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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2966/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA LU Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI UL Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2966/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il 6 Parte_1 C.F._1 marzo 1981 e residente in [...] piano 2
e
C.F. , nato a [...] il 1° marzo 1982 e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eva Del Sordo, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 settembre 2007 in Parte_2
1 ME (RM) e precisando che dall'unione è nato il figlio (il 6 Persona_1 marzo 2012) - essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale iscritto al R.G.N. 3109/2024 V.G. del Tribunale di Tivoli definito con sentenza n. 198/2024 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisto il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 3 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. La casa familiare, sita in Monterotondo (Roma), Via dei Pionieri n. 3, piano
II°, di proprietà esclusiva della Sig.ra , resterà definitivamente Parte_1 assegnata in godimento alla moglie, la quale ivi resterà a vivere unitamente al figlio minore . Per_1
2. Il figlio minore rimarrà collocato presso la madre e resterà Persona_1 affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, alla salute e all'educazione dello stesso, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, dei desideri e delle aspirazioni del figlio.
3. Il padre continuerà a vedere e tenere con sé il figlio secondo i più ampi Per_1 diritti di visita, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e le necessità di vita del ragazzo.
In ogni caso, il Sig. potrà avere e tenere con sé il minore: Parte_2
a) un pomeriggio a settimana, individuato nel giorno venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19,00, allorquando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) due fine settimana al mese, dalle ore 10,00 del sabato mattina (o in eventuale diverso orario concordato tra i genitori), allorquando il bambino verrà prelevato dal padre presso la casa materna, sino alle ore 17,30 della domenica immediatamente successi va (o in eventuale diverso orario concordato tra i genitori), allorquando il bambino verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
c) durante le ferie estive per un periodo di quindici giorni (continuativo e/o frazionato in n. 2 settimane separate, previo accordo tra i genitori) che egli avrà
2 cura di concordare con la madre entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno;
d) durante le festività natalizie per un periodo di sette giorni (continuativo e/o frazionato, previo accordo tra i genitori) che egli avrà cura di concordare con la madre, con intesa che, in ogni caso, il figlio passerà alternativamente di anno in anno il giorno 24 Dicembre ed il Giorno 01 Gennaio con un genitore, ed il Giorno con 25 Dicembre ed il giorno 31 Dicembre con l'altro genitore;
il figlio passerà con i genitori alternativamente di anno in anno il giorno dell'Epifania;
e) per le festività pasquali, il minore passerà alternativamente di anno in anno la
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
f) ogni altra ricorrenza religiosa e civile sarà trascorsa dal figlio in maniera alternata di anno in anno con i genitori;
g) il giorno del compleanno del bambino sarà festeggiato da entrambi i genitori, con un'unica festa o con due feste separate.
4. I coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale già all'epoca della loro separazione personale, non avendo ormai più nulla a pretendere al riguardo l'uno dall'altra, e stante la loro autosufficienza ed indipendenza economica, essi continueranno pertanto a provvedere ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento.
5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , entro e non oltre Parte_2 Parte_1 il giorno 27 (ventisette) di ciascun mese, l'importo mensile di Euro 400,00
(EuroQuattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore
. Per_1
Tale importo – da versarsi alla moglie alle seguenti coordinate IBAN: IT 47 D 02008
39242 000107116560 – sarà rivalutabile annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT, come per legge.
6. Il padre contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, secondo quanto indicato nel noto
Protocollo d'Intesa con il Foro di Tivoli, che viene sottoscritto da entrambi i coniugi per presa vis ione ed espressa accettazione (All. 27).
7. Stante il collocamento del figlio presso la madre, i ricorrenti concordano espressamente che l'assegno unico corrisposto dall' mensilmente per il minore CP_1
(ad oggi pari ad Euro 214,00 circa) continui ad essere percepito interamente dalla
3 madre in ragione del 100%, con espressa rinuncia da parte del Sig. Parte_1
alla richiesta e alla percezione del relativo 50% di sua spettanza. Parte_2
Il marito si obbliga ed impegna pertanto – così come ha sempre fatto finora sin dall'epoca della separazione – a continuare a riversare alla moglie ogni mese il
100% dell'assegno unico dallo stesso di fatto integralmente percepito per il figlio
, fino a quando l'emolumento in parola sarà riconosciuto ex lege ai Per_1 genitori.
La Sig.ra tuttavia, potrà scegliere in qualsiasi momento – Parte_1 dandone espressa e preventiva comunicazione al marito – di richiedere essa stessa all' il versamento diretto sul proprio conto corrente di tutte le somme dovute CP_1
a titolo di assegno unico mensile per il figlio , nella misura complessiva Per_1 del 100%, stante l'intervenuta espressa e formale rinuncia del Sig. Parte_2 alla richiesta e alla percezione del relativo 50% di sua spettanza.
8. I coniugi concordano espressamente di continuare a provvedere alle detrazioni fiscali inerenti al figlio minore in ragione del 50% ciascuno”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 30 settembre 2007
[...] Parte_2 in ME (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
ME (RM), atto n. 12, parte II, serie A, Vol. 1 – anno 2007.
4 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune ME (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI UL RA LU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. RA LU Presidente dott.ssa LI Costantino Giudice dott.ssa LI UL Giudice rel ed est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 2966/2025 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il 6 Parte_1 C.F._1 marzo 1981 e residente in [...] piano 2
e
C.F. , nato a [...] il 1° marzo 1982 e Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eva Del Sordo, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 24 giugno 2025, i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 settembre 2007 in Parte_2
1 ME (RM) e precisando che dall'unione è nato il figlio (il 6 Persona_1 marzo 2012) - essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento di separazione consensuale iscritto al R.G.N. 3109/2024 V.G. del Tribunale di Tivoli definito con sentenza n. 198/2024 - hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisto il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con decreto del 3 dicembre 2025.
L'accordo prevede quanto segue:
“1. La casa familiare, sita in Monterotondo (Roma), Via dei Pionieri n. 3, piano
II°, di proprietà esclusiva della Sig.ra , resterà definitivamente Parte_1 assegnata in godimento alla moglie, la quale ivi resterà a vivere unitamente al figlio minore . Per_1
2. Il figlio minore rimarrà collocato presso la madre e resterà Persona_1 affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, alla salute e all'educazione dello stesso, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, dei desideri e delle aspirazioni del figlio.
3. Il padre continuerà a vedere e tenere con sé il figlio secondo i più ampi Per_1 diritti di visita, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e le necessità di vita del ragazzo.
In ogni caso, il Sig. potrà avere e tenere con sé il minore: Parte_2
a) un pomeriggio a settimana, individuato nel giorno venerdì, dall'uscita di scuola sino alle ore 19,00, allorquando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) due fine settimana al mese, dalle ore 10,00 del sabato mattina (o in eventuale diverso orario concordato tra i genitori), allorquando il bambino verrà prelevato dal padre presso la casa materna, sino alle ore 17,30 della domenica immediatamente successi va (o in eventuale diverso orario concordato tra i genitori), allorquando il bambino verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione materna;
c) durante le ferie estive per un periodo di quindici giorni (continuativo e/o frazionato in n. 2 settimane separate, previo accordo tra i genitori) che egli avrà
2 cura di concordare con la madre entro il giorno 30 del mese di maggio di ciascun anno;
d) durante le festività natalizie per un periodo di sette giorni (continuativo e/o frazionato, previo accordo tra i genitori) che egli avrà cura di concordare con la madre, con intesa che, in ogni caso, il figlio passerà alternativamente di anno in anno il giorno 24 Dicembre ed il Giorno 01 Gennaio con un genitore, ed il Giorno con 25 Dicembre ed il giorno 31 Dicembre con l'altro genitore;
il figlio passerà con i genitori alternativamente di anno in anno il giorno dell'Epifania;
e) per le festività pasquali, il minore passerà alternativamente di anno in anno la
Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
f) ogni altra ricorrenza religiosa e civile sarà trascorsa dal figlio in maniera alternata di anno in anno con i genitori;
g) il giorno del compleanno del bambino sarà festeggiato da entrambi i genitori, con un'unica festa o con due feste separate.
4. I coniugi dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale già all'epoca della loro separazione personale, non avendo ormai più nulla a pretendere al riguardo l'uno dall'altra, e stante la loro autosufficienza ed indipendenza economica, essi continueranno pertanto a provvedere ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento.
5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , entro e non oltre Parte_2 Parte_1 il giorno 27 (ventisette) di ciascun mese, l'importo mensile di Euro 400,00
(EuroQuattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore
. Per_1
Tale importo – da versarsi alla moglie alle seguenti coordinate IBAN: IT 47 D 02008
39242 000107116560 – sarà rivalutabile annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT, come per legge.
6. Il padre contribuirà inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, secondo quanto indicato nel noto
Protocollo d'Intesa con il Foro di Tivoli, che viene sottoscritto da entrambi i coniugi per presa vis ione ed espressa accettazione (All. 27).
7. Stante il collocamento del figlio presso la madre, i ricorrenti concordano espressamente che l'assegno unico corrisposto dall' mensilmente per il minore CP_1
(ad oggi pari ad Euro 214,00 circa) continui ad essere percepito interamente dalla
3 madre in ragione del 100%, con espressa rinuncia da parte del Sig. Parte_1
alla richiesta e alla percezione del relativo 50% di sua spettanza. Parte_2
Il marito si obbliga ed impegna pertanto – così come ha sempre fatto finora sin dall'epoca della separazione – a continuare a riversare alla moglie ogni mese il
100% dell'assegno unico dallo stesso di fatto integralmente percepito per il figlio
, fino a quando l'emolumento in parola sarà riconosciuto ex lege ai Per_1 genitori.
La Sig.ra tuttavia, potrà scegliere in qualsiasi momento – Parte_1 dandone espressa e preventiva comunicazione al marito – di richiedere essa stessa all' il versamento diretto sul proprio conto corrente di tutte le somme dovute CP_1
a titolo di assegno unico mensile per il figlio , nella misura complessiva Per_1 del 100%, stante l'intervenuta espressa e formale rinuncia del Sig. Parte_2 alla richiesta e alla percezione del relativo 50% di sua spettanza.
8. I coniugi concordano espressamente di continuare a provvedere alle detrazioni fiscali inerenti al figlio minore in ragione del 50% ciascuno”.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni sono congrue, conformi a legge e idonee a preservare l'interesse superiore della prole.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Pt_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 30 settembre 2007
[...] Parte_2 in ME (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
ME (RM), atto n. 12, parte II, serie A, Vol. 1 – anno 2007.
4 O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune ME (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
La Giudice Il Presidente
LI UL RA LU
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