CASS
Sentenza 22 marzo 2021
Sentenza 22 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2021, n. 10984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10984 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/04/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO Penale Sent. Sez. 5 Num. 10984 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: ZAZA CARLO Data Udienza: 05/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Diego Brancia in sostituzione dell'avv. Paola IL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. RA IL ricorre avverso l'ordinanza del 8 aprile 2020 con la quale il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto dallo IL avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 31 dicembre 2019, reiettiva dell'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti dello IL per il reato di associazione di tipo mafioso. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto dell'eccezione di inefficacia della misura cautelare in conseguenza della nullità dell'interrogatorio di garanzia per omessa notifica del relativo avviso al difensore di fiducia dell'indagato avv. IN VI, nominato dall'indagato il 19 dicembre 2019 unitamente all'avv. Paola IL, erroneamente motivato con l'essere stata la prestazione difensiva assicurata dal difensore presente all'interrogatorio, nel momento in cui la nullità era in quella sede immediatamente eccepita dall'avv. IL. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Nel provvedimento impugnato si osservava che, come risultava dal verbale dell'interrogatorio di garanzia testualmente riportato nell'ordinanza, in quella sede l'indagato, premesso che fino a tale data erano suoi difensori gli avvocati IN VI e OL IL, e preso atto che l'avv. VI non era presente, dichiarava di nominare l'avv. Pietro Chiodo non confermando la nomina dell'avv. VI;
e che, non ravvisandosi in tale situazione alcuna lesione dei diritti della difesa, la nomina dell'avv. Chiodo, formulata nella consapevolezza che l'assenza dell'avv. VI era dovuta ad un difetto di notifica, derivante dall'eccezione in tal senso proposta in quella stessa sede dall'avv. IL, comportava implicita 2 revoca della nomina dell'avv. VI, ulteriormente confermata dalla circostanza per la quale sia l'avv. Chiodo che l'avv. IL proponeva nella stessa occasione istanza di revoca della misura cautelare. L'argomentazione del Tribunale è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale si ha revoca implicita di un difensore, per comportamento concludente, nel caso in cui l'indagato nomini altri difensori in eccedenza rispetto a quanto consentito dalla legge processuale e questi ultimi lo assistano continuativamente nel corso del procedimento (Sez. 1, n. 12876 del 06/03/2009, Lanzino, Rv. 243490). In effetti, constatata l'assenza all'interrogatorio di garanzia dell'avv. VI, l'indagato nominava immediatamente un terzo difensore nella persona dell'avv. Chiodo;
e quest'ultimo, unitamente all'avv. Paola IL, esercitava concretamente la difesa proponendo non solo l'istanza di revoca della misura a cui si accenna nel provvedimento impugnato, ma anche lo stesso ricorso in discussione. Il difensore nominato in eccedenza ha assistito pertanto continuamente l'indagato congiuntamente ad uno dei difensori in precedenza nominati;
realizzandosi in tal modo la condizione di revoca implicita, indicata dalla condivisibile giurisprudenza appena menzionata, nei confronti dell'altro dei difensori originari, non più coinvolto nell'esercizio della difesa dello IL. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 05/11/2020 Il Consigliere ensore Il Presidente Carlo M .a ES
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Diego Brancia in sostituzione dell'avv. Paola IL, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. RA IL ricorre avverso l'ordinanza del 8 aprile 2020 con la quale il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto dallo IL avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 31 dicembre 2019, reiettiva dell'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti dello IL per il reato di associazione di tipo mafioso. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto dell'eccezione di inefficacia della misura cautelare in conseguenza della nullità dell'interrogatorio di garanzia per omessa notifica del relativo avviso al difensore di fiducia dell'indagato avv. IN VI, nominato dall'indagato il 19 dicembre 2019 unitamente all'avv. Paola IL, erroneamente motivato con l'essere stata la prestazione difensiva assicurata dal difensore presente all'interrogatorio, nel momento in cui la nullità era in quella sede immediatamente eccepita dall'avv. IL. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Nel provvedimento impugnato si osservava che, come risultava dal verbale dell'interrogatorio di garanzia testualmente riportato nell'ordinanza, in quella sede l'indagato, premesso che fino a tale data erano suoi difensori gli avvocati IN VI e OL IL, e preso atto che l'avv. VI non era presente, dichiarava di nominare l'avv. Pietro Chiodo non confermando la nomina dell'avv. VI;
e che, non ravvisandosi in tale situazione alcuna lesione dei diritti della difesa, la nomina dell'avv. Chiodo, formulata nella consapevolezza che l'assenza dell'avv. VI era dovuta ad un difetto di notifica, derivante dall'eccezione in tal senso proposta in quella stessa sede dall'avv. IL, comportava implicita 2 revoca della nomina dell'avv. VI, ulteriormente confermata dalla circostanza per la quale sia l'avv. Chiodo che l'avv. IL proponeva nella stessa occasione istanza di revoca della misura cautelare. L'argomentazione del Tribunale è conforme al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale si ha revoca implicita di un difensore, per comportamento concludente, nel caso in cui l'indagato nomini altri difensori in eccedenza rispetto a quanto consentito dalla legge processuale e questi ultimi lo assistano continuativamente nel corso del procedimento (Sez. 1, n. 12876 del 06/03/2009, Lanzino, Rv. 243490). In effetti, constatata l'assenza all'interrogatorio di garanzia dell'avv. VI, l'indagato nominava immediatamente un terzo difensore nella persona dell'avv. Chiodo;
e quest'ultimo, unitamente all'avv. Paola IL, esercitava concretamente la difesa proponendo non solo l'istanza di revoca della misura a cui si accenna nel provvedimento impugnato, ma anche lo stesso ricorso in discussione. Il difensore nominato in eccedenza ha assistito pertanto continuamente l'indagato congiuntamente ad uno dei difensori in precedenza nominati;
realizzandosi in tal modo la condizione di revoca implicita, indicata dalla condivisibile giurisprudenza appena menzionata, nei confronti dell'altro dei difensori originari, non più coinvolto nell'esercizio della difesa dello IL. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 05/11/2020 Il Consigliere ensore Il Presidente Carlo M .a ES