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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/05/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 16620 /2024 cui è riunito RG 16626/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 16620/2024 cui è riunto tg 16626/24 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Piolatto Simona e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Inghilleri Barbara in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. in forza CP_1 C.F._2 CP_2 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale d'udienza del 19.3.2025): dato atto dell'intervenuto decesso del resistente, chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate
Per il PM: nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 adiva il Tribunale per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e, contestualmente, spiegava domanda per l'adozione degli ordini di protezione ai sensi degli artt. 473bis 69 ss cpc. Con decreto inaudita altera parte in data 1.10.2024 venivano regolamentate le visite padre- figlia e disposta la presa in carico dei Servizi territoriali, decreto confermato con successivamente provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 21.10.2024, nel contraddittorio delle parti.
Con memoria difensiva in data 16.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1
Veniva celebrata l'udienza ex art. 473bis 21 cpc ed all'esito il Giudice Relatore assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Nelle more del giudizio interveniva il decesso del resistente CP_1
All'udienza del 19.3.2025 entrambi i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate.
***
Conformemente alla richiesta formulata da entrambi i procuratori delle parti, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto decesso del resistente (cfr. certificato di morte in atti), con compensazione integrale delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere per intervenuto decesso del resistente
CP_1
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 16620/2024 cui è riunto tg 16626/24 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Piolatto Simona e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Inghilleri Barbara in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. in forza CP_1 C.F._2 CP_2 di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da verbale d'udienza del 19.3.2025): dato atto dell'intervenuto decesso del resistente, chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate
Per il PM: nulla ha opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024 adiva il Tribunale per la Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e, contestualmente, spiegava domanda per l'adozione degli ordini di protezione ai sensi degli artt. 473bis 69 ss cpc. Con decreto inaudita altera parte in data 1.10.2024 venivano regolamentate le visite padre- figlia e disposta la presa in carico dei Servizi territoriali, decreto confermato con successivamente provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 21.10.2024, nel contraddittorio delle parti.
Con memoria difensiva in data 16.10.2024 si costituiva in giudizio CP_1
Veniva celebrata l'udienza ex art. 473bis 21 cpc ed all'esito il Giudice Relatore assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Nelle more del giudizio interveniva il decesso del resistente CP_1
All'udienza del 19.3.2025 entrambi i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con spese compensate.
***
Conformemente alla richiesta formulata da entrambi i procuratori delle parti, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere in ragione del sopravvenuto decesso del resistente (cfr. certificato di morte in atti), con compensazione integrale delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere per intervenuto decesso del resistente
CP_1
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.