Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione proposto dall'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina, dettata per l'appello, dall'art. 346 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso.
L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo. La nozione di occasione di lavoro si estende quindi al cosiddetto rischio specifico improprio, cioè al rischio che, pur non inerendo all'attività materiale tipica della specifica prestazione lavorativa, riguarda situazioni e attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, anche se non realizzatesi in coincidenza di tempo e di luogo con la medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'occasione di lavoro in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore che, dopo essersi recato, su incarico del datore di lavoro, a consegnare della documentazione presso lo studio di un notaio, nello scendere una scala era inciampato riportando la frattura della tibia e del perone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SB ARMANDO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVO MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 724/99 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 01/04/99 R.G.N. 10178/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Brescia Sberna Armando conveniva in giudizio l'INAIL per il riconoscimento dell'infortunio in occasione e per causa di lavoro, verificatosi in data 7/3/97: recatosi, su incarico del datore di lavoro, presso lo studio del Notaio Lesandrelli, ubicato al primo piano di un piccolo condominio sprovvisto di ascensore, per consegnare della documentazione, una volta espletato l'incombente, l'istante, mentre scendeva dalla scala stretta e ripida, inciampava nello zerbino e cadeva a terra, riportando la frattura della tibia e del perone della gamba sinistra. L'INAIL contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Brescia, investito in grado di appello ad istanza dell'INAIL, con sentenza del 25/3-1/4/99, in riforma della sentenza, rigettava l'originaria domanda, precisando che il fatto non presentava i caratteri necessari per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, in quanto mancava il collegamento con l'attività lavorativa, non avendo questa accresciuto il rischio generico, cui è esposto qualunque persona;
c'era stata una mera coincidenza temporale e locale dell'infortunio con l'attività lavorativa espletata, senza, che questa avesse contribuito a produrre il danno;
non c'era alcun collegamento fra l'evento infortunistico e la rischiosità propria dell'attività lavorativa svolta, trattandosi di infortunio determinato da rischio generico. Le richieste istruttorie avanzate non potevano essere ammesse, perché ininfluenti, non essendo ipotizzabile un nesso causale fra la migliore o peggiore manutenzione dello zerbino e l'evento, in quanto la caduta era dovuta ad inciampo nello zerbino. La domanda quindi doveva essere rigettata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione lo Sberna, fondato su un solo motivo.
Resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 DPR n. 1124 del 30/6/65, nonché insufficiente ed errata motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale non ha considerato che l'istante, essendo un impiegato amministrativo con mansioni di concetto, aveva fra gli altri anche il compito di recarsi dal Notaio per la consegna di documenti e quindi esercitava uno dei suoi compiti specifici nel momento in cui si era verificato il sinistro. Sussiste quindi il nesso di derivazione eziologica fra le mansioni espletate all'interno dell'azienda e l'evento, in quanto egli non si era recato dal notaio come un privato cittadino, correndo il rischio generico di inciampare nello zerbino, ma si era recato per svolgere determinate mansioni su disposizione del suo datore di lavoro.
La nozione di infortunio in occasione di lavoro si - estende fino a comprendere il c.d. rischio specifico improprio (Cass. n. 4646 del 715/98), che pur non inerendo all'attività materiale espletata riguarda situazioni ed attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, come nel caso di specie. Certa quindi è l'indennizzabilità del sinistro da parte dell'INAIL, proprio perché l'istante si era recato dal Notaio non per soddisfare un bisogno proprio, ma per adempiere un atto del proprio ufficio. Le sentenza quindi deve essere cassata.
Il ricorso è fondato.
Va innanzi tutto affermata l'ammissibilità del ricorso, in quanto l'INAIL era, in grado di appello, costituito a mezzo dell'avv. Giovanni De Luca, "con domiciliazione presso l'Ufficio di quest'ultimo presso l'Avvocatura Distrettuale INAIL di Brescia, via Cefalonia n. 50" ed il ricorso per cassazione è stato notificato all'INAIL, in persona del direttore pro tempore, domiciliato presso la medesima Avvocatura Distrettuale ed all'indirizzo sopra specificato;
l'impugnazione quindi è stata ritualmente notificata a norma dell'art. 330 CPC ed è pienamente ammissibile. Passando al merito, osserva il Collegio che la questione preliminare, sollevata dal controricorrente, della non tutelabilità dell'originario ricorrente mancando la copertura assicurativa per difetto dei requisiti di legge (art. 1 e 4 DPR n. 1124/65) non può essere esaminata per difetto di ricorso incidentale sulla preliminare di merito: il Tribunale parte dal presupposto che "trattasi di impiegato amministrativo" e rigetta la domanda non per mancanza di copertura assicurativa, ma del "collegamento diretto dell'infortunio con l'attività lavorativa, non avendo quest'ultima.... accresciuto il rischio generico, cui è esposto ogni essere umano;
nella specie "sì è realizzata una mera coincidenza temporale e locale dell'infortunio con l'attività lavorativa", senza tuttavia che la stessa abbia contribuito a determinare l'infortunio, che ben poteva verificarsi sia a danno della persona che espletava un'attività lavorativa, sia a danno di un'altra che si trovasse in un momento di riposo. Ha superato in questo modo il giudice di merito la questione preliminare della sussistenza o meno della copertura assicurativa, ritenendo implicitamente che il ricorrente fosse coperto per gli infortuni sul lavoro. La parte, totalmente vittoriosa, che intendeva riproporre la questione in sede di legittimità aveva l'onere di proporre ricorso incidentale, che non è stato invece proposto. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare, con sentenza n. 5529 del 17/6/96, il principio di diritto, condiviso, dal Collegio, secondo cui "nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda riproporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è, soggetto alla disciplina dettata, per l'appello, dall'art. 346 cod.proc.civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso".
Passando all'esame della censura, osserva il Collegio che questa Corte (in una fattispecie relativa ad un archivista dattilografo dell'INAIL che, nello scendere le scale per raggiungere dal proprio posto di lavoro l'ufficio del capo-area per il consueto cambio data sul timbro in dotazione, era accidentalmente caduto riportando lesioni) ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del, d.p.r. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative) con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo". Ed inoltre "la nozione di occasione di lavoro, quale requisito dell'infortunio sul lavoro indennizzabile in base alla relativa assicurazione obbligatoria, si estende al cosiddetto rischio specifico improprio, cioè al rischio che, pur non inerendo all'attività materiale tipica della specifica prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, anche se non realizzatesi in coincidenza di tempo e di luogo con la medesima" Cass. n. 4646 del 7/5/98). Il Collegio condivide questi principi per la ragione essenziale che nel caso di specie non è più contestabile, per quanto detto sopra, la copertura assicurativa in favore del ricorrente, e che l'"occasione di lavoro" di cui al 1^ comma dell'art. 2 DPR n. 1124/65 va inquadrata nel contesto dell'intera disposizione legislativa, che al secondo comma (come attualmente vigente, dopo la sentenza della Consulta n. 226 del 17/6/87, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non ricomprende fra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica) espressamente prevede che sono considerati infortuni sul lavoro malattie che possono essere contratte indifferentemente sia dal lavoratore, sia da chiunque venga in contatto con la fonte dell'infezione, anche per motivi diversi dalla, prestazione lavorativa, quali "l'infezione carbonchiosa" e "l'infezione malarica"; da qui la conseguenza che va disatteso l'orientamento interpretativo seguito dal Tribunale, che si fonda sulla distinzione, fra la rischiosità specifica dell'attività lavorativa: (che comporta la copertura assicurativa dell'INAIL) ed il rischio generico (che invece la esclude anche quando il fatto si sia verificato durante il lavoro); il lavoro viene preso in considerazione dalla legge (e dalla giurisprudenza sopra richiamata) in quanto espone il lavoratore il lavoratore al rischio, sia specifico, che generico, e costituisce esso stesso un fattore occasionale di rischio tutelato. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002