Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7872/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
-SEZIONE XV-
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Amina Simonetti Presidente dott.ssa Daniela Marconi Giudice a latere dott.ssa Alima Zana Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7872/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RICCI FRANCESCA Parte_1
ATTORE contro
ONarte_1
[...] on il patrocinio dell'avv. SECCIANI FILIPPO ONarte_2
CONVENUTI
OGGETTO: domanda di accertamento della violazione di un patto di non concorrenza e condanna al pagamento della penale contrattuale domanda riconvenzionale di concorrenza sleale per sviamento di un dipendente e sottrazione di informazioni riservate.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 18.12.2024.
pagina 1 di 14
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale, nel merito:
1) accertare e dichiarare la violazione del patto di non concorrenza stipulato in data 24 settembre
2020 da parte di e per i fatti descritti alla ONarte_1 CP_1 ONarte_3 narrativa dell'atto introduttivo al presente giudizio, e, per l'effetto condannare gli odierni convenuti
e in via tra loro solidale, al pagamento, a ONarte_1 CP_1 ONarte_3 favore di di complessivi € 200.000,00, a titolo di Penale ex artt. 5 del Patto di non Parte_1
concorrenza o ad altra somma ritenuta di giustizia, anche tenuto conto del ritardo nel dare esecuzione alle prescrizioni contenute nelle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano in data 17 marzo 2021 ed in data 13 maggio 2021 aventi ad oggetto la pubblicazione del relativo dispositivo nei termini ivi previsti;
Contr 2) condannare e alla restituzione dell'importo di ONarte_1 ONarte_2
Euro 5.000,00 corrisposto da e per la prima annualità di durata del Parte_1 ONarte_4
Patto di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2 dello stesso;
3) rigettare le domande riconvenzionali formulate dai convenuti e ONarte_1 CP_1 [...]
in quanto infondate in fatto e diritto;
ONarte_3
In via istruttoria:
1) ammettere e alla prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui Parte_1 ONarte_4
ai capitoli di prova sub A-D, articolati dagli odierni attori nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c., con il teste nella stessa indicato, dott. Persona_1
In ogni caso, con vittoria di onorari e spese di lite.
CONCLUSIONI CONVENUTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, per i motivi di cui in narrativa e contrariis reiectis,
NEL MERITO: respingere le domande tutte proposte da e in quanto Parte_1 ONarte_4
infondate in fatto e in diritto;
IN DENEGATA IPOTESI: ridurre equamente l'ammontare della penale ai sensi e per gli effetti dell'art.
1384 c.c.;
IN VIA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata la sussistenza di atti di concorrenza sleale, condannare e in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1 ONarte_4 [...]
CP_3
pagina 2 di 14 (già , a titolo di risarcimento del danno, dell'importo che sarà ONarte_2 ONarte_5
quantificato e provato in corso di causa o determinato in via equitativa.
IN ULTERIORE VIA RICONVENZIONALE: condannare e in solido ONarte_4 Parte_1 tra loro, al pagamento in favore del Sig. del corrispettivo di € 5.000,00 ONarte_1
contrattualmente previsto per il secondo anno di vigenza del patto di non concorrenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie così come formulate nella memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze legali.
1. Le vicende processuali
Il giudizio trae origine da un procedimento cautelare ante causam instaurato da e Parte_1 [...]
società operanti nel settore della fornitura di sistemi energetici off-grid e grid-tied, diretto CP_4
ad inibire condotte violative di un patto di non concorrenza -stipulato in data 24.9.2020- poste in essere da e resistenti nella fase urgente. ONarte_1 CP_1 ONarte_2
Queste ultime sono state accusate di avere compiuto un'operazione di fusione con un terzo operatore, la società Africa RE AG, attivo nello specifico settore e nell'area territoriale in cui i resistenti si erano impegnati a non compiere attività in concorrenza con le ricorrenti.
E ciò a seguito di un'iniziale operazione di partnership tra e le società resistenti, Parte_1
riconducibili a cristallizzatasi nel contratto di investimento del 5.6.2019 e poi ONarte_1
sfociato, a seguito di dissidi, in un accordo transattivo comprensivo del patto di non concorrenza azionato.
Ritenuto che la fusione fosse propedeutica ad avviare attività commerciali violative del patto azionato e che sussistesse l'urgenza di impedire il pregiudizio anticoncorrenziale che ne sarebbe derivato, con ordinanza resa in data 17.3.2021, e confermata in sede di reclamo con provvedimento collegiale del
13.5.2021, il Tribunale ha concesso e confermato la misura cautelare inibitoria.
e con atto di citazione notificato in data 21.2.2022, hanno poi Parte_1 ONarte_4 convenuto e per l'accertamento in via ONarte_1 CP_1 ONarte_2
definitiva della violazione del patto di non concorrenza, con conseguente condanna in solido al pagamento della penale contrattualmente prevista nella misura di € 200.000,00, nonché alla restituzione dell'importo di €5.000 corrisposto dagli attori quale corrispettivo per la prima annualità di durata del patto biennale di non concorrenza.
pagina 3 di 14 I convenuti si sono costituiti con un'unica difesa, chiedendo il rigetto delle domande attoree, non essendo secondo la loro prospettazione mai stato conclusa la fusione societaria censurata. Hanno altresì invocato, in via riconvenzionale, l'accertamento e la conseguente condanna al risarcimento del danno ON per atti di concorrenza sleale per sviamento dell'unico dipendente, lo storno da parte di dell'unico dipendente di -finalizzato alla sottrazione di informazioni ONarte_6
riservate da parte delle parti attrici. Inoltre, hanno chiesto la condanna in solido delle stesse al pagamento a favore di della somma di € 5.000,00 prevista contrattualmente per il ONarte_1
secondo anno di vigenza del patto di non concorrenza.
Assegnati i termini istruttori, ha dato atto di aver incorporato Pt_1 ONarte_4 quest'ultima cancellata dal registro delle imprese, mentre l'incorporante, ai sensi dell'art. 2605 c.c. ha assunto i diritti e gli obblighi dell'incorporata.
Senza necessità di dare avvio alla fase istruttoria, il giudice istruttore, all'udienza del 18.12.2024 ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.
2. La domanda di di condanna dei convenuti al pagamento della penale contrattuale Pt_1
2.1. Il perimetro oggettivo e soggettivo del patto di non concorrenza
Le vicende poste a fondamento della presente azione sono già state esposte nella fase cautelare di primo e secondo grado e vengono in questa sede succintamente riportate per chiarezza espositiva.
Il rapporto negoziale tra le parti in lite è sorto in virtù di una “partnership” tra tre società facenti capo a
– WWW GROUP, e oltre che lo ONarte_1 CP_5 ONarte_2 stesso da un lato e dall'altro, cristallizzata nel contratto di Investimento del ONarte_1 Pt_1
5.06.2019 (cfr. doc. 7 parte attrice).
Giova, peraltro, precisare, quanto al profilo soggettivo che: ON I. (di seguito ), operante nella fornitura di tecnologia ed integrazione ONarte_4 di sistemi ad energie rinnovabili cc.dd. off grid (“fuori rete”) a servizio, tra gli altri, del mercato dell'elettrificazione rurale con sistemi e prodotti di potenza fino a 50 kW, era originariamente controllata da direttamente e attraverso la holding unipersonale ONarte_1 [...]
ONarte_2
II. (già (di seguito ), costituita il 24.05.2019, ONarte_5 CP_7 CP_5
era interamente detenuta da d operava nello sviluppo di ONarte_2
progetti di generazione elettrica e termica ad energie rinnovabili di tipo off-grid e grid- connected a livello globale, sviluppando, finanziando e realizzando progetti, offrendo servizi di pagina 4 di 14 ingegneria e manutenzione, vendendo energia e curando investimenti finanziari nei settori sopra indicati.
A seguito della modifica della ragione sociale, ha assunto la denominazione di CP_5
odierna convenuta); ONarte_2
III. (di seguito ), ONarte_2 ONarte_2
qualificabile come holding e riconducibile in misura totalitaria a ha assunto la ONarte_1
Contr denominazione di (di seguito ”), (parte convenuta in questa sede). CP_1
ON L'operazione di investimento, che ha visto fare ingresso nella compagine sociale sia di Pt_1 che di si è conclusa con l'accordo transattivo qui azionato. CP_5
Invero, in data 24.9.2023, al fine di transigere ogni tipo di rapporto in essere, le parti hanno pattuito:
• la definitiva titolarità esclusiva in capo a di , la prima è poi stata CP_4 Pt_1
incorporata nel corso della lite nella seconda;
• il ritorno di (già nella piena titolarità di CP_5 CP_7 CP_2
(e, dunque, del suo socio unico (cfr. doc.10 parte attrice);
[...] ONarte_1
• un patto di non concorrenza di durata biennale, accettato da e dalle due società ONarte_1
Contr di cui era amministratore ( e , oggetto della clausola 2.1.a) della CP_5
transazione (cfr. doc.10) e meglio articolato nel separato contratto recante data 24.9.2020 (cfr. doc.12 parte attrice).
Il patto -per il quale è stata altresì prevista una remunerazione annuale pari ad € 5.000,00 a favore dei tre obbligati e CV e SP- contemplava l'obbligo di questi ultimi “in via diretta ed ONarte_1
indiretta, a titolo esemplificativo per il tramite di parenti, parti e società correlate, società collegate, esistenti o future, né in qualità di amministratore, dipendente, consulente o collaboratore di terzi soggetti” di non svolgere:
Contro
Contro
- attività o servizi in concorrenza con i Prodotti e con l'Attività nonché dall'avviare, Contro continuare ed intrattenere rapporti commerciali con i clienti che rientrano nel portafoglio di limitatamente al territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Africa” (cfr. punto n.
1.1. della clausola n. 1);
- attività o servizi in concorrenza con i e con l' , nonché dall'avviare, Parte_2 Parte_3
continuare ed intrattenere rapporti commerciali con i clienti che rientrano nel portafoglio di Pt_1 limitatamente al territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Africa” (cfr punto 1.2. della clausola n. 1);
pagina 5 di 14 - attività o servizi in concorrenza che possa arrecare danno, sviare la clientela, creare confusione tra i Contro prodotti e/o servizi forniti da e/o sollecitare e stornare personale e fornitori di e/o Pt_1 Pt_1
Contro
Contr Co a d essere impiegati da e/o ” (cfr. punto 1.3. della clausola n .1); CP_1
• infine, le parti hanno stabilito, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, a favore delle odierne parti attrici e a carico delle convenute in solido, la corresponsione di una penale di importo pari ad € 200.000,00 per ogni violazione del patto eventualmente ad opera di CP_1
CV e SP.
[...]
2.2.L'interpretazione del patto di non concorrenza
Osserva il Collegio che il patto azionato parti vietava - in modo diretto o indiretto- di:
ON a) compiere attività di concorrenza con i Prodotti e con l'Attività di Friem e di b) creare confusione tra prodotti o servizi;
c) sollecitare o sviare personale;
d) sollecitare o sviare fornitori;
e) avviare, continuare ed intrattenere rapporti commerciali con clienti e, in generale, sviare la clientela;
Sul punto va sottolineato che i patti di non concorrenza rinvengono la loro causa nel rafforzamento e nell'estensione, mediante vincolo negoziale, della tutela extracontrattuale già prevista dall'art. 2598 c.c.
a favore del concorrente leale: qui, in particolare, è stata vietata ogni forma di concorrenza, anche non connotata dal requisito della slealtà prescritta invece dalla disposizione codicistica sopra richiamata.
A ciò sono state affiancate le ulteriori condotte, alle lettere sub b) - e), che tipicamente connotano, in via interpretativa, la concorrenza sleale, seppure al ricorrere di specifici indici, non richiamati dalla clausola,
Il patto ha insomma rafforzato la posizione di , ricomprendendo nell'illecito negoziale anche Pt_1 forme non sanzionate dall'art. 2598 c.c.
2.3.Nel merito: la mancata prova della violazione del patto di non concorrenza
Come meglio di seguito, non ha allegato né provato alcuna condotta di cui ai punti b) - e), ossia Pt_1
la confusione tra prodotti e servizi, lo sviamento di personale, di clienti o fornitori.
Ha lamentato esclusivamente attività di concorrenza di cui al punto sub. a), non allegando alcun comportamento specifico sul mercato.
La concorrenza sarebbe stata compiuta in modo indiretto dai convenuti, ossia attraverso la fusione da parte della controllata di nella società concorrente “Africa GreenTec”, come ONarte_9
dichiarato nel comunicato stampa rilasciato da CV.
pagina 6 di 14 Contr Mediante tale operazione, Africa Green Tec sarebbe divenuta partecipata indirettamente da e quindi da con l'accordo che lo stesso avrebbe ricoperto la carica di membro del ONarte_1
comitato Consultivo di Africa Green Tec.
La fusione avrebbe dunque costituito lo strumento societario, l'antecedente imprenditoriale organizzativo a monte, per compiere a valle attività di concorrenza sul mercato, violando il patto.
Dall'operazione societaria in sé non vietata formalmente dal patto, se ne dedurrebbe insomma in via univoca la lesione contrattuale.
In limine, osserva il Collegio che la doglianza in astratto appare ammissibile, giacchè l'attività caratteristica di Africa Green Tec può considerarsi in effetti in rapporto di concorrenza con Pt_1
poichè:
✓ “attiva nel settore dello sviluppo di impianti mini-grid, con 21 impianti attivi nella regione africana del Sahel (c.d. subsahariana), altri 3 in costruzione e un'espansione in corso in 7 diversi paesi africani, sì da prefiggersi di divenire nel prossimo futuro azienda leader -grazie ai propri brevetti- nell'approvvigionamento di elettricità, acqua, rete internet e servizi di raffreddamento secondo modelli di microutilità particolarmente adatti a comunità rurali geograficamente remote” (cfr. ordinanza cautelare di primo grado cit., nonché doc. 17 e 18 parte attrice);
✓ anche ove tale settore fosse ritenuto solo attiguo e non identico al segmento coperto da
, ciò non escluderebbe il rapporto di concorrenza tra le due imprese, considerato Pt_1
che la disciplina della concorrenza copre anche settori attigui, di potenziale e probabile espansione, del concorrente sleale, come nel caso in esame.
Non appare dunque sul punto fondata la doglianza dei convenuti che negano il rapporto di concorrenza, considerato che Africa GreenTec rappresenta uno dei maggiori mini grid developer (ovvero il settore
ON Co non di , né di ma di ) a livello mondiale svolgendo attività diretta di produzione e Pt_1 commercializzazione dell'energia elettrica e di altri servizi afferenti all'acqua potabile e alla catena del freddo nelle aree rurali che ne fanno richiesta (doc. 12 e 13), ma non commercializza sistemi integrati
ON off-grid (quelli che costituiscono il core business di né commercializza in componenti per impianti energetici (come fa ). Pt_1
Ciò premesso, manca tuttavia la prova piena, necessaria nel giudizio di merito, del perfezionamento della fusione Africa Green Tec, ossia dell'ingresso nell'assetto societario di Africa Green Tec, in via indiretta, dei convenuti.
Solo in tal guisa si può ritenere raggiunta la prova -secondo la stessa prospettazione attorea- del compimento di attività in concorrenza attraverso Africa Green Tec.
pagina 7 di 14 Contr Co In proposito, tuttavia, tanto le visure camerali storiche dell'incorporata e della sua controllata
(cfr. docc. 1 e 2 di parte convenuta) quanto quelle dell'incorporante (cfr. docc. 4 e 5 di parte convenuta Contr nella fase cautelare) attestano che non ha fatto parte, neppure attualmente, della compagine sociale della compagnia tedesca, né abbia mai ricoperto alcun incarico in quest'ultima ONarte_1
Nella fase cautelare, il fumus della violazione è stato ravvisato nelle sole comunicazioni al mercato (cfr. doc. 15-19 di parte attrice) della conclusione dell'operazione di fusione sopra rammentata.
Il rischio di lesione -trattandosi quello inibitorio di provvedimento anticipatorio di natura interdittiva rispetto ad un illecito di pericolo, a tutela anticipata- ha correttamente indotto alla concessione della misura interdittiva («sebbene conclusa, ben potrebbe non essere stata perfezionata (es.: mancata iscrizione nel registro delle imprese della operazione straordinaria) ovvero eseguita (es.: condizione sospensiva prevista ab origine o sopravvenuta), il che ben può spiegare il mutismo delle visure camerali e l'attestazione di AGT in ordine all'assunzione del ruolo da parte del invero CP_1
facilmente procrastinabile» (cfr. p. 3 dell'Ordinanza sub doc. 22).
In questa sede, ove la domanda è di natura risarcitoria ed occorre provare in concreto la lesione contrattuale, a fronte della considerazione che le visure di Africa GreenTec AG versate agli atti sono in proposito mute, gli ulteriori riscontri offerti da parte attrice non appaiono sufficienti per riscontrare il perfezionamento della fusione, che era suo onere provare.
Non appare sufficiente in proposito la sola conclusione di un accordo di fusione ma non perfezionato nel suo iter procedimentale e formale, e di cui non via sia dunque riscontro del suo riflesso nell'attività
d'impresa: invero, ciò che è stata vietata non è la fusione in sè, ma si ribadisce, l'attività di concorrenza a valle che dalla prima sia derivata.
In altri termini: se il presupposto del procedimento inferenziale ex art. 2729 c.c. prospettato d per Pt_1 provare l'attività in concorrenza è l'accordo di fusione, di quest'ultimo deve essere provata la sua piena efficacia.
Sul punto, i convenuti hanno sostenuto che- in concomitanza con l'iniziativa cautelare di parte attrice-
l'operazione non si sia perfezionata. A tal fine hanno prodotto:
(i) la dichiarazione in tal senso del Chief Financal Officer (Prof. Dott. di Africa Persona_2
GreenTec AG, cfr. doc. 4 di parte convenuta);
(ii) l'elenco soci di Africa Green-Tec AG, tra i quali non compare (cfr. doc. 5 di parte CP_9
convenuta).
Parte attrice ha eccepito in proposito l'irrilevanza di tali documenti considerato che:
pagina 8 di 14 - la dichiarazione sub (i) è stata sottoscritta solo dopo l'instaurazione del procedimento cautelare, in data 11 marzo 2021, ed è limitata esclusivamente ai rapporti tra il dott. e ONarte_1
Africa GreenTec ma è silente rispetto alle società convenute;
- il documento sub (ii) cristallizza l'assetto societario di al 30 dicembre ONarte_10
2020, prima dell'operazione posta in essere - all'inizio di gennaio 2021 - in violazione del patto di non concorrenza.
Benché i dati camerali non siano aggiornati, secondo l'attrice- oltre alle dichiarazioni rese a mezzo stampa denunciate nel procedimento cautelare ante causam, ulteriori indizi dell'avvenuto perfezionamento dell'operazioni violativa dell'accordo di concorrenza deriverebbero:
- dalla schermata di due quotidiani di settore on line, ove si dà conto dell'operazione (cfr docc. 19, e
25 di parte attrice, di cui l'ultimo il 18.1.2021);
-dal sito dell'Alliance for Rural Electrification, rilevante associazione del settore (cfr. schermata della pagina web https://www.ruralelec.org/news-from-are/are-members-nexus-energy-africagreentec- announce-successful-merger sub doc. 26 scaricabile tramite link alla pagina https://www.ruralelec.org/sites/default/files/pictures/files/Press%20Nexus%20AGT(1).pdf, com,)
-dalla presenza, nel board di Alliance for Rural Electrification, di quale esponente ONarte_1 della convenuta nonchè di un'esponente di AGT, EC SL (cfr. doc. ONarte_2
28 di parte attrice.
Osserva tuttavia il Collegio che- in questa fase a cognizione piena e non più sommaria- non si tratti di indizi dotati del requisito della gravità, precisione e concordanza richiesta dall'art. 2729 c.c. per inferire
-in via presuntiva- che l'operazione sia stata perfezionata.
Invero:
a) parte attrice non ha prodotto visure successive e comunque aggiornate di Africa GreenTec
AG ovvero dell'incorporata che comprovino l'operazione denunciata;
b) le due pubblicazioni riportate dai mezzi d'informazione e versate in questo giudizio risalgono al periodo immediatamente successivo alla comunicazione al mercato che ha dato origine al cautelare ante causam, mentre non sono stati forniti riscontri successivi e recenti, che confortino la tesi attorea del perfezionamento dell'operazione societaria.
La pubblicazione della fusione, a ridosso della comunicazione -poi smentita dalle società interessate a seguito dell'instaurazione del procedimento cautelare che ha preceduto questo giudizio- ben può essere la conseguenza della mera riproduzione sugli organi di stampa della comunicazione del 14.1.2021 non più ulteriormente confortata da ulteriori riscontri.
Tanto è vero che tali comunicati non riportano ulteriori dettagli dell'operazione.
pagina 9 di 14 c) anche la partecipazione di al Board dell'associazione di categoria non costituisce in ONarte_1
sé un indizio grave, preciso e concordante ex art. 2729 c.c. tanto da far desumere il perfezionamento dell'operazione.
Mancando -a monte. la prova piena che l'operazione di fusione sia stata perfezionata, evidentemente anche attraverso il provvedimento interdittivo del Tribunale, si deve escludere- a valle- che la prima condotta vietata dal patto, ossia, lo svolgimento di attività in concorrenza -attraverso Africa Green Tec- non sia stata provata.
Parte attrice ha osservato che la violazione del patto ben può essere compiuta anche senza il perfezionamento dell'accordo di fusione.
Tale affermazione è senz'altro corretta.
Tuttavia, incombeva sulla società attrice, in assenza della prova della fusione, l'onere di provare le condotte concrete vietate sul mercato interessato, finalizzate- in modo diretto o indiretto- a compiere attività di concorrenza con la propria attività d'impresa, usando elementi distintivi capaci di creare confusione sui prodotti o sui servizi, sollecitando o sviando personale, clienti e fornitori.
Come già accennato, nessuna di queste condotte è stata in concreto lamentata e provata: non sono stati allegati contatti con specifici clienti, fornitori, personale né l'instaurazione di indebite relazioni commerciali con questi ultimi.
Ad esempio, la confusione dei prodotti o dei servizi deve essere specificamente allegata mediante l'indicazione di quali nomi o elementi distintivi del singolo prodotto o servizio siano capaci di indurre in confusione il pubblico di riferimento rispetto ai beni offerti dal concorrente leale. E tale onere probatorio è particolarmente stringente in ipotesi, come quelle di specie, di prodotti tecnologici, essendo esclusi, come noto, dalla capacità confusoria gli elementi per loro natura funzionali e tecnici.
Analogamente, rispetto allo sviamento di clienti, fornitori e dipendenti, occorre allegare specificamente i relativi nominativi e le scansioni temporali -rispetto alla durata biennale del patto- che sarebbero state compiute.
Tale onere non è stato tuttavia assolto.
Tali condotte a valle sono state tempestivamente impedite attraverso la tutela anticipatoria concessa dal
Tribunale, prima che la violazione si realizzasse, non essendo ancora il bene giuridico tutelato, ossia il medesimo mercato, leso.
2.4.Il conseguente rigetto della domanda di pagamento della penale e di restituzione del corrispettivo pagato
pagina 10 di 14 Con la conseguenza che, non essendo stato il patto di non concorrenza in concreto violato, la penale contrattuale, che ha quantificato in via preventiva il danno in caso di violazione, non è dovuta.
Inoltre, non è dovuta la restituzione della somma di € 5.000,00, somma versata da quale Pt_1
corrispettivo del patto di non concorrenza per il primo anno di vigenza.
3. Le domande dei convenuti in via riconvenzionale
3.1. La concorrenza sleale mediante lo storno del dipendente
ON I convenuti hanno dedotto, in via riconvenzionale, lo storno da parte di ell'unico dipendente di il quale, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, ONarte_6
avrebbe lasciato il suo incarico ricoperto presso la convenuta, relativo allo sviluppo e progettazione nonché ai rapporti con istituzioni e operatori. E ciò senza riconsegnare formalmente i dati e le informazioni sull'avanzamento dei progetti africani e haitiani (utilizzati da per partecipare al Pt_1
medesimo bando, cfr. doc. 26 e 27 convenuti) costituenti il patrimonio aziendale di CP_5
ON si sarebbe così dimesso al fine di ricoprire, dapprima, la qualifica di dirigente in e Persona_1
successivamente, il ruolo di socio di minoranza e consigliere del C.d.A. della start up innovativa
UBQENERGY S.r.l. -insieme al socio di maggioranza avente quale oggetto sociale “lo Pt_1
sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore energetico” (cfr. doc. 15 parte convenuta).
CV e SP hanno, dunque, esposto un, preteso, celato intento delle odierne attrici di ONarte_1 danneggiare al fine di inibirle la prosecuzione dei progetti costituenti l'unico asset CP_5
della stessa.
La doglianza è infondata.
Come noto, lo storno dei dipendenti in sé è un fenomeno lecito che risponde alla libera dinamica del mercato del lavoro: solo ove accompagnato da specifici indici sintomatici delle modalità sleali con cui
è compiuto, rientra nell'alveo della condotta illecita extracontrattuale.
L'illeceità dello storno viene dedotta da indici, quali l'animus nocendi, il numero dei dipendenti stornati, la sottrazione attraverso gli stornati di informazione riservate anche per sviare clienti e fornitori, la frazione temporale nella quale si è integrato l'illecito, la particolare qualifica dei dipendenti interessati allo storno, la loro non facile sostituibilità, l'induzione a violare patti di non concorrenza, da cui inferire l'unico fatto costitutivo da provare, ossia l'idoneità della condotta a creare un danno ingiusto all'azienda.
In particolare, sul piano oggettivo il discrimen tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendente e condotta sleale va individuato nell'intensità lesiva del comportamento. Lo storno è illecito ove il pagina 11 di 14 concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che mettano potenzialmente a rischio la continuità aziendale dell'imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto, non suscettibili di essere assorbite ed elise attraverso un'adeguata organizzazione dell'impresa ed aventi dunque un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi.
L'operatore di mercato deve infatti farsi carico della normale dinamica del mercato del lavoro, predisponendo strutture organizzative adeguate capaci di riassorbire eventuali -fisiologiche- fuoriuscite dei propri dipendenti, anche mediante strumenti negoziali, quali periodi di preavviso- finalizzato proprio a reperire a cura del datore di lavoro altre risorse- patti di non concorrenza ecc.
Passando al caso in esame, la doglianza svolta in via riconvenzionale dai convenuti è infondata.
Parte convenuta lamenta in particolare;
a. lo storno del suo unico dipendente. Tale circostanza, in sé è neutra.
Invero- come sopra precisato- l'imprenditore che si affida ad unì unica risorsa umana deve prevedere, quale fisiologia del mercato, che lo stesso passi ad un altro datore di lavoro.
Perché dunque lo storno dell'unico dipendente sia illecito, deve accompagnarsi ad ulteriori indici capaci di configurarne l'illiceità.
Occorre infatti provare in modo rigoroso che lo spostamento di tale risorsa abbia comportato una destrutturazione e una difficoltà di recuperare la fisiologica dinamica interna dell'impresa, al di sopra di quello che è normalmente prevedibile ed è dunque fisiologico.
E qui non risulta allegata la sollecitazione del concorrente a non rispettare il periodo di preavviso ovvero a non rispettare eventuali patti di non concorrenza.
b. l'appropriazione, tramite l'ex dipendente di informazioni riservate.
Tale allegazione, idonea astrattamente a provare l'illiceità dello storno, non è stata sufficientemente circostanziata a livello allegatorio, nei termini decadenziali al più tardi nella memoria ex art. 183, comma n.1 c.p.c.:
(i) a. di quali fossero specificamente tali informazioni, altre e diverse rispetto al patrimonio personale di conoscenza dell'ex dipendente, liberamente spendibile presso altri operatori, e diverse da quelle non conosciute o conoscibili al pubblico presso il mercato di riferimento;
b.del loro valore economico, c. di quali strumenti fossero stati predisposti per impedire la libera appropriabilità a favore di terzi.
Co Invero, la mera allegazione della sottrazione del know-how di , relativo alla predisposizione per la partecipazione ai bandi di gara e dei dati relativi ai progetti africani e pagina 12 di 14 haitiani non è accompagnata dalla necessaria precisa allegazione degli specifici dati riservati né nell'atto di citazione né nella memoria ex art .183, comma 6, n.1, c.p.c.;
(ii) del riscontro che tali informazioni siano state acquisite da parte attrice tramite l'ex dipendente
In proposito, le allegazioni introdotte solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. sono tardive.
Con la conseguenza che le prove documentali e le prove orali ivi articolate, non supportate dalle necessarie tempestive allegazioni, sono tardive.
La relativa domanda va dunque rigettata.
3.2.Il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza
ON I convenuti, sempre in via riconvenzionale hanno invocato altresì la condanna di e l Pt_1 pagamento della somma di €5.000,00 in loro favore, quale remunerazione per il secondo anno di adempimento dell'obbligo previsto dal patto di non concorrenza.
La doglianza è fondata.
Rileva l'Ufficio che, rigettata la doglianza circa la violazione del patto qui azionato, permane a carico degli attori l'obbligo del pagamento del corrispettivo di € 5.000,00 a favore dei convenuti a titolo di remunerazione del patto stesso, attivato coattivamente, e vittoriosamente, da nella fase cautelare Pt_1
e, dunque, pienamente valido ed efficace.
Infine, per completezza, la mera allegazione del danno per lo sfruttamento indebito dell'immagine di dallo stesso allegata nella propria ex art. 183, comma 6, n.2, oltre che tardiva, non si è ONarte_1
concretizzata in una specifica domanda.
4. Il comando giudiziale e le spese di lite
La domanda dell'attore va dunque rigettata per le ragioni esposte in narrativa.
Quanto alle domande riconvenzionali formulate dai convenuti, è respinta quella avente ad oggetto la concorrenza sleale mediante storno del dipendente;
trova invece accoglimento quella di condanna al pagamento del quantum contrattualmente previsto quale corrispettivo del patto di non concorrenza.
Alla luce della valutazione complessiva della vicenda processuale, che ha visto soccombente in sede cautelare i resistenti, i quali avevano posto in essere condotte prodromiche alla loro violazione del patto, ed in questa sede parte attrice solo parzialmente l'attrice- ritiene il Collegio di compensare le spese del giudizio di merito nella misura di 4/5, mentre il residuo 1/5, in virtù del principio della soccombenza, è a carico di parte attrice e liquidate a favore dei convenuti in solido.
pagina 13 di 14 Le stesse sono liquidate come da dispositivo alla luce del valore delle questioni trattate, del valore della domanda rigettata da parte attrice e di quella accolta a favore dei convenuti, nonché della scansione processuali ove non è stato dato ingresso all'istruzione probatoria.
Le spese della fase cautelare restano invece confermate nella misura indicata dal Tribunale in quella sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande svolte da nei confronti di e Parte_1 ONarte_1 CP_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 21.2.2022, nonché sulle domande ONarte_2
riconvenzionali svolte da queste ultime, ogni diversa domanda ed eccezione diversamente rigettata, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata da er i motivi indicati in narrativa;
Parte_1
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da ONarte_1 [...]
e condanna l pagamento di € 5.000,00 CP_1 ONarte_2 Parte_1
a favore di per le ragioni indicate in narrativa;
ONarte_1
3. rigetta per il resto le domande formulate in via riconvenzionale da ONarte_1 [...]
e per le ragioni indicate in narrativa;
CP_1 ONarte_2
4. compensate le spese di lite in ragione dei 4/5, condanna al pagamento del residuo 1/5 Parte_1
a favore in solido di e ONarte_1 CP_1 ONarte_2 liquidato in € 2.500,00 per spese, compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali e registrazione.
Così deciso in Milano, il 3 aprile 2025
Il Presidente
Amina Simonetti
Il giudice estensore
Alima Zana
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