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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 553/2024
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona di seguenti Magistrati:
Dott.ssa IA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa IA Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 553/2024, promossa da
2 G (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLAIANNI KRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI MANNARINO 45 - BARI, presso il difensore avv. COLAIANNI KRIZIA
Appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. IURINO Controparte_1
IC QU, elettivamente domiciliato in VIA RENO, 5 70022 ALTAMURA, presso il difensore avv. IURINO IC QU
Appellato avverso la sentenza n. 1638/2024, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 11082/2023.
All'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche. pagina 1 di 6 All'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato il 06/10/2023 il Controparte_1
si opponeva al precetto notificato in rinnovazione del 18/09/2023.
[...]
Eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo e, comunque, la nullità e l'inefficacia del precetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Accogliere l'eccezione di nullità e/o invalidità del precetto in rinnovazione stante l'inesistenza del titolo esecutivo azionato;
2. Sospendere l'efficacia del precetto opposto;
3. Condannare parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; 4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con clausola di distrazione in favore dell'avvocato Nicola Pasquale Iurino antistatario”.
Il giudizio si svolgeva nella contumacia dell'opposta CP_2
All'udienza del 02/04/2024 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Il Tribunale, decidendo la controversia in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, così provvedeva: “1. Accoglie l'opposizione a precetto proposto di e per Controparte_1
l'effetto dichiara illegittimo ed inefficace il precetto opposto;
2. Condanna la Controparte_3
, in persona dell'omonimo titolare, alla refusione delle spese di lite in favore della
[...] [...]
che si liquidano in liquidate in complessivi Euro 2.228,48, di cui €. 250,00 per spese, oltre CP_1 alle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore
Avv. Iurino Nicola Pasquale dichiaratosi antistatario.”.
Chiariva che il precetto era “gravemente viziato dalla inesistenza e mancanza del titolo esecutivo che alla data della notifica non risulta essersi formato in via definitiva” e applicando l'art. 474 c.p.c. secondo cui “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile” ne faceva discendere la fondatezza dell'opposizione e l'illegittimità nonché
l'inefficacia del precetto.
2) Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la 2 Parte_2
che rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare sospendere la
[...] provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa;
- in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti nel presente atto il proposto appello e, per pagina 2 di 6 l'effetto, in riforma della sentenza nr. 1638/24 emessa dal Tribunale di Bari, 2^ sez. Civile Giudice
Dott. Vincenzo Liso, nell'ambito del procedimento RG NR. 11082/2023 intentato dal
[...]
contro la e avente ad oggetto: Controparte_1 Controparte_3
Opposizione a CE e CE in Rinnovazione;
sentenza depositata in ata 03/04/2024, irritualmente notificata allo scrivente procuratore in data 03/04/2024 stante la contumacia della convenuta in quel giudizio, per sentire accogliere le seguenti ragioni di merito: dichiarare CP_4 nulla l'Opposizione a CE e a CE in Rinnovazione del fondata sul falso Controparte_1 presupposto della inesistenza di un valido titolo esecutivo, per tuto quanto già ampiamente dedotto in atti e per l'effetto, revocare la condanna alle spese processuali così come indicate in sentenza;
per l' ulteriore effetto, confermare il CE già notificato alla odierna Appellata in quanto valido;
condannare l'appellata in persona del suo lrpt , alla refusione Controparte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio di questo grado di giudizio da distrarsi nei confronti del procuratore costituito e distrattario;
condannare altresì parte Appellata ai sensi dell'art. 96 cpc stante l'atteggiamento reticente tenuto nel giudizio di primo grado e per l'accanimento processuale che abitualmente tiene nei confronti della parte creditrice.”.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. invocando il rigetto del gravame e Controparte_1 pedissequa condanna alle spese del grado.
All'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
In sub procedimento, con ordinanza del 12.09.2024 la Corte, in revoca della sospensione concessa inaudita alter parte, respingeva l'istanza e condannava l'appellante al pagamento della sanzione per abuso del rimedio dell'inibitoria.
All'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) 2 G RESTAURI ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 contestando la ritenuta “inesistenza del titolo esecutivo” (primo motivo) sotteso all'atto di precetto e poi segnalando l'esistenza di un identico procedimento (secondo motivo) recante il numero di R.G. pagina 3 di 6 9898/2023. A giudizio dell'appellante il convenuto in opposizione (a precetto) avrebbe “volutamente omesso di comunicare ad entrambi i Giudici investiti del procedimento in Opposizione a CE e
CE in Rinnovazione (Dott.ri Liso e la pendenza di due procedimenti che ai sensi Per_1 dell'art, 40 cpc dovevano essere riuniti per connessione oggettiva e soggettiva;
riunione che avrebbe garantito, ex art.31736 C.P.C. il rispetto del principio di economicità processuale e che ancora una volta viene compromesso vedendosi oggi il creditore (contumace in quel giudizio, con notifica al difensore della sentenza in contumacia) obbligato ad azionare a propria tutela lo strumento dell'appello.” (cfr. testualmente dal gravame).
4. - L'appello è manifestamente infondato.
Circa il primo motivo di appello, osserva la Corte che, a mente dell'art. 474 c.p.c., “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
La norma è espressione del più generale principio “nulla executio sine titulo” per il quale nessuna esecuzione forzata può avvenire prima che vi sia certezza sull'obbligazione cristallizzata nel titolo stesso.
Ed infatti, solo in presenza di un titolo esecutivo si può avere certezza della somma o della prestazione dovuta al creditore, quella che è lecito pretendere con l'esecuzione forzata.
Nel caso in esame il titolo esecutivo su cui è fondato il precetto opposto è inesistente.
La Corte, nel riesaminare nuovamente la documentazione versata in atti, ha potuto invero constatare che il decreto ingiuntivo n. 2672/23, emanato dal Giudice di Pace di Bari nella procedura monitoria n.
5655/23, è stato notificato al privo della provvisoria esecutorietà (ex art. 647 c.p.c.) e Controparte_1 risulta che l'opposizione proposta contro di esso da parte dell'appellato, nelle forme del ricorso, è stata tempestiva.
Di conseguenza sono infondati i motivi di doglianza esposti dall'odierna appellante avendo essa travisato la novella introdotta dalla riforma cd. “Cartabia”.
Vale la pena rammentare infatti che la riforma richiamata non ha modificato l'art. 647 c.p.c. che per i procedimenti monitori continua a prevedere l'emissione del decreto di esecutorietà che attesta da parte del Giudice del procedimento monitorio che il decreto ingiuntivo non è stato opposto.
Nel caso che ci occupa, alcuna richiesta del decreto di esecutorietà è stata formalizzata dalla odierna appellante prima della notifica del precetto opposto, né il Giudice della procedura ingiuntiva avrebbe potuto provvedere in tal senso attesa la comunicazione della avvenuta opposizione. pagina 4 di 6 Pertanto il titolo su cui si fonda l'atto di precetto in rinnovazione è inesistente.
Il primo motivo è quindi respinto per manifesta infondatezza.
4.1 - Circa il secondo motivo di appello, in disparte la sua inammissibilità per la difficoltà di comprendere la censura mossa alla sentenza di prime cure (appare, per il vero, di difficile comprensione), con esso l'appellante sembra lamentare la contemporanea pendenza di un giudizio avente identico oggetto e parti, giudizio che però si era già concluso prima della iscrizione a ruolo dell'atto di appello in scrutinio, con sentenza nr. 1864/2024 (cfr. produzione in allegato alla comparsa dell'appellato), avente esito identico a quella odiernamente appellata. Vi è da dire che, in ogni caso, il motivo, che sembra sottendere un'eccezione di litispendenza, è comunque infondato visto che tale eccezione andava proposta nel secondo giudizio, quello conclusosi con la sentenza nr. 1864/2024 e non nel presente.
Anche il secondo motivo di appello è pertanto respinto.
5. - Sia l'appellante, sia l'appellato hanno reciprocamente chiesto alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ebbene, di sicuro è infondata la domanda di condanna avanzata dall'appellante dal momento che entrambi i motivi di gravame sono stati respinti per manifesta infondatezza. Non altrettanto può dirsi per l'appellato che ha resistito ad un appello temerario fondato su ragioni giuridiche erronee, per giunta vagliate in modo identico in distinti procedimenti. Tali ragioni consustanziano i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc, che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso – svincolato persino da qualsivoglia istanza di parte – di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, somma che ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa
(nella specie d'impugnazione) che concreta un “vulnus” alla giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo (cfr. sul punto Corte Cost. 23.6.2016 n.
152). Sotto tale profilo, la riproposizione di ragioni fondate su presupposti giuridici erronei tradisce la manifesta inconsistenza del gravame, connotato da indici di evidente negligenza nella sua proposizione
(e coltivazione), integrante un abuso dello strumento processuale.
5.1. - Quanto ai criteri di liquidazione, si ritiene equo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in un sottomultiplo (un terzo) delle spese processuali (cfr., fra le pronunzie di legittimità più recenti, Cass. 20.11.2020 n. 26435). pagina 5 di 6 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00 della vigente disciplina parametrica forense). La Corte riconosce anche la fase di trattazione/istruttoria, in essa ricomprendendo quanto dovuto per la difesa sostenuta dall'appellato nel sub procedimento incidentale che ha condotto al rigetto dell'inibitoria.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1- quater Tusg, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 2 Parte_2
contro , avverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 1638/2024, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 11082/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la 2 G RESTAURI DI IO IA al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese del grado che si liquidano in € 2.906,00, oltre
IVA e CAP come per legge e rsf 15% ;
3. letto l'art. 96 co. 3 c.p.c. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 969,00 per lite temeraria;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il consigliere estensore
IA Grazia CASERTA
Il Presidente
IA TO
pagina 6 di 6
LA CORTE di APPELLO di BARI
Sezione Prima Civile
Riunita in persona di seguenti Magistrati:
Dott.ssa IA Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa IA Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 553/2024, promossa da
2 G (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. COLAIANNI KRIZIA, elettivamente domiciliato in VIA F.LLI MANNARINO 45 - BARI, presso il difensore avv. COLAIANNI KRIZIA
Appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. IURINO Controparte_1
IC QU, elettivamente domiciliato in VIA RENO, 5 70022 ALTAMURA, presso il difensore avv. IURINO IC QU
Appellato avverso la sentenza n. 1638/2024, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 11082/2023.
All'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche. pagina 1 di 6 All'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato il 06/10/2023 il Controparte_1
si opponeva al precetto notificato in rinnovazione del 18/09/2023.
[...]
Eccepiva l'inesistenza del titolo esecutivo e, comunque, la nullità e l'inefficacia del precetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. Accogliere l'eccezione di nullità e/o invalidità del precetto in rinnovazione stante l'inesistenza del titolo esecutivo azionato;
2. Sospendere l'efficacia del precetto opposto;
3. Condannare parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; 4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con clausola di distrazione in favore dell'avvocato Nicola Pasquale Iurino antistatario”.
Il giudizio si svolgeva nella contumacia dell'opposta CP_2
All'udienza del 02/04/2024 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Il Tribunale, decidendo la controversia in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, così provvedeva: “1. Accoglie l'opposizione a precetto proposto di e per Controparte_1
l'effetto dichiara illegittimo ed inefficace il precetto opposto;
2. Condanna la Controparte_3
, in persona dell'omonimo titolare, alla refusione delle spese di lite in favore della
[...] [...]
che si liquidano in liquidate in complessivi Euro 2.228,48, di cui €. 250,00 per spese, oltre CP_1 alle spese generali pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore
Avv. Iurino Nicola Pasquale dichiaratosi antistatario.”.
Chiariva che il precetto era “gravemente viziato dalla inesistenza e mancanza del titolo esecutivo che alla data della notifica non risulta essersi formato in via definitiva” e applicando l'art. 474 c.p.c. secondo cui “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile” ne faceva discendere la fondatezza dell'opposizione e l'illegittimità nonché
l'inefficacia del precetto.
2) Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello la 2 Parte_2
che rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare sospendere la
[...] provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa;
- in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti nel presente atto il proposto appello e, per pagina 2 di 6 l'effetto, in riforma della sentenza nr. 1638/24 emessa dal Tribunale di Bari, 2^ sez. Civile Giudice
Dott. Vincenzo Liso, nell'ambito del procedimento RG NR. 11082/2023 intentato dal
[...]
contro la e avente ad oggetto: Controparte_1 Controparte_3
Opposizione a CE e CE in Rinnovazione;
sentenza depositata in ata 03/04/2024, irritualmente notificata allo scrivente procuratore in data 03/04/2024 stante la contumacia della convenuta in quel giudizio, per sentire accogliere le seguenti ragioni di merito: dichiarare CP_4 nulla l'Opposizione a CE e a CE in Rinnovazione del fondata sul falso Controparte_1 presupposto della inesistenza di un valido titolo esecutivo, per tuto quanto già ampiamente dedotto in atti e per l'effetto, revocare la condanna alle spese processuali così come indicate in sentenza;
per l' ulteriore effetto, confermare il CE già notificato alla odierna Appellata in quanto valido;
condannare l'appellata in persona del suo lrpt , alla refusione Controparte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio di questo grado di giudizio da distrarsi nei confronti del procuratore costituito e distrattario;
condannare altresì parte Appellata ai sensi dell'art. 96 cpc stante l'atteggiamento reticente tenuto nel giudizio di primo grado e per l'accanimento processuale che abitualmente tiene nei confronti della parte creditrice.”.
Si costituiva nel giudizio di appello il sig. invocando il rigetto del gravame e Controparte_1 pedissequa condanna alle spese del grado.
All'udienza collegiale del 10 settembre 2024, celebrata in modalità scritta, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 per precisazione delle conclusioni e per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termini fino a 60 giorni prima dell'udienza per deposito note e fino a 20 giorni prima dell'udienza per eventuali repliche.
In sub procedimento, con ordinanza del 12.09.2024 la Corte, in revoca della sospensione concessa inaudita alter parte, respingeva l'istanza e condannava l'appellante al pagamento della sanzione per abuso del rimedio dell'inibitoria.
All'esito dell'udienza collegiale del 14 ottobre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3) 2 G RESTAURI ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1 contestando la ritenuta “inesistenza del titolo esecutivo” (primo motivo) sotteso all'atto di precetto e poi segnalando l'esistenza di un identico procedimento (secondo motivo) recante il numero di R.G. pagina 3 di 6 9898/2023. A giudizio dell'appellante il convenuto in opposizione (a precetto) avrebbe “volutamente omesso di comunicare ad entrambi i Giudici investiti del procedimento in Opposizione a CE e
CE in Rinnovazione (Dott.ri Liso e la pendenza di due procedimenti che ai sensi Per_1 dell'art, 40 cpc dovevano essere riuniti per connessione oggettiva e soggettiva;
riunione che avrebbe garantito, ex art.31736 C.P.C. il rispetto del principio di economicità processuale e che ancora una volta viene compromesso vedendosi oggi il creditore (contumace in quel giudizio, con notifica al difensore della sentenza in contumacia) obbligato ad azionare a propria tutela lo strumento dell'appello.” (cfr. testualmente dal gravame).
4. - L'appello è manifestamente infondato.
Circa il primo motivo di appello, osserva la Corte che, a mente dell'art. 474 c.p.c., “l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”.
La norma è espressione del più generale principio “nulla executio sine titulo” per il quale nessuna esecuzione forzata può avvenire prima che vi sia certezza sull'obbligazione cristallizzata nel titolo stesso.
Ed infatti, solo in presenza di un titolo esecutivo si può avere certezza della somma o della prestazione dovuta al creditore, quella che è lecito pretendere con l'esecuzione forzata.
Nel caso in esame il titolo esecutivo su cui è fondato il precetto opposto è inesistente.
La Corte, nel riesaminare nuovamente la documentazione versata in atti, ha potuto invero constatare che il decreto ingiuntivo n. 2672/23, emanato dal Giudice di Pace di Bari nella procedura monitoria n.
5655/23, è stato notificato al privo della provvisoria esecutorietà (ex art. 647 c.p.c.) e Controparte_1 risulta che l'opposizione proposta contro di esso da parte dell'appellato, nelle forme del ricorso, è stata tempestiva.
Di conseguenza sono infondati i motivi di doglianza esposti dall'odierna appellante avendo essa travisato la novella introdotta dalla riforma cd. “Cartabia”.
Vale la pena rammentare infatti che la riforma richiamata non ha modificato l'art. 647 c.p.c. che per i procedimenti monitori continua a prevedere l'emissione del decreto di esecutorietà che attesta da parte del Giudice del procedimento monitorio che il decreto ingiuntivo non è stato opposto.
Nel caso che ci occupa, alcuna richiesta del decreto di esecutorietà è stata formalizzata dalla odierna appellante prima della notifica del precetto opposto, né il Giudice della procedura ingiuntiva avrebbe potuto provvedere in tal senso attesa la comunicazione della avvenuta opposizione. pagina 4 di 6 Pertanto il titolo su cui si fonda l'atto di precetto in rinnovazione è inesistente.
Il primo motivo è quindi respinto per manifesta infondatezza.
4.1 - Circa il secondo motivo di appello, in disparte la sua inammissibilità per la difficoltà di comprendere la censura mossa alla sentenza di prime cure (appare, per il vero, di difficile comprensione), con esso l'appellante sembra lamentare la contemporanea pendenza di un giudizio avente identico oggetto e parti, giudizio che però si era già concluso prima della iscrizione a ruolo dell'atto di appello in scrutinio, con sentenza nr. 1864/2024 (cfr. produzione in allegato alla comparsa dell'appellato), avente esito identico a quella odiernamente appellata. Vi è da dire che, in ogni caso, il motivo, che sembra sottendere un'eccezione di litispendenza, è comunque infondato visto che tale eccezione andava proposta nel secondo giudizio, quello conclusosi con la sentenza nr. 1864/2024 e non nel presente.
Anche il secondo motivo di appello è pertanto respinto.
5. - Sia l'appellante, sia l'appellato hanno reciprocamente chiesto alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Ebbene, di sicuro è infondata la domanda di condanna avanzata dall'appellante dal momento che entrambi i motivi di gravame sono stati respinti per manifesta infondatezza. Non altrettanto può dirsi per l'appellato che ha resistito ad un appello temerario fondato su ragioni giuridiche erronee, per giunta vagliate in modo identico in distinti procedimenti. Tali ragioni consustanziano i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc, che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso – svincolato persino da qualsivoglia istanza di parte – di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, somma che ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa
(nella specie d'impugnazione) che concreta un “vulnus” alla giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo (cfr. sul punto Corte Cost. 23.6.2016 n.
152). Sotto tale profilo, la riproposizione di ragioni fondate su presupposti giuridici erronei tradisce la manifesta inconsistenza del gravame, connotato da indici di evidente negligenza nella sua proposizione
(e coltivazione), integrante un abuso dello strumento processuale.
5.1. - Quanto ai criteri di liquidazione, si ritiene equo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in un sottomultiplo (un terzo) delle spese processuali (cfr., fra le pronunzie di legittimità più recenti, Cass. 20.11.2020 n. 26435). pagina 5 di 6 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza sul gravame ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo che segue in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a
€ 26.000,00 della vigente disciplina parametrica forense). La Corte riconosce anche la fase di trattazione/istruttoria, in essa ricomprendendo quanto dovuto per la difesa sostenuta dall'appellato nel sub procedimento incidentale che ha condotto al rigetto dell'inibitoria.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1- quater Tusg, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 2 Parte_2
contro , avverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 1638/2024, resa dal Tribunale di Bari nella causa iscritta al R.G. n. 11082/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la 2 G RESTAURI DI IO IA al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese del grado che si liquidano in € 2.906,00, oltre
IVA e CAP come per legge e rsf 15% ;
3. letto l'art. 96 co. 3 c.p.c. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 969,00 per lite temeraria;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14/10/2025
Il consigliere estensore
IA Grazia CASERTA
Il Presidente
IA TO
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