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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R. Proc. Un. 156-1//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. BR MA Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
sui beni di (C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.
EL TO (C.F. ), con studio in Parma (PR) CodiceFiscale_2
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio,
visto il ricorso depositato in data 22.7.2025, con cui il ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiari aperta la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'art. 268 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, approvato con d.lgs. 14 del 2019;
sentito il ricorrente, il quale ha confermato la domanda;
vista la relazione redatta dall'OCC dott. , recante la valutazione sulla completezza e Persona_1 attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
preso atto che il ricorrente non è assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale e che non sono state presentate nei suoi confronti strumenti di regolazione della crisi di cui al Titolo IV del codice della crisi;
rilevato che, alla luce della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria documentata ed attestata dall'OCC, i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, essendo gravati da debiti complessivi in solido tra loro;
ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;
evidenziato che tutte le questioni attinenti alla quota di stipendio da destinare ai creditori risultano nella presente sede premature e dovranno essere affrontate in sede di programma di liquidazione
(sottoposto alla approvazione del giudice delegato);
ritenuto, in assenza di giustificati motivi, di dover nominare l'OCC che ha predisposto la relazione, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. Parte_1 C.F._1
), nato il [...] a [...] e residente in [...];
[...]
2. nomina il dott. BR MA giudice delegato alla procedura e liquidatore il dott.ssa
[...]
; Per_1
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 16.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
BR MA
IL PRESIDENTE Gaetano Savona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. BR MA Giudice est.
Dott. Francesco De Giorgi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
sui beni di (C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso la persona dell'Avv.
EL TO (C.F. ), con studio in Parma (PR) CodiceFiscale_2
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio,
visto il ricorso depositato in data 22.7.2025, con cui il ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiari aperta la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'art. 268 del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, approvato con d.lgs. 14 del 2019;
sentito il ricorrente, il quale ha confermato la domanda;
vista la relazione redatta dall'OCC dott. , recante la valutazione sulla completezza e Persona_1 attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e la illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
preso atto che il ricorrente non è assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale e che non sono state presentate nei suoi confronti strumenti di regolazione della crisi di cui al Titolo IV del codice della crisi;
rilevato che, alla luce della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria documentata ed attestata dall'OCC, i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, essendo gravati da debiti complessivi in solido tra loro;
ritenuto sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;
evidenziato che tutte le questioni attinenti alla quota di stipendio da destinare ai creditori risultano nella presente sede premature e dovranno essere affrontate in sede di programma di liquidazione
(sottoposto alla approvazione del giudice delegato);
ritenuto, in assenza di giustificati motivi, di dover nominare l'OCC che ha predisposto la relazione, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (C.F. Parte_1 C.F._1
), nato il [...] a [...] e residente in [...];
[...]
2. nomina il dott. BR MA giudice delegato alla procedura e liquidatore il dott.ssa
[...]
; Per_1
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.
Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si notifichi al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 16.10.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
BR MA
IL PRESIDENTE Gaetano Savona