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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI De CA Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta AG Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2055/2024 promossa da:
, nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. GUERZONI ANNA BARBARA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
nata in [...], il [...], assistita e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. PANISI GIULIA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: “Nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 - Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898, dunque, passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 22.10.2022 registrato presso Parte_1 CP_1 l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelmassa (RO) – atto n.3 – parte 1, anno 2022, serie Ufficio, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- spese di lite compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha formulato domanda cumulativa di separazione personale e Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge sposata con rito CP_1 civile a COMUNE DI CASTELMASSA (RO) in data 22/10/2022, unione dalla quale non nascevano figli.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di separazione e CP_1 non ha formulato ulteriori domande accessorie.
Alla prima udienza di comparizione, sentite le parti e vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, le stesse hanno chiesto la conversione del rito da contenzioso a consensuale e hanno precisato congiuntamente le conclusioni come indicate in epigrafe.
***
Le risultanze processuali e le dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale prende atto che non devono essere assunte statuizioni accessorie, stante la mancanza di figli e la dichiarata autosufficienza economica delle parti.
Stante l'accordo raggiunto, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Considerata la domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria per la trattazione della predetta domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in COMUNE DI CASTELMASSA il giorno 22/10/2022
[...]
(atto n. 3, P. I, Ufficio 1, anno 2022);
2) omologa le ulteriori condizioni di separazione;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelmassa (RO), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
17/04/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta AG SI De CA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI De CA Presidente
Giorgio Bertola Giudice
Elisabetta AG Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2055/2024 promossa da:
, nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv. GUERZONI ANNA BARBARA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
nata in [...], il [...], assistita e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. PANISI GIULIA, giusta delega in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: “Nel merito:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
pagina 1 di 3 - Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898, dunque, passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in data 22.10.2022 registrato presso Parte_1 CP_1 l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelmassa (RO) – atto n.3 – parte 1, anno 2022, serie Ufficio, ordinando al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- spese di lite compensate”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha formulato domanda cumulativa di separazione personale e Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge sposata con rito CP_1 civile a COMUNE DI CASTELMASSA (RO) in data 22/10/2022, unione dalla quale non nascevano figli.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di separazione e CP_1 non ha formulato ulteriori domande accessorie.
Alla prima udienza di comparizione, sentite le parti e vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, le stesse hanno chiesto la conversione del rito da contenzioso a consensuale e hanno precisato congiuntamente le conclusioni come indicate in epigrafe.
***
Le risultanze processuali e le dichiarazioni delle parti attestano l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto coniugale.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Il Tribunale prende atto che non devono essere assunte statuizioni accessorie, stante la mancanza di figli e la dichiarata autosufficienza economica delle parti.
Stante l'accordo raggiunto, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
Considerata la domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio, la causa dovrà essere rimessa in istruttoria per la trattazione della predetta domanda, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1 già uniti in matrimonio in COMUNE DI CASTELMASSA il giorno 22/10/2022
[...]
(atto n. 3, P. I, Ufficio 1, anno 2022);
2) omologa le ulteriori condizioni di separazione;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelmassa (RO), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
17/04/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta AG SI De CA
pagina 3 di 3