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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr.ssa Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa in grado d'appello
DA
elettivamente domiciliato in VIA V. DANDOLO N. 9, Parte_1
VARESE, presso lo studio degli avv.ti ENZA BRICCHETTI ed EMANUELE CAIMI, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata da Controparte_1 Parte_2
in persona del suo procuratore speciale avv.
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. GIUSEPPE AVINO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 18 APPELLATA
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare
In totale riforma della sentenza n. 106/24 resa dal Tribunale di Varese nella causa
R.G.2017/21 ed in accoglimento dei motivi svolti riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando
1) la violazione del litisconsorzio necessario con conseguente nullità della sentenza e restituzione degli atti al Tribunale di Varese diversa sezione ex art. 354 c.p.c.
2) il difetto di legittimazione attiva della convenuta in appello e statuizioni conseguenti,
3) il difetto di interesse ad agire, l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
4) ed in ogni caso riformarla in punto liquidazione spese;
5) e per l'effetto trovino accoglimento le seguenti conclusioni svolte in primo grado e qui integralmente trascritte per come precisate
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare
(i) dichiarare inammissibile – anche per carenza di interesse ad agire - la domanda svolta poiché, in data anteriore all'introduzione del presente giudizio, l'interesse meritevole di tutela è stato realizzato con la vendita del compendio, con la soddisfazione dei creditori ipotecari e con la destinazione del modesto residuo alla tutela dell'interesse individuato nell'atto costitutivo del vincolo;
con annotazione nei registri immobiliari in data anteriore alla notifica della domanda traducendosi ciò in una carenza di interesse ad agire e di legittimazione;
pagina 2 di 18 (ii) in ogni caso rigettare la richiesta di evocazione in giudizio del dott. CP_3
avanzata tardivamente all'attrice e comunque il termine del quinquennio previsto dall'art. 2901 c.c.;
(iii) in ogni caso ove ritenuta ammissibile: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto in accoglimento di quanto svolto in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi, anche relativi al giudizio erroneamente instaurato avanti il tribunale di Treviso “.
Si richiamano altresì tutte le eccezioni sollevate nel corso del giudizio e qui da considerarsi tutte trascritte”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti nel presente atto o per quelli ritenuti di giustizia:
- nel merito, respingere l'appello promosso dal Sig. con l'atto di Parte_1
citazione introduttivo del presente giudizio e confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Varese n. 106/2024, emessa il 25.1.2024 e depositata in pari data 29.1.2024, resa a definizione del giudizio n. 2017/2021 r.g.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.
Ci si oppone alle istanze istruttorie di parte appellante e se ne chiede il rigetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti in data 20.12.2017 si è resa cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
nei confronti di derivanti da garanzie Controparte_4 Parte_1
pagina 3 di 18 prestate tra il 2005 ed il 2006 a favore di BC s.r.l. in liquidazione -per l'importo di
€360.000- e di PAPPAFOOD s.r.l. per l'importo di € 244.673,97.
In data 15.12.2016, il costituiva un vincolo di destinazione per la Parte_1
realizzazione di interessi meritevoli di tutela sulle unità immobiliari di sua proprietà - acquistate nel mese di settembre 2016 dalla società BC s.r.l., con accollo del mutuo ipotecario (cfr. doc.
2 - a favore della madre (deceduta in Parte_1 Persona_1
data 18.07.2017) e dei figli minori e Persona_2 Persona_3
Il vincolo veniva trascritto il 23.12.2016.
Gli immobili “destinati” venivano trasferiti a il 17 novembre ed il 22 CP_3
dicembre 2020.
Il giudizio di primo grado
(d'ora in poi ), con atto di citazione notificato il 9 luglio Controparte_1 CP_1
2021, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese -erroneamente indicato nella vocatio in ius come Tribunale di Treviso- – in proprio e quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Persona_2
e – e anch'ella quale esercente la potestà genitoriale, Per_3 Persona_4
chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione sul bene immobile.
La società attrice rappresentava:
- di essere titolare di crediti anteriori alla costituzione del vincolo di destinazione sull'immobile;
- la sussistenza dell'eventus damni, consistente nel pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie, atteso che l'immobile sottoposto a vincolo costituiva l'unico immobile del debitore;
- la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, dal momento che il oltre a essere garante, era anche socio delle società garantite, ed aveva Parte_1
costituito il vincolo di destinazione nel periodo di loro maggior indebitamento che pagina 4 di 18 aveva portato alla cancellazione di BC (il 20.12.2016) e di PA (il
18.10.2016), successivamente dichiarata fallita.
Si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda Parte_1
per carenza di interesse ad agire e chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che gli immobili erano stati venduti ad un terzo e che il ricavato dalla vendita era stato prevalentemente destinato al pagamento dei creditori ipotecari, mentre il residuo era stato impiegato “per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3). Secondo il non era possibile “dichiarare inefficace Parte_1
un atto che ha “esaurito” la propria ragion d'essere; non è possibile revocare la trascrizione di un vincolo quando un interesse è stato compiutamente realizzato come in questo caso. In ogni caso, quand'anche il vincolo in questione venisse travolto (e ciò non è possibile poiché la trascrizione è già stata rimossa dai RR II), la domanda sarebbe di alcuna utilità dal momento che il compendio è stato alienato ad un terzo in data anteriore all'introduzione del presente giudizio” (così in comparsa di risposta, pag.
4).
I minori e non si costituivano in giudizio e ne veniva Persona_2 Persona_3
dichiarata la contumacia.
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 106/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, ha accolto la domanda proposta dall'attrice ed ha dichiarato inefficace nei confronti di l'atto impugnato. Controparte_1
Il primo giudice ha escluso la qualifica di litisconsorte necessario in capo al gestore del vincolo sostenendo, tra l'altro, che questi “non può essere Parte_3
considerato titolare dei beni su cui è stato impresso il vincolo, né unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, quale soggetto che dispone del diritto, al pari di un trustee”. Inoltre, ha escluso che vi fosse ragione per chiamare in causa il terzo acquirente degli immobili, come invece sollecitato dalla società attrice, considerato che l'atto pagina 5 di 18 impugnato era esclusivamente quello di costituzione del vincolo. Ancora, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, rilevando, tra l'altro, che non si era verificata alcuna delle ipotesi di cessazione del vincolo di destinazione previste dall'atto e quindi che, malgrado la vendita, il vincolo era ancora esistente, essendo il conferente tenuto ad impiegare il ricavato della vendita ai fini della realizzazione dell'interesse meritevole di tutela e, comunque, che “l'accoglimento dell'azione revocatoria consentirebbe alla parte attrice di agire dei confronti del convenuto per il risarcimento del danno o la restituzione del prezzo di acquisto e nei confronti del terzo acquirente ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche quando le relative domande, come nella specie, non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria dell'atto costitutivo del vincolo”; che “l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura conservativa e cautelare […] con la conseguenza che l'interesse ad agire consiste nel risultato giuridico che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento e senza che possa incidere sulla valutazione della sussistenza dell'interesse l'eventuale successiva (e del tutto ipotetica) modesta attuazione del credito in ragione delle pretese vantate dai creditori muniti di garanzia ipotecaria sui medesimi beni”.
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza è stata impugnata da che si è doluto: Parte_1
1. dell'omessa integrazione del contradditorio nei confronti del gestore del vincolo e del terzo acquirente Quanto al a dire Parte_3 CP_3 Parte_3
dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso che si tratti di litisconsorte necessario, come invece confermato dal fatto che egli aveva partecipato alla stipulazione dei successivi contratti di compravendita in qualità di venditore, sì che, non diversamente da quanto affermato in giurisprudenza in ordine alla figura del trustee, era colui il quale aveva disposto del diritto;
inoltre, pagina 6 di 18 la domanda proposta richiederebbe un accertamento “che riguarda in ultima istanza diritti reali per i quali è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti siano evocati in giudizio” (atto di appello, pag. 12). Ove poi si ritenesse il vincolo di destinazione sopravvissuto alla vendita, il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso anche al per i riflessi dell'inefficacia dichiarata dal Tribunale CP_3
sull'atto di acquisto;
2. del mancato rilievo della carenza di interesse ad agire. L'appellante ha ribadito che, con la vendita degli immobili a il vincolo di destinazione ha esaurito CP_3
i propri effetti, facendo venir meno l'interesse della banca ad impugnare l'atto costitutivo del vincolo. L'interesse ad agire, inoltre, non potrebbe essere ravvisato nella strumentalità dell'azione al futuro esercizio di azioni restitutorie o risarcitorie, trattandosi di requisito che va valutato in rapporto all'azione esercitata ed all'utilità immediata che deriva dall'accoglimento della domanda. Infine, il primo giudice non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di ipoteche per importi eccedenti il valore dell'immobile, pari all'originario prezzo di acquisto di
€462.000;
3. del ritenuto carattere pregiudizievole dell'atto impugnato, considerato che l'immobile era gravato da ipoteche per 1.320.000 euro e che il ricavato della vendita era stato destinato al pagamento di crediti anteriori;
4. della “violazione e falsa applicazione dell'art. 2645-ter c.c. ed omessa pronuncia” circa “la portata del rogito redatto dal notaio ed ai correlativi riflessi Per_5
in punto di integrazione del contraddittorio”. L'appellante ha riproposto il tema della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del gestore, imputando al primo giudice la violazione dell'art. 112 c.p.c. e di non aver considerato che, laddove sia prevista una “struttura” deputata alla realizzazione dello scopo “si è in presenza di un centro di imputazione di interessi che, essendo
pagina 7 di 18 dotato di un rappresentante, deve essere al pari del Trust evocato in giudizio in persona del suo rappresentante”;
5. della “carenza di legittimazione attiva della convenuta in appello”: non sarebbe provata la titolarità del credito in capo alla società attrice, che si è limitata a produrre un estratto della Gazzetta ufficiale e non il contratto di cessione, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità;
6. dell'errata determinazione delle spese di lite. Il tribunale avrebbe individuato erroneamente lo scaglione di riferimento: il valore della controversia sarebbe infatti indeterminabile sia per “la peculiarità della domanda” sia per la dichiarazione resa dall'attrice in calce all'atto di citazione in primo grado. Inoltre, non sarebbe possibile comprendere se siano stati applicati i minimi, i medi o i massimi tariffari. Il primo giudice, infine, non avrebbe tenuto conto dell'erronea indicazione del Tribunale di Treviso nella vocatio in ius, e dell'aggravio dell'attività difensiva che aveva determinato.
Il ha perciò domandato la declaratoria della nullità della sentenza con Parte_1
rimessione della causa al giudice di primo grado e, in ogni caso, la sua riforma integrale, con la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'azione revocatoria.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 12 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata all'udienza collegiale del 16 gennaio
2025 per la discussione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.
La sentenza è stata deliberata il 22 gennaio 2025.
II. La decisione
Preliminarmente, si deve dare atto della mancata notificazione dell'atto di appello ai figli minori dell'appellante, beneficiari del vincolo di destinazione, contumaci nel giudizio di primo grado. Poiché non si tratta di litisconsorti necessari (sul punto, si rinvia pagina 8 di 18 alle persuasive considerazioni di Cass. n. 29727/2019), l'omissione non ha effetti sulla regolarità del procedimento.
Nel merito, l'appello è infondato.
Si è detto che, con il primo ed il quarto motivo, il reitera la tesi secondo al Parte_1
quale avrebbe dovuto partecipare al giudizio anche il gestore del patrimonio destinato.
Ad avviso della Corte, al contrario, va ribadito il giudizio del tribunale, che ha persuasivamente rimarcato come il terzo nominato gestore del vincolo costituito ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. non ha un ruolo equiparabile a quello del trustee, in quanto “non può essere considerato titolare dei beni su cui è stato impresso il vincolo, né unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi”. Al trustee è attribuita la titolarità dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è “nei rapporti con i terzi … l'unica persona di riferimento … quale soggetto che dispone del diritto” 1. Nel caso in esame, invece, ha mantenuto la titolarità del patrimonio destinato e la capacità di compiere Parte_1
in assoluta autonomia atti di gestione e dispositivi, attribuendo al terzo designato come gestore del vincolo compiti e poteri tipici del mandatario, tant'è che negli atti di compravendita stipulati con compare come “parte venditrice” insieme al gestore. CP_3
Non è un caso, del resto, il fatto che l'art. 2929 bis c.c., che disciplina l'espropriazione dei beni oggetto di vincoli di indisponibilità, legittimi a proporre opposizione all'esecuzione per contestare l'inefficacia del vincolo il debitore, il terzo proprietario
(avente causa dal debitore) assoggettato all'espropriazione e gli eventuali altri interessati alla conservazione del vincolo, cioè i beneficiari;
non al gestore, anche se nominato.
Si aggiunga che oggetto della domanda di revoca è esclusivamente l'atto unilaterale impositivo del vincolo di destinazione, sì che non è sostenibile che la controversia verta in tema di diritti reali o che venga in considerazione la partecipazione del gestore ai contratti di compravendita stipulati con il CP_3 1 Cass.n. 12887 del 2020; Cass. ord. n. 9648 del 2020. pagina 9 di 18 Per lo stesso motivo, e cioè avuto riguardo all'oggetto dell'azione esercitata dalla società creditrice, va esclusa la qualifica di litisconsorte necessario del il cui acquisto CP_3
non è direttamente inciso dall'inopponibilità a del vincolo di destinazione CP_1
impresso ai beni del Vale sul punto quanto affermato dal primo giudice, e Parte_1
cioè che “l'azione instaurata dal creditore ha ad oggetto la mera Controparte_1
inefficacia (e non già la validità) di un atto a monte (l'atto costitutivo del vincolo), rispetto al quale il è soggetto del tutto estraneo e non già l'inefficacia degli atti CP_3
dispositivi a valle…”.
È infondato anche il secondo motivo.
Secondo l'appellante, con la vendita dei beni a si sarebbe realizzato lo scopo al CP_3
quale il suo patrimonio era stato destinato ed il vincolo sarebbe per ciò stesso divenuto inefficace.
L'argomento non convince.
Ed invero:
a. in primo luogo, l'interesse meritevole di tutela che il vincolo di destinazione è inteso a realizzare è quello di assicurare ai minori e Per_3 Persona_6
“un futuro di studi e di preparazione culturale e professionale,
[...]
mediante la possibilità di fruire di un proprio reddito ovvero di un'abitazione adeguata alle proprie esigenze” (cfr. doc 18 parte attrice, premesse e clausola n.6), sì che, sotto questo profilo, è difficile comprendere in che modo la cessione dei beni al e l'utilizzazione di una parte del prezzo per il pagamento dei CP_3
debiti del disponente2, abbia attuato lo scopo dichiarato nell'atto. Inoltre, come ha giustamente affermato il primo giudice, non si è verificata alcuna delle ipotesi di cessazione della destinazione o di scioglimento del vincolo indicate dall'art. 11, 2 Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto in primo grado (a pagina 3) così si legge “Con il ricavato della vendita è stata data soddisfazione ai creditori ipotecari iscritti sul compendio”. pagina 10 di 18 che contempla la morte dei beneficiari o l'acquisizione da parte loro della piena proprietà degli immobili a loro destinati, loro condotte “immeritevoli”, stigmatizzate mediante atto pubblico, loro notificato o, ancora, il perimento o la rovina totale dell'immobile. Al contrario, in caso di trasferimento dei beni per atto tra vivi o mortis causa, la clausola n. 10 prevede che restino fermi “gli effetti prodotti dalla trascrizione del vincolo ai sensi dell'articolo 2645 ter del codice civile” e che “il conferente o i suoi eredi rimarranno solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte con il presente atto dal conferente in caso di inadempimento delle stesse da parte degli aventi causa, ai quali siano stati eventualmente trasferite”. Del resto, è proprio in considerazione della ritenuta opponibilità del vincolo derivante dalla trascrizione anche agli aventi causa che il giudice tutelare ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla stipulazione dei contratti di compravendita (doc. 4
. Non è un caso, infine, che il vincolo sia stato o espressamente Parte_1
richiamato nelle premesse dell'atto di vendita sia dell'appartamento (doc. 3, fasc. convenuto) che dell'autorimessa (doc. 4, fasc. convenuto) e che il primo agosto
2022 risultasse ancora trascritto (doc. 34, fasc. attore), sì che, in definitiva, è del tutto priva di pregio la tesi della parte appellante secondo la quale la vendita dei beni avrebbe determinato l'esaurimento del vincolo (e quindi dei limiti di assoggettabilità all'esecuzione forzata) derivante dalla trascrizione dell'atto di destinazione. Va perciò confermata la conclusione alla quale è pervenuto il
Tribunale di Varese, secondo il quale la trascrizione dell'atto resta produttiva dei suoi effetti nei confronti dei beneficiari anche successivamente alla cessione a terzi dei beni, “essendo il conferente tenuto a impiegare il ricavato della vendita ai fini della realizzazione dell'interesse meritevole di tutela”;
b. persuade anche l'altro argomento sul quale poggia la decisione impugnata e cioè che “l'accoglimento dell'azione revocatoria consentirebbe alla parte attrice di pagina 11 di 18 agire dei confronti del convenuto per il risarcimento del danno o la restituzione del prezzo di acquisto”. Le critiche del non tengono conto del Parte_1
condiviso orientamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità, secondo il quale l'interesse ad agire nel giudizio revocatorio non coincide solamente con la dichiarazione di inefficacia di un atto pregiudizievole, ma può essere ravvisato anche nel “perseguimento di strumenti giuridici – anche diversi dalle azioni esecutive e conservative – tramite i quali la sentenza dichiarativa dell'inefficacia può consentire di realizzare il suo credito”. L'attuazione dell'azione revocatoria, infatti, “si realizza in due distinte fasi: l'una volta a provocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, tramite un'azione di accertamento che il creditore esercita nei confronti del debitore e del terzo acquirente;
l'altra – che poggia sulla prima ma è da essa distinta – che consiste nell'esperimento delle azioni esecutive e conservative di cui all'art.
2902, 1° comma, cod. civ., o di quelle ad essa alternative, quali le azioni dirette ad ottenere dall'acquirente revocato la restituzione del valore del bene alienato o le azioni di risarcimento dei danni, proponibili anche contro il terzo acquirente che abbia consapevolmente pregiudicato con il suo comportamento le ragioni del creditore” (così Cass. n. 18369/2010);
c. infine, con riferimento all'esistenza di ipoteche di valore superiore all'asserito valore dell'appartamento e dell'autorimessa, non può che ribadirsi che l'azione revocatoria ordinaria ha natura conservativa e cautelare, strumentale alla fase - eventuale e successiva- dell'esecuzione forzata, trattandosi di strumento processuale che non mira ad attuare direttamente il diritto di credito ma che è prodromico al suo soddisfacimento. Dunque, come ha efficacemente spiegato il tribunale, “l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, consiste nel risultato giuridico che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento e senza che possa incidere sulla valutazione della pagina 12 di 18 sussistenza dell'interesse l'eventuale successiva (e del tutto ipotetica) modesta attuazione del credito in ragione delle pretese vantate dai creditori muniti di garanzia ipotecaria sui medesimi beni”. Si aggiunga che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. ord. n.
5815/2023; Cass. n. 11892/2016). Sotto questo profilo, assume dunque rilevanza il fatto che, malgrado la riferita sproporzione tra le ipoteche iscritte ed il probabile valore di mercato dei beni -dato per ammesso che, come sostiene l'appellante, il prezzo di acquisto degli immobili da BC s.r.l., indebitata ed in stato di scioglimento, corrisponda davvero al giusto prezzo di mercato- una parte del corrispettivo delle vendite stipulate nel 2020 -e cioè complessivamente, 52.000 euro (cfr. doc. 5 e 6 - non è stato utilizzato per estinguere i debiti Parte_1
ipotecari, ma è stato incassato dall'odierna parte appellante (che ha riferito di averla “devoluta per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela” – così in comparsa di risposta, pag. 3), sì che, quanto meno rispetto a queste somme, non è contestabile l'utilità dell'azione revocatoria esercitata. Infine, non è pertinente la giurisprudenza richiamata dal (Cass. n. 17029/2016) che riguarda Parte_1
l'ipotesi, del tutto diversa, dell'integrale estinzione del debito o della sua irreversibile riduzione ad un quantum rispetto al quale la garanzia patrimoniale dell'obbligato risulti confacente. pagina 13 di 18 Tanto basta a spiegare l'infondatezza anche del terzo motivo di appello, con il quale il ha sostenuto l'inesistenza dell'eventus damni in considerazione delle Parte_1
ipoteche iscritte sui beni immobili. Non vi è dubbio -e neppure il lo contesta Parte_1
che “L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie….” (così Cass. n. 29727/2019). Quanto all'esistenza delle ipoteche, non può che ribadirsi quanto si è detto in relazione al secondo motivo di appello, anche sotto il profilo dell'insufficienza della prova offerta in ordine al reale valore dei beni destinati, non senza rimarcare che, per la configurabilità del pregiudizio, è sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass., n. 2971/1999). Non sono note, in quanto solo affermate, le ragioni che hanno indotto i creditori ipotecari, nel 2020, ad accettare una decurtazione dei propri crediti e dunque nessuna conseguenza si può trarre, sul piano logico, da tale rinuncia. Infine, è noto che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista per l'adempimento di un debito scaduto integra un'eccezione in senso stretto, e non può essere sollevata per la prima volta in grado di appello (Cass. ord.
n.19962/23), sì che non può darsi alcun seguito al cenno contenuto a detta esenzione nell'atto di appello, non essendo stata la relativa eccezione tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (depositata il 28 giugno 2022, per l'udienza fissata il 12 luglio 2022). Non è di poco momento, peraltro,
l'ammissione del il quale, alla pagina 14 dell'atto di appello, con riferimento Parte_1
all'impiego dei “denari realizzati al netto del pagamento dei debiti”, ha precisato che Contro si potrà soddisfare su tali somme “senza peraltro sottrarli alla funzione dedicata”, pagina 14 di 18 rendendo così plastico il limite che il vincolo di destinazione rappresenta per la società attrice, odierna appellata.
Solo per completezza d'esposizione, si deve evidenziare che, sebbene il Parte_1
abbia intitolato il terzo motivo di appello come “violazione e falsa applicazione dell'art.
2901 c.c. non sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revocazione”, l'unico profilo contestato è il carattere pregiudizievole dell'atto.
Nessun'altra specifica censura è stata svolta in relazione alla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo dell'azione.
È quindi possibile passare all'esame del quinto motivo di appello, parimenti infondato.
(e non ), rappresentata da è il CP_1 Controparte_4 CP_6
soggetto a favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1391/2018 del
Tribunale di Varese per l'importo di 360.000 euro (doc. 7 parte attrice), che non è stato opposto ed ha acquisito autorità di cosa giudicata, sì che la qualità di creditore dell'odierna parte appellata non può essere più messa in discussione. La lettura del provvedimento monitorio non lascia adito a dubbi, sì che, sotto questo profilo, le doglianze del sono platealmente contraddette dalla documentazione in atti. Parte_1
Quanto al credito di €244.673,97, è in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 151/2017
(doc. 1, fasc. attore) contenente l'avviso di cessione in blocco dei crediti di BMPS, che reca la dettagliata indicazione per categorie dei rapporti ceduti (tra i quali rientrano, tra gli altri, i crediti derivanti da rapporti sorti in capo a BMPS antecedentemente al 31 dicembre 2016 in dipendenza dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme), da ritenersi documento sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 4277/2023). Non vi è dubbio, infatti, che il credito a tutela del quale la parte attrice ha agito derivi da un rapporto risalente al 2006 e sorto nell'esercizio dell'ordinaria attività bancaria, come dimostrano i contratti di conto corrente e gli estratti conto prodotto da (doc. da 12 a 17 bis di parte attrice). CP_1
pagina 15 di 18 Le censure dell'appellante circa la mancata qualità di creditore in capo a per CP_1
il solo fatto di non aver prodotto il contratto di cessione risultano quindi del tutto prive di fondamento, giacché, come la Corte di cassazione ha di recente affermato, la qualità di creditore “non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione”3.
Il che è tanto più vero nel caso in esame, ove si consideri che , nell'atto CP_1
introduttivo della lite, ha riferito in modo puntuale dell'avvenuta cessione e che il nel costituirsi in giudizio e fino al momento del deposito della memoria di Parte_1
replica, non ha contestato la circostanza, sollevando così la controparte da ogni onere probatorio, come previsto dall'art. 115 c.p.c.
L'ultimo motivo di appello riguarda le spese del giudizio ed è, ancora una volta, del tutto destituito di fondamento. Il giudice di primo grado ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento applicando la regola secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”4. Considerato che la società attrice risulta titolare di due crediti del valore di 360.000 e 244.673,97 euro, per un importo complessivo di €604.673,97, il giudice ha correttamente applicato l'ultimo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra 260.000,01 a 520.000 euro, ed ha liquidato alla parte attrice -che ha depositato tutte e tre le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e quindi ha svolto anche le attività tipiche delle fasi di trattazione ed istruttoria- un importo (di €15.000) compreso tra il minimo (€11.229) ed il medio (€22.457) tariffario.
Correttamente, inoltre, il tribunale non ha tenuto conto del giudizio definito dal
Tribunale di Treviso con ordinanza dichiarativa della litispendenza, poiché era a quel giudice che spettava provvedere sulle spese (Cass. 2399/2024).
L'appello, quindi, deve essere respinto e l'appellante condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'ammontare del credito e delle attività difensive svolte.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 106/2024 Parte_1
del Tribunale di Varese, pubblicata il 26 gennaio 2024, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna l'appellante a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado che determina in 17.000 euro per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n.
228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
pagina 17 di 18 pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. Civ. sez. III, ord. n. 5736 del 2023 4 Cass. sez. III, ord. n. 3697 del 13/02/2020 pagina 16 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr.ssa Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 751/2024 promossa in grado d'appello
DA
elettivamente domiciliato in VIA V. DANDOLO N. 9, Parte_1
VARESE, presso lo studio degli avv.ti ENZA BRICCHETTI ed EMANUELE CAIMI, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata da Controparte_1 Parte_2
in persona del suo procuratore speciale avv.
[...] Controparte_2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avv. GIUSEPPE AVINO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
pagina 1 di 18 APPELLATA
avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare
In totale riforma della sentenza n. 106/24 resa dal Tribunale di Varese nella causa
R.G.2017/21 ed in accoglimento dei motivi svolti riformare integralmente la sentenza impugnata accertando e dichiarando
1) la violazione del litisconsorzio necessario con conseguente nullità della sentenza e restituzione degli atti al Tribunale di Varese diversa sezione ex art. 354 c.p.c.
2) il difetto di legittimazione attiva della convenuta in appello e statuizioni conseguenti,
3) il difetto di interesse ad agire, l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c.
4) ed in ogni caso riformarla in punto liquidazione spese;
5) e per l'effetto trovino accoglimento le seguenti conclusioni svolte in primo grado e qui integralmente trascritte per come precisate
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria così giudicare
(i) dichiarare inammissibile – anche per carenza di interesse ad agire - la domanda svolta poiché, in data anteriore all'introduzione del presente giudizio, l'interesse meritevole di tutela è stato realizzato con la vendita del compendio, con la soddisfazione dei creditori ipotecari e con la destinazione del modesto residuo alla tutela dell'interesse individuato nell'atto costitutivo del vincolo;
con annotazione nei registri immobiliari in data anteriore alla notifica della domanda traducendosi ciò in una carenza di interesse ad agire e di legittimazione;
pagina 2 di 18 (ii) in ogni caso rigettare la richiesta di evocazione in giudizio del dott. CP_3
avanzata tardivamente all'attrice e comunque il termine del quinquennio previsto dall'art. 2901 c.c.;
(iii) in ogni caso ove ritenuta ammissibile: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto in accoglimento di quanto svolto in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e di compensi, anche relativi al giudizio erroneamente instaurato avanti il tribunale di Treviso “.
Si richiamano altresì tutte le eccezioni sollevate nel corso del giudizio e qui da considerarsi tutte trascritte”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza anche istruttoria respinta, per i motivi e le causali esposti nel presente atto o per quelli ritenuti di giustizia:
- nel merito, respingere l'appello promosso dal Sig. con l'atto di Parte_1
citazione introduttivo del presente giudizio e confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di
Varese n. 106/2024, emessa il 25.1.2024 e depositata in pari data 29.1.2024, resa a definizione del giudizio n. 2017/2021 r.g.;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.
Ci si oppone alle istanze istruttorie di parte appellante e se ne chiede il rigetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti in data 20.12.2017 si è resa cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
nei confronti di derivanti da garanzie Controparte_4 Parte_1
pagina 3 di 18 prestate tra il 2005 ed il 2006 a favore di BC s.r.l. in liquidazione -per l'importo di
€360.000- e di PAPPAFOOD s.r.l. per l'importo di € 244.673,97.
In data 15.12.2016, il costituiva un vincolo di destinazione per la Parte_1
realizzazione di interessi meritevoli di tutela sulle unità immobiliari di sua proprietà - acquistate nel mese di settembre 2016 dalla società BC s.r.l., con accollo del mutuo ipotecario (cfr. doc.
2 - a favore della madre (deceduta in Parte_1 Persona_1
data 18.07.2017) e dei figli minori e Persona_2 Persona_3
Il vincolo veniva trascritto il 23.12.2016.
Gli immobili “destinati” venivano trasferiti a il 17 novembre ed il 22 CP_3
dicembre 2020.
Il giudizio di primo grado
(d'ora in poi ), con atto di citazione notificato il 9 luglio Controparte_1 CP_1
2021, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Varese -erroneamente indicato nella vocatio in ius come Tribunale di Treviso- – in proprio e quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Persona_2
e – e anch'ella quale esercente la potestà genitoriale, Per_3 Persona_4
chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione sul bene immobile.
La società attrice rappresentava:
- di essere titolare di crediti anteriori alla costituzione del vincolo di destinazione sull'immobile;
- la sussistenza dell'eventus damni, consistente nel pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie, atteso che l'immobile sottoposto a vincolo costituiva l'unico immobile del debitore;
- la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, dal momento che il oltre a essere garante, era anche socio delle società garantite, ed aveva Parte_1
costituito il vincolo di destinazione nel periodo di loro maggior indebitamento che pagina 4 di 18 aveva portato alla cancellazione di BC (il 20.12.2016) e di PA (il
18.10.2016), successivamente dichiarata fallita.
Si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità della domanda Parte_1
per carenza di interesse ad agire e chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva che gli immobili erano stati venduti ad un terzo e che il ricavato dalla vendita era stato prevalentemente destinato al pagamento dei creditori ipotecari, mentre il residuo era stato impiegato “per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela” (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3). Secondo il non era possibile “dichiarare inefficace Parte_1
un atto che ha “esaurito” la propria ragion d'essere; non è possibile revocare la trascrizione di un vincolo quando un interesse è stato compiutamente realizzato come in questo caso. In ogni caso, quand'anche il vincolo in questione venisse travolto (e ciò non è possibile poiché la trascrizione è già stata rimossa dai RR II), la domanda sarebbe di alcuna utilità dal momento che il compendio è stato alienato ad un terzo in data anteriore all'introduzione del presente giudizio” (così in comparsa di risposta, pag.
4).
I minori e non si costituivano in giudizio e ne veniva Persona_2 Persona_3
dichiarata la contumacia.
La sentenza impugnata
Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 106/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, ha accolto la domanda proposta dall'attrice ed ha dichiarato inefficace nei confronti di l'atto impugnato. Controparte_1
Il primo giudice ha escluso la qualifica di litisconsorte necessario in capo al gestore del vincolo sostenendo, tra l'altro, che questi “non può essere Parte_3
considerato titolare dei beni su cui è stato impresso il vincolo, né unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, quale soggetto che dispone del diritto, al pari di un trustee”. Inoltre, ha escluso che vi fosse ragione per chiamare in causa il terzo acquirente degli immobili, come invece sollecitato dalla società attrice, considerato che l'atto pagina 5 di 18 impugnato era esclusivamente quello di costituzione del vincolo. Ancora, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, rilevando, tra l'altro, che non si era verificata alcuna delle ipotesi di cessazione del vincolo di destinazione previste dall'atto e quindi che, malgrado la vendita, il vincolo era ancora esistente, essendo il conferente tenuto ad impiegare il ricavato della vendita ai fini della realizzazione dell'interesse meritevole di tutela e, comunque, che “l'accoglimento dell'azione revocatoria consentirebbe alla parte attrice di agire dei confronti del convenuto per il risarcimento del danno o la restituzione del prezzo di acquisto e nei confronti del terzo acquirente ai sensi dell'art. 2901 c.c., anche quando le relative domande, come nella specie, non siano state formulate congiuntamente alla domanda revocatoria dell'atto costitutivo del vincolo”; che “l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha natura conservativa e cautelare […] con la conseguenza che l'interesse ad agire consiste nel risultato giuridico che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento e senza che possa incidere sulla valutazione della sussistenza dell'interesse l'eventuale successiva (e del tutto ipotetica) modesta attuazione del credito in ragione delle pretese vantate dai creditori muniti di garanzia ipotecaria sui medesimi beni”.
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza è stata impugnata da che si è doluto: Parte_1
1. dell'omessa integrazione del contradditorio nei confronti del gestore del vincolo e del terzo acquirente Quanto al a dire Parte_3 CP_3 Parte_3
dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso che si tratti di litisconsorte necessario, come invece confermato dal fatto che egli aveva partecipato alla stipulazione dei successivi contratti di compravendita in qualità di venditore, sì che, non diversamente da quanto affermato in giurisprudenza in ordine alla figura del trustee, era colui il quale aveva disposto del diritto;
inoltre, pagina 6 di 18 la domanda proposta richiederebbe un accertamento “che riguarda in ultima istanza diritti reali per i quali è indispensabile che tutti i soggetti coinvolti siano evocati in giudizio” (atto di appello, pag. 12). Ove poi si ritenesse il vincolo di destinazione sopravvissuto alla vendita, il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso anche al per i riflessi dell'inefficacia dichiarata dal Tribunale CP_3
sull'atto di acquisto;
2. del mancato rilievo della carenza di interesse ad agire. L'appellante ha ribadito che, con la vendita degli immobili a il vincolo di destinazione ha esaurito CP_3
i propri effetti, facendo venir meno l'interesse della banca ad impugnare l'atto costitutivo del vincolo. L'interesse ad agire, inoltre, non potrebbe essere ravvisato nella strumentalità dell'azione al futuro esercizio di azioni restitutorie o risarcitorie, trattandosi di requisito che va valutato in rapporto all'azione esercitata ed all'utilità immediata che deriva dall'accoglimento della domanda. Infine, il primo giudice non avrebbe tenuto conto dell'esistenza di ipoteche per importi eccedenti il valore dell'immobile, pari all'originario prezzo di acquisto di
€462.000;
3. del ritenuto carattere pregiudizievole dell'atto impugnato, considerato che l'immobile era gravato da ipoteche per 1.320.000 euro e che il ricavato della vendita era stato destinato al pagamento di crediti anteriori;
4. della “violazione e falsa applicazione dell'art. 2645-ter c.c. ed omessa pronuncia” circa “la portata del rogito redatto dal notaio ed ai correlativi riflessi Per_5
in punto di integrazione del contraddittorio”. L'appellante ha riproposto il tema della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del gestore, imputando al primo giudice la violazione dell'art. 112 c.p.c. e di non aver considerato che, laddove sia prevista una “struttura” deputata alla realizzazione dello scopo “si è in presenza di un centro di imputazione di interessi che, essendo
pagina 7 di 18 dotato di un rappresentante, deve essere al pari del Trust evocato in giudizio in persona del suo rappresentante”;
5. della “carenza di legittimazione attiva della convenuta in appello”: non sarebbe provata la titolarità del credito in capo alla società attrice, che si è limitata a produrre un estratto della Gazzetta ufficiale e non il contratto di cessione, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità;
6. dell'errata determinazione delle spese di lite. Il tribunale avrebbe individuato erroneamente lo scaglione di riferimento: il valore della controversia sarebbe infatti indeterminabile sia per “la peculiarità della domanda” sia per la dichiarazione resa dall'attrice in calce all'atto di citazione in primo grado. Inoltre, non sarebbe possibile comprendere se siano stati applicati i minimi, i medi o i massimi tariffari. Il primo giudice, infine, non avrebbe tenuto conto dell'erronea indicazione del Tribunale di Treviso nella vocatio in ius, e dell'aggravio dell'attività difensiva che aveva determinato.
Il ha perciò domandato la declaratoria della nullità della sentenza con Parte_1
rimessione della causa al giudice di primo grado e, in ogni caso, la sua riforma integrale, con la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dell'azione revocatoria.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 12 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rinviata all'udienza collegiale del 16 gennaio
2025 per la discussione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.
La sentenza è stata deliberata il 22 gennaio 2025.
II. La decisione
Preliminarmente, si deve dare atto della mancata notificazione dell'atto di appello ai figli minori dell'appellante, beneficiari del vincolo di destinazione, contumaci nel giudizio di primo grado. Poiché non si tratta di litisconsorti necessari (sul punto, si rinvia pagina 8 di 18 alle persuasive considerazioni di Cass. n. 29727/2019), l'omissione non ha effetti sulla regolarità del procedimento.
Nel merito, l'appello è infondato.
Si è detto che, con il primo ed il quarto motivo, il reitera la tesi secondo al Parte_1
quale avrebbe dovuto partecipare al giudizio anche il gestore del patrimonio destinato.
Ad avviso della Corte, al contrario, va ribadito il giudizio del tribunale, che ha persuasivamente rimarcato come il terzo nominato gestore del vincolo costituito ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. non ha un ruolo equiparabile a quello del trustee, in quanto “non può essere considerato titolare dei beni su cui è stato impresso il vincolo, né unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi”. Al trustee è attribuita la titolarità dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è “nei rapporti con i terzi … l'unica persona di riferimento … quale soggetto che dispone del diritto” 1. Nel caso in esame, invece, ha mantenuto la titolarità del patrimonio destinato e la capacità di compiere Parte_1
in assoluta autonomia atti di gestione e dispositivi, attribuendo al terzo designato come gestore del vincolo compiti e poteri tipici del mandatario, tant'è che negli atti di compravendita stipulati con compare come “parte venditrice” insieme al gestore. CP_3
Non è un caso, del resto, il fatto che l'art. 2929 bis c.c., che disciplina l'espropriazione dei beni oggetto di vincoli di indisponibilità, legittimi a proporre opposizione all'esecuzione per contestare l'inefficacia del vincolo il debitore, il terzo proprietario
(avente causa dal debitore) assoggettato all'espropriazione e gli eventuali altri interessati alla conservazione del vincolo, cioè i beneficiari;
non al gestore, anche se nominato.
Si aggiunga che oggetto della domanda di revoca è esclusivamente l'atto unilaterale impositivo del vincolo di destinazione, sì che non è sostenibile che la controversia verta in tema di diritti reali o che venga in considerazione la partecipazione del gestore ai contratti di compravendita stipulati con il CP_3 1 Cass.n. 12887 del 2020; Cass. ord. n. 9648 del 2020. pagina 9 di 18 Per lo stesso motivo, e cioè avuto riguardo all'oggetto dell'azione esercitata dalla società creditrice, va esclusa la qualifica di litisconsorte necessario del il cui acquisto CP_3
non è direttamente inciso dall'inopponibilità a del vincolo di destinazione CP_1
impresso ai beni del Vale sul punto quanto affermato dal primo giudice, e Parte_1
cioè che “l'azione instaurata dal creditore ha ad oggetto la mera Controparte_1
inefficacia (e non già la validità) di un atto a monte (l'atto costitutivo del vincolo), rispetto al quale il è soggetto del tutto estraneo e non già l'inefficacia degli atti CP_3
dispositivi a valle…”.
È infondato anche il secondo motivo.
Secondo l'appellante, con la vendita dei beni a si sarebbe realizzato lo scopo al CP_3
quale il suo patrimonio era stato destinato ed il vincolo sarebbe per ciò stesso divenuto inefficace.
L'argomento non convince.
Ed invero:
a. in primo luogo, l'interesse meritevole di tutela che il vincolo di destinazione è inteso a realizzare è quello di assicurare ai minori e Per_3 Persona_6
“un futuro di studi e di preparazione culturale e professionale,
[...]
mediante la possibilità di fruire di un proprio reddito ovvero di un'abitazione adeguata alle proprie esigenze” (cfr. doc 18 parte attrice, premesse e clausola n.6), sì che, sotto questo profilo, è difficile comprendere in che modo la cessione dei beni al e l'utilizzazione di una parte del prezzo per il pagamento dei CP_3
debiti del disponente2, abbia attuato lo scopo dichiarato nell'atto. Inoltre, come ha giustamente affermato il primo giudice, non si è verificata alcuna delle ipotesi di cessazione della destinazione o di scioglimento del vincolo indicate dall'art. 11, 2 Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal convenuto in primo grado (a pagina 3) così si legge “Con il ricavato della vendita è stata data soddisfazione ai creditori ipotecari iscritti sul compendio”. pagina 10 di 18 che contempla la morte dei beneficiari o l'acquisizione da parte loro della piena proprietà degli immobili a loro destinati, loro condotte “immeritevoli”, stigmatizzate mediante atto pubblico, loro notificato o, ancora, il perimento o la rovina totale dell'immobile. Al contrario, in caso di trasferimento dei beni per atto tra vivi o mortis causa, la clausola n. 10 prevede che restino fermi “gli effetti prodotti dalla trascrizione del vincolo ai sensi dell'articolo 2645 ter del codice civile” e che “il conferente o i suoi eredi rimarranno solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte con il presente atto dal conferente in caso di inadempimento delle stesse da parte degli aventi causa, ai quali siano stati eventualmente trasferite”. Del resto, è proprio in considerazione della ritenuta opponibilità del vincolo derivante dalla trascrizione anche agli aventi causa che il giudice tutelare ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla stipulazione dei contratti di compravendita (doc. 4
. Non è un caso, infine, che il vincolo sia stato o espressamente Parte_1
richiamato nelle premesse dell'atto di vendita sia dell'appartamento (doc. 3, fasc. convenuto) che dell'autorimessa (doc. 4, fasc. convenuto) e che il primo agosto
2022 risultasse ancora trascritto (doc. 34, fasc. attore), sì che, in definitiva, è del tutto priva di pregio la tesi della parte appellante secondo la quale la vendita dei beni avrebbe determinato l'esaurimento del vincolo (e quindi dei limiti di assoggettabilità all'esecuzione forzata) derivante dalla trascrizione dell'atto di destinazione. Va perciò confermata la conclusione alla quale è pervenuto il
Tribunale di Varese, secondo il quale la trascrizione dell'atto resta produttiva dei suoi effetti nei confronti dei beneficiari anche successivamente alla cessione a terzi dei beni, “essendo il conferente tenuto a impiegare il ricavato della vendita ai fini della realizzazione dell'interesse meritevole di tutela”;
b. persuade anche l'altro argomento sul quale poggia la decisione impugnata e cioè che “l'accoglimento dell'azione revocatoria consentirebbe alla parte attrice di pagina 11 di 18 agire dei confronti del convenuto per il risarcimento del danno o la restituzione del prezzo di acquisto”. Le critiche del non tengono conto del Parte_1
condiviso orientamento della Suprema Corte, al quale si intende dare continuità, secondo il quale l'interesse ad agire nel giudizio revocatorio non coincide solamente con la dichiarazione di inefficacia di un atto pregiudizievole, ma può essere ravvisato anche nel “perseguimento di strumenti giuridici – anche diversi dalle azioni esecutive e conservative – tramite i quali la sentenza dichiarativa dell'inefficacia può consentire di realizzare il suo credito”. L'attuazione dell'azione revocatoria, infatti, “si realizza in due distinte fasi: l'una volta a provocare la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, tramite un'azione di accertamento che il creditore esercita nei confronti del debitore e del terzo acquirente;
l'altra – che poggia sulla prima ma è da essa distinta – che consiste nell'esperimento delle azioni esecutive e conservative di cui all'art.
2902, 1° comma, cod. civ., o di quelle ad essa alternative, quali le azioni dirette ad ottenere dall'acquirente revocato la restituzione del valore del bene alienato o le azioni di risarcimento dei danni, proponibili anche contro il terzo acquirente che abbia consapevolmente pregiudicato con il suo comportamento le ragioni del creditore” (così Cass. n. 18369/2010);
c. infine, con riferimento all'esistenza di ipoteche di valore superiore all'asserito valore dell'appartamento e dell'autorimessa, non può che ribadirsi che l'azione revocatoria ordinaria ha natura conservativa e cautelare, strumentale alla fase - eventuale e successiva- dell'esecuzione forzata, trattandosi di strumento processuale che non mira ad attuare direttamente il diritto di credito ma che è prodromico al suo soddisfacimento. Dunque, come ha efficacemente spiegato il tribunale, “l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, consiste nel risultato giuridico che l'attore si propone di raggiungere con la richiesta di un certo provvedimento e senza che possa incidere sulla valutazione della pagina 12 di 18 sussistenza dell'interesse l'eventuale successiva (e del tutto ipotetica) modesta attuazione del credito in ragione delle pretese vantate dai creditori muniti di garanzia ipotecaria sui medesimi beni”. Si aggiunga che “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria” (Cass. ord. n.
5815/2023; Cass. n. 11892/2016). Sotto questo profilo, assume dunque rilevanza il fatto che, malgrado la riferita sproporzione tra le ipoteche iscritte ed il probabile valore di mercato dei beni -dato per ammesso che, come sostiene l'appellante, il prezzo di acquisto degli immobili da BC s.r.l., indebitata ed in stato di scioglimento, corrisponda davvero al giusto prezzo di mercato- una parte del corrispettivo delle vendite stipulate nel 2020 -e cioè complessivamente, 52.000 euro (cfr. doc. 5 e 6 - non è stato utilizzato per estinguere i debiti Parte_1
ipotecari, ma è stato incassato dall'odierna parte appellante (che ha riferito di averla “devoluta per la realizzazione dell'interesse meritevole di tutela” – così in comparsa di risposta, pag. 3), sì che, quanto meno rispetto a queste somme, non è contestabile l'utilità dell'azione revocatoria esercitata. Infine, non è pertinente la giurisprudenza richiamata dal (Cass. n. 17029/2016) che riguarda Parte_1
l'ipotesi, del tutto diversa, dell'integrale estinzione del debito o della sua irreversibile riduzione ad un quantum rispetto al quale la garanzia patrimoniale dell'obbligato risulti confacente. pagina 13 di 18 Tanto basta a spiegare l'infondatezza anche del terzo motivo di appello, con il quale il ha sostenuto l'inesistenza dell'eventus damni in considerazione delle Parte_1
ipoteche iscritte sui beni immobili. Non vi è dubbio -e neppure il lo contesta Parte_1
che “L'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie….” (così Cass. n. 29727/2019). Quanto all'esistenza delle ipoteche, non può che ribadirsi quanto si è detto in relazione al secondo motivo di appello, anche sotto il profilo dell'insufficienza della prova offerta in ordine al reale valore dei beni destinati, non senza rimarcare che, per la configurabilità del pregiudizio, è sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (Cass., n. 2971/1999). Non sono note, in quanto solo affermate, le ragioni che hanno indotto i creditori ipotecari, nel 2020, ad accettare una decurtazione dei propri crediti e dunque nessuna conseguenza si può trarre, sul piano logico, da tale rinuncia. Infine, è noto che l'esenzione dalla revocatoria ordinaria prevista per l'adempimento di un debito scaduto integra un'eccezione in senso stretto, e non può essere sollevata per la prima volta in grado di appello (Cass. ord.
n.19962/23), sì che non può darsi alcun seguito al cenno contenuto a detta esenzione nell'atto di appello, non essendo stata la relativa eccezione tempestivamente proposta con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado (depositata il 28 giugno 2022, per l'udienza fissata il 12 luglio 2022). Non è di poco momento, peraltro,
l'ammissione del il quale, alla pagina 14 dell'atto di appello, con riferimento Parte_1
all'impiego dei “denari realizzati al netto del pagamento dei debiti”, ha precisato che Contro si potrà soddisfare su tali somme “senza peraltro sottrarli alla funzione dedicata”, pagina 14 di 18 rendendo così plastico il limite che il vincolo di destinazione rappresenta per la società attrice, odierna appellata.
Solo per completezza d'esposizione, si deve evidenziare che, sebbene il Parte_1
abbia intitolato il terzo motivo di appello come “violazione e falsa applicazione dell'art.
2901 c.c. non sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revocazione”, l'unico profilo contestato è il carattere pregiudizievole dell'atto.
Nessun'altra specifica censura è stata svolta in relazione alla ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo dell'azione.
È quindi possibile passare all'esame del quinto motivo di appello, parimenti infondato.
(e non ), rappresentata da è il CP_1 Controparte_4 CP_6
soggetto a favore del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1391/2018 del
Tribunale di Varese per l'importo di 360.000 euro (doc. 7 parte attrice), che non è stato opposto ed ha acquisito autorità di cosa giudicata, sì che la qualità di creditore dell'odierna parte appellata non può essere più messa in discussione. La lettura del provvedimento monitorio non lascia adito a dubbi, sì che, sotto questo profilo, le doglianze del sono platealmente contraddette dalla documentazione in atti. Parte_1
Quanto al credito di €244.673,97, è in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 151/2017
(doc. 1, fasc. attore) contenente l'avviso di cessione in blocco dei crediti di BMPS, che reca la dettagliata indicazione per categorie dei rapporti ceduti (tra i quali rientrano, tra gli altri, i crediti derivanti da rapporti sorti in capo a BMPS antecedentemente al 31 dicembre 2016 in dipendenza dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme), da ritenersi documento sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 4277/2023). Non vi è dubbio, infatti, che il credito a tutela del quale la parte attrice ha agito derivi da un rapporto risalente al 2006 e sorto nell'esercizio dell'ordinaria attività bancaria, come dimostrano i contratti di conto corrente e gli estratti conto prodotto da (doc. da 12 a 17 bis di parte attrice). CP_1
pagina 15 di 18 Le censure dell'appellante circa la mancata qualità di creditore in capo a per CP_1
il solo fatto di non aver prodotto il contratto di cessione risultano quindi del tutto prive di fondamento, giacché, come la Corte di cassazione ha di recente affermato, la qualità di creditore “non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione”3.
Il che è tanto più vero nel caso in esame, ove si consideri che , nell'atto CP_1
introduttivo della lite, ha riferito in modo puntuale dell'avvenuta cessione e che il nel costituirsi in giudizio e fino al momento del deposito della memoria di Parte_1
replica, non ha contestato la circostanza, sollevando così la controparte da ogni onere probatorio, come previsto dall'art. 115 c.p.c.
L'ultimo motivo di appello riguarda le spese del giudizio ed è, ancora una volta, del tutto destituito di fondamento. Il giudice di primo grado ha correttamente individuato lo scaglione di riferimento applicando la regola secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa”4. Considerato che la società attrice risulta titolare di due crediti del valore di 360.000 e 244.673,97 euro, per un importo complessivo di €604.673,97, il giudice ha correttamente applicato l'ultimo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra 260.000,01 a 520.000 euro, ed ha liquidato alla parte attrice -che ha depositato tutte e tre le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e quindi ha svolto anche le attività tipiche delle fasi di trattazione ed istruttoria- un importo (di €15.000) compreso tra il minimo (€11.229) ed il medio (€22.457) tariffario.
Correttamente, inoltre, il tribunale non ha tenuto conto del giudizio definito dal
Tribunale di Treviso con ordinanza dichiarativa della litispendenza, poiché era a quel giudice che spettava provvedere sulle spese (Cass. 2399/2024).
L'appello, quindi, deve essere respinto e l'appellante condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'ammontare del credito e delle attività difensive svolte.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 106/2024 Parte_1
del Tribunale di Varese, pubblicata il 26 gennaio 2024, che, per l'effetto, conferma;
2. condanna l'appellante a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese del grado che determina in 17.000 euro per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n.
228.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
pagina 17 di 18 pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. Civ. sez. III, ord. n. 5736 del 2023 4 Cass. sez. III, ord. n. 3697 del 13/02/2020 pagina 16 di 18