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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/01/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2655/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CRAPIS ALESSIA, con elezione di domicilio in PORCIA (PN), BORGO DEI
GHERARDINI N. 5, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CANTIELLO GRAZIELLA, con elezione di domicilio in VIA
MOLINARI, 9 33170 PORDENONE, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15/09/2023
per parte ricorrente: “nel merito a) accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , celebrato a Poirino (TO) il Parte_1 Controparte_1
1 07.06.1986, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Poirino, anno 1986, parte II, serie A, n.10, con ordine di annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile;
b) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento per l'altro coniuge;
c) rigettarsi ogni altra domanda o pretesa avversaria. In ogni caso, spese di lite rifuse con CPA, IVA e rimborso forfettario, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato antistatario. In
via istruttoria Si richiama tutta la documentazione già dimessa. Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate”;
per parte resistente “1.Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.061986 in Poirino (TO), in data
07.06.1986 e trascritto tro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del suddetto Comune al n. 10, parte II, serie A, del Registro Atti di
Matrimonio dell'anno 1986, disponendosi le conseguenti comunicazioni allo stato civile;
2. Stabilire che il marito versi a favore della moglie un assegno divorzile pari ad Euro 120,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici .
3. Spese di lite rifuse”. Org_1
Motivi della decisione
Fatto
Con ricorso depositato il 06.12.2021 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Poirino (To), in data 07/06/1986, con;
ha dedotto di Controparte_1
vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 05.04.2019, che dalla loro unione erano nati i figli , e , maggiorenni ed economicamente autonomi, e che Per_1 Per_2 Per_3
era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Dal punto di vista economico, ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'autosufficienza delle parti e che nulla sia dovuto per il mantenimento
2 dell'altro coniuge.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda Controparte_1
divorzile, chiedendo per contro che sia stabilito un assegno divorzile a suo favore pari ad euro 220,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 9 maggio 2022, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, stabilendo a favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 120,00 mensili, ed ha nominato il Giudice
istruttore.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 settembre 2023,
previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Diritto
1. Status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 05.04.2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato
3 civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata da volta all'attribuzione di un assegno divorzile a Parte_2
proprio favore.
A tal proposito, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”.
Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il
giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
4 personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale,
ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza
5 reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, rispetto al tempo della separazione,
non svolge più attività lavorativa ed è in pensione dal 1° giugno 2021; ha documentato di aver percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito mensile netto medio pari a circa mille euro mensili (v. dichiarazione dei redditi allegata) ed ha documentato, altresì, che dal gennaio 2022 al novembre 2022
ha percepito un rateo di pensione pari ad una media di circa 1.300,00 euro mensili;
ha dichiarato di non essere proprietario di beni immobili e di non avere obbligazioni in essere per mutui e/o finanziamenti;
ha documentato di essere onerato per il versamento di un canone di locazione pari ad euro 350,00.
Dall'estratto di conto corrente allegato, inoltre, emerge che in data 14
settembre 2021 ha riscosso residuo di fondo pensione, per una somma pari ad
6 euro 33.593,11 e ha dichiarato di aver spese la somma per ripianare dei debiti maturati in costanza di matrimonio e per l'acquisito di autovettura;
ha dichiarato di non avere altri crediti per tfr, avendo scelto la predetta forma di accantonamento.
La resistente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2019 e
2020 un reddito mensile netto pari ad circa 1.200,00 euro (su base dodici), e nell'anno di imposta 2021 un reddito mensile netto medio pari ad euro
1.299,00 (su base dodici); ha dichiarato in udienza di essere obbligata per un versamento di un canone di locazione per € 350,00 mensili, esibendo contratto di locazione;
ha documentato di aver percepito da agosto 2022 ad ottobre 2022
un salario medio pari a circa euro 1.000,00; il documento allegato alla terza memoria (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) è stato depositato oltre i termini;
ha dichiarato di coabitare con il terzo dei figli, che è pacificamente autonomo economicamente e, dunque, può contribuire al ménage familiare.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, non è più
apprezzabile un significativo divario economico tra i coniugi, in quanto hanno entrate ed uscite sostanzialmente similari;
per quanto concerne la componente compensativa dell'assegno, non sono apprezzabili allegazioni difensive che facciano ritenere la sussistenza di un sacrificio da parte del coniuge richiedente delle proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari ed accrescere, così, il patrimonio dell'altro coniuge.
Da tutto quanto sinora esposto, deriva che la domanda di assegno divorzile a favore della parte resistente sarà rigettata , in quanto non ne sussistono i presupposti, mentre rimarranno fermi i provvedimenti assunti in corso di causa in quanto concernono il riconoscimento dell'assegno di mantenimento relativo alla separazione, fondato su presupposti legislativi e fattuali diversi,
come argomentato nell'ordinanza del 9 maggio 2022, cui si rinvia.
L'esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento di un assegno di
7 mantenimento (connesso alla separazione) a favore della moglie in corso di causa fino alla pronuncia del divorzio e in sede odierna il rigetto della domanda di assegno divorzile, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
in Poirino (To), in data 07/06/1986;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poirino (To) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 10, parte II, serie A);
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da nei Controparte_1
confronti di fermi restando i provvedimenti assunti in corso Parte_1
di causa;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 30/01/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2655/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CRAPIS ALESSIA, con elezione di domicilio in PORCIA (PN), BORGO DEI
GHERARDINI N. 5, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to CANTIELLO GRAZIELLA, con elezione di domicilio in VIA
MOLINARI, 9 33170 PORDENONE, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15/09/2023
per parte ricorrente: “nel merito a) accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e , celebrato a Poirino (TO) il Parte_1 Controparte_1
1 07.06.1986, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Poirino, anno 1986, parte II, serie A, n.10, con ordine di annotazione al competente Ufficiale di Stato Civile;
b) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla è dovuto a titolo di mantenimento per l'altro coniuge;
c) rigettarsi ogni altra domanda o pretesa avversaria. In ogni caso, spese di lite rifuse con CPA, IVA e rimborso forfettario, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato antistatario. In
via istruttoria Si richiama tutta la documentazione già dimessa. Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate”;
per parte resistente “1.Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 07.061986 in Poirino (TO), in data
07.06.1986 e trascritto tro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato
Civile del suddetto Comune al n. 10, parte II, serie A, del Registro Atti di
Matrimonio dell'anno 1986, disponendosi le conseguenti comunicazioni allo stato civile;
2. Stabilire che il marito versi a favore della moglie un assegno divorzile pari ad Euro 120,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici .
3. Spese di lite rifuse”. Org_1
Motivi della decisione
Fatto
Con ricorso depositato il 06.12.2021 ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Poirino (To), in data 07/06/1986, con;
ha dedotto di Controparte_1
vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata in data 05.04.2019, che dalla loro unione erano nati i figli , e , maggiorenni ed economicamente autonomi, e che Per_1 Per_2 Per_3
era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Dal punto di vista economico, ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'autosufficienza delle parti e che nulla sia dovuto per il mantenimento
2 dell'altro coniuge.
, costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda Controparte_1
divorzile, chiedendo per contro che sia stabilito un assegno divorzile a suo favore pari ad euro 220,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 9 maggio 2022, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, stabilendo a favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 120,00 mensili, ed ha nominato il Giudice
istruttore.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 settembre 2023,
previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Diritto
1. Status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 05.04.2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato
3 civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2. Assegno divorzile.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata da volta all'attribuzione di un assegno divorzile a Parte_2
proprio favore.
A tal proposito, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”.
Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il
giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
4 personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”; “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-
compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale,
ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza
5 reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, rispetto al tempo della separazione,
non svolge più attività lavorativa ed è in pensione dal 1° giugno 2021; ha documentato di aver percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito mensile netto medio pari a circa mille euro mensili (v. dichiarazione dei redditi allegata) ed ha documentato, altresì, che dal gennaio 2022 al novembre 2022
ha percepito un rateo di pensione pari ad una media di circa 1.300,00 euro mensili;
ha dichiarato di non essere proprietario di beni immobili e di non avere obbligazioni in essere per mutui e/o finanziamenti;
ha documentato di essere onerato per il versamento di un canone di locazione pari ad euro 350,00.
Dall'estratto di conto corrente allegato, inoltre, emerge che in data 14
settembre 2021 ha riscosso residuo di fondo pensione, per una somma pari ad
6 euro 33.593,11 e ha dichiarato di aver spese la somma per ripianare dei debiti maturati in costanza di matrimonio e per l'acquisito di autovettura;
ha dichiarato di non avere altri crediti per tfr, avendo scelto la predetta forma di accantonamento.
La resistente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2019 e
2020 un reddito mensile netto pari ad circa 1.200,00 euro (su base dodici), e nell'anno di imposta 2021 un reddito mensile netto medio pari ad euro
1.299,00 (su base dodici); ha dichiarato in udienza di essere obbligata per un versamento di un canone di locazione per € 350,00 mensili, esibendo contratto di locazione;
ha documentato di aver percepito da agosto 2022 ad ottobre 2022
un salario medio pari a circa euro 1.000,00; il documento allegato alla terza memoria (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) è stato depositato oltre i termini;
ha dichiarato di coabitare con il terzo dei figli, che è pacificamente autonomo economicamente e, dunque, può contribuire al ménage familiare.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile, non è più
apprezzabile un significativo divario economico tra i coniugi, in quanto hanno entrate ed uscite sostanzialmente similari;
per quanto concerne la componente compensativa dell'assegno, non sono apprezzabili allegazioni difensive che facciano ritenere la sussistenza di un sacrificio da parte del coniuge richiedente delle proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari ed accrescere, così, il patrimonio dell'altro coniuge.
Da tutto quanto sinora esposto, deriva che la domanda di assegno divorzile a favore della parte resistente sarà rigettata , in quanto non ne sussistono i presupposti, mentre rimarranno fermi i provvedimenti assunti in corso di causa in quanto concernono il riconoscimento dell'assegno di mantenimento relativo alla separazione, fondato su presupposti legislativi e fattuali diversi,
come argomentato nell'ordinanza del 9 maggio 2022, cui si rinvia.
L'esito del giudizio, che ha visto il riconoscimento di un assegno di
7 mantenimento (connesso alla separazione) a favore della moglie in corso di causa fino alla pronuncia del divorzio e in sede odierna il rigetto della domanda di assegno divorzile, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
in Poirino (To), in data 07/06/1986;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poirino (To) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 10, parte II, serie A);
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da nei Controparte_1
confronti di fermi restando i provvedimenti assunti in corso Parte_1
di causa;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 30/01/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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