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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/09/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Rg n. 164/2018
Tribunale di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 26/09/2025 ore 12.23
E' comparso, nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Pischedda in proprio,
e nell'interesse di parte opposta, in sostituzione dell'Avv. Palitta, l'Avv. M.
Grazia Calvisi, i quali si riportano agli atti di causa, confermano le conclusioni ivi formulate e chiedono che la causa sia tenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera di consiglio;
alle ore 15.25 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164/2018 pendente tra
( , rapp.ta e difesa in proprio come in Parte_1 C.F._1 atti ed elett.te dom.ta in PALAU VIA CAPO D'ORSO 50
CONTRO
), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VIA ROMA 76 07026 OLBIA
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 12598/2017, notificato in data in data 22.12.17, con il quale l'opposta richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di €
7.517,04; in particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
nel merito eccepiva la non debenza delle somme pretese dal gestore ed, infine, chiedeva la riduzione delle tariffe, avendo l'opposta fornito acqua non potabile, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente si rileva come le eccezioni sollevate da parte attrice siano infondate e vadano respinte;
precisamente, in ordine all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n. 639 del 1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento.
La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti. In merito, si osserva che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006).
In ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione si rileva come anche la stessa sia infondata e debba essere rigettata. Invero, la CP_1
come più sopra evidenziato, ha la qualità di società in house;
pertanto la notifica posta in essere dalla medesima va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del
13.5.2011, e possa essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante CP_1
invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad ogni buon conto, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n.
3909/2016).
Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo della destinataria e quest'ultima ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività defensionale.
Orbene, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza nel merito dell'irregolarità lamentata (tale dovendosi intendere il vizio allegato essendo l'atto indirizzato esattamente al domicilio del destinatario con forme comunque previste dall'ordinamento), ciò comporterebbe come unica conseguenza l'eventuale nullità della notificazione, da ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Passando al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'opposta ha prodotto la fattura relativa al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha eccepito il malfunzionamento del contatore, circostanza che è stata peraltro pacificamente riconosciuta anche dall'opposta. Pertanto, l'espletata CTU ha consentito di quantificare i consumi dovuti dall'opponente sulla base dei consumi medi determinati per tipologia di utenza, precisamente la media tra il comune di Tempio Pausania e quello di Olbia, considerato che AU non risulta inserito nelle tabelle nazionali.
L'opponente proponeva, altresì, domanda di riduzione delle pretese di parte opposta sul presupposto della non potabilità dell'acqua fornita dalla CP_1
che merita anch'essa accoglimento. Ciò in ragione della non utilizzabilità
[...]
dell'acqua, essendo risultata non idonea per gli usi potabili nel periodo in esame, sulla base delle ordinanze allegate da parte opponente, con le quali veniva vietato l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dal gestore
(v. ordinanze sindacali in atti). CP_1
Risulta provato, pertanto, l'inadempimento dell'opposta, obbligata sulla base del contratto stipulato con l'utente ad assicurare che l'acqua erogata fosse potabile e, quindi, conforme alle disposizioni primarie e regolamentari vigenti in materia. Il contratto stipulato tra il gestore idrico e l'utente del servizio è, infatti, un contratto a prestazioni corrispettive. In cambio del servizio assicurato dal gestore, l'utente è tenuto a corrispondere il corrispettivo, rappresentato dalla tariffa. Né la natura di contratto a prestazioni corrispettive muta in considerazione del fatto che la tariffa non è il frutto di un accordo tra utente e gestore, ma è determinata dall'Autorità d'Ambito sulla base delle disposizioni normative di rango primario e secondario.
Con orientamento consolidato, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come il credito del gestore del servizio idrico non trovi titolo nell'esercizio di potestà impositiva, ma configuri piuttosto il corrispettivo previsto per il servizio garantito dal gestore stesso in forza di un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Alla luce dei chiarissimi principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione
e dalla stessa Corte costituzionale non può, pertanto, ritenersi, come vorrebbe la società che l'utente sia obbligato all'integrale pagamento della CP_1
tariffa anche nei casi in cui il gestore non abbia assicurato la corretta erogazione del servizio, avendo fornito, in dispregio delle obbligazioni contrattuali a suo carico, acqua non idonea al consumo umano.
Nel caso in esame, dunque, la pretesa del gestore di ottenere il pagamento integrale della tariffa deve ritenersi illegittima e, conseguentemente, la somma complessiva richiesta con la fattura contestata deve essere adeguatamente ridotta in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento.
Nel corso del giudizio, come detto, è stata espletata ctu, le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato Tribunale al fine di determinare la somma dovuta dall'opponente;
considerato che
il CTU ha rilevato l'incongruenza dei consumi indicati nella fattura e nello storico prodotto, che li rende perciò inattendibili, anche alla luce delle ammissioni di parte opponente (contatore non funzionante) la somma dovuta va rideterminata – così come accertato dal CTU – in ragione dei consumi medi dallo stesso indicati per l'utenza e con riduzione equitativa del 50% della tariffa in ragione della non potabilità dell'acqua somministrata, nella misura di € 753,53.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione, con conseguente liquidazione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, accertato il credito nella misura indicata dal CTU, condanna l'opponente al pagamento della somma di € 753,53 in favore di
CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 1.800,00, oltre spese vive, 15% per spese generali,
CPA e IVA se dovute, come per legge, nonché alla rifusione delle spese di ctu.
Tempio Pausania, 26/09/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
Tribunale di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 26/09/2025 ore 12.23
E' comparso, nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Pischedda in proprio,
e nell'interesse di parte opposta, in sostituzione dell'Avv. Palitta, l'Avv. M.
Grazia Calvisi, i quali si riportano agli atti di causa, confermano le conclusioni ivi formulate e chiedono che la causa sia tenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera di consiglio;
alle ore 15.25 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 164/2018 pendente tra
( , rapp.ta e difesa in proprio come in Parte_1 C.F._1 atti ed elett.te dom.ta in PALAU VIA CAPO D'ORSO 50
CONTRO
), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in VIA ROMA 76 07026 OLBIA
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento n. 12598/2017, notificato in data in data 22.12.17, con il quale l'opposta richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di €
7.517,04; in particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
nel merito eccepiva la non debenza delle somme pretese dal gestore ed, infine, chiedeva la riduzione delle tariffe, avendo l'opposta fornito acqua non potabile, con vittoria di spese ed onorari del giudizio. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando ogni avversa pretesa ed insistendo nella domanda.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.09.2025 con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente si rileva come le eccezioni sollevate da parte attrice siano infondate e vadano respinte;
precisamente, in ordine all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n. 639 del 1910 è esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento.
La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti. In merito, si osserva che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006).
In ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione si rileva come anche la stessa sia infondata e debba essere rigettata. Invero, la CP_1
come più sopra evidenziato, ha la qualità di società in house;
pertanto la notifica posta in essere dalla medesima va ritenuta legittima ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma 2, D.L. n. 70 del
13.5.2011, e possa essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) anche mediante CP_1
invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad ogni buon conto, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n.
3909/2016).
Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo della destinataria e quest'ultima ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività defensionale.
Orbene, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza nel merito dell'irregolarità lamentata (tale dovendosi intendere il vizio allegato essendo l'atto indirizzato esattamente al domicilio del destinatario con forme comunque previste dall'ordinamento), ciò comporterebbe come unica conseguenza l'eventuale nullità della notificazione, da ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Passando al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'opposta ha prodotto la fattura relativa al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha eccepito il malfunzionamento del contatore, circostanza che è stata peraltro pacificamente riconosciuta anche dall'opposta. Pertanto, l'espletata CTU ha consentito di quantificare i consumi dovuti dall'opponente sulla base dei consumi medi determinati per tipologia di utenza, precisamente la media tra il comune di Tempio Pausania e quello di Olbia, considerato che AU non risulta inserito nelle tabelle nazionali.
L'opponente proponeva, altresì, domanda di riduzione delle pretese di parte opposta sul presupposto della non potabilità dell'acqua fornita dalla CP_1
che merita anch'essa accoglimento. Ciò in ragione della non utilizzabilità
[...]
dell'acqua, essendo risultata non idonea per gli usi potabili nel periodo in esame, sulla base delle ordinanze allegate da parte opponente, con le quali veniva vietato l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua erogata dal gestore
(v. ordinanze sindacali in atti). CP_1
Risulta provato, pertanto, l'inadempimento dell'opposta, obbligata sulla base del contratto stipulato con l'utente ad assicurare che l'acqua erogata fosse potabile e, quindi, conforme alle disposizioni primarie e regolamentari vigenti in materia. Il contratto stipulato tra il gestore idrico e l'utente del servizio è, infatti, un contratto a prestazioni corrispettive. In cambio del servizio assicurato dal gestore, l'utente è tenuto a corrispondere il corrispettivo, rappresentato dalla tariffa. Né la natura di contratto a prestazioni corrispettive muta in considerazione del fatto che la tariffa non è il frutto di un accordo tra utente e gestore, ma è determinata dall'Autorità d'Ambito sulla base delle disposizioni normative di rango primario e secondario.
Con orientamento consolidato, infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito come il credito del gestore del servizio idrico non trovi titolo nell'esercizio di potestà impositiva, ma configuri piuttosto il corrispettivo previsto per il servizio garantito dal gestore stesso in forza di un rapporto contrattuale su basi paritetiche.
Alla luce dei chiarissimi principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione
e dalla stessa Corte costituzionale non può, pertanto, ritenersi, come vorrebbe la società che l'utente sia obbligato all'integrale pagamento della CP_1
tariffa anche nei casi in cui il gestore non abbia assicurato la corretta erogazione del servizio, avendo fornito, in dispregio delle obbligazioni contrattuali a suo carico, acqua non idonea al consumo umano.
Nel caso in esame, dunque, la pretesa del gestore di ottenere il pagamento integrale della tariffa deve ritenersi illegittima e, conseguentemente, la somma complessiva richiesta con la fattura contestata deve essere adeguatamente ridotta in misura proporzionale alla gravità dell'inadempimento.
Nel corso del giudizio, come detto, è stata espletata ctu, le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato Tribunale al fine di determinare la somma dovuta dall'opponente;
considerato che
il CTU ha rilevato l'incongruenza dei consumi indicati nella fattura e nello storico prodotto, che li rende perciò inattendibili, anche alla luce delle ammissioni di parte opponente (contatore non funzionante) la somma dovuta va rideterminata – così come accertato dal CTU – in ragione dei consumi medi dallo stesso indicati per l'utenza e con riduzione equitativa del 50% della tariffa in ragione della non potabilità dell'acqua somministrata, nella misura di € 753,53.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione, con conseguente liquidazione delle spese, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, accertato il credito nella misura indicata dal CTU, condanna l'opponente al pagamento della somma di € 753,53 in favore di
CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 1.800,00, oltre spese vive, 15% per spese generali,
CPA e IVA se dovute, come per legge, nonché alla rifusione delle spese di ctu.
Tempio Pausania, 26/09/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona