Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 842/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile- settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 842/2020, al quale è stato riunito il procedimento iscritto al n.
R.G. 3032/2020
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco NACCARATO, giusta procura Parte_1
in atti
- parte ricorrente -
E rappresentato e difeso Controparte_1
dagli Avv.ti Marcello CARNOVALE, Carmela FILICE, Stefania DI CATO, Umberto FERRATO e
Giulia RENZETTI, giusta procura in atti
- parte resistente –
Fatto e motivi della decisione
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, depositati rispettivamente in data 2/3/2020 e 1/10/2020, la parte ricorrente ha affermato di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura per 102 giornate nell'anno 2009, alle dipendenze dell'azienda agricola Chefalo;
ha lamentato l'infondatezza CP_ della richiesta restitutoria inviata da in data 31/10/2019, della somma erogata a titolo di indennità di malattia anno 2010, con riferimento alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2009, CP_ nonché l'infondatezza della richiesta restitutoria inviata da in data 18/4/2018, della somma erogata a titolo di indennità di malattia e maternità anno 2010, con riferimento alle giornate di lavoro
Costituitasi la parte resistente , ha eccepito, in via preliminare, la decadenza dalla proposizione CP_1 dell'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n. 98, convertito nella l. 15.7.2011, n.
111 e dell'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito nella l. 11.3.1970, n. 83, la decadenza ex art 47
DPR 30 aprile 1970, n. 639, l'improponibilità del giudizio, ove manchi la prova di aver proposto all' le domande amministrative, l'improcedibilità ai sensi dell'art 443 cpc, nell'ipotesi in cui CP_1 parte ricorrente non dia prova di aver esperito l'iter del ricorso amministrativo, e l'inammissibilità per violazione dell'art. 414 c.p.c.
Nel merito, l'istituto resistente ha domandato il rigetto di tutte le domande promosse per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricola, ai fini dell'accertamento dell'indebito e del conseguente diritto della ricorrente alla percezione ed alla non restituzione delle indennità pretese, a fronte del disconoscimento delle giornate di lavoro, per l'anno
2010, in virtù di verbale ispettivo.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
Innanzitutto, è da premettere che il presente giudizio è teso all'accertamento dell'indebito, ovvero della somma erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2010, con riferimento alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2010, disconosciute in base all'esito ispettivo dell'accertamento sulla OTA Cosmin Florian, nonché all'accertamento dell'indebito, ovvero della somma erogata a titolo di malattia agricola per l'anno 2010.
In via preliminare ed assorbente, deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale, già iscritta al n. R.G. 842/2020, per mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza del diritto preteso.
In concreto, in caso di indebito previdenziale, ed in particolare in caso di indebito per prestazioni temporanee in agricoltura, grava proprio sul lavoratore, in quanto accipiens, la prova della sussistenza del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali già riscosse ovvero la prova di aver svolto lavoro subordinato, a titolo oneroso, in agricoltura e degli altri elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee erogate e percepite.
La parte ricorrente, infatti, non ha assolto l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto di lavoro e di avere i requisiti per poter usufruire delle indennità pretese (cfr. Cass. 02.08.2012, n.
13877, così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt., n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto, qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto, in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti, che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse
(cfr. Cass. 11.02.2016, n. 2739, così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs., n. 375, del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
In effetti, la ricorrente non ha provato né offerto di provare di aver realmente maturato le giornate nell'anno 2010 per avere diritto all'indennità di disoccupazione agricola anno 2010.
Pertanto, l'indebito per cui è causa (disoccupazione agricola anno 2010) è conseguente alla mancanza CP_ del requisito contributivo per l'anno 2010 (v. documentazione da cui risulta che il debito sorge in seguito alla mancanza del requisito richiesto, ovvero le giornate di lavoro nell'anno 2010, che risultano cancellate a seguito di accertamento ispettivo).
La prova dei fatti costitutivi del diritto a percepire e/o trattenere le prestazioni agricole indebitamente erogate non è stata fornita, sussistendo un difetto di allegazione. Infatti, la ricorrente ha dedotto l'esistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno 2009 per 102 giornate (ma non chiede di provare né prova l'esistenza di tale rapporto di lavoro), mentre il recupero dell'indennità di disoccupazione 2010 scaturisce, invece, dalla mancanza del requisito contributivo del 2010, sul quale la ricorrente nulla deduce (non deduce l'esistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura per l'anno
2010, né il diritto all'iscrizione negli elenchi OTD per l'anno 2010).
Pertanto, la parte ricorrente, nel procedimento già iscritto al n. R.G. 842/2020, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, risultando omessa la prova del dedotto rapporto lavorativo per il numero di giornate necessario.
Né potrebbe darsi rilievo alle produzioni documentali offerte dalla parte ricorrente, comunque inconferenti perché relative ad un rapporto di lavoro del 2009 con la ditta Chefalo, che non rileva ai fini della disoccupazione anno 2010. Anzi, proprio dall'estratto contributivo, emerge l'assenza di giornate per l'anno 2010.
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'indebito relativo alla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2010.
Relativamente al procedimento originariamente iscritto al n. R.G. 3032/2020, poi riunito, l'indebito CP_ di cui alla missiva del 10/03/2020 deriva dalla sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
184/2020, n. R.G. 816/2017 (sull'opposizione al pignoramento presso terzi, che ha accolto CP_ l'opposizione proposta dall' e dichiarato l'insussistenza originaria del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale esaminato, ovvero la sentenza del
Tribunale di Castrovillari ex Rossano n. R.G. 1193/2011) favorevole all'istituto, per recuperare quanto corrisposto a seguito del pignoramento nel frattempo eseguito.
Pertanto, in forza della sentenza citata, di accoglimento dell'opposizione avanzata dall' , CP_1
l'esecuzione del pignoramento è stata effettuata in mancanza di valido titolo esecutivo.
In particolare, come risulta dalla documentazione in atti e dal contenuto degli scritti difensivi
CP_ dell' la parte ricorrente, con lo stesso titolo (ovvero la sentenza del Tribunale di Castrovillari ex
Rossano n. R.G. 1193/2011), aveva già effettuato un precedente pignoramento nel 2015, non opposto, conclusosi con l'ordinanza di assegnazione con la quale veniva riconosciuta l'indennità di disoccupazione anno 2009, domanda 2010, indennità che non è in contestazione.
Il secondo pignoramento, opposto, (opposizione decisa con sentenza del Tribunale di Castrovillari n.
184/2020, n. R.G. 816/2017 in atti), aveva ad oggetto, invece, l'indennità di malattia per l'anno 2010, erogata (in esecuzione del pignoramento) per € 2.153,00, poi risultata indebita per effetto dell'accoglimento dell'opposizione dell' . CP_1
CP_ Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'indebito di cui alla missiva del 10/03/2020. Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott.
Giordano Avallone- in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza le domande azionate da parte ricorrente;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Castrovillari, 27 marzo 2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021