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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dott. Giovanni Galasso - Consigliere relatore -
Dott. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1035/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1425/2018 emessa dal Tribunale di Benevento, il 17/4-
31/8/2018;
TRA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7/1/2000, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Silvio Falato (c.f. ) – C.F._2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
APPELLANTE
E
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
Sanframondi il 21/8/1948;
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._4
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_3 C.F._5
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n. 1035/2019 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis)
tutte in qualità di eredi di Nato a Telese Terme il 30/9/1946 e deceduto il Persona_1
26/6/2012; rappresentate e difese, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti Alba Ruzzo (c.f. ) e Vinicio C.F._6
Mingione (c.f. ; C.F._7
APPELLATI
NONCHÉ
c.f. ), costituitasi in persona Controparte_2 P.IVA_1 della Dr.ssa dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Giuseppe Bonito (c.f. ); C.F._8
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22/2/2012, , in qualità di Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore evocava in Parte_1 giudizio la dinanzi al Tribunale di Benevento, deducendo Controparte_2 che:
- in data 18/8/2010 alle ore 16,55 circa, in Guarda Sanframondi, alla Via
Municipio in prossimità dell'intersezione con Via Coste e Viale delle Vittorie
l'autovettura Fiat 500 tg. AN957ZV, di proprietà di condotta da Persona_1 quest'ultimo, assicurata per la RCA con la a bordo della Controparte_2 quale viaggiava suo nipote, , si schiantava contro il muro di Parte_1 recinzione di un'abitazione;
- a seguito dell'impatto il minore riportava notevoli lesioni (“politrauma: frattura diafisiaria gamba sx e frattura sovracondiloidea femorale sx, presenza di vasta ferita in regione anteriore gamba sx con andatura circolare di circa 12 cc senza esposizione di frammenti. Alterazione del normale profilo articolare del polso sx: frattura della metafisi distale di radio e ulna con ingranamento dei frammenti con piccolo distacco parcellare del radio”);
- sul posto erano intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Cerreto
Sannita;
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(già prima sezione civile bis)
- le lesioni riportate avevano determinato una invalidità temporanea totale di 60 giorni, una invalidità temporanea parziale al 75% di 90 giorni, una ITP al 50% di 245 giorni ed danno biologico permanente del 30%; il risarcimento complessivo ammontava quindi a € 252.442,13 (€ 213.240,87 per danno biologico, € 28.250 per danni da invalidità temporanea, € 9.416,67 a titolo di personalizzazione de danno, € 1.534,59 per le spese sostenute per cure e terapie riabilitative); chiedeva pertanto la condanna della al pagamento del Controparte_2 predetto importo.
Si costituiva la compagnia assicuratrice che chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di deduceva che il sinistro non era coperto dalla Persona_1 polizza, in quanto era stato accertato dai Carabinieri intervenuti sul posto che il Per_1 guidava in stato di ebbrezza;
eccepiva altresì il concorso di colpa del danneggiato o di chi ne aveva la custodia o la tutela, dal momento che il minore non indossava la cintura di sicurezza ed infine chiedeva, in caso di condanna di potersi rivalere nei confronti dell'assicurato.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa (si riporta di seguito la ricostruzione del processo contenuta nella sentenza di primo grado) “si costituivano
[...]
, , , quali coeredi legittime di , CP_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione di chiamata in causa, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per carenza dei presupposti di cui all'art.
163 c.p.c. Nel merito, chiedevano il rigetto delle richieste formulate dalla CP_2 in quanto destituite di qualsiasi fondamento. In via subordinata, ove Controparte_2 mai si ritenesse fondata la domanda attorea, chiedevano che fosse dichiarata operante la copertura assicurativa rca in questione e, pertanto, la conseguente garanzia in relazione al sinistro de quo. Mettevano in risalto, poi, che l'ipotetico stato di ebbrezza, se effettivamente sussistente nell'occasione del sinistro, sarebbe stato facilmente ovviabile dai suddetti genitori, usando l'ordinaria diligenza. Epperciò, gli stessi genitori avrebbero dovuto rispondere degli eventi lesivi etiologicamente connessi a detto stato in virtù del preciso dettato normativo di cui all'articolo 1227 c.c.”.
Nel corso del processo venivano acquisiti gli atti del procedimento penale e veniva svolta CTU medico legale;
quindi, con sentenza n. 1425/2018. il Tribunale così disponeva: “dichiara la esclusiva responsabilità di , in veste di Persona_1
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(già prima sezione civile bis)
proprietario e conducente del veicolo di marca Fiat, del tipo "Cinquecento" tg AN 957
ZV, per il sinistro occorso a , in data 18 agosto 2010, alle ore 16:55 Parte_1 circa, lungo Via Municipio, in Guardia Sanframondi (BN);
- dando atto dell'avvenuto pagamento di Euro 95.455,46, da parte della convenuta compagnia assicuratrice, condanna l'attore a corrispondere in favore di questa ultima, a titolo restitutorio, l'importo di Euro 95.455,46, oltre relativa quota di interessi e rivalutazione maturati a far tempo dal 3 dicembre 2012, previa detrazione della minor somma di Euro 51.112,00, complessivamente riconosciuta in favore del danneggiato come satisfattoria;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dell'attore, che quantifica in complessivi Euro 7.254,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA, come per legge;
- pone, sempre in solido tra loro, in capo ai convenuti, le spese relative alla svolta
C.T.U.;
- revoca la ammissione dell'attore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”.
Osservava in particolare che:
- era palese l'esclusiva responsabilità del per l'accaduto, dal momento che Per_1
i Carabinieri avevano accertato la violazione dell'art. 186 comma 2° CdS in quanto lo stesso presentava un tasso alcolemico di 136 mg/dl;
- per tale motivo lo stesso non si era fermato allo stop terminando la corsa contro il muro come accertato nel verbale di contestazione;
non era stato dimostrato infatti il guasto ai freni invocato dai suoi eredi che, comunque, non avrebbe escluso la responsabilità del che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione della propria Per_1 vettura;
- non valeva a ridurre la responsabilità del l'invocata “responsabilità del Per_1 genitore e, di riflesso, il corredo giurisprudenziale sviluppatosi in tema di condotta colposa della vittima di un illecito nella produzione dell'evento di danno (Cass.
23426/14). Va anzitutto messo in esponente che l'attore ha agito esclusivamente quale rappresentante del minore di età, non (anche) in proprio, quindi. Inoltre, accettando di accogliere il minore sulla propria vettura, il ha assunto la posizione di garanzia, Per_1 che gli imponeva di assicurare il bambino ad un dispositivo di sicurezza (peraltro non le cinture, ma un apposito seggiolino), attesochè nessuno gli ha mai imposto (non è stato
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neppur solo dedotto) di violare la disciplina in tema di sicurezza e comunque il Per_1 non si è rifiutato di farlo salire a bordo, come ben avrebbe potuto fare”.
Riteneva poi corrette le conclusioni cui era giunto il CTU in ordine ai danni riportati dal minore e provvedeva a liquidare il danno secondo le seguenti modalità:
“A) Danno non patrimoniale.
Il danno biologico da inabilità temporanea va liquidato come segue sulla scorta delle indicazioni del C.T.U. e tenuto conto dell'importo determinato, in ultimo, secondo le predette Tabelle del Tribunale di Milano, siccome comprensivo anche del danno morale:
I.T.T. giorni 13 x euro 98,00 = euro 1.274,00;
I.T.P. (75%) = giorni 30 x euro 73,50 = euro 2.205,00;
I.T.P. (50%) = giorni 30 x euro 49,00 = euro 1.470,00;
I.T.P. (25%) = giorni 162 x euro 24,50 = euro 3.969,00;
TOTALE euro 8.918,00 all'attualità.
Quanto al danno biologico da invalidità permanente, il consulente d'ufficio ha riferito che il riportò "politrauma con frattura diafisi distale del femore sinistro, Pt_1 frattura diafisi prossimale tibia sinistra (trattate con applicazione di apparecchio gessato), ematoma dell'ilo epatico. Frattura metafisi distale di radio ed ulna polso sinistro (trattata chirurgicamente con apposizione di fili K)”. Attualmente sono presenti come postumi permanenti … compatibili con la dinamica del fatto i cui esiti hanno comportato, secondo il perito d'ufficio, un'invalidità permanente nella misura del 13% cui corrisponde un valore monetario di Euro 40.394,00.
Gli importi come determinati sub 1) e 2), per un ammontare di euro 49.312,00, come anticipato, sono stati determinati essendosi proceduto, come sopra chiarito, ad una valutazione congiunta, nell'ambito del danno non patrimoniale, sia del danno biologico che del danno conseguente alla sofferenza soggettiva cagionata da una condotta configurabile un'ipotesi di reato (in rapporto, considerate la natura e l'entità delle lesioni, sia all'inabilità temporanea che all'invalidità permanente). Simili valori sembrano al tribunale atti a ristorare in pieno il danno non patrimoniale patito dall'attore, senza necessità di automatici incrementi”.
Riconosceva infine il danno patrimoniale nella misura di € 1.800 all'attualità.
Rilevava che su tali importi erano dovuti gli interessi da calcolare di anno in anno sulla somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata.
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Quanto alla posizione della compagnia assicuratrice, osservava che “circa la eccezione della compagnia in punto alla dedotta “inoperatività della polizza azionata”, si tratta di una difesa che, semplicemente, non tiene in cale la previsione di cui all'art.
144 comma II del Codice delle assicurazioni private. Né si incarica di offrire persuasivi elementi, in fatto, per ritenerne superabile il campo applicativo.
Non può essere assecondata, poi, la domanda di rivalsa della convenuta compagnia, da questa intentata ai sensi dell'art. 144 comma Il, secondo periodo del
C.d.A., sul motivo che essa, nonostante la energica contestazione, in parte qua, sollevata dall'assicurato – prima - e dai suoi eredi – poi -, non ha versato nell'incarto alcuna copia della polizza recante una (qualsiasi) sottoscrizione del documento negoziale racchiudente le (o rinviante alle) “Condizioni generali di assicurazione” (cfr. doc. n. 6 del relativo incarto) e, quindi, a quella di cui all'art. 3 delle appena dette “Condizioni””.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
21/2/2019, dolendosi sostanzialmente della quantificazione del Parte_1 danno - inferiore a quella richiesta in misura pari a quanto riconosciuto dalle consulenze di parte - e chiedendo la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento delle conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale, eventualmente previa rinnovazione della
CTU.
Si è costituita, con comparsa depositata il 5/6/2019, la Controparte_2
eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non essendo
[...] specificamente indicate le ragioni su cui si fondano le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, e sostenendo comunque la correttezza della sentenza impugnata.
Si sono costituiti, con comparsa depositata il 27/6/2019, , Controparte_1
e che hanno eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Parte_2 Parte_3
e, comunque, l'infondatezza dell'appello.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 7.1.2025, le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello deve essere dichiarato inammissibile.
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L'appellante si è limitato a riportare dei brani della relazione del CTU ed a manifestare il proprio dissenso in ordine alle conclusioni da questo raggiunte (e condivise dal Tribunale) in ordine all'entità dei danni alla persona, richiamando le conclusioni del proprio consulente di parte. Solo con riguardo al danno estetico ha affermato che, a fronte della descrizione della cicatrice contenuta nella relazione del CTU, “non ci è dato capire come a parere del CTU possa essere possibile che” la stessa “non comprometta in modo alcuno l'aspetto esteriore del soggetto né riduca in maniera determinante e le capacità sociali e lavorative del medesimo”.
Orbene, nella relazione della CTU si legge: “ riportò: Parte_1
“politrauma della strada con frattura diafisi distale del femore sinistro, frattura diafisi prossimale tibia sinistra (trattate con applicazione di apparecchio gessato), ematoma dell'ilo epatico. Frattura metafisi distale di radio ed ulna polso sinistro (trattata chirurgicamente con apposizione di fili di K)”.
Attualmente sono presenti come postumi permanenti minus perimetrico del polso sinistro (- 0,5 cm rispetto al controlato) con limitazione funzionale ai gradi estremi dei movimenti del polso omolaterale, cicatrice disposta trasversalmente lunga 15 cm e larga
0.5 cm. si estende dall'1/3 medio superiore della gamba sinistra, discromica di non buona qualità estetica, cicatrice bottoniforme in regione laterale 1/3 medio inferiore di coscia
a sinistra, infossata, altra piccola cicatrice in regione mediale della coscia sinistra, accorciamento dell'arto inferiore (0,5 cm rispetto al controlato), plus perimetrico caviglia (+ 1 cm rispetto al controlato), la cui funzionalità e' conservata ma dolente, accosciamento possibile ma doloroso.
Tali esiti appaiono compatibili con la dinamica del fatto;
non compromettono
l'aspetto esteriore del p.
I suddetti postumi configurano un danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, da valutarsi in misura del 13% (tredici per cento) anche secondo i più accreditati baremés in uso in Italia (Luvoni R., GI F., Parte_5
[...
Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e dell'invalidità permanente. , Milano, 1995; Consigliere F., Controparte_4 CP_5 CP_6
Umani Guida orientativa per la valutazione del danno biologico CP_7 CP_8 permanente. , 2000). Controparte_4
L'inabilità temporale è valutabile in:
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ITT: 13 (tredici) gg. in base a quanto compare nella documentazione sanitaria esibita.
L'invalidità temporanea parziale (ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% per 30 (trenta) al 50% per 30 (trenta) giorni, al 25% per ulteriori 162 (centosessantadue) giorni secondo i criteri desunti dalla comune esperienza clinica e da quanto compare nella documentazione sanitaria esibita.
A tale riguardo vi è da dire che tali menomazioni non compromettono in alcun modo l'aspetto esteriore del soggetto, né riducono in maniera determinante le capacità sociali e così pure le sue capacità lavorative.
Infine ritengo del tutto congrue le spese mediche affrontate dal p. per le visite specialistiche e le indagini strumentali alle quali si è sottoposto.
Orbene, sono state fatte recapitare note contro deduttive alla CTU da parte del dr. , che testualmente alla pag. 6 afferma “è parere dello scrivente che la Per_2 valutazione effettuata dalla collega .è estremamente riduttiva sia in termine di Pt_6 percentuale di danno biologico e di conseguenza psichico….” ritenendo “congruo” attribuire al piccolo un danno biologico nella misura tra il 25 e il 33 con Pt_1 aggiunta una percentuale di 33,3% di danno psichico.
E' opportuno precisare al CT di parte che in ambito medico legale la valutazione del danno biologico (ovvero la menomazione psico fisica del soggetto) viene attribuita utilizzando precisa criteriologia che prevede l'utilizzo di tabelle, chiaramente orientative, per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile di cui le più utilizzate sono “L R., GI F., Guida alla valutazione medico legale del danno Parte_5 biologico e dell'invalidità permanente” Giuffré Editore, Milano, 2002 e “ CP_5
Consigliere F., Umani Ronchi G.: Guida orientativa per la CP_6 CP_7 valutazione del danno biologico”. Giuffré Editore, Milano, 2001.
Il CTP ritiene congruo valutare, senza far riferimento ad alcuna Tabella in uso comunemente in ambito medico legale, una percentuale di danno compresa tra 25 e 33, considerando poi a parte una percentuale del 33,3% di danno psicologico (!!!)”.
Come si evince da quanto riportato, il CTU ha indicato le ragioni sulle quali ha fondato le proprie conclusioni, prendendo in considerazione e disattendendo anche le contestazioni del CT di parte dell'odierno appellante.
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È ben possibile, con l'appello, muovere critiche nel merito alle conclusioni del
CTU, ma a tal fine è pur sempre necessario che l'atto di appello sia formulato con le modalità indicate nell'art. 342 c.p.c. (sia pure nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con d.lgs. 149/2022) e cioè con l'indicazione di critiche specifiche alla parte della sentenza che “si rapporta adesivamente o negativamente alla relazione dell'ausiliare” (Cass. 16292/2009). In altri termini è necessario che l'appellante spieghi per quali ragioni le conclusioni del CTU, fatte proprie dal Tribunale, non siano condivisibili. Nel caso di specie, invece, tali argomentazioni mancano del tutto. Né può ritenersi che le stesse possano trarsi per relationem da quanto affermato dal consulente di parte, dal momento che, come si evince anche dalle conclusioni del CTU, neppure il CTP ha argomentato le proprie conclusioni, indicando semplicemente una diversa percentuale di danno biologico ed una maggiore durata dell'invalidità temporanea totale e parziale.
Neppure la questione del danno estetico appare sufficientemente motivata. Il danneggiato ha riportato infatti una cicatrice alla gamba che ad avviso del CTU non ha leso in maniera rilevante l'estetica della vittima. In ogni caso il consulente ha riconosciuto complessivamente (e dunque tenendo conto anche di tale elemento) una lesione dell'integrità psicofisica del 13%. Orbene, sarebbe stato onere dell'appellante spiegare per quale ragione ed in che misura la cicatrice in questione (della quale non vi sono comunque rappresentazioni fotografiche) avrebbe dovuto determinare un aumento di tale percentuale, tenuto anche conto del fatto che le gambe non sono normalmente visibili.
Infine, parimenti generica è la considerazione secondo la quale “bisogna considerare non solo le conseguenze occorse (…) nell'immediato e a breve termine ma anche quelle a medio-lungo termine che sono andate a ripercuotersi negativamente sul corretto sviluppo psico-fisico e psico-motorio dell'infante, oggi ragazzo, cosa di cui non ha tenuto minimamente conto la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado”.
È appena il caso di osservare che l'appellante non indica (ed a maggior ragione non dimostra) quali siano queste conseguenze a medio – lungo termine.
In considerazione della genericità delle critiche svolte neppure si giustifica la richiesta di rinnovazione della CTU.
Per tutto quanto esposto l'appello va dichiarato inammissibile.
2. All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell' e degli eredi di Controparte_2 Persona_1
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delle spese del presente grado di giudizio;
i compensi vanno liquidati - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022), per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000 – nel complessivo importo di Euro 7.300 (Euro 1.500 per la fase di studio, Euro 1.000 per la fase introduttiva, Euro 2.200 per la fase istruttoria, Euro 2.600 per la fase decisoria). Per gli eredi del Pacelli occorre applicare la riduzione di cui all'art. 4 comma 4 d.m. 55/2014 ed il successivo aumento di cui al comma 2 per il difensore che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale.
In considerazione dell'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1425/2018 del Tribunale di Benevento: Parte_1
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_2
delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in Euro 7.300 per compenso
[...] professionale ed Euro 1.095 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
e delle spese del secondo grado di giudizio che liquida Parte_2 Parte_3 in Euro 8.176 per compenso professionale ed Euro 1.226,40 per spese generali di rappresentanza e difesa (da suddividersi in parti uguali tra le appellate), con attribuzione ai difensori Avv.ti Alba Ruzzo e Vinicio Mignone (per la quota del 50% ciascuno);
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 29 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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