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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19 maggio 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2227/2022 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , quale Amministratore di Sostegno del figlio Parte_1 C.F._1
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Calogero Alessio Russo Facciazza;
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Niutta, Caterina
Tomasello e Carmela Puglisi.
Oggetto: disabilità gravissima ex L.R. 4/2017
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2022 Amministratore di Sostegno del figlio Parte_1
esponeva: Controparte_1
Cont
- di aver presentato all' nel 2018, istanza, nell'interesse del figlio, per l'“accesso al beneficio economico per persone con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017”;
- che aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 680/2021 R.G.) per l'accertamento della sussistenza, in capo ad del requisito sanitario per usufruire del detto beneficio ma che il Ctu ne Controparte_1 aveva negato la sussistenza;
- che in data 19.04.2022 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza, in capo al proprio figlio Controparte_1 dello stato di invalido con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1 Marzo 2017, e al
D.P. 532 del 31 Marzo 2017, modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, con vittoria di spese.
1 L' costituitasi in giudizio con memoria del 11.07.2022, rilevava l'inammissibilità della CP_2 domanda poiché per accedere al chiesto beneficio il soggetto avrebbe dovuto sottoscrivere il cd. Patto di
Cura e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 19.5.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa viene decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici spettanti ai soggetti affetti da disabilità gravissima (giudizio iscritto al n. R.G.
680/2021 riunito ed acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetto da “tetraparesi spastica con disartria. Controparte_1 quadriplegia e tetraparesi”, riconoscendo come non fossero presenti “le condizioni anatomo - clinico e funzionali tali da poter concedere allo stesso i benefici che competono ai soggetti affetti da disabilità gravissima”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi, in capo ad lo stato di Controparte_1 invalido con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31
Marzo 2017, modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al periodo successivo al
1.04.2023 atteso che risulta non contestato tra le parti che a seguito di ulteriore domanda amministrativa presentata dalla parte ed accolta il ricorrente percepisce l'assegno di cura.
Con riferimento al periodo precedente deve intanto osservarsi che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI
“Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
2 Ciò premesso va rilevato che disposta la rinnovazione della ctu, il consulente nominato ha rilevato che il ricorrente presenta una gravissima compromissione motoria da patologia neurologica e che non può deambulare ma può spostarsi solo con l'ausilio di sedia a rotelle spinta da terzi e pertanto sussistono le condizioni sanitarie utili al beneficio economico per persona con disabilità gravissima di cui alla Legge
Regionale n° 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. 545 10 maggio
2017, pubblicato sul S.O. n° 18 alla G.U.R.S. n° 22 del 26 Maggio 2017 a decorrere dal mese di dicembre
2018, epoca di proposizione della prima domanda amministrativa.
Le spese di lite della presente fase e di quella di a.t.p. seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo successivo all'1.4.2023;
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili al beneficio economico per persona Controparte_1 con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n° 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 marzo
2017 modificato con D.P. 545 10 maggio 2017, pubblicato sul S.O. n° 18 alla G.U.R.S. n° 22 del 26
Maggio 2017” a decorrere dal mese di dicembre 2018, epoca di proposizione della prima domanda amministrativa all'1.4.2023; Cont
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.864,50 oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- pone a definitivo dell le spese di Ctu della fase di a.t.p., separatamente liquidate. CP_2
Messina, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 19 maggio 2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2227/2022 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , quale Amministratore di Sostegno del figlio Parte_1 C.F._1
c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Calogero Alessio Russo Facciazza;
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, resistente rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Niutta, Caterina
Tomasello e Carmela Puglisi.
Oggetto: disabilità gravissima ex L.R. 4/2017
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2022 Amministratore di Sostegno del figlio Parte_1
esponeva: Controparte_1
Cont
- di aver presentato all' nel 2018, istanza, nell'interesse del figlio, per l'“accesso al beneficio economico per persone con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 Marzo 2017 modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, pubblicato sul S.O. N. 18 alla G.U.R.S. n. 22 del 26 Maggio 2017”;
- che aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 680/2021 R.G.) per l'accertamento della sussistenza, in capo ad del requisito sanitario per usufruire del detto beneficio ma che il Ctu ne Controparte_1 aveva negato la sussistenza;
- che in data 19.04.2022 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza, in capo al proprio figlio Controparte_1 dello stato di invalido con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1 Marzo 2017, e al
D.P. 532 del 31 Marzo 2017, modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017, con vittoria di spese.
1 L' costituitasi in giudizio con memoria del 11.07.2022, rilevava l'inammissibilità della CP_2 domanda poiché per accedere al chiesto beneficio il soggetto avrebbe dovuto sottoscrivere il cd. Patto di
Cura e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite.
L'udienza del 19.5.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa viene decisa.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici spettanti ai soggetti affetti da disabilità gravissima (giudizio iscritto al n. R.G.
680/2021 riunito ed acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che era affetto da “tetraparesi spastica con disartria. Controparte_1 quadriplegia e tetraparesi”, riconoscendo come non fossero presenti “le condizioni anatomo - clinico e funzionali tali da poter concedere allo stesso i benefici che competono ai soggetti affetti da disabilità gravissima”.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi, in capo ad lo stato di Controparte_1 invalido con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n. 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31
Marzo 2017, modificato con D.P. 545 del 10 Maggio 2017.
Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al periodo successivo al
1.04.2023 atteso che risulta non contestato tra le parti che a seguito di ulteriore domanda amministrativa presentata dalla parte ed accolta il ricorrente percepisce l'assegno di cura.
Con riferimento al periodo precedente deve intanto osservarsi che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI
“Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
2 Ciò premesso va rilevato che disposta la rinnovazione della ctu, il consulente nominato ha rilevato che il ricorrente presenta una gravissima compromissione motoria da patologia neurologica e che non può deambulare ma può spostarsi solo con l'ausilio di sedia a rotelle spinta da terzi e pertanto sussistono le condizioni sanitarie utili al beneficio economico per persona con disabilità gravissima di cui alla Legge
Regionale n° 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. 545 10 maggio
2017, pubblicato sul S.O. n° 18 alla G.U.R.S. n° 22 del 26 Maggio 2017 a decorrere dal mese di dicembre
2018, epoca di proposizione della prima domanda amministrativa.
Le spese di lite della presente fase e di quella di a.t.p. seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico della ricorrente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo successivo all'1.4.2023;
- dichiara che presenta le condizioni sanitarie utili al beneficio economico per persona Controparte_1 con disabilità gravissima di cui alla Legge Regionale n° 4, del 1 Marzo 2017, e al D.P. 532 del 31 marzo
2017 modificato con D.P. 545 10 maggio 2017, pubblicato sul S.O. n° 18 alla G.U.R.S. n° 22 del 26
Maggio 2017” a decorrere dal mese di dicembre 2018, epoca di proposizione della prima domanda amministrativa all'1.4.2023; Cont
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 3.864,50 oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- pone a definitivo dell le spese di Ctu della fase di a.t.p., separatamente liquidate. CP_2
Messina, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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