TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10299 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32149/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32149 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1979, con il patrocinio dell'avv. Margherita Fochetti, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
HI (PERÙ) il 20.08.1983, con il patrocinio dell'avv. Simona Martello, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, , premesso che Parte_1 con decreto di omologazione n. cronol. 5473/2022 del 17.03.2022 - RG n.
44687/2021, il Tribunale di Roma omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni della separazione previamente stabilite. A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione famigliare e chiedeva pertanto, a parziale modifica delle condizioni, disporsi in conformità a quanto di seguito riportato: “1) Modificare il punto g) dell'accordo di separazione che prevedeva: “ove per motivi lavorativi sia del padre, che della madre sarà necessario chiedere l'aiuto di una baby sitter per gestire la minore, la spesa rimarrà ad integrale carico del marito, che provvederà personalmente al pagamento o consegnerà l'importo alla moglie 24 ore prima della prestazione”; prevedendo che qualora i genitori avessero necessità di una baby sitter, provvederà al pagamento della medesima chi ha necessità della prestazione lavorativa di quest'ultima, pertanto, se la sig.ra ha necessità della baby sitter CP_1 dovrà pagarla personalmente, così, anche per il sig. 2) Eliminare la Pt_1 previsione di cui alla lettera h) dell'accordo di separazione ove era previsto: “per qualunque necessità, ove la madre sia in difficoltà economica, considerando che la stessa dovrà trasferirsi in altro immobile in locazione, il padre subentrerà economicamente per sostenere le spese necessarie”. 3) Modificare la previsione di cui alla lettera k) dell'accordo di separazione prevedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento da 300,00 a 200,00 euro mensili;
4) Modificare la previsione di cui alla lettera l) dell'accordo di separazione che prevedeva: “il sig. Pt_1 inoltre, si farà direttamente carico del saldo dell'importo della mensa scolastica per la figlia minore, oggi pari ad € 80,00 mensili, consegnando alla moglie
l'originale del bollettino saldato” prevedendo che la spesa relativa alla mensa scolastica sia imputata secondo le previsioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma. 5) Prevedere l'applicazione del Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle spese”. nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva il rigetto di tutte le richieste avanzate dal ricorrente, nonché, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di un mantenimento che comprenda anche la mensa scolastica della minore, confermare l'assegno di mantenimento oggi pari ad € 346,94 mensili con rivalutazione secondo gli indici Istat e in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle istanze avverse, disporre che sia la famiglia paterna, in particolare la nonna, a versare quanto necessario per le esigenze della minore.
All'udienza del 12.05.2025 le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice delegato, e il ricorrente precisava di aver costituito un nuovo nucleo familiare che non gli consentiva di mantenere invariati gli obblighi gravanti sullo stesso a favore della figlia minore nata dalla precedente relazione.
Alla medesima udienza, parte resistente, rinunciata la domanda come formulata nel proprio scritto difensivo, aderiva all'accordo proposto da di riduzione del Pt_1 contributo dovuto alla stessa, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, come di seguito indicato: “Le parti si accordano in ordine alla riduzione del contributo dovuto da Parte_1
a prevedendo che il mantenimento venga ridotto
[...] Controparte_1 ad euro 250,00 mensili, comprensivi di quanto dovuto per la mensa scolastica della minore. Le parti si sono accordate altresì sul consenso prestato dal sig. Pt_1 per il rilascio del passaporto in favore della figlia minore, a spese della controparte”.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica dell'accordo di cui al decreto di omologa n. cronol. 5473/2022 del
17.03.2022:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto, come riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 27.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32149 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1979, con il patrocinio dell'avv. Margherita Fochetti, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
HI (PERÙ) il 20.08.1983, con il patrocinio dell'avv. Simona Martello, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_2
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.07.2024, , premesso che Parte_1 con decreto di omologazione n. cronol. 5473/2022 del 17.03.2022 - RG n.
44687/2021, il Tribunale di Roma omologava le condizioni della separazione consensuale tra i coniugi, adiva l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni della separazione previamente stabilite. A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva che era mutata la situazione famigliare e chiedeva pertanto, a parziale modifica delle condizioni, disporsi in conformità a quanto di seguito riportato: “1) Modificare il punto g) dell'accordo di separazione che prevedeva: “ove per motivi lavorativi sia del padre, che della madre sarà necessario chiedere l'aiuto di una baby sitter per gestire la minore, la spesa rimarrà ad integrale carico del marito, che provvederà personalmente al pagamento o consegnerà l'importo alla moglie 24 ore prima della prestazione”; prevedendo che qualora i genitori avessero necessità di una baby sitter, provvederà al pagamento della medesima chi ha necessità della prestazione lavorativa di quest'ultima, pertanto, se la sig.ra ha necessità della baby sitter CP_1 dovrà pagarla personalmente, così, anche per il sig. 2) Eliminare la Pt_1 previsione di cui alla lettera h) dell'accordo di separazione ove era previsto: “per qualunque necessità, ove la madre sia in difficoltà economica, considerando che la stessa dovrà trasferirsi in altro immobile in locazione, il padre subentrerà economicamente per sostenere le spese necessarie”. 3) Modificare la previsione di cui alla lettera k) dell'accordo di separazione prevedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento da 300,00 a 200,00 euro mensili;
4) Modificare la previsione di cui alla lettera l) dell'accordo di separazione che prevedeva: “il sig. Pt_1 inoltre, si farà direttamente carico del saldo dell'importo della mensa scolastica per la figlia minore, oggi pari ad € 80,00 mensili, consegnando alla moglie
l'originale del bollettino saldato” prevedendo che la spesa relativa alla mensa scolastica sia imputata secondo le previsioni del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma. 5) Prevedere l'applicazione del Protocollo d'Intesa per la regolamentazione delle spese”. nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto e chiedeva il rigetto di tutte le richieste avanzate dal ricorrente, nonché, in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di un mantenimento che comprenda anche la mensa scolastica della minore, confermare l'assegno di mantenimento oggi pari ad € 346,94 mensili con rivalutazione secondo gli indici Istat e in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle istanze avverse, disporre che sia la famiglia paterna, in particolare la nonna, a versare quanto necessario per le esigenze della minore.
All'udienza del 12.05.2025 le parti comparivano personalmente innanzi al Giudice delegato, e il ricorrente precisava di aver costituito un nuovo nucleo familiare che non gli consentiva di mantenere invariati gli obblighi gravanti sullo stesso a favore della figlia minore nata dalla precedente relazione.
Alla medesima udienza, parte resistente, rinunciata la domanda come formulata nel proprio scritto difensivo, aderiva all'accordo proposto da di riduzione del Pt_1 contributo dovuto alla stessa, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti, come di seguito indicato: “Le parti si accordano in ordine alla riduzione del contributo dovuto da Parte_1
a prevedendo che il mantenimento venga ridotto
[...] Controparte_1 ad euro 250,00 mensili, comprensivi di quanto dovuto per la mensa scolastica della minore. Le parti si sono accordate altresì sul consenso prestato dal sig. Pt_1 per il rilascio del passaporto in favore della figlia minore, a spese della controparte”.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa,
a modifica dell'accordo di cui al decreto di omologa n. cronol. 5473/2022 del
17.03.2022:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di separazione in conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto, come riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 27.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi