Sentenza 24 agosto 1983
Massime • 2
Poiché l'assegno bancario non è uno strumento di credito bensì un mezzo di pagamento del debito scaduto,l'emittente di assegni che richieda la restituzione della somma portata dall'assegno deducendo la sussistenza di un suo credito nei confronti del prenditore, è tenuto a dedurre e provare i fatti sui quali tale sua pretesa creditoria si fonda, mentre il convenuto che si limiti alla semplice contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, senza proporre eccezioni in senso tecnico, non è tenuto ad assolvere alcun Onere probatorio, ne' a sopperire - mediante l'impostazione e lo sviluppo di proprie difese - alle lacune, perplessità e contraddizioni dell'avversa esposizione dei fatti. ( V 1730/77, mass n 385445).*
I fatti costitutivi dell'indebito oggettivo, la cui dimostrazione è a carico dell'attore, sono non soltanto l'effettuazione di un pagamento e l'insussistenza di un determinato rapporto obbligatorio tra il solvens e l'accipiens, ma anche il collegamento eziologico tra detti elementi, e cioè l'effettuazione del pagamento in adempimento di quell'insussistente rapporto, con la conseguente esclusione di tutela del solvens sulla base della ipotizzata, mera inesistenza di un qualsiasi suo debito, essendo invece indispensabile che egli precisi il rapporto giuridico che abbia indotto al pagamento privo di causa debendi. ( V 723/78, mass n 390064; ( V 3003/73, mass n 366695; ( V 91/72, mass n 355796; ( V 1236/71, mass n 351397).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/1983, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1983 |
Testo completo
Poiché l'assegno bancario non è uno strumento di credito bensì un mezzo di pagamento del debito scaduto,l'emittente di assegni che richieda la restituzione della somma portata dall'assegno deducendo la sussistenza di un suo credito nei confronti del prenditore, è tenuto a dedurre e provare i fatti sui quali tale sua pretesa creditoria si fonda, mentre il convenuto che si limiti alla semplice contestazione del fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, senza proporre eccezioni in senso tecnico, non è tenuto ad assolvere alcun Onere probatorio, ne' a sopperire - mediante l'impostazione e lo sviluppo di proprie difese - alle lacune, perplessità e contraddizioni dell'avversa esposizione dei fatti. ( V 1730/77, mass n 385445).*