TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 15/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7037/2024 promossa da:
, rappresentat_ e difes_ dall'Avv. FATIGATO MICHELE e FATIGATO Parte_1
MARIA ANTONIA. ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. MASTROPIETRO GIOVANNI e FASCIA MICHELE. Resistenti
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 difesa come in atti
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 01/08/2024 la parte ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso la cartella di pagamento n. 04320210013772228000 notificata dall'agente della riscossione per conto dell' a mezzo della quale le si chiedeva Controparte_1 il pagamento di euro 17.214,06, a titolo di sanzioni di cui alla o.i. 212/2021. Eccepiva violazione dell'art. 24 co.
3 d.l.vo 46/99; nel merito contestava la ricorrenza dell'ipotesi sanzionatoria (peraltro già al vaglio nel giudizio nel quale la ordinanza aveva formato oggetto di specifica impugnazione).
La domanda veniva notificata anche al Concessionario che, tuttavia, non si costituiva.
Si costituiva_ ritualmente in giudizio l' , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di CP_1 cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Prodotti documenti la causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione probatoria;
le parti erano pertanto invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo;
con deposito della presente sentenza- con motivi contestuali- in modalità telematica
Osserva pagina 1 di 2 Non è fondato il richiamo all'articolo 24 co. 3 del d.l.vo 46/1999.
Vero è L'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede espressamente che se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo può essere eseguita solo in presenza del provvedimento esecutivo del giudice. Ciò comporta una vera e propria sospensione del procedimento di recupero del credito previdenziale: in ciò è evidente la volontà del legislatore che, per l'economicità e il buon andamento della pubblica amministrazione e della giustizia, vuole evitare una duplicazione di giudicati ed a tal fine prevede una temporanea carenza di potere dell'ente previdenziale di agire in esecuzione.
Tuttavia la disciplina della ordinanza ingiunzione è diversa, trattandosi di atto – messo in esecuzione mediante ruolo- che ha e mantiene efficacia esecutiva, salvo il caso che il giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza medesima non ne disponga la sospensione (ciò che pacificamente non è avvenuto nel caso al vaglio)
Nemmeno può il ricorrente, infine, in questa sede contestare la pretesa sanzionatoria, al vaglio nell'altro procedimento richiamato dallo stesso ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, già applicata la riduzione per la difesa interna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
di , che si liquidano in € 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
[...] CP_1 E' data lettura del dispositivo;
motivi contestuali;
con deposito in Cancelleria del presente provvedimento in modalità telematica.
Foggia, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 15/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7037/2024 promossa da:
, rappresentat_ e difes_ dall'Avv. FATIGATO MICHELE e FATIGATO Parte_1
MARIA ANTONIA. ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. MASTROPIETRO GIOVANNI e FASCIA MICHELE. Resistenti
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 difesa come in atti
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 01/08/2024 la parte ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso la cartella di pagamento n. 04320210013772228000 notificata dall'agente della riscossione per conto dell' a mezzo della quale le si chiedeva Controparte_1 il pagamento di euro 17.214,06, a titolo di sanzioni di cui alla o.i. 212/2021. Eccepiva violazione dell'art. 24 co.
3 d.l.vo 46/99; nel merito contestava la ricorrenza dell'ipotesi sanzionatoria (peraltro già al vaglio nel giudizio nel quale la ordinanza aveva formato oggetto di specifica impugnazione).
La domanda veniva notificata anche al Concessionario che, tuttavia, non si costituiva.
Si costituiva_ ritualmente in giudizio l' , eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di CP_1 cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Prodotti documenti la causa era ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruzione probatoria;
le parti erano pertanto invitate alla discussione all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo;
con deposito della presente sentenza- con motivi contestuali- in modalità telematica
Osserva pagina 1 di 2 Non è fondato il richiamo all'articolo 24 co. 3 del d.l.vo 46/1999.
Vero è L'art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede espressamente che se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo può essere eseguita solo in presenza del provvedimento esecutivo del giudice. Ciò comporta una vera e propria sospensione del procedimento di recupero del credito previdenziale: in ciò è evidente la volontà del legislatore che, per l'economicità e il buon andamento della pubblica amministrazione e della giustizia, vuole evitare una duplicazione di giudicati ed a tal fine prevede una temporanea carenza di potere dell'ente previdenziale di agire in esecuzione.
Tuttavia la disciplina della ordinanza ingiunzione è diversa, trattandosi di atto – messo in esecuzione mediante ruolo- che ha e mantiene efficacia esecutiva, salvo il caso che il giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza medesima non ne disponga la sospensione (ciò che pacificamente non è avvenuto nel caso al vaglio)
Nemmeno può il ricorrente, infine, in questa sede contestare la pretesa sanzionatoria, al vaglio nell'altro procedimento richiamato dallo stesso ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, già applicata la riduzione per la difesa interna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
di , che si liquidano in € 2.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
[...] CP_1 E' data lettura del dispositivo;
motivi contestuali;
con deposito in Cancelleria del presente provvedimento in modalità telematica.
Foggia, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 2 di 2