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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1276/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
DO. Antonella Allegra Presidente relatore DO. Rosario Lionello Rossino Consigliere DO. Andrea Di Gregorio Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1276/2023 promosso da
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. l'avv Raffaella Parte_1
Cossi, elettivamente domiciliato in Via SanVincenzo, 18A MILANO
APPELLANTE
contro
nato a URBINO (PU) il 18/03/1970 con il patrocinio dell'avv. Achille Controparte_1
Macrelli, elettivamente domiciliato in VIA R. Serra 15 CESENA
APPELLATA
Avv. quale curatrice della minore a figlia minore nata a CP_2 Persona_1
Cesena (FC) in data 29.03.2008, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Faenza (RA)
Corso Mazzini n. 52
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Forlì n. 243/2023 in data 9 gennaio 2023 e pubblicata in data 21 marzo 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15 1- Con sentenza n 243/2023 pubblicata il 21 marzo 2023 il Tribunale di Forlì, all'esito dell'istruttoria documentale ed orale espletata con l'escussione di testi, di una CT e di un supplemento ha pronunciato la separazione personale delle parti, senza accogliere la domanda di addebito proposta da disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], Parte_1 _1
con le seguenti dettagliate condizioni:
- conferma l'affidamento della figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, _1
secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, disponendo che le decisioni di maggior
interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i
genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il
tempo di permanenza della minore presso di sé;
- dispone che la figlia rimanga ad abitare presso la casa familiare nella quale i genitori si _1
alterneranno con frequenza settimanale con facoltà per il padre di frequentare la casa anche nei
giorni in cui è con la mamma, quando questa sarà al lavoro, se richiesto dalla figlia, ferma _1
restando l'alternanza tra i giorni di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta e tra il 25 aprile e il
1° maggio;
- raccomanda ad entrambi i genitori, ed in particolare al padre, di non interferire in alcun modo nella
relazione tra la minore e l'altro genitore nelle giornate di presenza riservate all'altra/o e di attenersi
alle eventuali indicazioni comportamentali fornite dal CT;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nei giorni di propria
spettanza;
-pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di partecipare al 50% alle spese diverse dal vitto,
comprese nelle spese da ripartire abbigliamento della minore e spese per le utenze domestiche e di
gestione della casa, oltre che le spese straordinarie indicativamente specificate nel Protocollo del
Tribunale di Forlì del 27/07/2016
Ha infine condannato a rifondere le spese di lite ad Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 15 2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello affidato a diversi ordini di Parte_1
motivi attinenti in primo luogo all'erronea valutazione delle prove e l'erronea motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'addebito della separazione alla moglie, per via della relazione extraconiugale intrattenuta. In particolare ha contestato la mancata ammissione del teste la Tes_1
mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni della registrate dal marito e versate CP_1
in atti.
Quanto alla regolamentazione della collocazione della figlia ha svolto una serie di doglianze _1
alla CT, lamentandone le lacune anche con riferimento alle osservazioni del CTP del resistente ed evidenziando comunque l'inadeguatezza e la difformità dall'interesse della minore dell'assegnazione alternata della casa familiare.
Ha infine contestato la valutazione operata dal Tribunale in ordine alle prove sulla capacità economico patrimoniale delle parti, dalle quali avrebbe dovuto essere tratto, invece, il convincimento della netta superiorità della capacità della moglie.
Ha quindi così precisato le conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) Disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento principale della figlia presso il padre, al quale assegnare la casa coniugale;
3) Disporre che la minore possa stare con la madre: - a week end alternati dal sabato (dall'uscita scuola) al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'ora di pranzo con pernottamento;
- ESTATE: 15 gg anche non consecutivi con ciascun genitore;
- NATALE dalla fine della scuola fino al 24 dicembre incluso con un genitore;
dal 25
dicembre mattina al 30 dicembre sera con l'altro genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso con il genitore con il quale ha trascorso il primo periodo, ad anni alterni;
, corrispondente al CP_3
periodo di vacanze scolastiche diviso a metà, salvo diversi accordi scritti, da raggiungere entro il mese di marzo di ogni anno;
pagina 3 di 15 4) fissare un importo a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte della madre in €
500,00 oltre il 50% delle spese extra, salvo quella diversa somma ritenuta di giustizia.
5) Con condanna in ogni caso della convenuta alle spese di giudizio di primo e secondo grado,
secondo equità;
6) Disponendo comunque la ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad € 7.616,00 oltre il 15%, IVA e Cpa) per un totale di € 11.112,65, salva quella eventuale diversa somma.
Si è costituita resistendo all'appello e chiedendone il rigetto con la conferma Controparte_1
della decisione impugnata, non senza averne eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e
348 bis c.p.c.
Il Procuratore Generale è stato ritualmente notiziato del procedimento e non ha ritenuto di precisare conclusioni.
Dopo la comparizione delle parti alla prima udienza del 30 gennaio 2024 questa Corte ha ordinato l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del sub procedimento iscritto il 9.2.2021 nel corso del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Forlì e in particolare della relazione del CT DO PE
; ha ritenuto di dover nominare un curatore speciale alla minore in persona dell'avv.
[...] _1
ha concesso termine alle parti per brevissime note nelle quali dar conto soltanto dei CP_2
percorsi eventualmente seguiti ordinando loro di depositare la dichiarazione reddituale aggiornata;
ha disposto supplemento di CT, al fine di verificare l'attuazione dei suggerimenti offerti ad entrambi i genitori nel corso delle operazioni peritali svolte in primo grado e di valutare la perdurante adeguatezza della regolamentazione della collocazione e frequentazione fra la minore e i genitori, anche con riguardo alla gestione alternata dell'ambiente domestico, previo nuovo ascolto della ragazza.
Si è costituita la curatrice speciale avv. riferendo di aver ascoltato e che dal CP_2 _1
relativo colloquio è emerso come il condizionamento della minore dal conflitto fra i genitori, nonché
il suo timore di ferire i genitori esprimendo i propri desiderata ed il forte auspicio che i gli stessi pagina 4 di 15 possano trovare una soluzione per risolvere il loro dissidio. In particolare, ha ribadito alla _1
curatrice quanto già espresso in occasione del suo ascolto da parte del CT, DO. in Persona_2
merito al desiderio di rimanere a vivere presso l'abitazione già familiare, prevalentemente con il padre.
L'avv ha quindi precisato le conclusioni chiedendo di “mantenere l'attuale regime di CP_2
affidamento della minore e/o disporre il regime ritenuto più tutelante per la medesima alla luce degli espletandi accertamenti, garantendo alla medesima la possibilità di permanere presso i genitori con un'alternanza equilibrata, ma che preveda 4 giorni settimanali con il padre e tre con la madre;
Disporre
che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialita e di mediazione familiare;
Disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento della figlia minore nella misura ritenuta più adeguata, in proporzione alle rispettive capacita reddituali”
Espletato ogni incombente all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Va reliminarmene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata in quanto l'impugnazione non è carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass.
civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n.
13535/2018).
E' ben vero che gli artt. 342 e 434 c.p.c., prescrivono a pena di inammissibilità che l'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con la prospettazione di un iter logico argomentativo atto a confutare le ragioni adDOe dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il pagina 5 di 15 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cass. Sez. UU. n.
27199/2017).
“Ciò posto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni adDOe nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni aDOate dal primo giudice (Cass.
12 febbraio 2016, n. 2814)” (cfr. Cass. 2020/23781).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce.
4- Venendo al merito dell'appello, va in primo luogo respinto il motivo riguardante l'addebito,
risultando pienamente logiche e coerenti le argomentazioni del giudice di prime cure al riguardo.
Va premesso che è senz'altro inammissibile in quanto tardiva la produzione di una registrazione di conversazioni fra presenti che si afferma effettuata il 18 maggio 2019 (cioè prima della costituzione del resistente odierno appellante) e che la difesa ha chiesto per la prima volta di produrre con le note Pt_1
del 9 giugno 2022 .
Parimenti va condiviso il rigetto dell'istanza di ammissione dei due capitoli di prova testimoniale articolati da , con il teste e così formulati: “14.Vero che ha intrattenuto Parte_1 Testimone_2
una relazione extraconiugale dalla primavera del 2019; 15.Vero che il marito le ha confidato nel mese di agosto 2019 di aver scoperto la relazione extraconiugale” : si tratta di capitoli generici e monchi (non essendo neppure indicato con chi il teste avrebbe in ipotesi intrattenuto una relazione extraconiugale
“nella primavera del 2019/).
In ogni caso le argomentazioni dell'appellante non intaccano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, correttamente (anche ad avviso di questa Corte) – evidenzia da un lato che l'ammissione della moglie (asseritamente avvenuta il 10 luglio 2019) di essersi innamorata di un altro uomo non equivale, di per sé, ad ammissione della sussistenza della relazione né configura di per sé
pagina 6 di 15 l'irreversibilità della crisi coniugale. Va d'altro canto ritenuta l'insussistenza – nella stessa prospettazione del – del nesso causale tra la scoperta, da parte del marito, di una relazione Pt_1
extraconiugale della moglie e l'infedeltà della medesima, poichè egli stesso, nella memoria di costituzione, ha esposto che la crisi matrimoniale era incominciata nel 2016 (e non dunque nell'estato
2019 o “nella primavera 2019”). Si legge infatti a pag 3 della memoria difensiva del resistente in primo grado che “il marito (dal 2016) ha incominciato a prestare servizio presso il Comune di Cesena (ove tutt'oggi lavora) potendo fare affidamento su molta flessibilità di orari la moglie ha inaspettatamente incominciato a delegare fin troppo allo stesso anche incombenze domestiche, pur continuando la stessa a svolgere un lavoro con orario riDOo (tre pomeriggi liberi) come dipendente presso la Farmacia di famiglia “ Fiorita”. Presto la coppia smise di condividere anche i consueti “spazi serali” che era solita ritagliarsi anche dopo aver messo a letto la bambina (es. giocando insieme al computer o guardando insieme serie tv, film). A detta della moglie - per i continui risvegli notturni della figlia - la _1
stessa all'improvviso ha incominciato a manifestare la necessità di andare a letto presto, molto prima del marito, per essere più riposata l'indomani mattina. Il si dovette abituare a rimanere da solo, a Pt_1
guardare la televisione da solo, per poi spostarsi al computer per avviare progetti di lavoro alternando video giochi, dovendo prendere atto, nel tempo, dell'allontanamento progressivo ed affettivo della moglie. Tutti i tentativi di dialogo per cercare di comprendere questo improvviso cambiamento, si traducevano in litigi - con l'accortezza che non avvenissero alla presenza della bambina - litigi che progressivamente hanno, purtroppo, creato un muro invalicabile”.
Il ha così confermato sia la sua dedizione ai videogiochi, sia la già consolidata situazione di Pt_1
reciproca indifferenza fra i coniugi, ben prima del periodo indicato quale epoca della relazione extraconiugale (che sarebbe stata individuata da un investigatore privato nell'agosto 2019).
Che la crisi del matrimonio sia stata determinata dall'infedeltà della moglie non è stato confermato da alcuno, in particolare le testi (amica di e (madre della Testimone_3 CP_1 Testimone_4
ricorrente oggi appellata) hanno negato di essere state al corrente di una relazione extraconiugale pagina 7 di 15 intrattenuta dalla stessa, né può certamente dirsi, allo stato, che la falsità delle dichiarazioni della teste sia dimostrata dal decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso Tes_4
il Tribunale di Forlì in data 2.12.2024, nei confronti della Sig.ra (madre della Sig.ra Testimone_4 [...]
per il reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. “perché, deponendo come CP_1
testimone avanti al Tribunale di Forlì, nella causa civile R.G. n. 3630/2019 promossa da Parte_1
per ottenere la separazione personale con addebito nei confronti di contrariamente a Controparte_1
ciò che sapeva, dichiarava di non essere a conoscenza di una relazione extraconiugale da parte di sua figlia ” (doc. 8 depositato da parte appellante). Persona_3
Non può del resto che essere ribadito anche in questa sede che la pretesa e non provata, violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della nella primavera-estate 2019 sarebbe in ogni caso intervenuta CP_1
quando già era venuta meno da anni, secondo il dal 2016, quando aveva iniziato a lavorare come Pt_1
tecnico informatico al Comune di Cesena, ogni concreta manifestazione di vita di coppia - con la CP_1
che si coricava presto con la scusa dei frequenti risvegli notturni della figlia e il impegnato Pt_1
dinanzi al video – così che l'unione si trascinava in una convivenza meramente formale, ... Trova
pertanto applicazione il principio di diritto in base al quale “In tema di addebito della separazione,
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso
causale tra quest'ultima conDOa, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile
d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al
processo.” (Cass. sez.1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021; conforme Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.
16859 del 14/08/2015) (così come chiaramente si afferma nella sentenza impugnata).
5- Venendo alla collocazione della figlia minore , e alle conseguenti condizioni relative _1
all'assegnazione della casa familiare e della frequentazione del genitore non collocatario, va premesso che non è in discussione l'affidamento condiviso, di cui entrambe le parti hanno chiesto la conferma e che non vi è motivo di modificare, poichè, secondo quanto riferito dalla curatrice speciale ed emerso pagina 8 di 15 dal supplemento di CT disposto in questa sede, la ragazza (la quale a breve compirà 17 anni) ha un legame significativo con entrambi i genitori e desidera vedere entrambi.
La questione in esame è di massima importanza nel presente giudizio, nel quale la tutela dell'interesse della ragazza va perseguita in misura non inferiore a quello delle parti e anzi, costituisce – come in ogni giudizio nel quale si tratti della prole minorenne – il compito preminente del giudicante.
Le deduzioni e richieste della curatrice (con la quale sembra aver avuto un confronto franco e _1
sereno) e le risultanze del supplemento di CT consentono di affermare senza dubbio alcuno che l'attuale modalità di gestione dell'abitazione e dell'alternanza dei genitori presso la casa familiare, pur ponderatamente individuato nel corso del giudizio di primo grado – all'esito dell'audizione della minore e sulla base delle risultanze della CT - quale modalità finalizzata a garantire un rapporto equilibrato di con entrambi i genitori1 è divenuto intollerabilmente gravoso e, se proseguito, di _1
pregiudizio per la minore.
Occorre in primo luogo considerare che come si è detto, è oggi una ragazza di quasi _1
diciassette anni e ha espresso non solo le sue preferenze, quanto la matura e amara consapevolezza della situazione oltre che la sua intima condizione di disagio, di condizionamento e sofferenza per l'incomunicabilità fra i genitori, e manifestato di sentire severamente la responsabilità di doversi esprimere al riguardo, nel timore però di ferire i genitori. Le sue dichiarazioni appaiono quindi mature 1 v relazione del CT DO , del 10 luglio 2020, “I punti strategici su cui i due genitori sono chiamati a Persona_2 Pt_ operare sono riassumibili in questi termini: deve essere aiutato a non ricadere nella dinamica di alleanza con la
_1 signora deve essere aiutata a percepire il suo irrigidimento frutto anche del dolore di quest'ultimo anno, nello stesso tempo ci sono sue caratteristiche personali che hanno contribuito allo spostamento di verso l'altro genitore. A seguito di
_1 tale valutazione si ritiene utile, e i due genitori hanno condiviso la proposta, un affido condiviso con collocamento di presso la casa familiare e una alternanza paritaria dei genitori presso tale abitazione. In merito ai tempi lavorativi si
_1 Pt_ ritiene utile che il sig. possa frequentare la casa anche nei giorni in cui è con la mamma, quando questa sarà al
_1 lavoro, se richiesto dalla figlia”; v. inoltre relazione DO del 29 marzo 2022, acquisita in questo gradonel fscicolo d'ufficio in data PE
29 maggio 2024 “Per quanto concerne “l'attuale adeguatezza della collocazione abitativa della minore nella casa già familiare con alternanza settimanale tra i genitori, anche alla luce delle soluzioni aDOate dalla madre e dal padre per non lasciare la figlia sola (stante la minore età) durante i periodi di eventuali assenze dei predetti per motivi di lavoro;
di eventuali interventi “compensativi” richiesti dalla minore stessa e dell'adeguatezza degli interventi stessi”, si ritiene che: in considerazione dei tempi lavorativi della signora è accettabile la richiesta di di trascorrere alcuni dei momenti _1 lavorativi della signora con il papà, aumentando la frequenza abitativa con lui, pur consentendo a di poter usufruire _1 del tempo libero di mamma per poter sviluppare la relazione con lei anche nei tempi paterni pagina 9 di 15 ed equilibrate e vanno prese in considerazione con il massimo rispetto, nella necessità che ad esse non sia attribuita alcuna valenza premiale o punitiva o ritorsiva nei confronti dei genitori, tanto più che la genuinità delle sue dichiarazioni è risultata anche dal fatto che ha sinceramente affermato di ritenere che a suo avviso il padre non ha ancora metabolizzato il disgregarsi della famiglia e che, pertanto,
nutra ancora rancore nei confronti della madre, la quale a parere della minore ha meglio superato la
fine del matrimonio.
Come riferisce la curatrice avv. all'esito del colloquio, ” ha ribadito quanto già CP_2 _1
espresso in occasione del suo ascolto da parte del CT, DO. in merito al desiderio di Persona_2
rimanere a vivere presso l'abitazione gia familiare (essendo molto legata a tale ambiente),
prevalentemente con il padre;
ha confermato di non avere ragioni particolari di dissidio né con _1
il padre né con la madre, di non subire alcun tipo di atteggiamento preoccupante da parte dei genitori e di vivere qualche contrasto con la sig.ra dalla medesima ritenuto assolutamente “normale” per CP_1
via delle maggiori differenze caratteriali che sente di avere con la madre;
anche innanzi a domande specifiche sul punto, ha chiarito di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e che l'unica _1
ragione per la quale richiede di poter trascorrere più tempo con il padre risiede nel fatto che il sig. Pt_1
è più presente a casa (ove può anche lavorare da remoto), avendo orari lavorativi più flessibili, nonché
nel fatto che vi sono con il padre maggiori affinità caratteriali ed interessi comuni”
La ragazza ha espresso anche il desiderio che sia finalmente arredata la stanza che è già stata messa a disposizione della minore nella casa di proprietà della madre e nella quale questa già abita nella settimana nella quale non vive con nell'attuale situazione di alternanza e nella quale finirebbe _1
per trasferirsi stabilmente, dichiarando la propria piena disponibilità ad alternarsi fra le abitazioni dei due genitori.
Quanto sopra trova conferma nelle conclusioni cui è pervenuto il CT DO. in questo grado. PE
Il consulente dell'ufficio, nella sua relazione del 24 ottobre 2024 che per serietà d'impostazione scientifica e logicità di argomentazione merita di essere condivisa e richiamata in questa sede, a pagina 10 di 15 maggior ragione perché trattasi del professionista che ha già valutato le condizioni di e dei _1
genitori in primo grado e ha potuto verificare i termini dell'evoluzione della situazione, ha sottolineato che il clima venutosi a creare è gravoso per il vissuto della minore2 e ha prospettato soluzioni alternative che prevedono in primo luogo di evitare che i due genitori vivano nella medesima casa familiare (in alternativa con la possibile attuale soluzione solo se i due genitori lavorassero realmente
per garantire un clima sereno e di collaborazione).
Emerge inequivocabilmente dagli atti che, nonostante il tempo a disposizione nel corso dell'intero giudizio (instaurato nel 2019) le parti non sono addivenute ad alcuna collaborazione e non risulta che neppure all'ultimo invito del CT esse abbiano mutato atteggiamento.
Deve darsi atto, peraltro, che solo la madre si è posta nel corso del giudizio in un'ottica autocritica,
come evidenziato dal DO. il quale ha riferito che la stessa ha effettuato alcuni percorsi PE
psicologici, e messo in atto alcuni dei suggerimenti forniti nella precedente CT. “Non emergono più,
infatti, le difficoltà relazionali madre/figlia che si riscontravano alla prima CT svolta”, mentre “ Pt_1
non ha effettuato percorsi psicologici, né in questa fase emergono sforzi paterni utili “a non ricadere nella dinamica di alleanza con e a favorire il rapporto madre figlia. _1
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto del fatto che anche il CT dà atto che “i tempi di frequentazione richiesti da al Curatore, Avv. il sottoscritto ritiene che siano anche _1 CP_2
espressione della privilegiata relazione fra padre e figlia, che gode di un livello di intimità e condivisione a oggi superiore a quella del rapporto fra madre e figlia” non può che essere accolta la domanda di collocamento prevalente di presso il padre e di assegnazione a quest'ultimo nella _1
casa familiare.
pagina 11 di 15 E' infatti evidente che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. va garantito alla minore il suo diritto di restare nell'ambiente domestico nel quale è sempre vissuta, ma senza dover subire l'alternanza dei genitori,
che alimenta le occasioni di conflitto senza più costituire occasione di raccordo fra i genitori.
Va altresì prevista la frequentazione materna come delineata dalla curatrice, in conformità alle indicazioni della stessa minore, e così che sia a trasferirsi dalla madre quando sta con lei e _1
trascorra con i genitori, alternandosi fra le due abitazioni, 4 giorni con il padre e 3 con la madre così
suddivisi su base quindicinale (indicativamente, tenuto conto delle indicazioni appunto della curatrice della minore e del fatto che dagli atti emerge che la madre ha il martedì e il giovedì pomeriggio liberi e salva individuazione delle parti migliorativa per la minore delle giornate): nella prima settimana lunedì
con il padre, martedì, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre e nella seconda settimana dal lunedì al giovedì con il padre e dal venerdì alla domenica con la madre.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza scolastica si ritiene opportuno prevedere in via indicativa,
stante l'età della ragazza, che trascorra con ciascun genitore due settimane anche continuative, _1
previo accordo con la stessa, ferma l'alternanza delle principali festività già prevista in primo grado e sempre da concordarsi con l'interessata.
Le utenze e le spese correnti e di manutenzione ordinaria della casa familiare, assegnata al saranno Pt_1
ora sostenute da quest'ultimo in via esclusiva.
6- Passando alle questioni economiche, si ritiene che con la diversa collocazione della minore, in via prevalente (anche se lievemente) presso il padre e in considerazione della discrepanza, sia pure non elevata, delle complessive condizioni economico-reddituali dei genitori, debba essere riconosciuto, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, un contributo perequativo a carico di in favore di in conformità con i criteri di cui all'art. 337 ter, Controparte_1 Parte_1
IV co. c.c. che si reputa congruo individuare in 200 euro mensili.
Si osserva infatti che dall'ultima dichiarazione fiscale depositata dalle parti (Mod 730/2023) emerge che il quale è impiegato, ha denunciato un reddito complessivo di euro 21.594, dal quale vanno Pt_1
pagina 12 di 15 deDOe l'imposta netta di 1.605 euro, e le addizionali regionale e comunale, ottenendosi un reddito medio mensile di 1.652,00 euro medi mensili. Egli non dovrà più sostenere spese di locazione( non avendo necessità di mantenere l'abitazione che attualmente riferisce di aver dovuto condurre per abitarvi nella settimana di spettanza della madre in virtù dell'alternanza), né di mutuo per la casa familiare di cui è proprietario per la metà, essendo il mutuo in scadenza per il prossimo mese di marzo
(come indicato dal difensore dell'appellante).
farmacista dipendente è proprietaria dell'altra metà della casa familiare oltre che di Controparte_1
un altro appartamento in cui già abita a settimane alterne e nel quale dovrà trasferirsi in via definitiva,
non gravato da mutuo.
La stessa ha denunciato per l'annualità sopra indicata un reddito medio mensile di 2.313 euro mensili
(calcolati con i medesimi criteri sopra descritti: reddito complessivo euro 32.129, detratta imposta netta pari a euro 4.561 e addizionali comunale e regionale pari a 518+129 euro).
Le spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì- Cesena saranno ripartite fra i genitori al 50%.
7- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone a questo giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sulla base del complessivo esito della lite quale conseguenza della pronuncia di merito aDOata.
La soccombenza parziale di entrambe le parti (l'appellante in punto di addebito, l'appellata in punto di assegnazione della casa familiare e assegno) nonché la precipua finalità del giudizio in ordine alla necessità di individuare, rebus sic stantibus la regolamentazione della permanenza e frequentazione dei genitori più rispondente all'interesse della minore, non sempre agevole e non necessariamente rispondente alla “meritevolezza” della conDOa di fatto e processuale del genitore destinatario della collocazione prevalente, inducono questa Corte a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di tutte le CT vanno definitivamente a carico di entrambi i genitori, ciascuno per metà.
pagina 13 di 15 8- Alla regolamentazione delle spese processuali testè disposta consegue la necessaria restituzione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n.
243/2023 in data 9 gennaio 2023 e pubblicata in data 21 marzo 2023, così provvede:
1) fermo l'affido condiviso, dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso _1
il padre;
Parte_1
2) assegna per l'effetto ad a casa familiare;
Parte_1
3) dispone che la minore resti presso il padre quattro giorni alla settimana e tre giorni con la madre, indicativamente, a settimane alterne, come segue:
- nella prima settimana lunedì con il padre, dal martedì al venerdì mattina con la madre, venerdi, sabato e domenica con il padre;
- nella seconda settimana dal lunedì al giovedì con il padre e dal venerdì alla domenica (fino al lunedì mattina) con la madre,
e durante le vacanze scolastiche per due settimane anche continuative con ciascun genitore e con alternanza delle principali festività, come già previsto in primo grado e previo accordo con la ragazza;
4) pone a carico di l'obbligo di versare ad l'importo di Controparte_1 Parte_1
200,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da _1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e pone a carico dei genitori l'obbligo di ripartire al 50%
(e quindi di rimborsare a chi le abbia anticipate) le spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì;
5) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi del giudizio e pone definitivamente a carico di entrambe al 50% le spese di CT come già liquidate in corso di causa;
6) dispone la restituzione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 14 di 15 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 16 gennaio 2025
2024
Il Presidente estensore
Dott. Antonella Allegra
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Da quanto viene riferito dagli stessi genitori, ben percepibile anche dai colloqui con la ragazza è chiamata a _1 decidere della vita dei genitori (come aveva ben espresso anche al Curatore), trovandosi costretta a scegliere fra i vissuti Pt_ dell'uno e dell'altra. Lo stesso riferisce che la minore abbia chiesto al padre, sul finire dei lavori peritali, di non essere coinvolta nella scelta, di non voler prendere parte a un processo decisionale. L'assenza di un reale lavoro dei genitori utile a trovare modalità relazionali che abbiano consentito la creazione un clima sereno, ha certamente influito nel giungere ad arrivare a una situazione di sofferenza della minore, e di pesante disaccordo fra i genitori.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
DO. Antonella Allegra Presidente relatore DO. Rosario Lionello Rossino Consigliere DO. Andrea Di Gregorio Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1276/2023 promosso da
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. l'avv Raffaella Parte_1
Cossi, elettivamente domiciliato in Via SanVincenzo, 18A MILANO
APPELLANTE
contro
nato a URBINO (PU) il 18/03/1970 con il patrocinio dell'avv. Achille Controparte_1
Macrelli, elettivamente domiciliato in VIA R. Serra 15 CESENA
APPELLATA
Avv. quale curatrice della minore a figlia minore nata a CP_2 Persona_1
Cesena (FC) in data 29.03.2008, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Faenza (RA)
Corso Mazzini n. 52
INTERVENUTA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva del Tribunale di Forlì n. 243/2023 in data 9 gennaio 2023 e pubblicata in data 21 marzo 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 15 1- Con sentenza n 243/2023 pubblicata il 21 marzo 2023 il Tribunale di Forlì, all'esito dell'istruttoria documentale ed orale espletata con l'escussione di testi, di una CT e di un supplemento ha pronunciato la separazione personale delle parti, senza accogliere la domanda di addebito proposta da disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], Parte_1 _1
con le seguenti dettagliate condizioni:
- conferma l'affidamento della figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, _1
secondo la disciplina propria dell'affidamento condiviso, disponendo che le decisioni di maggior
interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i
genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il
tempo di permanenza della minore presso di sé;
- dispone che la figlia rimanga ad abitare presso la casa familiare nella quale i genitori si _1
alterneranno con frequenza settimanale con facoltà per il padre di frequentare la casa anche nei
giorni in cui è con la mamma, quando questa sarà al lavoro, se richiesto dalla figlia, ferma _1
restando l'alternanza tra i giorni di Natale e Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta e tra il 25 aprile e il
1° maggio;
- raccomanda ad entrambi i genitori, ed in particolare al padre, di non interferire in alcun modo nella
relazione tra la minore e l'altro genitore nelle giornate di presenza riservate all'altra/o e di attenersi
alle eventuali indicazioni comportamentali fornite dal CT;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore nei giorni di propria
spettanza;
-pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di partecipare al 50% alle spese diverse dal vitto,
comprese nelle spese da ripartire abbigliamento della minore e spese per le utenze domestiche e di
gestione della casa, oltre che le spese straordinarie indicativamente specificate nel Protocollo del
Tribunale di Forlì del 27/07/2016
Ha infine condannato a rifondere le spese di lite ad Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 15 2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello affidato a diversi ordini di Parte_1
motivi attinenti in primo luogo all'erronea valutazione delle prove e l'erronea motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'addebito della separazione alla moglie, per via della relazione extraconiugale intrattenuta. In particolare ha contestato la mancata ammissione del teste la Tes_1
mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni della registrate dal marito e versate CP_1
in atti.
Quanto alla regolamentazione della collocazione della figlia ha svolto una serie di doglianze _1
alla CT, lamentandone le lacune anche con riferimento alle osservazioni del CTP del resistente ed evidenziando comunque l'inadeguatezza e la difformità dall'interesse della minore dell'assegnazione alternata della casa familiare.
Ha infine contestato la valutazione operata dal Tribunale in ordine alle prove sulla capacità economico patrimoniale delle parti, dalle quali avrebbe dovuto essere tratto, invece, il convincimento della netta superiorità della capacità della moglie.
Ha quindi così precisato le conclusioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
2) Disporre l'affido condiviso della minore, con collocamento principale della figlia presso il padre, al quale assegnare la casa coniugale;
3) Disporre che la minore possa stare con la madre: - a week end alternati dal sabato (dall'uscita scuola) al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
- due giorni infrasettimanali, martedì e giovedì, dall'ora di pranzo con pernottamento;
- ESTATE: 15 gg anche non consecutivi con ciascun genitore;
- NATALE dalla fine della scuola fino al 24 dicembre incluso con un genitore;
dal 25
dicembre mattina al 30 dicembre sera con l'altro genitore;
dal 31 dicembre al 6 gennaio incluso con il genitore con il quale ha trascorso il primo periodo, ad anni alterni;
, corrispondente al CP_3
periodo di vacanze scolastiche diviso a metà, salvo diversi accordi scritti, da raggiungere entro il mese di marzo di ogni anno;
pagina 3 di 15 4) fissare un importo a titolo di contributo al mantenimento della minore da parte della madre in €
500,00 oltre il 50% delle spese extra, salvo quella diversa somma ritenuta di giustizia.
5) Con condanna in ogni caso della convenuta alle spese di giudizio di primo e secondo grado,
secondo equità;
6) Disponendo comunque la ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado (pari ad € 7.616,00 oltre il 15%, IVA e Cpa) per un totale di € 11.112,65, salva quella eventuale diversa somma.
Si è costituita resistendo all'appello e chiedendone il rigetto con la conferma Controparte_1
della decisione impugnata, non senza averne eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 342 e
348 bis c.p.c.
Il Procuratore Generale è stato ritualmente notiziato del procedimento e non ha ritenuto di precisare conclusioni.
Dopo la comparizione delle parti alla prima udienza del 30 gennaio 2024 questa Corte ha ordinato l'acquisizione del fascicolo d'ufficio telematico del sub procedimento iscritto il 9.2.2021 nel corso del giudizio di primo grado presso il Tribunale di Forlì e in particolare della relazione del CT DO PE
; ha ritenuto di dover nominare un curatore speciale alla minore in persona dell'avv.
[...] _1
ha concesso termine alle parti per brevissime note nelle quali dar conto soltanto dei CP_2
percorsi eventualmente seguiti ordinando loro di depositare la dichiarazione reddituale aggiornata;
ha disposto supplemento di CT, al fine di verificare l'attuazione dei suggerimenti offerti ad entrambi i genitori nel corso delle operazioni peritali svolte in primo grado e di valutare la perdurante adeguatezza della regolamentazione della collocazione e frequentazione fra la minore e i genitori, anche con riguardo alla gestione alternata dell'ambiente domestico, previo nuovo ascolto della ragazza.
Si è costituita la curatrice speciale avv. riferendo di aver ascoltato e che dal CP_2 _1
relativo colloquio è emerso come il condizionamento della minore dal conflitto fra i genitori, nonché
il suo timore di ferire i genitori esprimendo i propri desiderata ed il forte auspicio che i gli stessi pagina 4 di 15 possano trovare una soluzione per risolvere il loro dissidio. In particolare, ha ribadito alla _1
curatrice quanto già espresso in occasione del suo ascolto da parte del CT, DO. in Persona_2
merito al desiderio di rimanere a vivere presso l'abitazione già familiare, prevalentemente con il padre.
L'avv ha quindi precisato le conclusioni chiedendo di “mantenere l'attuale regime di CP_2
affidamento della minore e/o disporre il regime ritenuto più tutelante per la medesima alla luce degli espletandi accertamenti, garantendo alla medesima la possibilità di permanere presso i genitori con un'alternanza equilibrata, ma che preveda 4 giorni settimanali con il padre e tre con la madre;
Disporre
che i genitori intraprendano un percorso di sostegno alla genitorialita e di mediazione familiare;
Disporre che entrambi i genitori contribuiscano al mantenimento della figlia minore nella misura ritenuta più adeguata, in proporzione alle rispettive capacita reddituali”
Espletato ogni incombente all'udienza del 16 gennaio 2025 le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Va reliminarmene respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata da parte appellata in quanto l'impugnazione non è carente di specificità, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass.
civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.: Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n.
13535/2018).
E' ben vero che gli artt. 342 e 434 c.p.c., prescrivono a pena di inammissibilità che l'impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con la prospettazione di un iter logico argomentativo atto a confutare le ragioni adDOe dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il pagina 5 di 15 quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (vedi Cass. Sez. UU. n.
27199/2017).
“Ciò posto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni adDOe nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni aDOate dal primo giudice (Cass.
12 febbraio 2016, n. 2814)” (cfr. Cass. 2020/23781).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce.
4- Venendo al merito dell'appello, va in primo luogo respinto il motivo riguardante l'addebito,
risultando pienamente logiche e coerenti le argomentazioni del giudice di prime cure al riguardo.
Va premesso che è senz'altro inammissibile in quanto tardiva la produzione di una registrazione di conversazioni fra presenti che si afferma effettuata il 18 maggio 2019 (cioè prima della costituzione del resistente odierno appellante) e che la difesa ha chiesto per la prima volta di produrre con le note Pt_1
del 9 giugno 2022 .
Parimenti va condiviso il rigetto dell'istanza di ammissione dei due capitoli di prova testimoniale articolati da , con il teste e così formulati: “14.Vero che ha intrattenuto Parte_1 Testimone_2
una relazione extraconiugale dalla primavera del 2019; 15.Vero che il marito le ha confidato nel mese di agosto 2019 di aver scoperto la relazione extraconiugale” : si tratta di capitoli generici e monchi (non essendo neppure indicato con chi il teste avrebbe in ipotesi intrattenuto una relazione extraconiugale
“nella primavera del 2019/).
In ogni caso le argomentazioni dell'appellante non intaccano la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, correttamente (anche ad avviso di questa Corte) – evidenzia da un lato che l'ammissione della moglie (asseritamente avvenuta il 10 luglio 2019) di essersi innamorata di un altro uomo non equivale, di per sé, ad ammissione della sussistenza della relazione né configura di per sé
pagina 6 di 15 l'irreversibilità della crisi coniugale. Va d'altro canto ritenuta l'insussistenza – nella stessa prospettazione del – del nesso causale tra la scoperta, da parte del marito, di una relazione Pt_1
extraconiugale della moglie e l'infedeltà della medesima, poichè egli stesso, nella memoria di costituzione, ha esposto che la crisi matrimoniale era incominciata nel 2016 (e non dunque nell'estato
2019 o “nella primavera 2019”). Si legge infatti a pag 3 della memoria difensiva del resistente in primo grado che “il marito (dal 2016) ha incominciato a prestare servizio presso il Comune di Cesena (ove tutt'oggi lavora) potendo fare affidamento su molta flessibilità di orari la moglie ha inaspettatamente incominciato a delegare fin troppo allo stesso anche incombenze domestiche, pur continuando la stessa a svolgere un lavoro con orario riDOo (tre pomeriggi liberi) come dipendente presso la Farmacia di famiglia “ Fiorita”. Presto la coppia smise di condividere anche i consueti “spazi serali” che era solita ritagliarsi anche dopo aver messo a letto la bambina (es. giocando insieme al computer o guardando insieme serie tv, film). A detta della moglie - per i continui risvegli notturni della figlia - la _1
stessa all'improvviso ha incominciato a manifestare la necessità di andare a letto presto, molto prima del marito, per essere più riposata l'indomani mattina. Il si dovette abituare a rimanere da solo, a Pt_1
guardare la televisione da solo, per poi spostarsi al computer per avviare progetti di lavoro alternando video giochi, dovendo prendere atto, nel tempo, dell'allontanamento progressivo ed affettivo della moglie. Tutti i tentativi di dialogo per cercare di comprendere questo improvviso cambiamento, si traducevano in litigi - con l'accortezza che non avvenissero alla presenza della bambina - litigi che progressivamente hanno, purtroppo, creato un muro invalicabile”.
Il ha così confermato sia la sua dedizione ai videogiochi, sia la già consolidata situazione di Pt_1
reciproca indifferenza fra i coniugi, ben prima del periodo indicato quale epoca della relazione extraconiugale (che sarebbe stata individuata da un investigatore privato nell'agosto 2019).
Che la crisi del matrimonio sia stata determinata dall'infedeltà della moglie non è stato confermato da alcuno, in particolare le testi (amica di e (madre della Testimone_3 CP_1 Testimone_4
ricorrente oggi appellata) hanno negato di essere state al corrente di una relazione extraconiugale pagina 7 di 15 intrattenuta dalla stessa, né può certamente dirsi, allo stato, che la falsità delle dichiarazioni della teste sia dimostrata dal decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso Tes_4
il Tribunale di Forlì in data 2.12.2024, nei confronti della Sig.ra (madre della Sig.ra Testimone_4 [...]
per il reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p. “perché, deponendo come CP_1
testimone avanti al Tribunale di Forlì, nella causa civile R.G. n. 3630/2019 promossa da Parte_1
per ottenere la separazione personale con addebito nei confronti di contrariamente a Controparte_1
ciò che sapeva, dichiarava di non essere a conoscenza di una relazione extraconiugale da parte di sua figlia ” (doc. 8 depositato da parte appellante). Persona_3
Non può del resto che essere ribadito anche in questa sede che la pretesa e non provata, violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della nella primavera-estate 2019 sarebbe in ogni caso intervenuta CP_1
quando già era venuta meno da anni, secondo il dal 2016, quando aveva iniziato a lavorare come Pt_1
tecnico informatico al Comune di Cesena, ogni concreta manifestazione di vita di coppia - con la CP_1
che si coricava presto con la scusa dei frequenti risvegli notturni della figlia e il impegnato Pt_1
dinanzi al video – così che l'unione si trascinava in una convivenza meramente formale, ... Trova
pertanto applicazione il principio di diritto in base al quale “In tema di addebito della separazione,
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso
causale tra quest'ultima conDOa, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità
della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile
d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al
processo.” (Cass. sez.1, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021; conforme Cass. Sez. 6-1, ordinanza n.
16859 del 14/08/2015) (così come chiaramente si afferma nella sentenza impugnata).
5- Venendo alla collocazione della figlia minore , e alle conseguenti condizioni relative _1
all'assegnazione della casa familiare e della frequentazione del genitore non collocatario, va premesso che non è in discussione l'affidamento condiviso, di cui entrambe le parti hanno chiesto la conferma e che non vi è motivo di modificare, poichè, secondo quanto riferito dalla curatrice speciale ed emerso pagina 8 di 15 dal supplemento di CT disposto in questa sede, la ragazza (la quale a breve compirà 17 anni) ha un legame significativo con entrambi i genitori e desidera vedere entrambi.
La questione in esame è di massima importanza nel presente giudizio, nel quale la tutela dell'interesse della ragazza va perseguita in misura non inferiore a quello delle parti e anzi, costituisce – come in ogni giudizio nel quale si tratti della prole minorenne – il compito preminente del giudicante.
Le deduzioni e richieste della curatrice (con la quale sembra aver avuto un confronto franco e _1
sereno) e le risultanze del supplemento di CT consentono di affermare senza dubbio alcuno che l'attuale modalità di gestione dell'abitazione e dell'alternanza dei genitori presso la casa familiare, pur ponderatamente individuato nel corso del giudizio di primo grado – all'esito dell'audizione della minore e sulla base delle risultanze della CT - quale modalità finalizzata a garantire un rapporto equilibrato di con entrambi i genitori1 è divenuto intollerabilmente gravoso e, se proseguito, di _1
pregiudizio per la minore.
Occorre in primo luogo considerare che come si è detto, è oggi una ragazza di quasi _1
diciassette anni e ha espresso non solo le sue preferenze, quanto la matura e amara consapevolezza della situazione oltre che la sua intima condizione di disagio, di condizionamento e sofferenza per l'incomunicabilità fra i genitori, e manifestato di sentire severamente la responsabilità di doversi esprimere al riguardo, nel timore però di ferire i genitori. Le sue dichiarazioni appaiono quindi mature 1 v relazione del CT DO , del 10 luglio 2020, “I punti strategici su cui i due genitori sono chiamati a Persona_2 Pt_ operare sono riassumibili in questi termini: deve essere aiutato a non ricadere nella dinamica di alleanza con la
_1 signora deve essere aiutata a percepire il suo irrigidimento frutto anche del dolore di quest'ultimo anno, nello stesso tempo ci sono sue caratteristiche personali che hanno contribuito allo spostamento di verso l'altro genitore. A seguito di
_1 tale valutazione si ritiene utile, e i due genitori hanno condiviso la proposta, un affido condiviso con collocamento di presso la casa familiare e una alternanza paritaria dei genitori presso tale abitazione. In merito ai tempi lavorativi si
_1 Pt_ ritiene utile che il sig. possa frequentare la casa anche nei giorni in cui è con la mamma, quando questa sarà al
_1 lavoro, se richiesto dalla figlia”; v. inoltre relazione DO del 29 marzo 2022, acquisita in questo gradonel fscicolo d'ufficio in data PE
29 maggio 2024 “Per quanto concerne “l'attuale adeguatezza della collocazione abitativa della minore nella casa già familiare con alternanza settimanale tra i genitori, anche alla luce delle soluzioni aDOate dalla madre e dal padre per non lasciare la figlia sola (stante la minore età) durante i periodi di eventuali assenze dei predetti per motivi di lavoro;
di eventuali interventi “compensativi” richiesti dalla minore stessa e dell'adeguatezza degli interventi stessi”, si ritiene che: in considerazione dei tempi lavorativi della signora è accettabile la richiesta di di trascorrere alcuni dei momenti _1 lavorativi della signora con il papà, aumentando la frequenza abitativa con lui, pur consentendo a di poter usufruire _1 del tempo libero di mamma per poter sviluppare la relazione con lei anche nei tempi paterni pagina 9 di 15 ed equilibrate e vanno prese in considerazione con il massimo rispetto, nella necessità che ad esse non sia attribuita alcuna valenza premiale o punitiva o ritorsiva nei confronti dei genitori, tanto più che la genuinità delle sue dichiarazioni è risultata anche dal fatto che ha sinceramente affermato di ritenere che a suo avviso il padre non ha ancora metabolizzato il disgregarsi della famiglia e che, pertanto,
nutra ancora rancore nei confronti della madre, la quale a parere della minore ha meglio superato la
fine del matrimonio.
Come riferisce la curatrice avv. all'esito del colloquio, ” ha ribadito quanto già CP_2 _1
espresso in occasione del suo ascolto da parte del CT, DO. in merito al desiderio di Persona_2
rimanere a vivere presso l'abitazione gia familiare (essendo molto legata a tale ambiente),
prevalentemente con il padre;
ha confermato di non avere ragioni particolari di dissidio né con _1
il padre né con la madre, di non subire alcun tipo di atteggiamento preoccupante da parte dei genitori e di vivere qualche contrasto con la sig.ra dalla medesima ritenuto assolutamente “normale” per CP_1
via delle maggiori differenze caratteriali che sente di avere con la madre;
anche innanzi a domande specifiche sul punto, ha chiarito di avere un buon rapporto con entrambi i genitori e che l'unica _1
ragione per la quale richiede di poter trascorrere più tempo con il padre risiede nel fatto che il sig. Pt_1
è più presente a casa (ove può anche lavorare da remoto), avendo orari lavorativi più flessibili, nonché
nel fatto che vi sono con il padre maggiori affinità caratteriali ed interessi comuni”
La ragazza ha espresso anche il desiderio che sia finalmente arredata la stanza che è già stata messa a disposizione della minore nella casa di proprietà della madre e nella quale questa già abita nella settimana nella quale non vive con nell'attuale situazione di alternanza e nella quale finirebbe _1
per trasferirsi stabilmente, dichiarando la propria piena disponibilità ad alternarsi fra le abitazioni dei due genitori.
Quanto sopra trova conferma nelle conclusioni cui è pervenuto il CT DO. in questo grado. PE
Il consulente dell'ufficio, nella sua relazione del 24 ottobre 2024 che per serietà d'impostazione scientifica e logicità di argomentazione merita di essere condivisa e richiamata in questa sede, a pagina 10 di 15 maggior ragione perché trattasi del professionista che ha già valutato le condizioni di e dei _1
genitori in primo grado e ha potuto verificare i termini dell'evoluzione della situazione, ha sottolineato che il clima venutosi a creare è gravoso per il vissuto della minore2 e ha prospettato soluzioni alternative che prevedono in primo luogo di evitare che i due genitori vivano nella medesima casa familiare (in alternativa con la possibile attuale soluzione solo se i due genitori lavorassero realmente
per garantire un clima sereno e di collaborazione).
Emerge inequivocabilmente dagli atti che, nonostante il tempo a disposizione nel corso dell'intero giudizio (instaurato nel 2019) le parti non sono addivenute ad alcuna collaborazione e non risulta che neppure all'ultimo invito del CT esse abbiano mutato atteggiamento.
Deve darsi atto, peraltro, che solo la madre si è posta nel corso del giudizio in un'ottica autocritica,
come evidenziato dal DO. il quale ha riferito che la stessa ha effettuato alcuni percorsi PE
psicologici, e messo in atto alcuni dei suggerimenti forniti nella precedente CT. “Non emergono più,
infatti, le difficoltà relazionali madre/figlia che si riscontravano alla prima CT svolta”, mentre “ Pt_1
non ha effettuato percorsi psicologici, né in questa fase emergono sforzi paterni utili “a non ricadere nella dinamica di alleanza con e a favorire il rapporto madre figlia. _1
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto del fatto che anche il CT dà atto che “i tempi di frequentazione richiesti da al Curatore, Avv. il sottoscritto ritiene che siano anche _1 CP_2
espressione della privilegiata relazione fra padre e figlia, che gode di un livello di intimità e condivisione a oggi superiore a quella del rapporto fra madre e figlia” non può che essere accolta la domanda di collocamento prevalente di presso il padre e di assegnazione a quest'ultimo nella _1
casa familiare.
pagina 11 di 15 E' infatti evidente che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. va garantito alla minore il suo diritto di restare nell'ambiente domestico nel quale è sempre vissuta, ma senza dover subire l'alternanza dei genitori,
che alimenta le occasioni di conflitto senza più costituire occasione di raccordo fra i genitori.
Va altresì prevista la frequentazione materna come delineata dalla curatrice, in conformità alle indicazioni della stessa minore, e così che sia a trasferirsi dalla madre quando sta con lei e _1
trascorra con i genitori, alternandosi fra le due abitazioni, 4 giorni con il padre e 3 con la madre così
suddivisi su base quindicinale (indicativamente, tenuto conto delle indicazioni appunto della curatrice della minore e del fatto che dagli atti emerge che la madre ha il martedì e il giovedì pomeriggio liberi e salva individuazione delle parti migliorativa per la minore delle giornate): nella prima settimana lunedì
con il padre, martedì, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre e nella seconda settimana dal lunedì al giovedì con il padre e dal venerdì alla domenica con la madre.
Per quanto riguarda i periodi di vacanza scolastica si ritiene opportuno prevedere in via indicativa,
stante l'età della ragazza, che trascorra con ciascun genitore due settimane anche continuative, _1
previo accordo con la stessa, ferma l'alternanza delle principali festività già prevista in primo grado e sempre da concordarsi con l'interessata.
Le utenze e le spese correnti e di manutenzione ordinaria della casa familiare, assegnata al saranno Pt_1
ora sostenute da quest'ultimo in via esclusiva.
6- Passando alle questioni economiche, si ritiene che con la diversa collocazione della minore, in via prevalente (anche se lievemente) presso il padre e in considerazione della discrepanza, sia pure non elevata, delle complessive condizioni economico-reddituali dei genitori, debba essere riconosciuto, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza, un contributo perequativo a carico di in favore di in conformità con i criteri di cui all'art. 337 ter, Controparte_1 Parte_1
IV co. c.c. che si reputa congruo individuare in 200 euro mensili.
Si osserva infatti che dall'ultima dichiarazione fiscale depositata dalle parti (Mod 730/2023) emerge che il quale è impiegato, ha denunciato un reddito complessivo di euro 21.594, dal quale vanno Pt_1
pagina 12 di 15 deDOe l'imposta netta di 1.605 euro, e le addizionali regionale e comunale, ottenendosi un reddito medio mensile di 1.652,00 euro medi mensili. Egli non dovrà più sostenere spese di locazione( non avendo necessità di mantenere l'abitazione che attualmente riferisce di aver dovuto condurre per abitarvi nella settimana di spettanza della madre in virtù dell'alternanza), né di mutuo per la casa familiare di cui è proprietario per la metà, essendo il mutuo in scadenza per il prossimo mese di marzo
(come indicato dal difensore dell'appellante).
farmacista dipendente è proprietaria dell'altra metà della casa familiare oltre che di Controparte_1
un altro appartamento in cui già abita a settimane alterne e nel quale dovrà trasferirsi in via definitiva,
non gravato da mutuo.
La stessa ha denunciato per l'annualità sopra indicata un reddito medio mensile di 2.313 euro mensili
(calcolati con i medesimi criteri sopra descritti: reddito complessivo euro 32.129, detratta imposta netta pari a euro 4.561 e addizionali comunale e regionale pari a 518+129 euro).
Le spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì- Cesena saranno ripartite fra i genitori al 50%.
7- La riforma, anche se parziale, della sentenza impugnata impone a questo giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sulla base del complessivo esito della lite quale conseguenza della pronuncia di merito aDOata.
La soccombenza parziale di entrambe le parti (l'appellante in punto di addebito, l'appellata in punto di assegnazione della casa familiare e assegno) nonché la precipua finalità del giudizio in ordine alla necessità di individuare, rebus sic stantibus la regolamentazione della permanenza e frequentazione dei genitori più rispondente all'interesse della minore, non sempre agevole e non necessariamente rispondente alla “meritevolezza” della conDOa di fatto e processuale del genitore destinatario della collocazione prevalente, inducono questa Corte a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di tutte le CT vanno definitivamente a carico di entrambi i genitori, ciascuno per metà.
pagina 13 di 15 8- Alla regolamentazione delle spese processuali testè disposta consegue la necessaria restituzione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n.
243/2023 in data 9 gennaio 2023 e pubblicata in data 21 marzo 2023, così provvede:
1) fermo l'affido condiviso, dispone il collocamento prevalente della figlia minore presso _1
il padre;
Parte_1
2) assegna per l'effetto ad a casa familiare;
Parte_1
3) dispone che la minore resti presso il padre quattro giorni alla settimana e tre giorni con la madre, indicativamente, a settimane alterne, come segue:
- nella prima settimana lunedì con il padre, dal martedì al venerdì mattina con la madre, venerdi, sabato e domenica con il padre;
- nella seconda settimana dal lunedì al giovedì con il padre e dal venerdì alla domenica (fino al lunedì mattina) con la madre,
e durante le vacanze scolastiche per due settimane anche continuative con ciascun genitore e con alternanza delle principali festività, come già previsto in primo grado e previo accordo con la ragazza;
4) pone a carico di l'obbligo di versare ad l'importo di Controparte_1 Parte_1
200,00 euro mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da _1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza e pone a carico dei genitori l'obbligo di ripartire al 50%
(e quindi di rimborsare a chi le abbia anticipate) le spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Forlì;
5) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi del giudizio e pone definitivamente a carico di entrambe al 50% le spese di CT come già liquidate in corso di causa;
6) dispone la restituzione di quanto eventualmente corrisposto a titolo di spese in esecuzione della sentenza di primo grado.
pagina 14 di 15 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 16 gennaio 2025
2024
Il Presidente estensore
Dott. Antonella Allegra
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Da quanto viene riferito dagli stessi genitori, ben percepibile anche dai colloqui con la ragazza è chiamata a _1 decidere della vita dei genitori (come aveva ben espresso anche al Curatore), trovandosi costretta a scegliere fra i vissuti Pt_ dell'uno e dell'altra. Lo stesso riferisce che la minore abbia chiesto al padre, sul finire dei lavori peritali, di non essere coinvolta nella scelta, di non voler prendere parte a un processo decisionale. L'assenza di un reale lavoro dei genitori utile a trovare modalità relazionali che abbiano consentito la creazione un clima sereno, ha certamente influito nel giungere ad arrivare a una situazione di sofferenza della minore, e di pesante disaccordo fra i genitori.