Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello n. 695/2024 R.G., avverso la sentenza n. 21/2024 emessa dal
Tribunale di Savona in data 15/1/2024, promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Scarfi per mandato Parte_1
in atti APPELLANTE PRINCIPALE
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Amedeo Caratti per mandato in CP_1
atti
APPELLATO
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. Gianfranco Nasuti per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
riforma della sentenza n. 21/2024 pronunciata dal Tribunale di Savona, Giudice Dott.
Giovanni Maria Sacchi, il 15/1/2024 ed in pari data pubblicata:
1) in accoglimento dell'appello principale, rigettare le domande proposte da CP_2
nei confronti della signora , in quanto integralmente
[...] Parte_1
infondate in fatto ed in diritto;
2) rigettare l'appello incidentale proposto da 3) vinte le spese di Controparte_2 entrambi i gradi giudizio”.
per : “In totale riforma della Sentenza n.ro 21/2024, pubblicata il CP_1
15.01.2024, rg. 1486/2022, emessa dal Tribunale Civile di Savona,
A) Respingere ogni domanda proposta dalla società sia in primo grado, Controparte_2
sia a titolo di appello incidentale.
B) Con vittoria delle spese di lite, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio.
per "Piaccia alla Corte Ecc.ma, reiectis contrariis, in accoglimento delle Controparte_2
domande attoree e per i motivi di cui in premessa, previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie dedotte (istanze ex art. 210 cpc per l'ordine, nei confronti della UBI
Banca, ora BPERBANCA, di esibizione del contratto di fideiussione, rilasciata in data 14 agosto 2004, dalla a garanzia del finanziamento di originari € 2.500.000,00, CP_2
erogato il 31.08.2004 da Banco di San Giorgio SpA alla mutuo a Parte_2
rogito Notaio di Genova, rep. n. 36598/16541 ed accollato da in data Per_1 Parte_3
17.09.2014, nonché di esibizione, nei confronti dei convenuti, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni precedenti la separazione (2014) e il divorzio (2018) dei coniugi sigg. e , sino all'anno 2020, oltre prove orali per interpello e testi): CP_1 Pt_1
1) in via principale, respingere gli appelli proposti da e Parte_1 [...]
, perché infondati in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza CP_1
impugnata;
2) in via incidentale e subordinata, in accoglimento dell'appello incidentale, proposto dalla e per motivi di cui al presente atto, accertare i presupposti di cui CP_2 all'art. 2901 cc così come descritti nella narrativa dell'atto introduttivo, disporre la revocatoria dell'atto di cessione in esecuzione di sentenza di divorzio stipulato il
2 25.02.2019 n. Rep. 69693, n. Racc. 40949, registrato a Savona il 27.02.2019 al n. 1143
Serie 1T e trascritto al Reg. d'Ord. 2047 Reg. Part. 1578, a firma del Notaio Per_2
di Savona, avente ad oggetto gli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune
[...]
di Albissola Marina Fg. 2 Mapp. 1075, Sub. 43 (appartamento) e Fg. 2 Mapp. 1075, Sub.
47 (autorimessa), stipulato tra il Sig. e la Sig.ra , CP_1 Parte_1
dichiarando inefficace nei confronti dell'attrice il predetto atto di disposizione del patrimonio, nonché tutti gli atti prodromici e conseguenziali.
3) Vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali”.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio affermava di avere stipulato col un CP_2 CP_1
contratto preliminare avente per oggetto la cessione delle quote della Il Parte_2
cessionario per sé ed aventi causa si impegnava a far cancellare le garanzie personali che a sua tempo, aveva prestato a favore di terzi nell'interesse della Società. In fatti la CP_2
società aveva richiesto ed ottenuto da Ubi Banca un mutuo fondiario, garantito da ipoteca.
che all'epoca era ancora socia di aveva prestato fideiussione a favore CP_2 Parte_2 della Banca, a garanzia del 25% dell'importo del mutuo: quale fideiussione avrebbe dovuto essere cancellata per iniziativa del come espressamente pattuito nel contratto CP_1
preliminare. Successivamente aveva appreso che la fideiussione non era stata CP_2 cancellata, nonostante l'impegno assunto dal e dai suoi aventi causa. Intanto, le parti CP_1
avevano sottoscritto una transazione con la quale il si impegnava a fare quanto era nelle CP_1
sue possibilità per far cancellare la fideiussione rilasciata da a favore della Banca. CP_2
Inopinatamente l'attrice aveva scoperto che prima della stipula della transazione il CP_1
aveva compiuto un atto di disposizione del suo patrimonio, consistente nella donazione alla moglie di un immobile sito in Albissola Marina, che pregiudicava le Parte_1 ragioni dei creditori. Pertanto, chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art.2901 C.C. I convenuti, costituendosi in giudizio, eccepivano – tra l'altro – che l'atto di disposizione non costituiva una donazione, ma un atto oneroso, posto in essere a favore della in adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza di divorzio, che Pt_1 aveva previsto l'obbligo del marito di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile. Il
Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale in
3 accoglimento della domanda attrice, dichiarava l'inefficacia dell'atto in contestazione.
Condannava i convenuti solidalmente al pagamento delle spese. La ha proposto appello Pt_1
contro la sentenza del Tribunale, col quale nega la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attrice. resiste in giudizio, opponendosi CP_2 all'accoglimento dell'impugnazione. Ha anche proposto appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale della . Il ha aderito all'appello della Pt_1 CP_1
. La causa è stata riservata alla decisione della Corte all'udienza del 12.06.2025, Pt_1 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Col primo motivo la difesa dell'appellante nega l'esistenza in capo a di un credito CP_2 tutelabile col ricorso all'azione revocatoria. Questa infatti è destinata a conservare la garanzia patrimoniale dei debitori: è preordinata quindi a tutelare i crediti di natura pecuniaria che possano trovare soddisfazione sul patrimonio del debitore. Nella fattispecie, invece, dalla pattuizione intercorsa tra le parti è sorta una obbligazione di facere infungibile, avente per oggetto la liberazione di dalla garanzia fideiussoria, non suscettibile di esecuzione CP_2
in forma specifica sul patrimonio del debitore.
Il motivo è infondato. Come ha affermato il Tribunale, l'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. Nella fattispecie, certamente il ha assunto un'obbligazione CP_1
nei confronti di Ancorchè essa non abbia per oggetto il pagamento di una somma CP_2
di denaro, ma un facere infungibile, in caso di inadempimento dell'obbligazione e di escussione della garanzia fideiussoria da parte della Banca, ha l'aspettativa ad CP_2
essere manlevato dal per il credito vantato dalla Banca e per quanto abbia dovuto CP_1
eventualmente pagare in adempimento della garanzia fideiussoria. Questa aspettativa, che attribuisce un contenuto economico ed un oggetto pecuniario al diritto di è CP_2 sicuramente tutelabile nei confronti del debitore col ricorso all'azione revocatoria. Non vi sono poi ragioni sufficienti per affermare che la garanzia fideiussoria sia estinta e non possa più essere azionata dalla Banca: quale eventualità avrebbe dovuto essere provata dall'appellante, che la eccepisce in giudizio, ma di essa non v'è alcuna prova in atti.
4 Col secondo motivo l'appellante osserva che il Tribunale ha qualificato l'atto costituente oggetto dell'azione revocatoria come un atto oneroso anteriore all'insorgenza del credito, per il quale la legge richiede – come elemento soggettivo per l'accoglibilità dell'azione – la dolosa preordinazione del debitore e la partecipazione dolosa del terzo contraente. Ma nella fattispecie mancherebbe del tutto la prova del dolo specifico della Suffia, che avrebbe dovuto essere fornita dall'attrice, e che il Tribunale ha tratto immotivatamente da indizi deboli ed inconcludenti, inidonei a provare la conoscenza del debito e la partecipatio fraudis della contraente.
Innanzi tutto, il fatto che l'attore avesse dedotto l'anteriorità del credito rispetto al compimento dell'atto dispositivo oggetto della revocatoria, ed il Tribunale abbia ritenuto invece che l'insorgenza del credito fosse posteriore al compimento dell'atto, non costituisce un allargamento indebito dell'oggetto del processo, con conseguente allargamento del regime probatorio a favore dell'attore; al contrario costituisce un restringimento del thema decidendum con conseguente irrigidimento del regime probatorio a scapito dell'attore: intanto, nel fatto che il Tribunale abbia modificato d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto non può ravvisarsi una lesione del contraddittorio a danno dei convenuti.
Il motivo d'appello è infondato nel merito.
La Corte di Cassazione ha statuito che la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente (coniugi) è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della participatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente in-verosimile che il terzo contraente non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. Nella fattispecie – come ha rilevato il Tribunale – la Pt_1
era già stata coinvolta nelle operazioni societarie del marito, onde appare estremamente improbabile che essa non fosse a conoscenza dei rapporti intercorsi tra il marito e la CP_2
e non abbia inteso partecipare all'operazione, consistente nel trasferimento dell'immobile, per trarne essa medesima un vantaggio economico e nel contempo favorire l'ex marito. Non costituisce un ostacolo all'accoglimento dell'azione l'esistenza tra le parti di un accordo intervenuto nel giudizio di divorzio, ancorchè recepito dalla sentenza del Tribunale, volto a sostituire la corresponsione mensile dell'assegno di divorzio col trasferimento alla ex moglie
- una tantum – della proprietà di un immobile. Invero, l'atto col quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, od in sede divorzile, trasferisca all'altro il diritto di proprietà su di un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo nella circostanza che l'atto sia stato posto in
5 essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Intanto, il trasferimento immobiliare trae origine dalla libera determinazione di volontà delle parti, e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti del creditore: talché l'accordo separativo o divorzile costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligazione idonea a giustificare l'applicazione dell'art.2901 co.3 C.C.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale - liquida a favore di le spese del presente grado del giudizio. Il rigetto dell'appello principale assorba CP_2
l'appello incidentale subordinato della CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa d'appello promossa da:
APPELLANTE Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Amedeo Caratti per mandato in atti CP_1
APPELLATO
e
APPELLATA CP_2
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna e solidalmente a rimborsare a le Parte_1 CP_1 CP_2
spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro
10.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
6 Genova, 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
7