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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6008/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da con l'avv. Massimiliano Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.6.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 20.11.2023 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio ha, infatti, accertato che l'istante
è affetto da patologia (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) la quale, pur potendosi considerare malattia professionale, determina un danno biologico del 5%, inferiore quindi alla soglia minima indennizzabile del 6%
stabilita dall'art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Le conclusioni del consulente, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell'istante quelle peritali come liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all' le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6008/2024
r.g., decisa nell'udienza del 6.5.2025, promossa da con l'avv. Massimiliano Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.6.2024, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 20.11.2023 ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio ha, infatti, accertato che l'istante
è affetto da patologia (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) la quale, pur potendosi considerare malattia professionale, determina un danno biologico del 5%, inferiore quindi alla soglia minima indennizzabile del 6%
stabilita dall'art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38.
Le conclusioni del consulente, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, mentre vanno poste in via definitiva a carico dell'istante quelle peritali come liquidate.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all' le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 6.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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