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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2024, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
RG n. 114/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/01/2024 nella causa n. 114/2023 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to SOLIDORO SIRIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , difeso ai sensi dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
417 bis c.p.c. dai dott. , FABIO BONAVITACOLA e MIRELLA MURGIA, CP_2
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente afferma di essere in possesso di laurea Parte_1 specialistica in architettura nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche, titoli che afferma equiparati all'abilitazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 59/17; riferisce di essere stato inserito nella seconda fascia delle GPS nell' ha convenuto in giudizio il Organizzazione_1
, l' Controparte_1 Controparte_3 per ottenere, previa disapplicazione dell'Ordinanza
[...]
Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022, l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di per la classe di concorso A017 (Disegno e storia dell'arte negli Org_1 istituti di istruzione secondaria di II grado);
− il convenuto si è costituito eccependo preliminarmente Controparte_1 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della pretesa;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa dalle parti.
Ritenuto che:
1 − l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sollevata dal , risulta fondata;
CP_1
− occorre innanzitutto richiamare lo stato della giurisprudenza di legittimità in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di pubblico impiego e, in particolare, di graduatorie relative al personale scolastico;
− sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato un orientamento assolutamente consolidato che si richiama di seguito attraverso la ricostruzione particolarmente chiara di Cass. S.U. n. 33212 /2018;
− affermano le Sezioni Unite – di cui la citata sentenza richiama numerosi precedenti - che “la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (Cass. SU 27 novembre 2007, n. 24625; Cass. SU 25 giugno 2010, n. 15323; Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677)”; che “se in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale - da determinare all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio - si accerta che la controversia stessa attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (Cass. SU 28 giugno 2006, n. 14846; Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677) o che comunque nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", in quanto al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di cui si tratta (Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276) e del dipendente pubblico in genere (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276)”; che, però,
“spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 (vedi: Cass. SU n. 22779 del 2010; Cass. SU n. 3052 del 2009; Cass. SU n. 22733 del 2011; Cass. SU n. 25210 del 2015)”; che, dunque, “possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del
2 ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto (Cass. SU n. 21592 del 2005; Cass. SU n. 23605 del 2006; Cass. SU n. 25254 del 2009; Cass. SU n. 11712 del 2016, cit.)”; che, in questo caso,
“non può operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, in quanto esso presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione”;
− quando la domanda richiede la valutazione di legittimità ed un conseguente intervento sull'atto amministrativo pregiudizievole agli interessi del ricorrente, dunque, ciò che conta per stabilire la giurisdizione è il rapporto tra tale atto e la situazione soggettiva fatta valere dal ricorrente;
se questi è titolare di un diritto soggettivo preesistente all'atto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario il quale, ove l'atto amministrativo pregiudichi effettivamente tale diritto, lo disapplica;
se invece l'interesse del ricorrente pregiudicato dall'atto amministrativo non può essere qualificato come diritto soggettivo preesistente all'atto, bensì soltanto come interesse legittimo rispetto alla legittimità dell'atto amministrativo, la valutazione di legittimità e l'eventuale intervento sull'atto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo;
− tale criterio di riparto della giurisdizione viene utilizzato correntemente dalla Suprema Corte anche con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, in relazione alle quali chiarisce che “occorre distinguere - alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) - a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; sicché, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di
3 normazione sub primaria” (così Cass. S.U. n. 17123/2019) e afferma il seguente principio di diritto "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (così ad esempio Cass. S.U. n. 21196/2017);
− nel caso di specie la controversia riguarda l'inserimento di parte ricorrente in una nuova tipologia di graduatorie destinate al reclutamento nella scuola pubblica e precisamente le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) istituite dal d.l. n. 126/2019, conv. in legge n. 159/2019;
− l'art. 4 commi 6 e 6 bis della legge n. 124/1999 nel testo introdotto dal D.L. n. 126/2019 stabilisce “6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis” e “6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno”;
− l'art. 4 ter del successivo d.l. n. 22/2020, conv. in l. 41/2020, ha stabilito che
“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del
[...]
ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché' della Controparte_4 graduazione degli aspiranti”;
4 − l'ordinanza in questione è la n. 60/2020 che, all'art. 3 – intitolato appunto Graduatorie Provinciali per le Supplenze - recita, tra l'altro, “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale” e, per quanto specificamente qui interessa, “6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”; il successivo D.M. n. 858/2020 ha disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle istanze;
− come si è detto, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'O.M. n. 60/2020, art. 3 comma 6 (e dell'O.M. 112/20 sovrapponibile sul punto) laddove stabilisce che “la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione” e non anche a coloro che, come la stessa, sono in possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nonché del requisito dei tre anni di servizio, denunciando la disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per essi dagli articoli 5 e 17 del d.lvo n. 59/2017, in merito alla partecipazione ai concorsi per l'immissione in ruolo, e dal DM n. 92/2019 per la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno;
− nelle sue conclusioni, in particolare, parte ricorrente chiede “in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati,
5 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia delle GPS, per le Org_1 classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento”;
− la lettura della normativa relativa alle GPS e di quella invocata dalla ricorrente a fondamento della sua domanda dimostra chiaramente che non esiste alcuna previsione di legge che attribuisca il diritto all'inserimento in I fascia di coloro che possono far valere la laurea magistrale e i 24 CFU/3 anni di servizio nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
− le norme istitutive delle GPS, infatti, non offrono alcuna indicazione sui requisiti di iscrizione, demandandone l'integrale individuazione all'O.M. n. 60/2020, atto amministrativo generale della stessa natura degli atti amministrativi a cui si riferisce la citata giurisprudenza delle S.U. in materia di graduatorie ad esaurimento;
la norma di legge invocata dal ricorrente, d'altronde, non riguarda in alcun modo le GPS: l'art. 5 del d.lvo n. 59/2017, infatti, considera il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU come equivalente all'abilitazione sulla specifica classe di concorso soltanto come “titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a)” (cioè
“posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado”);
− l'art. 3 del DM n. 92/2019 non è una norma di legge e, comunque, si limita a sancire l'operatività di tale equivalenza in un ambito tutto diverso, quale l'ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
− in tale contesto, non è davvero possibile configurare un diritto soggettivo di parte ricorrente all'inserimento in I fascia per il fatto di essere in possesso di tali requisiti che “scaturisca direttamente dalla normazione primaria” e sia dunque preesistente all'atto ministeriale deputato a disciplinare i requisiti di iscrizione, ovvero l'O.M. n. 60/2020 e n. 112/22 impugnate;
− un tale diritto, dunque, potrebbe venire accertato in capo a parte ricorrente soltanto quale “effetto della rimozione di tale atto” conseguente all'eventuale accertamento giudiziale della sua illegittimità laddove non equipara il possesso congiunto di laurea e 24 CFU all'abilitazione;
− la situazione che il ricorrente può far valere in giudizio è pertanto di mero interesse legittimo rispetto ad una diversa regolamentazione dei requisiti di iscrizione alle GPS da parte della suddetta ordinanza e, in particolare, alla estensione anche al reclutamento per le supplenze dell'operatività dell'equivalenza sancita dalla legge per le immissioni in ruolo;
− in base al consolidato orientamento della Suprema Corte sopra richiamato ciò riconduce chiaramente la controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa (nello stesso senso cfr. Trib. Torino n. 1838/21 dell'8/2/2022 (est. Pres. ); Tes_1
− tale orientamento ha trovato autorevole conferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2007 del 9/3/21, nella quale viene chiarito che, mentre le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (GAE)
6 del personale docente non sono procedure concorsuali in quanto si tratta di atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e di poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e pertanto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SU n. 21198/17), la formazione delle graduatorie d'istituto, da cui poi il dirigente scolastico attinge, comporta l'esercizio di un potere amministrativo a cui corrisponde una posizione di interesse legittimo e quindi la giurisdizione del giudice amministrativo;
ricorrono infatti, tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (cfr. cons. stato n. 7773/2012 e n. 5795/2014 e n. 953/2016);
− l'orientamento è stato condiviso anche da questo ufficio che, con ordinanza Trib. Sassari, sez. lavoro, 14/5/2021 emessa nel procedimento RGL 69/21 (est. Adami) in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo in ragione della diversa natura delle GPS e GI rispetto alle GAE;
− alle argomentazioni esposte, consegue la dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
− la novità della questione e la presenza di precedenti di merito contrastanti impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- compensa tra le parti le spese di lite. Sassari, 23/01/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/01/2024 nella causa n. 114/2023 RGL, promossa da:
, , difeso dall'Avv.to SOLIDORO SIRIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , difeso ai sensi dell'art. Controparte_1 P.IVA_1
417 bis c.p.c. dai dott. , FABIO BONAVITACOLA e MIRELLA MURGIA, CP_2
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente afferma di essere in possesso di laurea Parte_1 specialistica in architettura nonché di 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche, titoli che afferma equiparati all'abilitazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 59/17; riferisce di essere stato inserito nella seconda fascia delle GPS nell' ha convenuto in giudizio il Organizzazione_1
, l' Controparte_1 Controparte_3 per ottenere, previa disapplicazione dell'Ordinanza
[...]
Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022, l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di per la classe di concorso A017 (Disegno e storia dell'arte negli Org_1 istituti di istruzione secondaria di II grado);
− il convenuto si è costituito eccependo preliminarmente Controparte_1 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della pretesa;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa dalle parti.
Ritenuto che:
1 − l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sollevata dal , risulta fondata;
CP_1
− occorre innanzitutto richiamare lo stato della giurisprudenza di legittimità in merito al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di pubblico impiego e, in particolare, di graduatorie relative al personale scolastico;
− sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato un orientamento assolutamente consolidato che si richiama di seguito attraverso la ricostruzione particolarmente chiara di Cass. S.U. n. 33212 /2018;
− affermano le Sezioni Unite – di cui la citata sentenza richiama numerosi precedenti - che “la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (Cass. SU 27 novembre 2007, n. 24625; Cass. SU 25 giugno 2010, n. 15323; Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677)”; che “se in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale - da determinare all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio - si accerta che la controversia stessa attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (Cass. SU 28 giugno 2006, n. 14846; Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677) o che comunque nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", in quanto al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di cui si tratta (Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276) e del dipendente pubblico in genere (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276)”; che, però,
“spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 (vedi: Cass. SU n. 22779 del 2010; Cass. SU n. 3052 del 2009; Cass. SU n. 22733 del 2011; Cass. SU n. 25210 del 2015)”; che, dunque, “possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del
2 ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto (Cass. SU n. 21592 del 2005; Cass. SU n. 23605 del 2006; Cass. SU n. 25254 del 2009; Cass. SU n. 11712 del 2016, cit.)”; che, in questo caso,
“non può operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, in quanto esso presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione”;
− quando la domanda richiede la valutazione di legittimità ed un conseguente intervento sull'atto amministrativo pregiudizievole agli interessi del ricorrente, dunque, ciò che conta per stabilire la giurisdizione è il rapporto tra tale atto e la situazione soggettiva fatta valere dal ricorrente;
se questi è titolare di un diritto soggettivo preesistente all'atto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario il quale, ove l'atto amministrativo pregiudichi effettivamente tale diritto, lo disapplica;
se invece l'interesse del ricorrente pregiudicato dall'atto amministrativo non può essere qualificato come diritto soggettivo preesistente all'atto, bensì soltanto come interesse legittimo rispetto alla legittimità dell'atto amministrativo, la valutazione di legittimità e l'eventuale intervento sull'atto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo;
− tale criterio di riparto della giurisdizione viene utilizzato correntemente dalla Suprema Corte anche con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, in relazione alle quali chiarisce che “occorre distinguere - alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) - a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; sicché, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l'oggetto del giudizio sia l'impugnazione di un atto regolamentare di
3 normazione sub primaria” (così Cass. S.U. n. 17123/2019) e afferma il seguente principio di diritto "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (così ad esempio Cass. S.U. n. 21196/2017);
− nel caso di specie la controversia riguarda l'inserimento di parte ricorrente in una nuova tipologia di graduatorie destinate al reclutamento nella scuola pubblica e precisamente le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) istituite dal d.l. n. 126/2019, conv. in legge n. 159/2019;
− l'art. 4 commi 6 e 6 bis della legge n. 124/1999 nel testo introdotto dal D.L. n. 126/2019 stabilisce “6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis” e “6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno”;
− l'art. 4 ter del successivo d.l. n. 22/2020, conv. in l. 41/2020, ha stabilito che
“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del
[...]
ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché' della Controparte_4 graduazione degli aspiranti”;
4 − l'ordinanza in questione è la n. 60/2020 che, all'art. 3 – intitolato appunto Graduatorie Provinciali per le Supplenze - recita, tra l'altro, “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).
2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale” e, per quanto specificamente qui interessa, “6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”; il successivo D.M. n. 858/2020 ha disciplinato le modalità e i termini di presentazione delle istanze;
− come si è detto, parte ricorrente lamenta l'illegittimità dell'O.M. n. 60/2020, art. 3 comma 6 (e dell'O.M. 112/20 sovrapponibile sul punto) laddove stabilisce che “la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione” e non anche a coloro che, come la stessa, sono in possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche nonché del requisito dei tre anni di servizio, denunciando la disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per essi dagli articoli 5 e 17 del d.lvo n. 59/2017, in merito alla partecipazione ai concorsi per l'immissione in ruolo, e dal DM n. 92/2019 per la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno;
− nelle sue conclusioni, in particolare, parte ricorrente chiede “in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati,
5 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di nella Prima Fascia delle GPS, per le Org_1 classi di concorso di interesse, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di essere abilitato all'insegnamento”;
− la lettura della normativa relativa alle GPS e di quella invocata dalla ricorrente a fondamento della sua domanda dimostra chiaramente che non esiste alcuna previsione di legge che attribuisca il diritto all'inserimento in I fascia di coloro che possono far valere la laurea magistrale e i 24 CFU/3 anni di servizio nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
− le norme istitutive delle GPS, infatti, non offrono alcuna indicazione sui requisiti di iscrizione, demandandone l'integrale individuazione all'O.M. n. 60/2020, atto amministrativo generale della stessa natura degli atti amministrativi a cui si riferisce la citata giurisprudenza delle S.U. in materia di graduatorie ad esaurimento;
la norma di legge invocata dal ricorrente, d'altronde, non riguarda in alcun modo le GPS: l'art. 5 del d.lvo n. 59/2017, infatti, considera il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU come equivalente all'abilitazione sulla specifica classe di concorso soltanto come “titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a)” (cioè
“posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado”);
− l'art. 3 del DM n. 92/2019 non è una norma di legge e, comunque, si limita a sancire l'operatività di tale equivalenza in un ambito tutto diverso, quale l'ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
− in tale contesto, non è davvero possibile configurare un diritto soggettivo di parte ricorrente all'inserimento in I fascia per il fatto di essere in possesso di tali requisiti che “scaturisca direttamente dalla normazione primaria” e sia dunque preesistente all'atto ministeriale deputato a disciplinare i requisiti di iscrizione, ovvero l'O.M. n. 60/2020 e n. 112/22 impugnate;
− un tale diritto, dunque, potrebbe venire accertato in capo a parte ricorrente soltanto quale “effetto della rimozione di tale atto” conseguente all'eventuale accertamento giudiziale della sua illegittimità laddove non equipara il possesso congiunto di laurea e 24 CFU all'abilitazione;
− la situazione che il ricorrente può far valere in giudizio è pertanto di mero interesse legittimo rispetto ad una diversa regolamentazione dei requisiti di iscrizione alle GPS da parte della suddetta ordinanza e, in particolare, alla estensione anche al reclutamento per le supplenze dell'operatività dell'equivalenza sancita dalla legge per le immissioni in ruolo;
− in base al consolidato orientamento della Suprema Corte sopra richiamato ciò riconduce chiaramente la controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa (nello stesso senso cfr. Trib. Torino n. 1838/21 dell'8/2/2022 (est. Pres. ); Tes_1
− tale orientamento ha trovato autorevole conferma nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2007 del 9/3/21, nella quale viene chiarito che, mentre le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (GAE)
6 del personale docente non sono procedure concorsuali in quanto si tratta di atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e di poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e pertanto rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. SU n. 21198/17), la formazione delle graduatorie d'istituto, da cui poi il dirigente scolastico attinge, comporta l'esercizio di un potere amministrativo a cui corrisponde una posizione di interesse legittimo e quindi la giurisdizione del giudice amministrativo;
ricorrono infatti, tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (cfr. cons. stato n. 7773/2012 e n. 5795/2014 e n. 953/2016);
− l'orientamento è stato condiviso anche da questo ufficio che, con ordinanza Trib. Sassari, sez. lavoro, 14/5/2021 emessa nel procedimento RGL 69/21 (est. Adami) in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo in ragione della diversa natura delle GPS e GI rispetto alle GAE;
− alle argomentazioni esposte, consegue la dichiarazione del difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
− la novità della questione e la presenza di precedenti di merito contrastanti impongono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- compensa tra le parti le spese di lite. Sassari, 23/01/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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