al “danno biologico temporaneo”, laddove la lesione della salute si sia protratta per un periodo di tempo
“apprezzabile” che ne consenta l'accertamento medico-legale e, quanto al “danno morale”, laddove sussista uno stato di coscienza della vittima che le consenta di prefigurarsi la morte imminente e di addolorarsi per essa” (cfr. Cass. n.32372/2018; Cass. n. 8580/2019).
Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che il danno terminale possa essere riconosciuto agli eredi nel caso di specie, atteso che, sulla base della documentazione in atti, è configurabile un apprezzabile intervallo di lucida agonia di fino alla morte, essendo la paziente giunta in ospedale in stato Persona_1 piena coscienza per la prima volta in data 23/09/2006 fino al decesso avvenuto in data
26/10/2006.
Tale danno è infatti proprio degli eredi e, quindi nel caso di specie Parte_3
Parte_1 Parte_2
Ebbene, la liquidazione di tale voce di danno, non avendo dei termini concreti di riferimento, è eseguita secondo un criterio equitativo puro, tenendo conto del caso concreto e della sofferenza collegata alla consapevolezza della vita che volge inesorabilmente al termine.
La Suprema Corte ha affermato che “la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile
"exitus" […] per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di
Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056
21 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. n.
12408/2011, Cass. n. 27562/2017; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 36841/2022).
Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, non essendovi ragioni per discostarsene, in base alle vigenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, ne consegue che per i 33 giorni che vanno dal 23/09/2006 (giorno del ricovero della ) al 26/10/2006 (giorno del decesso della stessa), tenuto conto dell'età della Per_1 vittima (58 anni) si liquida la somma di € 65.689,00 a titolo di danno biologico terminale, cui si aggiunge la somma di € 15.221,00 (pari all'aumento del 50% per la sofferenza causata dalla consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine).
Per tali motivi, in base alla vigente Tabella di Milano, l'importo totale dovuto che si trasmette agli eredi di a titolo di danno biologico terminale è di Persona_1
€ 80.910,00.
In merito, poi, al riconoscimento del danno morale subito da Persona_1 quale intima sofferenza causata dalla condotta imperita dei sanitari, si ritiene che lo stesso sia ricompreso nel danno da lucida agonia di cui in precedenza.
Infine, per ciò che concerne poi il rapporto tra l' di Catanzaro e la terza Compagnia CP_6 di Assicurazione di chiamata a manlevare la prima per il pagamento di CP_2 CP_2 tutte le somme da versare nei confronti degli attori, in forza della polizza per responsabilità professionale n. 1714608 stipulata in data 18/12/2007 (v. doc. n. 1 fasc.
Compagnia di , si osserva quanto di seguito. CP_2 CP_2 CP_2
Dal contenuto del contratto assicurativo si evince che con il termine sinistro si intende la richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'assicurato per la prima volta durante il periodo di durata dell'assicurazione (v. articoli 1 e 2 del contratto assicurativo avente polizza n.
1714608) e regolarmente denunciata agli assicuratori (v. art. 10) durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione (v. art. 10 del contratto).
Inoltre, per quanto attiene al periodo temporale di efficacia del contratto, l'art. 1 prevede espressamente, con riferimento alla ex di Lamezia Terme, che esso Parte_5 ha avuto inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2007 sino alle ore 24.00 del 31/12/2010.
22 Ebbene, dalla documentazione versata in atti, risulta che la richiesta di risarcimento danno inviata dall' di Catanzaro sia pervenuta alla Compagnia di assicurazione in data CP_6
13/08/2008 nel rispetto temporale del contratto assicurativo stipulato in data
18/12/2007.
A questo punto, si osserva ancora che la terza chiamata Compagnia Assicurativa CP_2 di nella propria comparsa costitutiva, ha sostenuto di non dover corrispondere CP_2 alcuna somma nei confronti dell'assicurata di Catanzaro, in quanto secondo la CP_6 disposizione di cui all'art. 7 del suddetto contratto: “La presente polizza non comprende i sinistri
(ovvero, tornando alle definizioni di polizza, anche le inchieste giudiziarie) che fossero già noti al
Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori”.
Ciò detto, dalla documentazione allegata in atti è innegabile che l'inchiesta giudiziaria, precedente all'instaurazione del processo penale svoltosi successivamente presso il
Tribunale di Lamezia Terme, a seguito del decesso della avvenuto in data Per_1
26/10/2006, fosse già nota all' ben prima della stipula della polizza Controparte_6 assicurativa n. 1714608.
Al riguardo, la compagnia assicurativa ha allegato in giudizio il verbale di sequestro della cartella clinica della datato 27/10/2006 e comunicato all' e, Per_1 Controparte_6 comunque, alla stessa noto visto che, come emerge dal contenuto dello stesso, era stato eseguito l'ordine del P.M. della Procura di Lamezia Terme, con riferimento ad un ben preciso fascicolo, di sottoporre a sequestro la documentazione in possesso dell'
[...]
stessa (v. doc. n. 2 fasc. Compagnia di . CP_1 CP_2 CP_2 CP_2
L' , pertanto, era a conoscenza dell'inchiesta giudiziaria in essere già dal Controparte_6
27/10/2006.
Per cui, l' convenuta avrebbe dovuto tempestivamente informare la compagnia CP_1 assicurativa della possibilità dell'apertura di un'eventuale richiesta di risarcimento danni a carico dei sanitari in servizio presso la struttura sanitaria, anche in ossequio al canone della buona fede che deve ispirare il comportamento dei contraenti fin dalla fase precontrattuale, per consentire di valutare la convenienza della stipula del contratto e le relative condizioni.
23 Conseguentemente, è da ravvisarsi un comportamento colposo da parte della struttura sanitaria nel sottoscrivere la suddetta polizza, dichiarando di non essere a conoscenza di circostanze atte a generare, pur in carenza di specifica richiesta, una richiesta risarcitoria, con la nota applicazione dei disposti di cui agli articoli 1892 e 1893 c.c..
Sul punto, è intervenuta anche la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha affermato che: “Le dichiarazioni inesatte dell'assicurato, che abbiano alterato in maniera determinante la coincidenza tra rischio rappresentato e rischio reale, traendo in errore l'assicuratore, comportano
l'annullamento del contratto senza che l'assicuratore abbia l'onere di fornire alcuna prova specifica che la conoscenza delle circostanze taciute dall'assicurato avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione.
A fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio ascrivibili a dolo o colpa grave l'art. 1892 c.c., nel concorso dell'ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell'assicuratore, conferisce a quest'ultimo sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia il rimedio - qualora l'evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale, ed a maggior ragione prima dell'inizio del suo decorso - di rifiutare il pagamento dell'indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto” (cfr. Cass. Ord. n. 15984/2023; Cass. n. 5859/20027; Cass. n. 26519/2006).
Per cui, alla luce della giurisprudenza sopra citata e della documentazione allegata dalla terza chiamata Compagnia di Assicurazione di deve ritenersi non CP_2 CP_2 operante la copertura assicurativa per il sinistro de quo, in quanto alla data del 18/12/2007, sebbene non fosse stata ancora mossa alcuna richiesta risarcitoria da parte dell'odierna attrice, l' era comunque a conoscenza di circostanze da cui sarebbe RO potuta scaturire una richiesta risarcitoria per responsabilità professionale in capo alla struttura sanitaria.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere la domanda formulata nel presente giudizio da da e Parte_1 Parte_3 nel procedimento riunito avente R.G. n. 2146/2018, in proprio ed in qualità Parte_2 di eredi della defunta nei confronti dell' Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e della terza RO chiamata di in persona del suo legale Controparte_2 CP_2 rappresentante pro tempore, nei seguenti termini:
24 1) risarcimento del danno da perdita del congiunto:
- in favore del marito convivente la somma di € 308.969,00; Parte_3
- in favore della figlia convivente la somma di € € 332.435,00; Parte_1
- in favore della figlia convivente la somma di € € 332.435,00; Parte_2
2) risarcimento del danno terminale o da lucida agonia, maturato in capo al de cuius, tramesso iure successionis agli attori: la somma di € 80.910,00 a titolo di danno biologico terminale, da suvvidersi tra gli attori pro quota.
Sulle menzionate somme, devalutate al giorno del decesso (26/10/2006) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo
Le spese sono poste a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, scaglione come da valore della causa individuato in quello da € 1.000.001 ad € 2.000.000, sulla base del criterio del “decisum” (cfr.
Cass. 10984/2021), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari e ne hanno fatto richiesta.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico della convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con RO condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice ai CTU in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata nel presente giudizio da da Parte_1 [...]
e nel proc. riunito avente R.G. n. 2146/2018, in proprio ed in Pt_3 Parte_2 qualità di eredi della defunta nei confronti dell' Persona_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
RO
25 - Condanna l' , in persona del legale RO
rappresentante pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:
a) a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto:
1) in favore del marito convivente la somma di € 308.969,00; Parte_3
2) in favore della figlia convivente la somma di € € 332.435,00; Parte_1
3) in favore della figlia convivente la somma di € € 332.435,00; Parte_2
b) a titolo di risarcimento del danno terminale o da lucida agonia, maturato in capo a tramesso iure successionis agli attori, la somma complessiva di € Persona_1
80.910,00, da suddividersi tra gli attori pro quota;
- in ordine agli interessi ela rivalutazione, sulle menzionate somme, devalutate al giorno del decesso (26/10/2006) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta la domanda risarcitoria in ordine al danno morale subito da Persona_1
in termini di sofferenza e lesione della integrità psico-fisica;
[...]
- Rigetta la domanda di manleva avanzata dall' RO
nei confronti della Compagnia di assicurazione di CP_2 CP_2
- Condanna l' , in persona del suo legale RO
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 37.951,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
[...]
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Bruno Rodolfo Ruberto;
- Condanna l' , in persona del suo legale RO rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_3
e che si liquidano in complessivi € 37.951,00, oltre rimborso spese generali, Parte_2
IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Paolo Mascaro;
- Condanna l' , in persona del suo legale RO
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Compagnia
26 di assicurazione di che si liquidano in € 37.951,00, oltre rimborso spese CP_2 CP_2 generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da Decreto del 04/01/2025 a carico dell' in persona del suo legale RO rappresentante pro tempore, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice ai CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 30/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
27
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 2070/2018 R.G. cui è riunita la causa iscritta al n.
2146/2018 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 erede legittima della defunta madre , rappresentata e Persona_1 difesa in giudizio dall'Avv. Bruno Rodolfo Ruberto (C.F. ) giusta C.F._2 procura rilasciata a margine dell'atto di citazione (n. 2070/2018 r.g.) e Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), in C.F._3 Parte_3 C.F._4 proprio e in qualità di eredi legittimi di , rappresentati Persona_1
e difesi in giudizio dall'Avv. Paolo Mascaro (C.F. ) giusta procura C.F._5 rilasciata a margine dell'atto di citazione (n. 2146/2018 r.g.) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfonso Ciriaco in Catanzaro, via Pascali;
-ATTORI-
CONTRO
(C.F. e P. I. RO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
1 in giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Lorusso (C.F.
), Anna Muraca (C.F. ) dell'Ufficio C.F._6 C.F._7
Legale dell' , giusta procura rilasciata in calce RO alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
(C.F e P.I. Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 in giudizio dall'Avv. CC Prando del OR di DO ( ), giusta C.F._8 procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA-
Oggetto: responsabilità della struttura sanitaria per colpa medica
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14/04/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente, con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e in qualità di Parte_1 erede legittima della defunta madre ha citato in giudizio Persona_1
l' , in persona del legale rappresentante pro RO tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il decesso di è avvenuto per colpa, quindi per imperizia e negligenza, del personale Persona_1 del personale sanitario in servizio presso l' di Lamezia Terme e, quindi, per responsabilità Controparte_3 civile della convenuta 2) Riconoscere, quantificare e RO liquidare tutti i danni non patrimoniali di cui in narrativa, sia quelli patiti e avvertiti da quale Per_1 vittima primaria, trasmissibile agli eredi, sia quelli patiti e avvertiti dall'odierna attrice quale vittima secondaria, condannando quindi la convenuta al pagamento delle relative somme in favore dell'attrice , in proprio ed in qualità di erede legittima della madre, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi
2 legali dal 26/10/2006 fino all'effettivo soddisfo;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto di seguito:
-che in data 27/09/2006, veniva sottoposta ad un intervento di Persona_1 frammentazione di un calcolo per via endoscopica;
-che, però, nei giorni successivi le sue condizioni di salute andavano via via peggiorando per assenza di un corretto e tempestivo iter diagnostico e terapeutico per cui pur sottoposta ad interventi chirurgici, evidentemente ormai tardivi, decedeva in data
26/10/2006 nel reparto di Rianimazione del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, ove era rimasta ininterrottamente ricoverata sin dal 23/09/2006;
- che nell'ambito del procedimento penale a carico di alcuni medici per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, si accertava, attraverso le relative perizie, che la causa del decesso era da attribuirsi ad uno shock settico derivante da una peritonite biliare post-operatoria, da intendersi quale connessa ad una lesione iatrogena conseguente all'intervento di frammentazione del calcolo biliare che, per la scienza medica, era prevedibile e curabile e necessitava di monitoraggio post-operatorio scrupoloso;
- che, nel caso di specie, il sanitario endoscopista aveva di fatto determinato la lesione della via biliare omettendo di portare a termine l'estrazione e lasciando in sede il calcolo o un suo frammento che si era rivelato poi idoneo a determinare la persistenza dell'ittero ostruttivo;
- che, tra l'altro, non veniva neanche programmato altro intervento per rimuovere i frammenti di calcolo residui nell'albero biliare e non ci si curava neanche della corretta evoluzione clinica della procedura cruenta che era stata eseguita ed a seguito della quale si era ritenuto di posizionare un sondino naso biliare;
- che, inoltre, vi era stata una totale assenza di diligenza anche da parte del personale sanitario del reparto di Chirurgia che aveva avuto in osservazione la Persona_1
a seguito del suddetto intervento, tant'è che nei giorni successivi la paziente
[...] lamentava fortissimi dolori da indurre i familiari a chiedere più volte l'intervento dei sanitari che però non intraprendevano e non portavano avanti le iniziative diagnostiche e terapeutiche indispensabili per monitorare attentamente l'evoluzione clinica e contrastare, quindi, possibili complicanze onde evitare l'esito infausto;
3 - che appare, dunque, evidente la responsabilità dell' , RO essendosi contratta peritonite biliare post-operatoria senza adeguata prevenzione, senza assistenza clinica, senza individuazione e prestazione di adeguate terapie curative;
-che, all'epoca del decesso, aveva 58 anni ed era coniugata con Persona_1
e aveva tre figlie, e le Parte_3 Parte_1 CP_4 Parte_2 quali hanno subito delle enormi sofferenze durante il periodo in cui la madre è stata ricoverata nel suddetto Presidio Ospedaliero fino al giorno del suo decesso;
- che, alla luce di quanto sopra esposto, l'odierna attrice, in proprio e in qualità di erede legittima, ha deciso di adire l'autorità giudiziaria contro l' RO
, al fine di ottenere, in aggiunta alla richiesta dei danni subiti dal dante causa, il
[...] risarcimento di tutti i danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis a seguito della morte della propria madre, in particolare, il danno da perdita parentale, danno morale e danno esistenziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata di terzo del
27/06/2018, l' ha contestato tutto quanto ex RO adverso dedotto ed eccepito, chiedendo al Tribunale adito di: “1) Preliminarmente, spostare la prima udienza, e autorizzare la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di CP_2 CP_2 quale litisconsorte necessaria obbligata con l' di Catanzaro in relazione alla copertura assicurativa CP_5 per la responsabilità civile;
2) Sempre in via preliminare, dichiarare estinto il diritto al risarcimento per intervenuta prescrizione;
3) Nel merito: rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto nei confronti dell' 4) Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre la Controparte_6 domanda nei limiti di giustizia e manlevare l' da qualsivoglia responsabilità, con Controparte_6 conseguente condanna della compagnia di assicurazione quale terza chiamata alle spese e competenze di giudizio”.
Con provvedimento del 02/07/2018 è stata autorizzata la chiamata in causa della terza
Compagnia di Assicurazione di in persona del legale rappresentante pro CP_2 CP_2 tempore, la quale costituendosi in giudizio, con comparsa del 16/01/2019, ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi l'inoperatività del certificato assicurativo n. 1714608; b) Accogliersi l'eccezione di prescrizione di ogni diritto di Parte_1 così come sollevata da 2) Nel merito, in via principale: respingersi ogni avversa domanda CP_6 in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi l' convenuta e, conseguentemente, gli CP_1
4 Assicuratori, assolti da ogni pretesa risarcitoria ad ogni titolo evocata;
3) Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell' mantenersi l'obbligazione della Controparte_6 convenuta, e a cascata degli Assicuratori terzi chiamati (in denegata ipotesi di ritenuta operatività della polizza invocata e di rigetto delle preliminari eccezioni), in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità e ai reali danni subiti da parte attrice strettamente connessi alla condotta dei medici di
valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e di prova Controparte_6 rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese e fermi restando tutti i limiti contrattuali di garanzia;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 17/06/2019, vista la sussistenza dei profili di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, si è disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al
R.G. n. 2146/2018, con il quale e rispettivamente marito e Parte_3 Parte_2 figlia di in proprio ed in qualità di eredi legittimi, sulla scorta Persona_1 delle meedsime circostanze di fatto, hanno citato in giudizio l
[...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Riconoscere RO
e dichiarare la responsabilità dell' con riferimento al decesso RO
d avvenuto in data 26/10/2006 presso il Persona_1 Controparte_7
) Conseguentemente, condannare la suddetta Azienda Convenuta al risarcimento dei danni subiti
[...] ed al pagamento delle somme che saranno determinate in corso di causa spettanti in favore degli attori, nell'indicata qualità di eredi, a titolo di invalidità temporanea e danno biologico, morale ed esistenziale subiti dal de cuius, nonché in proprio quale danno patrimoniale, danno morale, danno, biologico, danno esistenziale e da perdita di congiunto subiti in conseguenza del decesso di , oltre Persona_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'evento sino al soddisfo 3) Con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93
c.p.c.”,
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, prova per testi, nonché mediante CTU medico-legale e, tale fine, sono stati nominati quali CTU i dottori e per Persona_2 Persona_3 sottoporre loro i seguenti quesiti:
“1) Descriva il collegio le condizioni di al momento del ricovero avvenuto il Persona_1
23/09/2006 presso l'Ospedale di Lamezia Terme, accertando anche le condizioni di salute generali;
5 2) Descriva quale tipo di accertamenti diagnostici/strumentali, interventi/trattamenti abbia subito presso
l'Ospedale di Lamezia Terme ad opera dei medici convenuti durante il ricovero avvenuto nel periodo ricompreso fra il 23/09/2006 e il decesso avvenuto in data 26/10/2006;
3) Dica se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento avvenuto il 27/09/2006, alle possibili complicanze, alla necessità di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
4) Dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai medici che hanno eseguito l'intervento;
5) Dica se l'intervento eseguito presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attrice;
6) Dica, inoltre, se il trattamento post -operatorio sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai medici che si sono avvicendati nella cura della paziente sino all'exitus;
7) Dica, infine, se il decesso della paziente sia causalmente riconducibile a condotte dei medici dell'Ospedale di Lamezia Terme censurabili sotto il profilo della colpa professionale”.
In seguito, preso atto della rinuncia all'incarico dei suddetti CTU dottori Persona_2
e sono stati nominati in loro sostituzione, quale CTU, i dottori Persona_3 Per_4
e .
[...] Persona_5
All'udienza del 16/03/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/06/2024, ma con provvedimento del 16/12/2024 è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di acquisire in giudizio la documentazione allegata ai fascicoli di parte non più presenti nel fascicolo d'ufficio, ritenuta indispensabile al fine di decidere la presente controversia, autorizzando così le parti alla ricostruzione dei rispettivi fascicoli.
6 Espletato detto incombente, all'udienza del 14/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, conespressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa creditoria fatta valere in giudizio da parte attrice, così come sollevata dall'
[...]
. RO
Infatti, secondo gli assunti della suddetta “Si eccepisce l'intervenuta prescrizione del CP_1 diritto al risarcimento del danno per decorso del termine prescrizionale quinquennale in mancanza di un valido atto interruttivo” (v. pag. 6 comparsa di costituzione risposta ). Controparte_6
Ebbene, con riferimento alla domanda risarcitoria richiesta iure proprio da parte attrice, occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della Cassazione: “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale (Cass. n. 21404/2021).
Ancora: “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma
2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (Cass. n. 11320/2022).
Infine: “il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa, ad essere risarciti dalla medesima struttura dei danni direttamente subiti a causa dell'esito infausto dell'operazione cui è stato sottoposto il danneggiato principale si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale e pertanto è
7 soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., non potendo essi giovarsi del termine più lungo del quale gode la vittima primaria in virtù del diverso inquadramento, contrattuale, del rapporto tra la stessa ed il soggetto responsabile” (cfr. Cass. n. 5590/2015; Cass. n. 6914/2012).
Per ciò che concerne, invece, la richiesta di risarcimento danni iure hereditatis, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il termine prescrizionale è decennale e non quinquennale in quanto: “L'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente.
Tale responsabilità discende dall'art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi” (cfr. Cass. n.
8826/2007; Cass. n. 21090/2015).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza appena citata, poiché il decesso di
[...]
è avvenuto in data 26/10/2006, occorre ora verificare se il diverso Persona_1 termine prescrizionale quinquennale o decennale di prescrizione del diritto fatto vantare dagli odierni attori, sia maturato o meno.
Ciò premesso, si ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dall' Controparte_6 non sia da accogliere, in quanto dalla documentazione versata in atti è stato provato che:
1) gli attori e nel proc. riunito avente R.G. n. 2146/2018, Parte_2 Parte_3 quale atto interruttivo della prescrizione, hanno allegato la raccomandata a/r del
30/12/2010 con la quale hanno messo in mora l' RO
per il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis, subiti (v. lettera di messa
[...] in mora e raccomandata del 30/12/2010, all. fasc. telematico in data 19/03/2025, proc. R.G. n.
2146/2018) e l'istanza di mediazione con verbale negativo di mediazione del 29/11/2017
(v. Verbale di mediazione, all. fasc. telematico in data 19/03/2025, proc. R.G. n. 2146/2018);
2) l'attrice ha allegato in giudizio, invece, quale atto interruttivo del termine Parte_1 prescrizionale, le due lettere di messa in mora nei confronti dell' di Catanzaro datate CP_6
22/10/2014 e 14/10/2014 (v. doc. n. 21-22-23, all. fasc. telematico in data 05/03/2025, proc. n.
R.G. n. 2070/2018) e il Verbale dell'Organismo di Mediazione del 13/09/2017 attestante l'esito negativo della mediazione per la mancata adesione della convenuta (v. doc. n. CP_6
24, all. fasc. telematico fasc. in data 05/03/2025, proc. R.G. n. 2070/2018).
Inoltre, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale sia quinquennale che decennale, particolare importanza riveste la circostanza provata in giudizio dagli odierni attori,
8 secondo la quale gli stessi si sono, comunque, costituiti parte civile nel processo penale svoltosi presso il Tribunale di Lamezia Terme (v. dichiarazione di costituzione di pate civile nel processo penale del 26/03/2009 e verbale d'udienza del 28/12/2013 relativi al proc. R.G.N.R.
1028/2008 del Tribunale di Lamezia Terme, allegati nel fasc. telematico) e conclusosi con sentenza n. 512/2014 del 20/10/2014 (v. doc. n. 6 fasc. telematico parte attrice) e in secondo grado presso la Corte di Appello di Catanzaro, conclusasi con sentenza n. 2812/2016 del
28/11/2016 (v. doc. n. 7 fasc. parte attrice), con conseguente effetto interruttivo permanente, stante il principio di immedesimazione organica e la sussistenza di solidarietà passiva.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, si interrompe con la costituzione di parte civile e
l'effetto rimane permanente fino all'irrevocabilità della sentenza che definisce il processo penale, anche nei confronti dei coobbligati solidali rimasti estranei a quest'ultimo.
Inoltre, la stessa precisa che nei casi di danni derivanti da condotte illecite convergenti alla produzione di un unico evento pregiudizievole, la solidarietà tra i debitori ex art. 2055 c.c. implica che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri” (cfr. Cass. n. 21049/2024).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, pienamente condivisa, e della documentazione versata in atti, si ritiene di dover respingere l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis fatto valere in giudizio dagli odierni attori, in qualità di prossimi congiunti della defunta
Persona_1
Passando al merito della controversia, si osserva che, con riguardo alle ipotesi di responsabilità medica non sottoposte al regime introdotto dalla Legge n. 24 del 2017, la quale non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28811/2019; Cass. n. 28994/2019), secondo il consolidato l'orientamento della Suprema Corte: “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria,
9 che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo” (cfr. Cass. n. 6438/2015; Cass. n.
18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
La Corte Suprema ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. Sez. U. n. 577/2008).
Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura, sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato, per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente.
Inoltre, quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e dal professionista, si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento.
Nello specifico, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato
10 raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di una affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento ma anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005).
La struttura sanitaria e il medico, invece, quali debitori convenuti, sono invece gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U.
n. 13533/01; Cass. S.U. n. 577/2008).
Per quanto concerne poi l'accertamento del necessario nesso di causalità, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel
11 senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio».
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n. 16123/2010; Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del «più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno, con la precisazione che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (cfr. Cass. n. 3704/2018).
Ciò premesso, in ordine all'an debeatur, alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare delle due CTU medico-legale, disposte nel presente giudizio, si devono ritenere provati sia il danno massimo alla salute subito dalla defunta che il nesso Persona_1 causale tra la condotta colposa addebitabile ai sanitari della struttura ospedaliera convenuta e detto danno.
In particolare, riguardo al nesso causale, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui sono pervenuti i consulenti tecnici, dott. e dott. , Persona_4 Persona_5 nominati nel corso del presente procedimento, i quali, a seguito di approfondita analisi degli atti prodotti dalle parti, hanno affermato che: “Il decesso della paziente è causalmente riconducibile alla condotta imprudente dei medici dell'Ospedale di Lamezia Terme” (v. pag. 13
Relazione finale CTU all. in atti).
In particolare, i suddetti CTU hanno evidenziato che: “La signora si ricoverava presso Per_1 la U.O. di Chirurgia Generale dell'O.C. di Lamezia Terme (CZ) dove, dopo gli esami di rito, in data
27.09.2006 veniva sottoposta ad ERCP. Successivamente a tale indagine la Signora ha Per_1
12 manifestato un quadro clinico caratterizzato dalla comparsa di una peritonite biliare. Indipendentemente dal meccanismo responsabile, sia essa stata determinata nel corso della ERCP (come è presumibile), sia mediante il decubito del calcolo residuo (evenienza quest'ultima estremamente rara) ha rappresentato, insieme al ritardo della diagnosi, il momento determinante dell'evento avverso. Infatti, tale condizione, qualunque ne sia stata la causa, è certamente emendabile se diagnosticata in maniera precoce mediante un intervento endoscopico o chirurgico. (v. pag. 7 Relazione finale CTU all. in atti).
Gli stessi CTU hanno, inoltre, precisato che: “La prima censura da muovere, nei confronti del sanitario che ha praticato l'ERCP, riguarda il consenso informato, firmato dalla nello stesso Per_1 giorno dell'intervento (27.09.2006). Esso appare generico e non descrive in maniera idonea l'esame a cui sarebbe stata sottoposta, non riporta le eventuali complicanze e le soluzioni alternative. Le dimensioni del calcolo (cm 1.9) avrebbe dovuto indurre l'operatore ad una valutazione preoperatoria più accorta prevedendo la disponibilità di un'alternativa rappresentata dalla litotrissia (endo o extracorporea).
Parimenti il posizionamento del sondino naso biliare può essere soggetto a critica giacché l'utilizzo di una protesi endocoledocica avrebbe assicurato certamente un drenaggio più accurato, una litotrisia da "attrito"
e probabilmente il “sigillo” della lesione coledocica.
Ciò premesso, appare maggiormente censurabile il comportamento dei sanitari del reparto di Chirurgia
Generale dell'O.C. di Lamezia Terme (CZ), caratterizzato da superficialità come è facilmente deducibile dalla incompletezza della diaria clinica sia medica che infermieristica” (v. pag. 8 Relazione finale
CTU all. in atti).
Sempre i periti nominati dall' hanno specificato che: “È evidente quindi come CP_8
l'atteggiamento superficiale dei sanitari abbia determinato un ritardo diagnostico, della prevedibile complicanza, che trova nella diagnosi precoce il momento principale della sua risoluzione. Alla rimozione del calcolo si sarebbe potuto arrivare richiedendo l'ausilio dell'endoscopista che con le opportune manovre avrebbe potuto rendere possibile l'estrazione chirurgica del calcolo in maniera combinata e porre in sede una endoprotesi (v. pag. 9 Relazione finale CTU all. in atti).
Ancora, i suddetti CTU hanno rilevato che: “L'incompletezza dell'atto chirurgico veniva colta dallo stesso operatore tanto da indurlo ad effettuare anche la marsupializzazione della retrocavità degli epiploon, che è quello spazio virtuale dove potrebbe raccogliersi un eventuale spandimento di bile. Questo avverrà dopo qualche giorno e precisamente il 15.10 quando gli anestesisti alle ore 8:30 segnalano la presenza di bile dalla ferita addominale. Il successivo decorso si caratterizzava dall'ulteriore e progressivo peggioramento delle condizioni generali tanto che in data 24.10 alla diaria si legge:” Paziente in gravi
13 condizioni generali, tachipnoica, sonnolenta, sclere itteriche, ammoniemia elevata, prove emogeniche compromesse. Addome trattabile. Peristalsi presente torpida, drenaggi funzionanti, si rimuove il destro. CP_ pervio e funzionante con 325 cc. Breccia chirurgica secernente materiale sieroso. Si medica. Si consiglia RX torace.TC torace addome urgente”. Nella stessa giornata la paziente viene reintubata. Le garze si presentavano abbondantemente bagnate di bile. Inutile era l'esecuzione di una colangiografia transkehr. Le condizioni così rapidamente peggioravano e in data 26.10.2006 alle ore 21,40 la Per_1 decedeva” (v. pag. 10 Relazione finale CTU all. in atti).
In sintesi, quindi, i suddetti CTU hanno accertato che:
“1) Al momento del ricovero all'Ospedale di Lamezia Terme le condizioni di salute di Persona_1 erano buone;
[...]
2) Il consenso informato sottoscritto dalla è apparso non idoneo all'intervento di ERCP;
Per_1
3) L'intervento di ERCP operato dai sanitari dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme (CZ) era indicato per la patologia di cui era affetta la Per_1
Durante l'intervento operatorio, per imprudenza, veniva lesionata la via biliare principale (possibile complicanza della ERCP seppur rara). Questa complicanza ha determinato l'insorgenza della peritonite biliare che, per negligenza dei sanitari chirurghi che la ebbero in cura, non veniva precocemente diagnosticata e trattata. Ciò determinava una serie di successive complicanze che portarono al decesso la
Per_1
4) L'intervento operatorio non presentava particolare difficoltà se non relativamente alle dimensioni del calcolo.
5) Il trattamento post-operatorio è apparso inadeguato relativamente alla problematicità del caso ed evidenzia profili di responsabilità a carico dei sanitari curanti della U.O. di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Lamezia Terme (CZ)” (v. pag. 11-12-13 Relazione finale CTU all. in atti).
In ordine poi alle osservazioni alla CTU medico-legale mosse da parte dei consulenti tecnici, dottori e dell' Persona_6 Persona_7 RO
, secondo i quali: “La paziente risultava affetta da una epatopatia steatosica documentata
[...] da una ecografia addominale del 13/09/2006 che evidenziava: “fegato aumentato di volume ed eco struttura steatosica con falda ascitica di discreta entità”…inoltre la paziente risultava essere affetta da un modico versamento pleurico sinistro, che evidenzia la presenza di una obliterazione del seno costo-frenico sinistro, indice di una patologia cardiorespiratoria. Quindi la-situazione della paziente risulta essere più complessa di quanto rappresentato, in quanto verosimilmente affetta da altre patologie mediche.
14 L'eventuale supposto ritardo del trattamento chirurgico non avrebbe in alcun modo consentito alcuna variazione prognostica, in considerazione del fatto che sia nel primo che nel secondo intervento non è stato possibile individuare la lesione responsabile della peritonite biliare. Inoltre, il rinvio dell'intervento si era reso necessario a causa della grave instabilità emodinamica, delle alterazioni metaboliche e della alterata coagulazione della paziente” (v. pag.
5-6 osservazioni alla CTU RO di Catanzaro, all. in atti), ), gli stessi CTU hanno così replicato: “Le richiamate condizioni generali, identificabili nella steatosi epatica, nella presenza del versamento ascitico e dal modico versamento pericardico, non hanno costituito una controindicazione all'intervento di ERCP specie se si tiene conto del fatto che la complicanza all'origine del quadro non era imputabile alle già menzionate condizioni ma allo stesso intervento. Le stesse, all'ingresso nel reparto di chirurgica di Lamezia, non suscitavano preoccupazione.
Giacché sin dal 3.10.2006 erano presenti i segni di allarme:
a) La riduzione del drenaggio biliare che da 1000 cc scende bruscamente ad 80 cc;
b) La febbre che raggiunge picchi di 38°C;
c) Il dolore che necessita la somministrazione di Per_8
d) L'incremento dei Globuli Bianchi (15.000);
e) L'incremento della bilirubina totale (5,8 mg):
f) La contrazione della diuresi (75cc).
Una maggiore accortezza da parte dei sanitari a partire dal 3.10.2006, a prescindere del meccanismo patogenetico della complicanza, avrebbe potuto consentire una diagnosi precoce che rappresenta il cardine imprescindibile nella risoluzione di casi simili. Tale accortezza avrebbe dovuto indurre i sanitari della
Chirurgia di Lamezia, a richiedere l'esecuzione oltre che di una colangiografia transnasobiliare (si ribadisce che pur richiesta non risulta essere stata eseguita) di una semplice ecografia ed una TC. I risultati dei suddetti esami, se eseguiti in questa fase, avrebbero potuto consentire il trasferimento della paziente in un centro endoscopico di II livello al fine di eseguire una nuova e più risolutiva ERCP” (v. pagg.
1-2 chiarimenti alle Osservazioni dei consulenti dell' da parte dei Controparte_6
CTU, all. in atti).
In merito, invece, alle osservazioni alla CTU medico-legale mosse da parte del consulente tecnico, prof. della di Persona_9 Controparte_2 CP_2 secondo il quale: “Al di là della possibilità dei difetti formali della modulistica di consenso, non è sostenibile seriamente che la paziente non si fosse resa conto della inderogabile necessità della procedura.
15 Né sotto il profilo materiale dell'esecuzione della procedura, è stato mai individuato un chiaro errore tecnico, non avendo gli esami di diagnostica in vita e la stessa autopsia, anche dopo la preparazione della via biliare mediante fissazione preventiva, evidenziato soluzioni di continuo della via biliare principale ipoteticamente qualificabili come iatrogene.
Il tentativo di risolvere chirurgicamente l'ostruzione e la filtrazione di bile, effettuata l'11 ottobre ad opera del dott. non è tacciabile di intempestività, inoltre esso era razionale nella situazione data e la Parte_4 contestuale colecistectomia è stata la decisione opportuna per evitare il passaggio di bile troppo densa.
Infine, va sottolineato come in tale occasione la colangiografia intraoperatoria abbia verificato
l'insussistenza di una franca perdita di bile, per l'ennesima volta non riscontrabile. Questi dati di fatto portano a concludere che le misure terapeutiche esigibili e adottabili concretamente sono state adottate. Esse non sono riuscite a mantenere in vita la signora ma evidentemente questo non può essere il Per_1 parametro di valutazione dell'adeguatezza dell'assistenza prestata nella quale, in realtà, ad un esame retrospettivo dei dati reali della vicenda, non è dato riscontrare condotte omissive o tecnicamente deficitarie”
(v. pag. 13-14 15 Osservazioni alla CTU Compagnia Assicurativa di , i CP_2 CP_2 sopra citati CTU hanno così precisato: “ Non può sminuirsi l'importanza del consenso informato sulla cui idoneità il Giudice ha posto un preciso quesito. A tal proposito appare opportuno evidenziare come la al di là della necessità della procedura, non sia stata adeguatamente informata della Per_1 tipologia delle complicanze nonché, dell'assenza presso la struttura di Lamezia Terme (CZ) di attrezzature idonee a garantire tecniche alternative in caso di insuccesso dell'estrazione del calcolo con il
“cestello di Dormia” o il “palloncino”. Il consenso sottoscritto dalla de cuius è un consenso generico, relativo ad un altrettanto generico intervento chirurgico in cui non vengono riportate le eventuali complicanze né tantomeno le possibili alternative alla metodica cui stava per essere sottoposta. Nel caso specifico il trattamento non poneva almeno inizialmente, particolari difficoltà in caso contrario, si ribadisce il concetto che la non avrebbe dovuto essere trattata in quel Centro. Una maggiore accortezza da Per_1 parte dei sanitari in questa fase, a prescindere del meccanismo patogenetico della complicanza, avrebbe potuto consentire una diagnosi precoce che rappresenta il cardine imprescindibile nella risoluzione di casi simili. Il secondo intervento resosi necessario da un ulteriore peggioramento delle condizioni dovute alla persistenza della peritonite biliare e di conseguenza dello stato settico generalizzato, assume un significato secondario per l'exitus della (v. pagg.
1-4 chiarimenti alle Osservazioni del consulente Per_1 della terza Compagnia Assicurazione di da parte dei CTU, all. in atti). CP_2 CP_2
16 Pertanto, alla luce dell'espletata CTU, è emerso che la condotta tenuta dei sanitari operanti presso l' non si è conformata alle RO regole di diligenza della scienza medica ed è stata la causa, quanto meno secondo il principio applicabile in ambito civilistico del “più probabile che non”, del decesso di
Persona_1
In tale contesto va quindi affermata la responsabilità della struttura convenuta, anche per il fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c., nonché ex art. 2049 c.c., per il decesso di
[...]
Persona_1
Così come deve affermarsi la presenza del nesso di causale tra l'errore nell'intervento di
E.R.C.P. operato dai sanitari dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme, nel corso del quale è stata lesionata la via biliare principale, con conseguente insorgenza della peritonite biliare che, per negligenza dei sanitari chirurghi che l'hanno avuta in cura, non è stata precocemente diagnosticata e trattata e la morte che ne è derivata, non essendo stato neanche provato in giudizio, tra l'altro, che fosse un soggetto Persona_1 affetto da altre patologie pregresse.
Accertata, dunque, la condotta imperita dei sanitari operanti presso la Struttura sanitaria convenuta e il nesso causale tra detta condotta e il decesso della , devono essere Per_1 esaminate le singole voci risarcitorie avanzate dagli attori, sia in proprio che quali eredi.
Orbene, in merito alle voci di danni iure proprio, gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno da perdita parentale del proprio congiunto.
A tale voce di danno, si aggiungono quelle avanzate iure hereditatis, consistenti nel risarcimento del danno terminale, stante la piena coscienza della Per_1 dell'approssimarsi del proprio decesso nonché nonché del danno morale ed esistenziale per le sofferenze patite da dal ricovero fino al decesso. Persona_1
Con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, la giurisprudenza recente della
Cassazione ha statuito che: “Il pregiudizio da perdita o compromissione del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo. L'interesse fatto valere in questo caso dal congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di
17 quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.” (cfr. Cass. n. 16912/2015).
Inoltre, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale, nel caso di morte o procurata grave invalidità del congiunto, quale tipico danno conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse, ovvero non è in re ipsa e, come tale, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.
La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della gravità del fatto illecito, dell'età del congiunto danneggiato e, nel caso di perdita del rapporto parentale, anche di quella della vittima primaria, della relazione di convivenza, nonché di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, cosicché il risarcimento sia, il più possibile, adeguato al danno e non meramente simbolico
(cfr. Cass. n. 16946/2003; Cass. n. 14931/2012).
In merito poi all'onere probatorio della suddetta voce di danno, la Suprema Corte ha chiarito che: “Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli
- non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
Sul punto, è stato affermato che, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. n. 3767/2018; Cass. n.
23632/2019).
Ciò posto, nel caso in esame, dalla documentazione allegata in atti dagli odierni attori si evince che, alla data della morte di avvenuta in data Persona_1
26/10/2006, la famiglia della suddetta defunta era composta dal marito e Parte_3
18 dalle figlie e (v. certificato di stato di Parte_1 CP_4 Parte_2 famiglia storico, doc. n. 16 fasc. parte attrice).
Inoltre, in sede di prova testimoniale, il teste di parte attrice , in qualità Testimone_1 di fidanzato di all'epoca del decesso della madre Parte_1 Persona_1
escusso all'udienza del 20/05/2021, ha dichiarato che: “In quel periodo andavo quasi
[...] tutti i giorni a trovare la sig. poiché accompagnavo mia moglie che si alternava con le sorelle per Per_1 assistere la madre…È vero. si recava durante l'orario delle visite a trovare la Parte_1 madre…Specifico che non essendo sposata all'epoca dei fatti era tra le figlie quella Parte_1 che più frequentemente assisteva la madre anche durante la notte” (v. verbale d'udienza del
20/05/2021).
Infine, il suddetto teste ha precisato che “La sig. pur essendo la maggiore Parte_1 delle figlie siccome all'epoca viveva con la madre che non era molto più grande di età uscivano spesso insieme ed era un rapporto molto stretto quasi da sorelle” (v. verbale d'udienza del 20/05/2021).
Ciò detto, in punto di quantificazione di tale danno, si rileva che, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6059/2022), sulla base delle tabelle integrate a punti ed elaborate dall'Osservatorio di Milano, in quanto risultano coerenti con i principi di diritto enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
10579/2021, secondo cui: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Orbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti”, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere, pertanto, liquidato secondo i criteri di seguito specificati:
19 1) in favore del marito convivente che all'epoca dei fatti aveva 60 anni, Parte_3 dovrà essere corrisposta la somma di € 308.969,00 per 64 punti totali riconosciuti (valore del punto base € 3.911,00) in considerazione della qualità e intensità della relazione (30 punti), della convivenza (16 punti), dell'età della vittima (58 anni: 18 punti), dell'età del coniuge superstite (60 anni: 18 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (2 figli: 12 punti);
2) in favore della figlia convivente la somma di € 332.435,00 per 70 Parte_1 punti totali riconosciuti (valore del punto base € 3.911,00) in considerazione della qualità e intensità della relazione (15 punti), dell'età della vittima (58 anni: 18 punti), dell'età della figlia superstite (27 anni: 24 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (padre e 1 sorella: 12 punti);
3) in favore della figlia convivente la somma di € 332.435,00 per 70 punti Parte_2 totali riconosciuti (valore del punto base € 3.911,00) in considerazione della qualità e intensità della relazione (15 punti), della convivenza (16 punti), dell'età della vittima (58 anni: 16 punti), dell'età del figlio superstite (29 anni: 24 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (padre e 1 sorella: 12 punti).
Sulla menzionata somma devalutata al giorno del decesso (26/10/2006) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo.
Per ciò che concernono, invece, le voci di danno iuris hereditatis, si osserva che:
1) con riferimento al danno terminale, trasmissibile iure ereditario, occorre distinguere il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) e il danno biologico terminale (v. Cass. n. 21837/2019).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Esclusa la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, è configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di
20 danno morale “terminale o catastrofale o catastrofico”, ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi” .E pertanto, la possibilità di ottenere iure hereditatis il risarcimento del danno patito dalla vittima di lesioni mortali è ammessa, quanto al “danno biologico temporaneo”, laddove la lesione della salute si sia protratta per un periodo di tempo
“apprezzabile” che ne consenta l'accertamento medico-legale e, quanto al “danno morale”, laddove sussista uno stato di coscienza della vittima che le consenta di prefigurarsi la morte imminente e di addolorarsi per essa” (cfr. Cass. n.32372/2018; Cass. n. 8580/2019).
Ciò premesso, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, si ritiene che il danno terminale possa essere riconosciuto agli eredi nel caso di specie, atteso che, sulla base della documentazione in atti, è configurabile un apprezzabile intervallo di lucida agonia di fino alla morte, essendo la paziente giunta in ospedale in stato Persona_1 piena coscienza per la prima volta in data 23/09/2006 fino al decesso avvenuto in data
26/10/2006.
Tale danno è infatti proprio degli eredi e, quindi nel caso di specie Parte_3
Parte_1 Parte_2
Ebbene, la liquidazione di tale voce di danno, non avendo dei termini concreti di riferimento, è eseguita secondo un criterio equitativo puro, tenendo conto del caso concreto e della sofferenza collegata alla consapevolezza della vita che volge inesorabilmente al termine.
La Suprema Corte ha affermato che “la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile
"exitus" […] per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di
Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056
21 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono” (cfr. Cass. n.
12408/2011, Cass. n. 27562/2017; Cass. n. 9950/2017; Cass. n. 36841/2022).
Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, non essendovi ragioni per discostarsene, in base alle vigenti tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico, ne consegue che per i 33 giorni che vanno dal 23/09/2006 (giorno del ricovero della ) al 26/10/2006 (giorno del decesso della stessa), tenuto conto dell'età della Per_1 vittima (58 anni) si liquida la somma di € 65.689,00 a titolo di danno biologico terminale, cui si aggiunge la somma di € 15.221,00 (pari all'aumento del 50% per la sofferenza causata dalla consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine).
Per tali motivi, in base alla vigente Tabella di Milano, l'importo totale dovuto che si trasmette agli eredi di a titolo di danno biologico terminale è di Persona_1
€ 80.910,00.
In merito, poi, al riconoscimento del danno morale subito da Persona_1 quale intima sofferenza causata dalla condotta imperita dei sanitari, si ritiene che lo stesso sia ricompreso nel danno da lucida agonia di cui in precedenza.
Infine, per ciò che concerne poi il rapporto tra l' di Catanzaro e la terza Compagnia CP_6 di Assicurazione di chiamata a manlevare la prima per il pagamento di CP_2 CP_2 tutte le somme da versare nei confronti degli attori, in forza della polizza per responsabilità professionale n. 1714608 stipulata in data 18/12/2007 (v. doc. n. 1 fasc.
Compagnia di , si osserva quanto di seguito. CP_2 CP_2 CP_2
Dal contenuto del contratto assicurativo si evince che con il termine sinistro si intende la richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'assicurato per la prima volta durante il periodo di durata dell'assicurazione (v. articoli 1 e 2 del contratto assicurativo avente polizza n.
1714608) e regolarmente denunciata agli assicuratori (v. art. 10) durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa assicurazione (v. art. 10 del contratto).
Inoltre, per quanto attiene al periodo temporale di efficacia del contratto, l'art. 1 prevede espressamente, con riferimento alla ex di Lamezia Terme, che esso Parte_5 ha avuto inizio dalle ore 24.00 del 31/12/2007 sino alle ore 24.00 del 31/12/2010.
22 Ebbene, dalla documentazione versata in atti, risulta che la richiesta di risarcimento danno inviata dall' di Catanzaro sia pervenuta alla Compagnia di assicurazione in data CP_6
13/08/2008 nel rispetto temporale del contratto assicurativo stipulato in data
18/12/2007.
A questo punto, si osserva ancora che la terza chiamata Compagnia Assicurativa CP_2 di nella propria comparsa costitutiva, ha sostenuto di non dover corrispondere CP_2 alcuna somma nei confronti dell'assicurata di Catanzaro, in quanto secondo la CP_6 disposizione di cui all'art. 7 del suddetto contratto: “La presente polizza non comprende i sinistri
(ovvero, tornando alle definizioni di polizza, anche le inchieste giudiziarie) che fossero già noti al
Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori”.
Ciò detto, dalla documentazione allegata in atti è innegabile che l'inchiesta giudiziaria, precedente all'instaurazione del processo penale svoltosi successivamente presso il
Tribunale di Lamezia Terme, a seguito del decesso della avvenuto in data Per_1
26/10/2006, fosse già nota all' ben prima della stipula della polizza Controparte_6 assicurativa n. 1714608.
Al riguardo, la compagnia assicurativa ha allegato in giudizio il verbale di sequestro della cartella clinica della datato 27/10/2006 e comunicato all' e, Per_1 Controparte_6 comunque, alla stessa noto visto che, come emerge dal contenuto dello stesso, era stato eseguito l'ordine del P.M. della Procura di Lamezia Terme, con riferimento ad un ben preciso fascicolo, di sottoporre a sequestro la documentazione in possesso dell'
[...]
stessa (v. doc. n. 2 fasc. Compagnia di . CP_1 CP_2 CP_2 CP_2
L' , pertanto, era a conoscenza dell'inchiesta giudiziaria in essere già dal Controparte_6
27/10/2006.
Per cui, l' convenuta avrebbe dovuto tempestivamente informare la compagnia CP_1 assicurativa della possibilità dell'apertura di un'eventuale richiesta di risarcimento danni a carico dei sanitari in servizio presso la struttura sanitaria, anche in ossequio al canone della buona fede che deve ispirare il comportamento dei contraenti fin dalla fase precontrattuale, per consentire di valutare la convenienza della stipula del contratto e le relative condizioni.
23 Conseguentemente, è da ravvisarsi un comportamento colposo da parte della struttura sanitaria nel sottoscrivere la suddetta polizza, dichiarando di non essere a conoscenza di circostanze atte a generare, pur in carenza di specifica richiesta, una richiesta risarcitoria, con la nota applicazione dei disposti di cui agli articoli 1892 e 1893 c.c..
Sul punto, è intervenuta anche la giurisprudenza della Cassazione, la quale ha affermato che: “Le dichiarazioni inesatte dell'assicurato, che abbiano alterato in maniera determinante la coincidenza tra rischio rappresentato e rischio reale, traendo in errore l'assicuratore, comportano
l'annullamento del contratto senza che l'assicuratore abbia l'onere di fornire alcuna prova specifica che la conoscenza delle circostanze taciute dall'assicurato avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione.
A fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato su circostanze relative alla valutazione del rischio ascrivibili a dolo o colpa grave l'art. 1892 c.c., nel concorso dell'ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell'assicuratore, conferisce a quest'ultimo sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia il rimedio - qualora l'evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale, ed a maggior ragione prima dell'inizio del suo decorso - di rifiutare il pagamento dell'indennizzo eccependo la causa di annullamento del contratto” (cfr. Cass. Ord. n. 15984/2023; Cass. n. 5859/20027; Cass. n. 26519/2006).
Per cui, alla luce della giurisprudenza sopra citata e della documentazione allegata dalla terza chiamata Compagnia di Assicurazione di deve ritenersi non CP_2 CP_2 operante la copertura assicurativa per il sinistro de quo, in quanto alla data del 18/12/2007, sebbene non fosse stata ancora mossa alcuna richiesta risarcitoria da parte dell'odierna attrice, l' era comunque a conoscenza di circostanze da cui sarebbe RO potuta scaturire una richiesta risarcitoria per responsabilità professionale in capo alla struttura sanitaria.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere la domanda formulata nel presente giudizio da da e Parte_1 Parte_3 nel procedimento riunito avente R.G. n. 2146/2018, in proprio ed in qualità Parte_2 di eredi della defunta nei confronti dell' Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore e della terza RO chiamata di in persona del suo legale Controparte_2 CP_2 rappresentante pro tempore, nei seguenti termini:
24 1) risarcimento del danno da perdita del congiunto:
- in favore del marito convivente la somma di € 308.969,00; Parte_3
- in favore della figlia convivente la somma di € € 332.435,00; Parte_1
- in favore della figlia convivente la somma di € € 332.435,00; Parte_2
2) risarcimento del danno terminale o da lucida agonia, maturato in capo al de cuius, tramesso iure successionis agli attori: la somma di € 80.910,00 a titolo di danno biologico terminale, da suvvidersi tra gli attori pro quota.
Sulle menzionate somme, devalutate al giorno del decesso (26/10/2006) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo
Le spese sono poste a carico di parte convenuta secondo il principio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, scaglione come da valore della causa individuato in quello da € 1.000.001 ad € 2.000.000, sulla base del criterio del “decisum” (cfr.
Cass. 10984/2021), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari e ne hanno fatto richiesta.
Anche le spese di CTU vengono poste a carico della convenuta
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con RO condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice ai CTU in precedenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata nel presente giudizio da da Parte_1 [...]
e nel proc. riunito avente R.G. n. 2146/2018, in proprio ed in Pt_3 Parte_2 qualità di eredi della defunta nei confronti dell' Persona_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
RO
25 - Condanna l' , in persona del legale RO
rappresentante pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:
a) a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto:
1) in favore del marito convivente la somma di € 308.969,00; Parte_3
2) in favore della figlia convivente la somma di € € 332.435,00; Parte_1
3) in favore della figlia convivente la somma di € € 332.435,00; Parte_2
b) a titolo di risarcimento del danno terminale o da lucida agonia, maturato in capo a tramesso iure successionis agli attori, la somma complessiva di € Persona_1
80.910,00, da suddividersi tra gli attori pro quota;
- in ordine agli interessi ela rivalutazione, sulle menzionate somme, devalutate al giorno del decesso (26/10/2006) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo;
- Rigetta la domanda risarcitoria in ordine al danno morale subito da Persona_1
in termini di sofferenza e lesione della integrità psico-fisica;
[...]
- Rigetta la domanda di manleva avanzata dall' RO
nei confronti della Compagnia di assicurazione di CP_2 CP_2
- Condanna l' , in persona del suo legale RO
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
che si liquidano in complessivi € 37.951,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
[...]
CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Bruno Rodolfo Ruberto;
- Condanna l' , in persona del suo legale RO rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_3
e che si liquidano in complessivi € 37.951,00, oltre rimborso spese generali, Parte_2
IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Paolo Mascaro;
- Condanna l' , in persona del suo legale RO
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Compagnia
26 di assicurazione di che si liquidano in € 37.951,00, oltre rimborso spese CP_2 CP_2 generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da Decreto del 04/01/2025 a carico dell' in persona del suo legale RO rappresentante pro tempore, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice ai CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 30/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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