Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/04/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3999/2023 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 27 luglio 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3999 dell'anno 2023
T R A
, in pers. suo leg. rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
Roma alla Via G. Grezar n. 14 (C.F./P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Manzari (C.F.: ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Monopoli alla Via Finamore Pepe n. 47 come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
( C.F. , elettivamente domiciliato in Manduria (Ta) alla Parte_2 C.F._2
via Corte Paradiso, 7 presso e nello studio dell'Avv. Lucia Baldari (C.F. ) C.F._3
dalla quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellato
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
1
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_2 P.IVA_3
San Marco 2661, PEC: CP_2 Email_2
, in pers. suo Prefetto p.t., (C.F.: ) Controparte_3 P.IVA_4
con sede in Via Miraglia n. 10, , PEC: Controparte_3 Email_3
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_4 P.IVA_5
Piazza XI Settembre, Cosenza, PEC: Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con Controparte_5 P.IVA_6
sede in Corso Vittorio Emanuele III, , PEC: CP_5 Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_6 P.IVA_7
Piazza Rossi, Catanzaro, PEC: Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: con sede in Corso Controparte_7 P.IVA_8
Giuseppe Garibaldi n. 56 71121 PEC: CP_7 Email_5
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.. con sede in Controparte_8 P.IVA_9
Palazzo del Governo Corso G. Garibaldi n. 1, , PEC: CP_8
Email_6
nonché presso l'indirizzo PEC: dove tutte le Prefetture risultano Email_7
domiciliate (c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, e dalla stessa autorizzate all'assunzione diretta della difesa ai sensi dell'art. 3) R.D. n. 1611/1933
Appellati contumaci
Ove all'udienza del 07 marzo 2025 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale e la causa era riservata per la decisione ex artt. 189, 281quinquies e 359 cpc come novellat dal D.Lvo
149/2022
Svolgimento del processo
2 Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto le parti epgrafate Parte_2
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2021 90009524 44/000 notificata in forza di nove cartelle esattoriali in cui erano iscritte a ruolo somme dovute alle evocate CP_9
in epigrafe a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni al Codice della Strada,
deducendo la mancanza di un valido titolo esecutivo o, in via subordinata, la prescrizione estintiva della pretesa pecuniaria, mentre non veniva contestato in atto introduttivo la mancata notifica delle singole cartelle esattoriale per le quali era stata diramata la intimazione di pagamento de qua.
Si costituiva con comparsa di risposta la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_10
[1) in via cautelare/sospensiva: rigettare l'avversa richiesta di sospensiva in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che carente di piena prova dei requisiti;
2) in via preliminare: dichiarare l'estromissione di dal presente giudizio per carenza di Parte_1
legittimazione passiva;
3) in subordine, nel merito: accertare e dichiarare l'avversa domanda infondata, in fatto ed in diritto, e conseguentemente rigettare integralmente la stessa, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno subito;
4) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa: dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente
della Riscossione, essendo ravvisabile in via esclusiva in capo alle Prefetture convenute, per quanto sopra meglio dedotto ed eccepito, con ogni conseguenza, anche in riferimento alle spese di condanna alla lite, per cui l' andrà ritenuta indenne;
5) in ogni caso, condannare chi di dovere al Pt_1
pagamento di spese e compensi di causa, come per legge, in virtù della soccombenza totale e/o parziale.]
Così l' argomentava le proprie richieste: CP_10
[1) Sulla carenza di legittimazione passiva;
In via preliminare si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del convenuto. Com'è noto, l'Agente della Riscossione è preposto CP_11
unicamente all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli (artt. 17 e 24
CP_ del D. Lgs. 46/99) consegnati dagli Enti impositori. L'attività dell'Agente Riscossione inizia,
infatti, con la notifica della cartella di pagamento (art. 25 del D.P.R. n. 602/73) e, in caso di mancato pagamento, prosegue con la riscossione coattiva (art. 45 stesso D.P.R.), secondo la normativa al tale
3 scopo prevista.
Il ruolo ha valore di titolo esecutivo (art. 49 del D.P.R. n. 602/73) ed è precluso all'Agente della riscossione ogni esame di merito sullo stesso e sull'attività dell'Ente impositore che ha preceduto la formazione del ruolo. Essendo stato prodotto l'estratto del ruolo esso è valido ai fini probatori e, in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale ex art. 2718 c.c.
(secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta dai pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova per la parte dell'originale che riproducono letteralmente), sia per dimostrare la regolarità della notifica.
L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'Amministrazione esso si riferisca e ad identificare in modo non equivoco il contribuente stesso, vale a dire il nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale;
tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l'entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l'importo dovuto, l'importo già riscosso e l'importo residuo,
l'aggio, la descrizione del tributo, il codice e l'anno di riferimento del tributo, l'anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l'Ente
creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, oltre che dagli artt. 1 e 6 del D.M. n. 321/1999) (cfr. Cass. SS.UU. n. 19071/2016).
Su tale presupposto, pertanto, all'Agente della Riscossione non è opponibile alcuna vicenda correlata al momento antecedente alla consegna del ruolo. Altrettanto indiscutibile è il dato per cui solo l'Ente impositore, per legge risponde dell'esatta formazione del ruolo, della sua intestazione e della veridicità di quanto in esso indicato.
Gli Enti impositori, ovvero le diverse Prefetture citate in causa, sono quindi gli unici legittimati passivi delle richieste dell'attore. Va da sé, dunque, come le censure di merito esercitate in questa sede non possano essere rivolte all'Agente della Riscossione che espressamente dichiara di non accettare il contradditorio, in quanto carente di legittimazione passiva.
4 2) Sulla prescrizione della pretesa creditoria Parte avversa eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti richiesti, in quanto a suo dire il termine applicabile alla fattispecie in esame sarebbe quello quinquennale. Pur non accettando il contraddittorio sul punto, dato che l'eccezione di prescrizione, per quanto detto al precedente punto, rientra tra le questioni per cui è legittimato a replicare l'Ente impositore, per mero scrupolo difensivo si assume l'irretrattabilità del credito censito nelle cartelle di pagamento non opposte nei termini. L'attività di riscossione del
Concessionario è soggetta esclusivamente al termine ordinario di prescrizione previsto dall''art. 2967 c.c. e non anche a quelli brevi e specifici previsti unicamente per l'attività del l'Ente impositore;
in particolare, trova applicazione il disposto dell'art. 2953 c.c., a mente del quale “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
A prescindere dalla (inesistente) prescrizione dei contributi previdenziali, va evidenziato che a decorrere dalla notifica degli avvisi di pagamento non si può più fare riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
In ogni modo, va altresì evidenziato che l'attività dell'Agente della Riscossione deve ritenersi soggetta comunque al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
Va da sé, quindi, come, ai fini del rigetto dell'eccezione avversaria, debba essere individuato il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, che abilita l'Agente della riscossione all'esercizio dell'azione di recupero coattivo.
Si consideri, tra l'altro, che gli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 112/99, sono inseriti nel Capo II dello stesso decreto, inerente i “Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario”, trovando,
conseguentemente applicazione per tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affidati in riscossione.
5 Già in passato, la giurisprudenza di merito e di legittimità, ha avuto modo di chiarire, infatti, come tale termine dovesse, in assenza di espressa previsione per l'azione di riscossione, considerarsi quello ordinario di dieci anni, come statuito dall'art. 2946 c.c.
Da tali previsioni di norma emerge, quindi, come il legislatore abbia espressamente individuato nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e/o affidati dagli enti creditori all' . Controparte_13
In proposito, si osservi che le norme del D. Lgs. 112/99 riguardano tutti i crediti iscritti a ruolo e/o affidati all' dagli enti creditori, siano essi relativi alle entrate dello Stato, Controparte_13
anche diverse dalle imposte sui redditi, che a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali,
esclusi quelli economici, nonché alle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.
Ciò emerge dall'attuale formulazione letterale del citato art. 20 e dall'assenza di previsioni espresse che ne escludano l'applicazione, nonché dalla lettura combinata degli artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs.
46/99 (di cui al Capo II della norma “Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo”), dalla quale, viceversa, emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso dettare una disciplina uniforme, applicabile a tutte le entrate riscosse a mezzo ruolo.
Infatti, ove si è inteso limitare l'ambito di applicazione di alcune disposizioni del DPR 602/73, alle sole imposte sui redditi ovvero alle sole entrate tributarie dello Stato, lo si è fatto esplicitamente in seno ai citati artt. 19 e 20 del D.Lgs. 46/99.
Ad abundantiam, e senza accettare il contraddittorio sul punto in quanto riservato all'Ente
impositore, si evidenzia come il termine prescrizionale, che parte attrice assume violato, sia previsto unicamente in relazione alla tempestiva e regolare formazione del ruolo da parte dell'Ente creditore,
dovendo ritenersi operante, per la notifica degli atti della riscossione, l'ordinario termine decennale di prescrizione decorrente dalla consegna del ruolo a mani del Concessionario.
A tutto ciò si aggiunga che, la deducente non è in grado di valutare la intervenuta prescrizione non essendo a conoscenza di eventuali atti interruttivi provenienti dalle Prefetture di , CP_1 CP_2
6 , , ; , e ed effettuati prima CP_5 Controparte_3 CP_4 CP_8 CP_6 CP_7
dell'iscrizione a ruolo.
In ogni modo, come risulta delle relate di notifica oltre che dall'estratto di ruolo in atti, la pretesa creditoria riportata nelle cartelle di pagamento opposte non può oggi considerarsi prescritta in considerazione della data di avvenuta notifica. Difatti:
1. La cartella n. 10620110007944721000 è stata notificata il 26.09.2011
2. La cartella n. 10620120001721683000 è stata notificata il 19.10.2012
3. La cartella n. 10620120004213982000 è stata notificata il 07.11.2012
4. La cartella n. 10620120005494958000 è stata notificata il 29.08.2012
5. La cartella n. 10620120005777392000 è stata notificata il 19.10.2012
6. La cartella n. 10620120007558851000 è stata notificata il 10.06.2013
7. La cartella n. 10620160005390259000 è stata notificata il 27.03.2017
8. La cartella n. 10620160011013426000 è stata notificata il 27.02.2018
9. La cartella n. 10620180003073111000 è stata notificata il 17.11.2018
Quindi, essendo poi l'intimazione impugnata stata notificata in data 19.11.2021, fermo restando la presunta prescrizione decennale per la cartella indicata al punto sub 1) – ammesso che non ci siano ulteriori atti interruttivi dell'Ente Impositore, le altre cartelle non possono considerarsi per alcuna ragione prescritte.
3) Sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata.
Concludendo, si ravvisa come la richiesta di sospensione, così come pretesa dal sig. nelle Pt_2
conclusioni del suo atto introduttivo, sia del tutto immotivata oltre che priva di fondamento, anche alla luce delle suesposte considerazioni.
L'attore, infatti, omette di fornire un idoneo supporto probatorio inerente il grave ed irreparabile
7 danno, così come espressamente richiesto dall'art. 5 del D. Lgs. 150/11, limitandosi a richiedere al
G.d.P. la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione n. 10620219000952444/000.
La misura cautelare invocata, così come quelle riconosciute dal nostro legislatore, deve basarsi sulla dimostrazione rigorosa dei due elementi fondamentali previsti dal nostro ordinamento, quali il fumus boni iuris ed il periculum in mora, che sebbene richiamati non sono stati in alcun modo provati. Non
sussiste, quindi, il congiunto e concomitante pericolo di grave e irreparabile danno nella riscossione,
tanto più che nessuna allegazione in ordine al periculum in mora è stata articolata da parte avversaria.]
Con sentenza n. 150/2023 emessa in data 10 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero
769/2022 r.g. il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[accoglie l'opposizione e per l'effetto, annulla, tranne che per la parte esclusa di cui in motivazione,
l'intimazione di pagamento n. 10620219000952444/000 notificata il 19.11.2021;
condanna l' , in persona del…….al pagamento delle spese di lite Controparte_14
che liquida……]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_10
[1. in via principale e nel merito: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 150/2023, resa inter partes il 10.01.2023 dall' di Taranto - Controparte_15
Avv. Lanfranco d'Alanno, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 769/2022 R.G., pubblicata il
25.01.2023, non notificata, limitatamente alla parte in cui annulla l'intimazione di pagamento sulla scorta della nullità delle cartelle n. 10620160005390259000 emessa per conto della CP_6
, n. 10620160011013426000 emessa per conto della e n.
[...] Controparte_7
10620180003073111000 emessa per conto della;
Controparte_8
2. per l'ulteriore effetto: rigettare l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposto dal sig. avverso l'intimazione di pagamento n. 10620219000952444/000, Parte_2
limitatamente alle cartelle di pagamento suindicate;
8 3. conseguentemente: confermare la pretesa tributaria relativa alla suddetta intimazione di pagamento n. 10620219000952444/000 per la somma di € 2.151,95;
4. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite tutte del doppio grado del giudizio, oltre accessori, in virtù della soccombenza, come per legge.]
Così argomentava le proprie richieste l'appellante : CP_10
[La suindicata sentenza va appellata relativamente ai seguenti capi:
capo 1: con cui il G.d.P. di Taranto accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
capo 2: annulla l'intimazione di pagamento n. 10620219000952444/000 notificata in data
19.11.2021;
capo 3: condanna di al pagamento della somma di € 1.864,00 Parte_1
(poiché – per le ragioni che si andranno successivamente ad illustrare – sarebbe stato convenevole statuire una compensazione delle spese di lite tra le parti).
Ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata ed elementi su cui si fonda
Il G.d.P. di Pace di Taranto ha fondato la propria decisione in virtù dell'intervenuta prescrizione per una parte delle cartelle di pagamento impugnate, nonché in forza di una presunta illegittimità
del processo notificatorio per le restanti cartelle presupposte all'intimazione oggetto di opposizione,
seppur il vizio di notifica non sia stato oggetto di contestazione da parte dell'attore, avendo il ricorrente lamentato – con l'atto introduttivo del giudizio di I grado – esclusivamente la mancanza di un titolo esecutivo valido e la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
Modifiche richieste dall'appellante alla ricostruzione del fatto
Pertanto, è necessario riformare la sentenza oggi impugnata limitatamente al punto in cui il G.d.P.
alla pagina 5, ultimo capoverso, dichiara che “Il notificato atto di intimazione di pagamento, fondato su cartelle di pagamento in parte nulle per non adeguata notificazione ed in parte su crediti prescritti,
va dichiarato inefficace nella sua veste di obbligatorio avviso preventivo di riscossione coattiva delle somme in esso richiamate, esclusa la parte riferita al credito vantato dal Tribunale di Taranto”.
9 E, quindi, ai punti precedenti, a partire dall'ultimo capoverso della pagina 4 sino alla pagina 5, ove lo stesso Organo Giudicante analizza la documentazione relativa alla notifica delle cartelle n.
10620160005390259000, n. 10620160011013426000 e n. 10620180003073111000 nonostante detta argomentazione (ovvero il vizio di notifica) non fosse oggetto di contestazione.
Le suindicate cartelle, infatti, sono state annullate in forza di un presunto vizio di notifica – giammai censurato né lamentato dall'attore, nonostante per le stesse, così come dichiarato dal G.d.P. di
Taranto “non sarebbe integralmente decorso il quinquennio, interrotto solo dalla certa notificazione dell'intimazione di pagamento”.
Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione
Si rileva, dunque, la palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.
Nella specie si rileva un vero e proprio vizio di ultra petita avendo il G.d.P. di Taranto pronunciato una decisione che è andata oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dall'attore, attribuendo a quest'ultimo un'utilità o un bene della vita non richiesto.
Tanto è vero che se il G.d.P. si fosse limitato ad analizzare l'eccezione relativa all'insussistenza di un titolo esecutivo valido così come l'eccezione di prescrizione, le cartelle n.
10620160005390259000, n. 10620160011013426000 e n. 10620180003073111000 non sarebbero state annullate in quanto valide e legittime ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale.
Appare evidente come la sentenza in questione si mostra errata, erronea ed illegittima nella parte in cui accoglie l'opposizione così come proposta dal sig. e precisamente nella parte in Parte_2
cui dichiara inefficace l'intimazione di pagamento opposta e, conseguentemente, in accoglimento del presente atto di appello, dovrà essere riformata, con conseguente rigetto dell'originario atto introduttivo, limitatamente alla parte relativa alla debenza delle cartelle n. 10620160005390259000
emessa per conto della , n. 10620160011013426000 emessa per conto della Controparte_6
10 e n. 10620180003073111000 emessa per conto della;
Controparte_7 Controparte_8
con condanna delle spese per il doppio grado di giudizio.
Di seguito, pertanto, si passeranno a censurare le parti della sentenza relative all'erronea valutazione delle modalità di notifica delle cartelle di pagamento, neppure contestata dalla controparte e, quindi, l'intera struttura motivazionale della sentenza della quale si chiede la riforma.
L' intende proporre, come in effetti propone, appello per la Parte_1
riforma della sentenza meglio specificata in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito specificate, per il seguente motivo in
DIRITTO
Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
Con il primo ed unico motivo di doglianza l' si duole per avere il Parte_1
G.d.P. di Taranto accolto l'avversa opposizione sulla scorta di una presunta eccezione di invalidità di notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento impugnata, neppure sollevata né contestata da parte attrice.
Difatti, con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado il sig. si limitava Pt_2
esclusivamente a contestare la mancanza di un titolo esecutivo valido nonché la decorrenza del termine di prescrizione breve.
Tanto è vero che è stato lo stesso G.d.P. a rilevare come il sig. avesse censurato la sola Pt_2
mancanza di un titolo esecutivo così come la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione,
senza aver censurato nessuna irregolarità e/o mancanza di notifica delle cartelle esattoriali se non in seno alle sue note conclusive e, così, palesemente violando il principio del contraddittorio processuale.
Sempre lo stesso G.d.P. ha riconosciuto che “una più puntuale elencazione dei motivi di opposizione avrebbe comportato una più adeguata difesa delle parti evocate in giudizio”.
11 Infatti, la stessa nella sua memoria difensiva di costituzione nel giudizio di primo grado si CP_10
limitava a contestare l'avversa domanda in ordine ai soli due motivi di censura: l'insussistenza di un titolo esecutivo valido, in merito al quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva;
l'intervenuta prescrizione quinquennale, in riferimento alla quale eccepiva, invece, l'applicabilità al caso di specie del termine ordinario di prescrizione.
Ma ancora: il Giudice di Pace di Taranto, però, andando ben oltre, ha pensato bene anche di esaminare e analizzare nel merito il processo notificatorio delle cartelle di pagamento n.
10620160005390259000, n. 10620160011013426000 e n. 10620180003073111000, non interessate dall'intervenuta prescrizione quinquennale.
Perché si, il G.d.P. ha preso atto della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale,
dichiarando una buona parte delle cartelle prescritte;
per le altre, notificate nei termini e, quindi,
valide e legittime, ha pensato bene di annullarle poiché non regolarmente notificate.
Difatti, le tre suindicate cartelle, notificate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139/140 c.p.c. sono state annullate sulla scorta del fatto che la notifica non poteva considerarsi perfezionata poiché la raccomandata informativa è risultata essere mancante e non provata.
Ma “non provata” solo perché, come sopra detto, non era tenuta Parte_1
a depositare agli atti di causa la documentazione completa relativa alle relate di notifica, in quanto la presunta irregolarità del processo notificatorio delle cartelle non era oggetto di disquisizione,
contestazione o disconoscimento alcuno, non avendo il sollevato alcuna eccezione in merito. Pt_2
I documenti allegati a corredo del fascicolo di primo grado da parte di sono stati depositati a CP_10
suffragio della propria linea difensiva, per dimostrare la mancata decorrenza del termine ordinario di prescrizione, ma non -invece - per provare la correttezza e legittimità della notifica delle cartelle di pagamento, non essendo tale argomentazione oggetto di controversia.
Contrariamente, l' , se tale circostanza fosse stata correttamente Parte_1
contestate, avrebbe potuto dedurre in merito e depositare ulteriore documentazione, dimostrando la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali.
12 Ma, nel caso in esame, l'Agenzia convenuta non era tenuto a farlo, proprio perché non contestato.
Invece, il G.d.P., seppur non richiesto, ha pensato bene di ritenere le cartelle “infruttuosamente notificate” sulla base della sola documentazione in atti.
Ebbene, a parere di codesta difesa il G.d.P., non doveva né poteva pronunciarsi al riguardo.
Tra l'altro, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c.
obbliga il giudice a pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Il giudice, per la delimitazione della materia del contendere, deve fare riferimento ai motivi e al petitum della domanda, che sono correlati alla motivazione e al dispositivo dell'atto impugnato.
In parole povere, il giudice deve dare risposta alla domanda di annullamento che gli è stata sottoposta.
Invece, il G.d.P. di Taranto ha omesso di pronunciarsi in merito alla presunta mancanza di un titolo esecutivo valido (tanto è vero che non è stato in alcun modo accertato né dichiarato se i verbali di contravvenzione elevati dalle Prefetture erano validi e validamente notificati nei termini di legge)
ma si “permesso” di pronunciarsi su una circostanza giammai contestata dall'attore e, tanto meno,
trattata dalla convenuta (pur avendo questa motivo e documentazione per provare il contrario).
Quindi, non vi è chi non veda come la sentenza impugnata sia viziata per ultra petita.
Ovvero per la sussistenza del vizio nella decisione del giudice, consistente nell'accordare alla parte più di quanto abbia domandato, cioè nell'esorbitanza della pronuncia del giudice dal petitum, in violazione della regola che stabilisce la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112
c.p.c.).
Nel processo civile, il divieto di decidere ultra (od extra) petita partium (ossia al di là delle richieste delle parti) costituisce un limite posto al potere decisionale del giudice.
Ai sensi all'art. 112 c.p.c. il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre (o fuori) i limiti di essa, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato;
più precisamente, per la giurisprudenza, il vizio di extra-petizione sussiste allorché il giudice,
13 interferendo nel potere dispositivo delle parti e pronunciando oltre i limiti del petitum e delle eccezioni dedotte dalle parti, oppure su questioni non costituenti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuisce alle parti un bene non richiesto, cioè non compreso neppure implicitamente o virtualmente nella domanda proposta.
Il vizio di extra-petizione, costituendo un'ipotesi di eccesso di potere del giudice, comporta necessariamente l'annullamento della sentenza oggetto di gravame.
Trattasi di un vero e proprio divieto per i magistrati di decidere al di là delle richieste delle parti.
Come ripetutamente affermato in giurisprudenza, il giudice incorre nel vizio di ultrapetizione quando, esorbitando dalle sue funzioni, pronuncia una decisione che vada oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, attribuendo, quindi, un'utilità o un bene della vita non richiesto, mentre rientra nella sua potestas iudicandi il potere di qualificare giuridicamente l'azione proposta e di procedere ad un'autonoma ricerca delle norme su cui fondare la decisione.
Nel caso in esame, il G.d.P. di Taranto si è pronunciato ben oltre le eccezioni sollevate dal Pt_2
atteso che l'irregolarità di notifica degli atti presupposti non era oggetto di domanda;
per giunta ha attribuito allo stesso una vera e propria utilità, mediante l'annullamento delle cartelle di Pt_2
pagamento.
Giudice di Pace che, tra l'altro, riconosce come un'intimazione di pagamento è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e “non per questioni attinenti all'atto che abbia cristallizzato il debito”
ovvero le cartelle esattoriali, ma poi pensa bene di annullare le stesse in virtù di una notifica
“infruttuosa”, giammai constatata né censurata dall'opponente.
Cartelle di pagamento, neppure interessate dalla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione e, pertanto, legittime corrette oltre che validamente notificate al signor Pt_2
E ciò alla luce della raccomandata informativa, non allegata agli atti del giudizio di primo grado
(poiché, preme ribadire, non era una circostanza oggetto di alcuna specifica contestazione da parte attrice).
14 Ciò per rilevare come l'Agente della Riscossione, avendo notificato nei termini una cartella di pagamento assolutamente legittima e conforme al modello previsto per legge, non può oggi “pagare pegno” per avere il Giudice di I grado preso in considerazione alcune circostanze nemmeno sollevate dalle parti.
Poiché, con l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 10620160005390259000, n.
10620160011013426000 e n. 10620180003073111000, a rimetterci è la sola Parte_1
, quale parte soccombente del giudizio di I grado, per giunta condannata anche alla
[...]
refusione delle spese di lite.
Pertanto, stante l'evidente vizio di ultra petizione, è palese l'assoluta l'erroneità e scorrettezza della sentenza n. 150/2023 che merita di essere riformata.]
Si costituiva con comparsa di risposta in appello il sig. rassegnando le seguenti Parte_2
conclusioni:
[In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
perché privo degli elementi richiesti a pena di inammissibilità;
[...]
Nel merito, rigettare l'appello proposto da poiché infondato in Controparte_14
fatto e in diritto per i motivi tutti di cui grado e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 150/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto, Avv. G. D'Alanno, nel giudizio di opposizione r.g. n. 769/2022;
Sempre nel merito, in subordine, procedere ad un nuovo esame della controversia limitatamente alle cartelle n. n. 10620160005390259000, n. 10620160011013426000 e n. 10620180003073111000
oggetto del presente giudizio e dunque accogliere l'opposizione spiegata dal sig. per Parte_2
i motivi di cui alla narrativa del presente atto nonché degli atti e verbali del primo grado e,
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o infondatezza e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 106202190000952444/000 notificata al sig. ovvero Parte_2
l'estinzione della relativa pretesa creditoria per mancanza del titolo esecutivo legittimante l'esecuzione;
15 In estremo subordine, dichiarare dovute soltanto le minori somme che dovessero risultare accertate all'esito del presente giudizio;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste processuali il sig. Parte_2
[1. SULL'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare si chiede dichiararsi l'appello proposto da Parte_1
inammissibile per mancanza degli elementi previsti dalla normativa codicistica a pena
[...]
di inammissibilità.
Non è stato infatti indicato in maniera chiara ed esauriente il quantum appellatum;
controparte indica sì le parti della sentenza di cui chiede la riforma, ma poi omette di dare conto e di indicare in maniera chiara tutti i passaggi argomentativi che hanno sorretto la decisione del Giudice di prime cure, passando subito ad indicare la presunta violazione di legge da cui ritiene viziata la sentenza.
Si chiede pertanto che l'On.le Tribunale Adito Voglia in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da . Controparte_14
1. SULL'INFONDATEZZA DELL'APPELLO
Nel merito, per l'ipotesi che l'appello spiegato sia ritenuto ammissibile dall'On.le Giudicante, si chiede il rigetto del gravame poiché infondato sia in fatto che in diritto.
. In primis, si osserva che l'appello spiegato da è infondato, Parte_1
sia in fatto che in diritto, e se ne chiede pertanto il rigetto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcun vizio di ultrapetizione, né alcun ampliamento del thema decidendum.
E' pacifico che si verifica vizio di ultrapetizione qualora il Giudice “interferendo col potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (“petitum” e
“causa petendi”) attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste
16 delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate”(Cass. Civ. n.
17897/2019; così anche Cass. Civ. n. 5832/2021). Né può ritenersi viziata di tal guisa la decisione con la quale il Giudice abbia, implicitamente o esplicitamente, dato al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella che è stata configurata dalle parti in causa (in questo senso
Cass. Civ. n. 11289/2018).
In altri termini, il Giudice ben può assegnare una qualificazione giuridica diversa ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, e dunque all'azione spiegata andando a ricercare - in virtù del principio iura novit curia - le norme giuridiche concretamente applicabili alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Ed infatti, il Giudice di prime cure – sulla scorta delle deduzioni formulate da parte opponente nel libello introduttivo del primo grado – dopo aver precisato la natura e la qualificazione giuridica dell'azione proposta - giunge all'annullamento dell'intimazione opposta in parte sulla scorta della accertata e dichiarata prescrizione dei crediti portati da alcune cartelle, ed in parte sulla scorta dell'accertata inadeguatezza e irregolarità della notifica di altre.
Orbene, l'odierno appellato, opponente in primo grado, ha più volte ribadito nel libello introduttivo del giudizio l'assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, con ciò in sostanza lamentando di non aver ricevuto la notifica di atti ulteriori e prodromici rispetto alla intimazione opposta. Tant'è
che in corso di causa impugnava e contestava tutta la documentazione al riguardo prodotta dall'odierna appellante.
Il Giudice di prime cure, correttamente e nell'esercizio dei poteri e delle prerogative Sue proprie, ha accertato e dichiarato l'inefficacia della intimazione di pagamento, per effetto della non corretta notifica delle cartelle presupposte, la cui notificazione è dunque stata ritenuta, sulla scorta della documentazione prodotta da e incidenter tantum, tale da non Parte_1
consentire alla successiva intimazione di pagamento di esplicare gli effetti suoi propri.
L'intimazione di pagamento, per produrre i suoi effetti di avviso preventivo di riscossione coattiva
17 e riepilogativo delle posizioni debitorie, deve essere preceduto dalla notifica delle relative cartelle di pagamento, con l'ovvia conseguenza che se questa manca o non è avvenuta correttamente, tale efficacia non può esplicarsi.
In quest'ottica, correttamente il Giudicante, sulla base delle risultanze istruttorie, dichiarava l'intimazione opposta “inefficace nella sua veste di obbligatorio avviso preventivo di riscossione coattiva delle somme in esso richiamate”.(pag. 5, ultimo capoverso sent. n. 150/2023).
Privo di pregio appare inoltre l'assunto di controparte secondo cui l'Agente della Riscossione non sarebbe stato posto nelle condizioni di difendersi sul punto, giacchè in ogni caso era tenuto alla relativa produzione documentale, necessaria al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione del credito;
d'altra parte se la produzione delle relate di notificazione delle cartelle in discorso era finalizzata a fornire la prova dell'esistenza dell'atto interruttivo, è evidente che anche a tali fini controparte avrebbe dovuto produrre le ricevute complete delle raccomandate informative, dal momento che in ogni caso la regolarità della notifica (anche ai fini della interruzione della prescrizione) poteva essere provata soltanto mediante la produzione dei predetti documenti. Non
v'è allora chi non veda come siffatta argomentazione sia soltanto un estremo tentativo di giustificare una propria mancanza in punto di onere probatorio. D'altra parte non si comprende come mai l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto produrre la sola relata di notifica infruttuosa e non anche la ricevuta della raccomandata informativa. Tant'è che di siffatta documentazione non v'è traccia neppure tra la documentazione prodotta a corredo dell'atto di appello. In ogni caso, ci si oppone alla produzione della predetta documentazione in questa sede, poiché tardiva e dunque inammissibile.
Ulteriore conferma dell'assenza di qualsivoglia violazione del principio del contraddittorio si rinviene proprio dall'esame dei motivi per i quali il Giudicante ha ritenuto non valida ai fini dell'efficacia dell'intimazione opposta la notifica delle cartelle per cui è causa, motivi che esulano dalle considerazioni svolte da questa difesa nella comparsa conclusionale (le quali peraltro sono state espressamente espunte dal thema decidendum) ma che costituiscono al contrario corretta espressione e manifestazione della potestas iudicandi e decidendi del Giudicante.
18 Ed infatti, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'omessa notifica di un atto prodromico tributario costituisce una controeccezione rilevabile anche d'ufficio dal Giudice. “La circostanza che un atto, per produrre i suoi effetti, sia preceduto dal compimento d'un altro atto prodromico, e che quest'ultimo non sia stato compiuto, è una eccezione sussumibile nel genus dei fatti impeditivi degli effetti giuridici dell'atto. In quanto tale, la suddetta eccezione per quanto detto è rilevabile d'ufficio, non essendovi alcuna norma che la riservi all'iniziativa di parte” (Cass. Civ. sez. 3 n. 12237/2019).
In ogni caso, dunque, nessun vizio di ultra petita può ritenersi sussistente.
Anzi, il Giudice aveva il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'omissione dell'atto prodromico, legislativamente previsto come parte dell'iter procedimentale necessario ai fini dell'efficacia dell'atto successivo e, dunque, per poter affermare l'eventuale legittimità della procedura esecutiva preannunciata mediante la notifica dell'intimazione opposta.
Analoghe considerazioni non sono state svolte dal Giudicante per le ulteriori cartelle rispetto alle quali è stata accertata e dichiarata la prescrizione unicamente perché ritenute assorbite nella pronuncia di prescrizione del credito.
Per tutti questi motivi, inoltre, la statuizione in ordine alle spese del giudizio ha inevitabilmente seguito la soccombenza.
Il Giudicante, in definitiva, è correttamente pervenuto alla sua decisione attraverso un percorso logico – giuridico minuziosamente motivato ed esente da errori.
È evidente dunque che, correttamente il Giudice di Pace di Taranto ha accolto l'opposizione anche con riferimento alle cartelle n. 10620160005390259000, n. 10620160011013426000 e n.
10620180003073111000, condannando alle spese la sola in virtù Parte_1
del principio di soccombenza.
Si chiede pertanto che l'On.le Tribunale Adito Voglia rigettare l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 150/2023 emessa dal Giudice di Pace di Taranto nel Parte_1
giudizio di opposizione sub r.g. n. 769/2022 con integrale conferma delle statuizioni in essa
19 contenute.
. In disparte quanto sopra, nella non creduta ipotesi che l'On.le Tribunale Adito ritenesse di condividere le argomentazioni svolte da controparte, dando dunque luogo ad una nuova pronuncia nel merito con riferimento alle sole cartelle cui l'impugnazione è stata ex adverso limitata, questa difesa si riporta integralmente al contenuto di tutti gli
. intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Si ripropongono espressamente in questa sede – con riferimento esclusivo alle cartelle di pagamento n. 10620160005390259000, n. 10620160011013426000 e n. 10620180003073111000 - tutte le domande, le eccezioni, le argomentazioni e le conclusioni già proposte in primo grado e non esaminate dal Giudice di prime cure perché ritenute assorbite e/o superate.
In particolare, si osserva che la (cartella n. 10620160005390259000) non Controparte_6
risulta costituita nel giudizio di primo grado, per cui nulla ha dedotto e tantomeno prodotto al fine di fornire la prova circa la sussistenza ed esistenza di un valido titolo esecutivo fondante il suo diritto ad agire in executivis in danno del sig. , e ciò comporta inevitabilmente Parte_2
l'accoglimento dell'opposizione spiegata con riferimento al credito portato dalla cartella esattoriale di competenza della di cui si chiede nuovamente in questa sede Controparte_6
che venga dichiarata la contumacia. Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per le cartelle n. 10620160011013426000 ) e n. 10620180003073111000 Controparte_7 [...]
). Come già ampiamente argomentato in primo grado, infatti, le predette si CP_8 CP_9
costituivano in giudizio attraverso la trasmissione della comparsa di costituzione e dei relativi allegati a mezzo pec inviata all'Ufficio del Giudice di Pace. Siffatta modalità di costituzione, all'epoca dei fatti per cui è causa, non era prevista né consentita da alcuna normativa, ed anzi in aperto contrasto con quanto ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.
6074/2020 la quale ha espressamente chiarito che con riferimento agli Uffici del Giudice di Pace
l'operatività della disciplina del processo telematico doveva ritenersi limitata – con riferimento al periodo nel quale si svolgevano i fatti di causa – alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalla cancelleria delle sezioni civili.
20 Siffatta eccezione di inammissibilità delle convenute era già stata tempestivamente CP_9
sollevata da questa difesa alla prima udienza di comparizione innanzi al Giudice di prime cure, e di poi ribadita oltre che nei successivi verbali di causa anche nella comparsa conclusionale depositata e scambiata in udienza. Orbene il Giudice di prime cure ha omesso di decidere su tale eccezione, espressamente ritenendo non “necessario valutare l'eccezione circa la ritualità o meno delle costituzioni di alcune Prefetture, avvenute via pec”. Si ripropone pertanto in questa sede la relativa eccezione, con esclusivo riferimento alle cartelle alle quali è stata limitata l'impugnazione,
al fine di sentir accertare e dichiarare la irritualità e inammissibilità della costituzione in giudizio delle e di , con conseguente inammissiilità della documentazione dalle Controparte_16 CP_8
stesse prodotte e, dunque, con accoglimento dell'opposizione e annullamento dell'intimazione ad adempiere per inesistenza di titolo esecutivo.
In ogni caso, pertanto, l'opposizione spiegata merita accoglimento anche con riferimento alle cartelle cui è limitato il presente appello, di cui si chiede pertanto il rigetto con condanna di chi tenuto per legge al pagamento delle spese e competenze di lite.
. SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN CASO DI ACCOGLIMENTO
DELL'APPELLO
Con particolare riferimento alla statuizione relativa alle spese di lite, poi, si osserva che – anche nella denegata ipotesi di accoglimento del presente appello e di conferma della pretesa tributaria contenuta nelle cartelle de quibus, in ogni caso non si giustificherebbe una condanna del sig. Pt_2
alle spese di lite del primo grado, né una compensazione delle stesse nei suoi confronti;
l'attore in primo grado, infatti, nel libello introduttivo del giudizio aveva espressamente formulato in subordine richiesta di dichiarare dovute le minori somme che sarebbero eventualmente risultate dovute all'esito del giudizio. Una eventuale rimodulazione delle spese liquidate, pertanto, dovrà riguardare esclusivamente il riparto delle stesse tra le convenute in primo grado.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle seguenti parti evocate:
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
21 Piave n. 16, PEC: CP_1 Email_1
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_2 P.IVA_3
San Marco 2661, PEC: CP_2 Email_2
, in pers. suo Prefetto p.t., (C.F.: ) Controparte_3 P.IVA_4
con sede in Via Miraglia n. 10, , PEC: Controparte_3 Email_3
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_4 P.IVA_5
Piazza XI Settembre, Cosenza, PEC: Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con Controparte_5 P.IVA_6
sede in Corso Vittorio Emanuele III, , PEC: CP_5 Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_6 P.IVA_7
Piazza Rossi, , PEC: CP_6 Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: con sede in Corso Controparte_7 P.IVA_8
Giuseppe Garibaldi n. 56 71121 PEC: CP_7 Email_5
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.. con sede in Controparte_8 P.IVA_9
Palazzo del Governo Corso G. Garibaldi n. 1, , PEC: CP_8
Email_8
[..
L'art. 39 del D.Lvo 112/1999, sotto la rubrica “chiamata in causa dell'ente creditore”, così dispone: “1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.”
L'art. 25 del dpr 602/1973, come modificato dall'art.11 del D.Lvo 46/1999, sotto la rubrica “cartella di pagamento” così dispone: “1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede.
2. La cartella di pagamento, redatta in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con
22 l'avvertimento che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata.
3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e' considerato giorno festivo.".
La notifica della cartella esattoriale è così un atto proprio del ministero del concessionario nella fase esecutiva, equivalendo alla notifica del titolo esecutivo e del precetto che ai sensi dell'art. 480 cpc deve precedere l'atto di pignoramento, donde la qualificazione di atti “preesecutivi” che la dottrina processuale riserva a tali adempimenti del creditore.
Oltre ad essere atto proprio del ministero del concessionario, e quindi dell' Controparte_17
, la notifica della cartella esattoriale è atto idoneo ad interrompere il corso della
[...]
prescrizione estintiva della pretesa creditoria sostanziale, onde si verifica una singolare commissione tra profilo processuale e profilo sostanziale che, peraltro, non deve scandalizzare in quanto prevista espressamente dalla Legge ordinaria.
L'art. 2943 cc, sotto la rubrica “interruzione da parte del titolare”, così infatti dispone: “1.- La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. 2.- E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 3.- L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. 4.- La
prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”
Come fatto palese dalla lettura della norma, l'effetto interruttivo è, si, connesso con la notificazione dell'atto, ma la Legge non specifica che si realizzi solo quando la notificazione in parola coincida con la conoscenza effettiva del destinatario cui l'atto sia pervenuto.
La notificazione è infatti un atto ambivalente che produce effetti tanto per il notificante quando per il notificato.
Il notificante, compiendo l'atto tempestivamente, evita effetti negativi sulla propria sfera giuridica.
Il notificato, ricevendo l'atto, può compiere attività di cui sia onerato od obbligato o facultato in un termine che decorrerà dalla ricezione dell'atto, di cui prima ignorava l'esistenza.
23 La prescrizione è un fatto estintivo che produce la perdita di un diritto e, pertanto, si ripercuote sulla sfera giuridica del suo titolare.
La notificazione che impedisce tale effetto estintivo non può pertanto che essere quella perfezionatasi per fatto del notificante, ovverosia del titolare del diritto che con essa vuole impedirne la perenzione ratione temporis.
L'art. 60 del dpr 600/1972, sotto la rubrica “notificazioni”, così dispone nei suoi commi 1 lett.f) e 6:
“1.- La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: f) f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
6.- Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.”
Ne consegue che alle notificazioni eseguite ai sensi del dpr 600/1972 trova piena applicazione l'art. 149 del cpc che, sotto la rubrica “notificazione a mezzo del servizio postale”, così dispone:
“1.- Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. 2.- In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. 3.- La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.”
La scissione degli effetti della notificazione è così ius in civitate positum tanto per la notifica ordinaria regolamentata dall'art. 149 del cpc, espressamente applicabile alle fattispecie regolamentate dal dpr
600/1972 per effetto del richiamo generale al codice di rito effettuato dall'art. 60 comma 1 (““1.- La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.”) che non menziona la predetta norma codicistica tra quelle inapplicabili elencate nominativamente nella lettera f) (““1.- La notificazione degli avvisi e
24 degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: f)
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.”), quanto per la speciale norma dettata nell'art. 60 comma 6 del dpr 600/1972 (6.-
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.”).
Poiché nel giudizio di primo grado il sig. ha proposto opposizione avverso la avverso Parte_2
l'intimazione di pagamento n. 106 2021 90009524 44/000 notificata in forza di nove cartelle esattoriali in cui erano iscritte a ruolo somme dovute alle Prefetture evocate in epigrafe a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni al Codice della Strada, deducendo la mancanza di un valido titolo esecutivo o, in via subordinata, la prescrizione estintiva della pretesa pecuniaria, mentre non veniva contestato in atto introduttivo la mancata notifica delle singole cartelle esattoriale per le quali era stata diramata la intimazione di pagamento de qua, si ha che il giudice è stato investito della verifica dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione estintiva che, come sopra esaminato, si produce per effetto della scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificando.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado la concessionaria ha riconosciuto le date di notifica delle tre cartelle esattoriali in contestazione: CP_10
7. La cartella n. 10620160005390259000 è stata notificata il 27.03.2017
8. La cartella n. 10620160011013426000 è stata notificata il 27.02.2018
9. La cartella n. 10620180003073111000 è stata notificata il 17.11.2018
Nella parte motiva della sentenza impugnata si riconosce espressamente che la notifica è stata eseguita negli indirizzi corretti del notificando, onde non solo vi è stato l'affidamento del ruolo al concessionario in tempo utile ai sensi dell'art. 24 del dpr 602/1973 come modificato dall'art. 10 del
D.Lvo 46/1999 ("Art. 24 (Consegna del ruolo al concessionario). - 1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita' indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene
25 esclusivamente con modalita' telematiche."), ma anche il recapito dell'atto all'indirizzo corretto agli effetti dell'articolo 1335 cc che, sotto la rubrica “presunzione di conoscenza”, così dispone: “La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”.
Ne consegue che il difetto di prova di ricezione della cd raccomandata informativa non pregiudica l'effetto interruttivo del corso della prescrizione estintiva, prodottosi secondo la già esaminata regola della scissione degli effetti dell'atto di notificazione, incidendo al più sul decorso di eventuali termini assegnati al notificando per effetto dell'atto, quale, ad esempio, il decorso del termine per impugnare.
Evidente l'error in iudicando della sentenza impugnata, laddove ha legato l'effetto interruttivo del corso della prescrizione estintiva all'invio e ricezione della cd seconda raccomandata o raccomandata di garanzia a cui è invece connesso il solo decorso del termine per impugnare assegnato dalla legge al notificando, mentre l'effetto interruttivo ne è indipendente.
III.- L'appello, come proposto, deve così essere accolto, essendo stato provato nel corso del giudizio di primo grado la produzione dell'effetto interruttivo del corso della prescrizione estintiva in ordine ai crediti contenuti nelle tre cartelle esattoriali in contestazione.
Quando al titolo esecutivo l'art. 203 del Codice della Strada, sotto la rubrica “ricorso al prefetto” così dispone nel suo comma 3: “3.- Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della ls 24 novembre 1991 n. 689 costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.”
L'art. 206 del Codice della Strada, sotto la rubrica “Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie” così dispone: “1.- Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della l.s. 24 novembre
1981 n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa l.s. 24 novembre 1981 n. 689. 2.- I ruoli per i titoli esecutivi i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore. 3.- I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.”
26 Le somme liquidate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della
Strada nel relativo verbale di accertamento, in caso di mancata impugnazione, sono così iscritte direttamente sul ruolo in quanto il verbale inoppugnabile è titolo esecutivo ex art. 203 comma 3 del
C.d.S., mentre se il verbale viene impugnato il titolo esecutivo sarà costituito dalla ordinanza ingiunzione emananda ai sensi dell'art. 22 della ls 689/1981 e dell'art. 204 del C.d..S.
L'art. 209 del Codice della Strada, sotto la rubrica “prescrizione”, così dispone:
“La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della L 24 novembre
1981 n. 689”.
L'art. 28 della Ls 689/1981, sotto la rubrica “prescrizione”, così dispone: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 2.- L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”
L'art. 2943 cc, sotto la rubrica “interruzione da parte del titolare”, così dispone:
“1.- La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. 2.- E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. 3.- L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. 4.- La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”
IV.- Nel regolamento delle spese di lite queste devono gravare sull'appellato nella Parte_2
loro interezza per quanto riguarda il giudizio di appello, mentre per il giudizio di primo grado, risultando l'opposizione fondata per le altre cartelle non oggetto del presente gravame, sussistono
27 giuste ragioni per la compensazione per soccombenza reciproca nel giudizio di primo grado, avendo l' subito l'accoglimento parziale della opposizione in parola. CP_10
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia delle seguenti parti:
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
Piave n. 16, PEC: CP_1 Email_1
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_2 P.IVA_3
San Marco 2661, PEC: CP_2 Email_2
, in pers. suo Prefetto p.t., (C.F.: ) Controparte_3 P.IVA_4
con sede in Via Miraglia n. 10, , PEC: Controparte_3 Email_3
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_4 P.IVA_5
Piazza XI Settembre, Cosenza, PEC: Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con Controparte_5 P.IVA_6
sede in Corso Vittorio Emanuele III, , PEC: CP_5 Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: ) con sede in Controparte_6 P.IVA_7
Piazza Rossi, Catanzaro, PEC: Email_4
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.: con sede in Corso Controparte_7 P.IVA_8
Giuseppe Garibaldi n. 56 71121 PEC: CP_7 Email_5
, in pers. suo Prefetto p.t. (C.F.. con sede in Controparte_8 P.IVA_9
Palazzo del Governo Corso G. Garibaldi n. 1, , PEC: CP_8
Email_6
2) in accoglimento del gravame ed in integrale riforma della sentenza n. 150/2023 emessa in data 10 gennaio 2023 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 769/2022 r.g. dal Giudice di Pace di
Taranto, rigetta l'opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento n. n. Parte_2 10620160005390259000 notificata il 27.03.2017, n. 10620160011013426000 notificata il
27.02.2018, n. 10620180003073111000 notificata il 17.11.2018;
3) in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza appellata, compensa le spese in relazione al giudizio di primo grado;
4) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna al pagamento in favore di delle Parte_2 CP_10
spese del giudizio di appello, liquidandole in euro 450,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 02 aprile 2025;
Il giudice dott. alberto munno
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106 2021 90009524 44/000 in relazione ai crediti contenuti nelle cartelle esattoriali n.
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