Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5357
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Sentenza 13 aprile 2002

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Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia, sia pure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione proposto dall'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la questione stessa, di proporre ricorso incidentale, in considerazione della struttura del giudizio di legittimità, il quale non è soggetto alla disciplina, dettata per l'appello, dall'art. 346 cod. proc. civ., con la conseguenza che l'onere dell'impugnazione gravante sull'intimato va riferito non solo alla soccombenza pratica, ma anche a quella teorica, e non può essere assolto con la sola riproposizione della questione con il controricorso.

L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante l'espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in un'attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo. La nozione di occasione di lavoro si estende quindi al cosiddetto rischio specifico improprio, cioè al rischio che, pur non inerendo all'attività materiale tipica della specifica prestazione lavorativa, riguarda situazioni e attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, anche se non realizzatesi in coincidenza di tempo e di luogo con la medesima. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'occasione di lavoro in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore che, dopo essersi recato, su incarico del datore di lavoro, a consegnare della documentazione presso lo studio di un notaio, nello scendere una scala era inciampato riportando la frattura della tibia e del perone).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5357
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5357
    Data del deposito : 13 aprile 2002

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