Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 380/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Micol Amendolagine
e Alessandra Di Lecce ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Milano,
Via G.P. da Palestrina n. 6, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Seregno (MB), Via Corsica n. 17 rappresentato e difeso dall'avv. Annunziata Vanacore ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, C.so Plebisciti n. 12, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al suo mantenimento Parte_2 Pt_1
(considerati anche i suoi redditi autonomi indicati al punto xiv delle premesse), un assegno che – inizialmente e fino a che la moglie permarrà nella casa familiare – sarà pari a € 1.500,00 mensili, per 12 mensilità. L'assegno verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese a partire da febbraio 2025 e verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT (il mese di riferimento sarà febbraio). Il versamento sarà effettuato mediante bonifico bancario permanente con valuta al 5 di ogni mese a valere sul conto corrente intestato alla moglie avente IBAN [...]CC0010280748.
3. La casa familiare di Seregno rimarrà assegnata temporaneamente alla SI.ra , che avrà Pt_1 diritto di continuare ad abitarvi con il figlio sino al mese di febbraio 2027. Sino a che la Per_1 moglie permarrà nella casa familiare, il SI. continuerà a farsi interamente carico del Parte_2 pagamento di ogni onere e costo relativi alla casa familiare, incluse tutte le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le tasse relative all'immobile.
4. Quando - comunque entro e non oltre il mese di febbraio 2027 - la SI.ra si allontanerà Pt_1 definitivamente dalla casa familiare, questa tornerà nella piena disponibilità del SI. , Parte_2 che proseguirà pertanto a farsi carico integralmente di ogni relativo onere.
La SI.ra si trasferirà in un'abitazione di propria scelta, con tempestivo spostamento della Pt_1 propria residenza anagrafica nella nuova dimora.
5. Con decorrenza dal mese in cui la SI.ra si sarà trasferita altrove, l'assegno di contributo Pt_1 al suo mantenimento verrà incrementato a € 2.200,00 mensili, per 12 mensilità, e verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT (mese di riferimento rimarrà quello di febbraio). Il versamento sarà effettuato mediante bonifico bancario permanente con valuta al 5 di ogni mese a valere sul conto corrente intestato alla moglie avente IBAN [...]CC0010280748.
6. Con decorrenza dal mese in cui la SI.ra si sarà trasferita altrove, il SI. , Pt_1 Parte_2 in aggiunta all'assegno di mantenimento mensile di cui al punto 5, corrisponderà alla moglie un ulteriore importo di € 1.000,00 mensili a titolo di contributo forfettario alle spese di locazione che affronterà dopo il rilascio dell'abitazione familiare, somma che verrà rivalutata secondo l'indice
ISTAT ogni quattro anni.
7. Quando la SI.ra si trasferirà altrove, la stessa avrà diritto di asportare dalla casa Pt_1 familiare, oltre a tutti i suoi effetti personali, gli arredi e le suppellettili di cui all'elenco allegato e sottoscritto dai coniugi, che resteranno attribuiti in sua proprietà. Inoltre, la SI.ra si Pt_1 occuperà della migrazione della linea fissa e internet e della modifica del metodo di pagamento della bolletta Windtre, a lei intestata, trasferendo l'addebito – che attualmente avviene, in uno con le altre utenze, sulla carta di credito del SI. – sul proprio conto personale. Parte_2 Cont
8. Le giacenze del conto corrente cointestato acceso presso verranno divise tra i SI.ri Pt_1
e , così come i titoli presenti nel relativo conto deposito titoli collegato, entro e non Parte_2 oltre il 31.01.2025.
9. In particolare, quanto al conto corrente, alla SI.ra verrà attribuita la somma di € Pt_1
49.258,31, pari alla metà del saldo attivo del conto alla data del 12.12.2024 (ovverosia € 98.516,00) come indicato al punto xvii delle premesse e nei documenti allegati;
al marito verrà attribuito il saldo alla data della divisione, detratto quanto spettante alla moglie.
10. Quanto al conto deposito, i titoli presenti alla data del 12.12.2024, come indicato al punto xvii delle premesse e nei documenti allegati, verranno attribuiti al 50% a ciascun coniuge, previa formazione di due aggregati di titoli per quanto possibile omogenei per natura, rendimento, durata e controvalore, salvi eventuali conguagli in denaro che dovessero rendersi necessari. Si intende che le somme ricavate da eventuali operazioni di smobilizzo dei titoli operate dal 12.12.2024 fino alla divisione andranno divise al 50%. Cont 11. I coniugi collaboreranno per fornire istruzioni tempestive e condivise a per il buon fine delle operazioni di divisione e indicheranno a tempo debito le banche di destinazione del saldo del conto corrente e dei titoli a ciascuno attribuiti, provvedendo all'esito all'estinzione di entrambi i conti cointestati.
12. Il SI. verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio fino al Parte_2 Per_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno pari a € 700,00 mensili, per 12 mensilità. L'assegno verrà versato entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2025 e verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT (il mese di riferimento sarà febbraio). Sino a che il figlio vivrà con la madre, l'assegno verrà versato, quanto a € 450,00, mediante bonifico bancario permanente con valuta al 5 di ogni mese a valere sul conto corrente intestato alla SI.ra avente IBAN [...]CC0010280748; quanto a € 250,00, direttamente al figlio, Pt_1 sul conto corrente intestato allo stesso avente IBAN [...].
13. Oltre a ciò, il padre si farà carico del 100% delle spese extra-assegno per il figlio previste dalle
Linee guida del Tribunale di Monza.
14. Il SI. sposterà la propria residenza anagrafica entro e non oltre 30 giorni dalla Parte_2 sentenza di separazione. Tuttavia, sino a che la SI.ra rimarrà assegnataria della casa Pt_1 familiare, gli sarà consentito nei periodi in cui sarà a Seregno di utilizzare la taverna dell'immobile a uso ufficio, potendovi pernottare e di usare, in condivisione con la moglie, la lavatrice posta nel piano -1. Oltre a ciò il marito potrà usare un box per l'auto (quello a sinistra guardando l'ingresso)
e potrà avere accesso alla porzione del giardino dell'abitazione su cui affaccia la taverna.
15. A decorrere dal 01.02.2025 il SI. si impegna a non accedere al resto Parte_2 dell'abitazione se non per utilizzare la doccia nel bagno posto al primo piano e assente al piano -1.
Pertanto, entro il 31.01.2025 il SI. si impegna ad asportare dal piano superiore Parte_2
(escluso il bagno suddetto) i propri effetti personali, svuotando anche gli armadi presenti nella camera da letto matrimoniale.
16. Il SI. si impegna a mantenere, fino a che contrattualmente possibile, l'estensione Parte_2 delle coperture della polizza FASI, di cui è beneficiario, in favore della moglie e del figlio.
17. Il cane della famiglia, rimarrà intestato alla moglie sino a che questa continuerà a Per_2 risiedere nella casa familiare di Seregno e il SI. contribuirà al 50% alle spese per Parte_2
l'alimentazione, la toilettatura e le cure veterinarie e se ne occuperà nei periodi in cui è a
Seregno. Nei momenti di sua assenza gli altri familiari continueranno ad occuparsene come è stato sin qui. L'intestazione del cane passerà al SI. quando la SI.ra lascerà la Parte_2 Pt_1 casa familiare di Seregno per trasferirsi nella sua nuova residenza. Da quel momento la gestione del cane sarà di esclusiva responsabilità e competenza del SI. . Parte_2
18. Le autovetture in uso ai coniugi rimarranno nella disponibilità e proprietà del rispettivo intestatario, salvo l'Audi A2 Targa BR814AD, che rimarrà in uso al figlio . Per_1
19. Le spese legali saranno interamente compensate tra le parti, che si ripartiranno al 50% il costo del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo del presente ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 9 aprile 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 21.01.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio civile in
SS (MB) il 4 luglio 2015 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di SS
(MB), anno 2015, n. 13, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SS (MB), al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conSIlio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi