Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2024, n. 13555
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Sentenza 15 maggio 2024

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Il provvedimento in esame è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza n. 8590/2022, pubblicata il 15 maggio 2024. Le parti coinvolte sono un ricorrente, che ha agito in esecuzione di un assegno bancario insoluto, e una società che ha opposto l'esecuzione. Il ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano l'ammissibilità della prova testimoniale e l'omessa valutazione di documenti ritenuti decisivi.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che le censure formulate non rispettavano i requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza. In particolare, il Collegio ha evidenziato che l'omessa ammissione di prove non integra automaticamente un vizio di motivazione, a meno che non si dimostri che tali prove avrebbero potuto alterare in modo decisivo l'esito del giudizio. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese legali e ha applicato sanzioni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., evidenziando la manifesta inammissibilità del ricorso.

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Massime2

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2, deve rispondere al duplice, ma al tempo stesso connesso e complementare, carattere della "novità" e della "specialità", nel senso che deve essere conferita in data successiva alla formulazione della proposta sintetica di definizione ed avere ad oggetto il potere del difensore di porre in essere quello specifico atto processuale (c.d. procura ad actum).

Il requisito della "specialità" della procura necessaria per la presentazione dell'istanza di decisione, di cui al comma 2 dell'art. 380-bis c.p.c., può essere soddisfatto dalla congiunzione (cd. "collocazione topografica") tra la procura rilasciata con firma autenticata dall'avvocato e l'atto a cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, c.p.c., dovendosi, peraltro, escludere - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione - che sia necessaria una procura notarile.

Commentario1

  • 1Il procedimento per la decisione accelerata (art. 380Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 30 settembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2024, n. 13555
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13555
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo