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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33656 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia n. 97 presso lo studio Parte_1
degli avv.ti Annalisa Elia e Flavio De Battista che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma viale CP_1 delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv. Oreste Carracino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
OGGETTO: richiesta differenze retributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2023 , premettendo di avere iniziato a prestare per Parte_1 la società resistente, che opera nel campo dell'installazione di impianti elettrici e di altre opere di costruzione, attività lavorativa subordinata in data 2.5.2022, con la promessa che dopo due settimane di prova sarebbe stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, esponeva di avere lavorato in modo continuativo e senza soluzione di continuità fino al 14.3.2023, data in cui rassegnava le proprie dimissioni;
di avere lavorato presso la sede di Roma via Ostiense
n. 106, salvo che per un breve periodo in cui, a causa dell'allagamento dello stabile presso cui svolgeva la propria prestazione, l'ufficio era stato trasferito temporaneamente nella sede di
Palestrina, via Palestrina Nuova, 307/a; di avere ricevuto direttive e ordini da , Persona_1 responsabile della società; di avere osservato l'orario full time di 40 ore settimanali (9-18 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì); di avere ricevuto da maggio a settembre del 2022 una somma mensile di euro 1.000,00 assoggettata a ritenuta d'acconto; che in data 22.9.2022 il rapporto veniva regolarizzato con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 22.12.2022 prorogato sino al 31.3.2023, con orario full time, con qualifica di impiegata amministrativa e inquadramento nel livello 2° del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria;
che in realtà l'inquadramento formale non rispecchiava le mansioni realmente svolte, consistenti fin dall'inizio del rapporto, nell'elaborazione di computi per le lavorazioni Bonus 110%, dettagli costruttivi, certificazioni energetiche a firma altrui, Cilas, quadri economici, realizzazione di piante, prospetti, sezioni, esecuzione di rilievi;
che avrebbe pertanto avuto diritto all'inquadramento almeno al 7° livello del CCNL applicato dalla resistente ai propri dipendenti;
che in base a tale superiore inquadramento aveva diritto alla corresponsione, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 11.600,28 oltre ad euro
1.384,92 a titolo di t.f.r., come da conteggi in atti.
Concludeva chiedendo l'accertamento inter partes del rapporto di lavoro subordinato dal 2.5.2022 alle dimissioni con diritto all'inquadramento nel 7° livello del CCNL Metalmeccanica Piccola
Industria e la condanna di al pagamento a titolo di differenze retributive di euro CP_1
12.984,92 (di cui euro 1.384,92 a titolo di Tfr).
Si costituiva in giudizio tempestivamente la società (d'ora innanzi anche ), CP_1 CP_1
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva la società che il rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente era iniziato il 22.9.2022, contestualmente alla stipula del contratto a tempo determinato;
che la ricorrente dal mese di maggio
2022 alla stipula del detto contratto, aveva solo svolto una collaborazione saltuaria e sporadica,
2 senza vincolo di subordinazione;
che il rapporto di lavoro subordinato era iniziato invece il
22.9.2022 con scadenza al 22.12.22 ed era stato prorogato sino al 31.3.2023; che le mansioni svolte dalla ricorrente, in linea con le pregresse esperienze lavorative, erano quelle di impiegata amministrativa ed erano coerenti con il livello di inquadramento formale (secondo); che in ogni caso non vi erano allegazioni sufficienti nel ricorso né per condurre ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro nel primo periodo dal maggio al settembre 2022, né per condurre all'accertamento della superiore settima categoria invocata, avendo la svolto mansioni che Pt_1
non erano neppure riconducibili alla terza categoria;
che dunque la ricorrente, stante la temerarietà dell'azione, doveva essere condannata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, da quantificarsi in euro 5.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
che infine la lavoratrice si era dimessa in assenza di giusta causa in data 2.3.23 con efficacia dal 14.3.2023 da un contratto di lavoro a tempo determinato e che quindi doveva risarcire il danno cagionato alla parte datoriale, da quantificarsi nella misura di euro 759,27 pari a 15 giorni di retribuzione (con riferimento all'inquadramento contrattuale ricoperto dalla ricorrente) residui di durata fino alla scadenza del 31.3.2023.
Concludeva chiedendo la condanna della ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., quantificato in euro 5.000,00 e al pagamento della somma di euro 759,27.
Fallito il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali, la causa era decisa all'udienza del
15.1.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Pacifico essendo che tra le parti è intercorso un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno dal
22.9.22 fino alla data delle dimissioni della lavoratrice rassegnate il 2.3.2023 con effetto dal
14.3.2022, i nodi controversi della presente vertenza attengono, innanzitutto alla circostanza – affermata dalla ricorrente – che il rapporto di lavoro era in realtà iniziato ben prima della sua formalizzazione, il 2.5.2022; in secondo luogo alla natura delle mansioni svolte dalla lavoratrice, la quale ha allegato che fin dall'inizio del rapporto e dunque dal mese di maggio del 2022, erano riconducibili alla superiore declaratoria contrattuale del settimo livello del CCNL Metalmeccanica
Piccola Industria, pacificamente applicato nella specie e non al livello secondo di inquadramento formale.
2. All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta deve ritenersi pienamente provato che il rapporto di lavoro subordinato della con la società resistente sia iniziato proprio il 2.5.2022 come da Pt_1
questa affermato.
Invero i testimoni escussi di parte ricorrente, della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare, hanno collocato l'epoca di inizio del rapporto di lavoro subordinato proprio in quella data.
3 La teste già dipendente della società resistente da giugno del 2022 ad aprile Testimone_1
2023, quale responsabile tecnico, ha così dichiarato: “Nel periodo in cui ho lavorato ho avuto modo di conoscere la ricorrente. Io lavoravo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, lavoravo in via
Ostiense all'interno dell'ufficio posto al piano seminterrato. Anche la ricorrente lavorava nel medesimo piano seminterrato. Stavamo nello stesso ufficio”.
La teste ha specificato che a giugno del 2022 la già lavorava presso quell'ufficio con le Pt_1
stesse identiche modalità osservate successivamente e che ha continuato a lavorare ininterrottamente fino alle dimissioni: “Cap 7) la ricorrente già lavorava in ufficio quando io sono arrivata. Non posso sapere se la ricorrente ha iniziato a lavorare il 2 maggio, ma posso dire che fin dal mese di giugno lavorava. Io ho iniziato i primi del mese di giugno. Confermo che ha lavorato fino al marzo del 2023. In questo periodo la ricorrente ha lavorato ininterrottamente … la ricorrente ha lavorato con le stesse modalità sia nel periodo di mia conoscenza da giugno a settembre sia nel periodo successivo al mese di settembre. Era medesima la sistematicità della sua presenza e anche il modo in cui io mi rapportavo con la ricorrente”.
Alla specifica domanda se nel periodo iniziale, da maggio a settembre del 2022, la presenza del ricorrente in ufficio fosse solo saltuaria, la teste ha con decisione affermato: “Cap 6) veniva tutti i giorni, la sua presenza non era rimessa alla sua disponibilità”.
La ha poi chiarito di occuparsi del coordinamento delle attività lavorative e di avere come Tes_1 referente “che per me era il responsabile della società. Egli dava le attività da Persona_2
svolgere a me e io poi mi occupavo di coordinare le attività dal punto di vista tecnico. Io coordinavo anche la ricorrente. Io davo alla ricorrente i compiti da svolgere. Controllavo che li svolgesse. Se non erano svolti correttamente io le dicevo in cosa dovesse correggersi. Davo delle indicazioni”, riferendo che l'orario della è sempre stato lo stesso nell'arco del rapporto, Pt_1 cioè quello full time di tutti i dipendenti (“Cap 10) confermo l'orario di lavoro della ricorrente, che era uguale al mio”).
La teste anch'ella indifferente e credibile, ha dichiarato di avere lavorato insieme Testimone_2 alla ricorrente nello stesso ufficio sebbene alle dipendenze di un diverso datore di lavoro (“Ho lavorato insieme alla ricorrente negli uffici di , ma ero dipendente di un'altra società, la CP_1
TERA s.r.l. che era una società di progettazione edilizia. Io stavo nello stesso ufficio in cui stava la ricorrente. Le due società condividevano la sede e credo che stesse nascendo una collaborazione”).
Benchè la teste non ricordi precisamente la data di inizio del suo rapporto di lavoro e di quello della ricorrente, fornisce comunque indicazioni utili a ricostruirlo allorchè afferma: “Io ho lavorato da una data che non ricordo e ho cessato di lavorare per Tera in quell'ufficio a marzo del
4 2023…Credo che io e la ricorrente siamo arrivate insieme a lavorare in quell'ufficio. … Ricordo che la sig. è arrivata poco dopo di noi”. Per_1
Poiché la teste ha iniziato a lavorare a giugno del 2022 nell'ufficio dove si Testimone_1
trovavano anche la e la deve concludersi che il rapporto di lavoro di queste due Pt_1 Tes_2
sia iniziato prima del mese di giugno.
La teste ha poi confermato che la era presente fin da subito in modo sistematico e non Pt_1
saltuario e occasionale e che fin dall'inizio osservava lo stesso orario e svolgeva le stesse mansioni espletate nell'intero periodo fino alle dimissioni, con modalità analoghe (“Cap 9) confermo che la sig. dava ordini e direttive alla …Il modo in cui la ha lavorato Persona_1 Pt_1 Pt_1 nell'intero periodo è sempre stato sempre uguale. Nel periodo prima che arrivasse chi è che Per_1 dava gli ordini alla Era che era un responsabile di ”). Pt_1 Per_2 CP_1
Da queste deposizioni emerge, quindi, che la ricorrente fin dal mese di maggio 2022 (la Tes_1
iniziato a lavorare i primi del mese di giugno e la ricorrente già lavorava lì) era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale della resistente, svolgendo una prestazione lavorativa assoggettata al vincolo di subordinazione rispetto ai suoi superiori gerarchici e in particolare di Persona_3
che dava ordini e direttive, anche attraverso la responsabile tecnica, dai quali era Testimone_1
eterodiretta ed eterorganizzata, essendo tenuta a rispettare un preciso orario di lavoro, a svolgere le mansioni affidate, sottoposta al potere di controllo e disciplinare, in assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e di autonomia, avvalendosi esclusivamente di mezzi posti a disposizione della società.
Neppure i testimoni di parte resistente hanno fornito alcun riscontro del fatto che nel periodo da maggio a settembre del 2022 la ricorrente si limitasse ad una collaborazione saltuaria e occasionale, senza avere vincoli di orario.
Invero mentre il teste , collaboratore della convenuta, non ha potuto affermare Testimone_3
nulla di rilevante al riguardo, avendo dichiarato di lavorare presso una sede della diversa da CP_1
quella in cui lavorava la ricorrente e di recarsi lì solo saltuariamente, il teste , Testimone_4 amministratore unico della società TERA s.r.l..e già collaboratore di (“la mia CP_1 collaborazione è iniziata dalla metà maggio/ giugno del 2022”), ha riferito che nel periodo controverso si recava sporadicamente negli uffici della sede di in cui lavorava la ricorrente si CP_1 tratteneva al massimo un paio d'ore e che tuttavia “ricordo di avere visto la sig.ra nelle Pt_1 occasioni in cui mi sono recato presso la . …”) circostanza che rende scarsamente credibile la CP_1
presenza solo occasionale della ricorrente.
Di più, il teste ha precisato che pur non potendo ricordare “il periodo esatto in cui la ha Pt_1
iniziato a lavorare, però posso dire che la ha iniziato a lavorare in un periodo pressochè Pt_1
5 simultaneo con di cui non ricordo il cognome, e , con ciò fornendo Per_1 Testimone_5
ulteriore riscontro alle deposizioni delle due testimoni di parte ricorrente.
Ora l'inizio del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente può farsi risalire proprio ai primi di maggio, come da questa affermato, posto che la stessa parte resistente colloca in tale data l'inizio della collaborazione della e che la teste – che ha iniziato a lavorare insieme alla Pt_1 Tes_6
ricorrente - ha riferito che esso ha avuto fin dall'inizio le stesse caratteristiche di quello subordinato poi formalizzato a settembre.
Pertanto deve concludersi che la ricorrente fin dal 2.5.2022 era sistematicamente presente in ufficio tutti i giorni, che doveva rispettare l'orario di lavoro full time dei dipendenti, che la natura del rapporto era subordinata essendo assoggettata al potere gerarchico dei responsabili della società, che le mansioni e le modalità di svolgimento della prestazione erano esattamente le stesse osservate nel periodo successivo, quando cioè il suo rapporto è stato formalizzato in un contratto di lavoro subordinato.
3. Essendo il lavoro subordinato iniziato a maggio del 2022 è nullo il contratto a termine stipulato il
22.9.2022, per essere in quel momento già sussistente il rapporto a tempo indeterminato tra le parti, in assenza di allegazione e di prova di eventi estintivi, modificativi o novativi dello stesso.
Il che determina, altresì, l'infondatezza della domanda riconvenzionale relativa al pagamento di euro 759,27 a titolo di recesso anticipato nel contratto a termine, commisurata alla durata residua del contratto a termine.
4. Accertata, quindi, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno - avendo a questo proposito i testi di parte ricorrente confermato che la ricorrente ha fin dall'inizio lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa (circostanza questa non smentita dai testi di parte resistente) - dal 2.5.2023 al 14.3.2023, si tratta di verificare la fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori.
Come noto il procedimento logico-giuridico volto a tale accertamento si dipana in tre fasi successive, quella di verifica delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, quella di individuazione delle declaratorie previste dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso di specie, quella di confronto tra i due precedenti accertamenti.
Orbene partendo subito dall'individuazione delle mansioni proprie della settima categoria invocata ad essa appartengono, in base alla declaratoria contrattuale i lavoratori che “con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”.
6 La ricorrente nell'atto introduttivo si limita ad elencare le specifiche attività svolte, ma non deduce gli aspetti salienti ai fini della riconduzione di tali attività nel livello superiore, sotto il profilo dell'autonomia, della responsabilità, del potere decisionale.
Insomma non basta dire questi sono i compiti, queste sono le declaratorie contrattuali, ma occorre esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità, per responsabilità, per autonomia, per complessità, per coordinamento, dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore incluso in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Né può a tale fine sopperire l'intervento officioso del giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale che impone a colui che dice l'onere di allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda (Cass.
8025/2003 Cass 14569/99).
Sicchè dall'eventuale svolgimento di una istruttoria orale sui capitoli di prova articolati nel ricorso in merito alle mansioni, non sarebbe comunque stato possibile ricondurre l'elenco delle attività svolte alla declaratoria invocata, in assenza di qualsiasi specificazione sul grado di autonomia della ricorrente, sul livello di discrezionalità dei suoi poteri, sulla natura delle sue responsabilità e delle sue specifiche competenze tecnico-professionali.
Non è quindi possibile accogliere la domanda sul superiore settimo inquadramento, né su livelli inferiori – peraltro neppure indicati e richiesti – dei quali comunque difetterebbe la prova, apparendo invece che le mansioni di impiegata amministrativa svolte dalla ricorrente siano coerenti con il secondo livello di inquadramento al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio”.
5. La domanda va dunque accolta riconoscendo alla ricorrente le differenze retributive maturate dal
2.5.2022 al 22.9.2022, per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con inquadramento nel livello secondo.
Operati i dovuti conteggi esse ammontano alla differenza tra il dovuto di euro 1.518,55 mensile, e l'importo mensile ricevuto di euro 1.000,00 e quindi ad euro 518,55 mensili, che tenuto conto della durata del segmento del rapporto non regolarizzato (dal 2.5.22 al 21.9.2022), nonché dell'incidenza sulla retribuzione indiretta e sul t.f.r. conducono, anche in via equitativa, a quantificare l'importo dovuto in complessivi euro 3.500,00.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ex art. 429 terzo comma c.p.c. ed ex art 150 disp. att. c.p.c..
7 6. Stante la parziale fondatezza della domanda deve essere rigettata la domanda riconvenzionale ex art 96 c.p.c..
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, attenendosi allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto (euro 1.100,00-5.200,00) e liquidando il complessivo importo di euro 3.500,00 (di cui euro 1.150,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 1000,00 per la fase decisoria) tenuto conto della laboriosità dell'istruttoria, della pluralità di domande, ivi compresa la riconvenzionale del convenuto e di questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 2.5.2022 al 14.3.2023 con inquadramento come in parte motiva e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.500,00 oltre accessori di legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33656 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.1.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia n. 97 presso lo studio Parte_1
degli avv.ti Annalisa Elia e Flavio De Battista che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma viale CP_1 delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'avv. Oreste Carracino, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
OGGETTO: richiesta differenze retributive
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.10.2023 , premettendo di avere iniziato a prestare per Parte_1 la società resistente, che opera nel campo dell'installazione di impianti elettrici e di altre opere di costruzione, attività lavorativa subordinata in data 2.5.2022, con la promessa che dopo due settimane di prova sarebbe stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, esponeva di avere lavorato in modo continuativo e senza soluzione di continuità fino al 14.3.2023, data in cui rassegnava le proprie dimissioni;
di avere lavorato presso la sede di Roma via Ostiense
n. 106, salvo che per un breve periodo in cui, a causa dell'allagamento dello stabile presso cui svolgeva la propria prestazione, l'ufficio era stato trasferito temporaneamente nella sede di
Palestrina, via Palestrina Nuova, 307/a; di avere ricevuto direttive e ordini da , Persona_1 responsabile della società; di avere osservato l'orario full time di 40 ore settimanali (9-18 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì); di avere ricevuto da maggio a settembre del 2022 una somma mensile di euro 1.000,00 assoggettata a ritenuta d'acconto; che in data 22.9.2022 il rapporto veniva regolarizzato con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 22.12.2022 prorogato sino al 31.3.2023, con orario full time, con qualifica di impiegata amministrativa e inquadramento nel livello 2° del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria;
che in realtà l'inquadramento formale non rispecchiava le mansioni realmente svolte, consistenti fin dall'inizio del rapporto, nell'elaborazione di computi per le lavorazioni Bonus 110%, dettagli costruttivi, certificazioni energetiche a firma altrui, Cilas, quadri economici, realizzazione di piante, prospetti, sezioni, esecuzione di rilievi;
che avrebbe pertanto avuto diritto all'inquadramento almeno al 7° livello del CCNL applicato dalla resistente ai propri dipendenti;
che in base a tale superiore inquadramento aveva diritto alla corresponsione, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 11.600,28 oltre ad euro
1.384,92 a titolo di t.f.r., come da conteggi in atti.
Concludeva chiedendo l'accertamento inter partes del rapporto di lavoro subordinato dal 2.5.2022 alle dimissioni con diritto all'inquadramento nel 7° livello del CCNL Metalmeccanica Piccola
Industria e la condanna di al pagamento a titolo di differenze retributive di euro CP_1
12.984,92 (di cui euro 1.384,92 a titolo di Tfr).
Si costituiva in giudizio tempestivamente la società (d'ora innanzi anche ), CP_1 CP_1
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva la società che il rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente era iniziato il 22.9.2022, contestualmente alla stipula del contratto a tempo determinato;
che la ricorrente dal mese di maggio
2022 alla stipula del detto contratto, aveva solo svolto una collaborazione saltuaria e sporadica,
2 senza vincolo di subordinazione;
che il rapporto di lavoro subordinato era iniziato invece il
22.9.2022 con scadenza al 22.12.22 ed era stato prorogato sino al 31.3.2023; che le mansioni svolte dalla ricorrente, in linea con le pregresse esperienze lavorative, erano quelle di impiegata amministrativa ed erano coerenti con il livello di inquadramento formale (secondo); che in ogni caso non vi erano allegazioni sufficienti nel ricorso né per condurre ad affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro nel primo periodo dal maggio al settembre 2022, né per condurre all'accertamento della superiore settima categoria invocata, avendo la svolto mansioni che Pt_1
non erano neppure riconducibili alla terza categoria;
che dunque la ricorrente, stante la temerarietà dell'azione, doveva essere condannata al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, da quantificarsi in euro 5.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
che infine la lavoratrice si era dimessa in assenza di giusta causa in data 2.3.23 con efficacia dal 14.3.2023 da un contratto di lavoro a tempo determinato e che quindi doveva risarcire il danno cagionato alla parte datoriale, da quantificarsi nella misura di euro 759,27 pari a 15 giorni di retribuzione (con riferimento all'inquadramento contrattuale ricoperto dalla ricorrente) residui di durata fino alla scadenza del 31.3.2023.
Concludeva chiedendo la condanna della ricorrente al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., quantificato in euro 5.000,00 e al pagamento della somma di euro 759,27.
Fallito il tentativo di conciliazione, assunte le prove orali, la causa era decisa all'udienza del
15.1.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Pacifico essendo che tra le parti è intercorso un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno dal
22.9.22 fino alla data delle dimissioni della lavoratrice rassegnate il 2.3.2023 con effetto dal
14.3.2022, i nodi controversi della presente vertenza attengono, innanzitutto alla circostanza – affermata dalla ricorrente – che il rapporto di lavoro era in realtà iniziato ben prima della sua formalizzazione, il 2.5.2022; in secondo luogo alla natura delle mansioni svolte dalla lavoratrice, la quale ha allegato che fin dall'inizio del rapporto e dunque dal mese di maggio del 2022, erano riconducibili alla superiore declaratoria contrattuale del settimo livello del CCNL Metalmeccanica
Piccola Industria, pacificamente applicato nella specie e non al livello secondo di inquadramento formale.
2. All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta deve ritenersi pienamente provato che il rapporto di lavoro subordinato della con la società resistente sia iniziato proprio il 2.5.2022 come da Pt_1
questa affermato.
Invero i testimoni escussi di parte ricorrente, della cui attendibilità non vi sono motivi di dubitare, hanno collocato l'epoca di inizio del rapporto di lavoro subordinato proprio in quella data.
3 La teste già dipendente della società resistente da giugno del 2022 ad aprile Testimone_1
2023, quale responsabile tecnico, ha così dichiarato: “Nel periodo in cui ho lavorato ho avuto modo di conoscere la ricorrente. Io lavoravo dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, lavoravo in via
Ostiense all'interno dell'ufficio posto al piano seminterrato. Anche la ricorrente lavorava nel medesimo piano seminterrato. Stavamo nello stesso ufficio”.
La teste ha specificato che a giugno del 2022 la già lavorava presso quell'ufficio con le Pt_1
stesse identiche modalità osservate successivamente e che ha continuato a lavorare ininterrottamente fino alle dimissioni: “Cap 7) la ricorrente già lavorava in ufficio quando io sono arrivata. Non posso sapere se la ricorrente ha iniziato a lavorare il 2 maggio, ma posso dire che fin dal mese di giugno lavorava. Io ho iniziato i primi del mese di giugno. Confermo che ha lavorato fino al marzo del 2023. In questo periodo la ricorrente ha lavorato ininterrottamente … la ricorrente ha lavorato con le stesse modalità sia nel periodo di mia conoscenza da giugno a settembre sia nel periodo successivo al mese di settembre. Era medesima la sistematicità della sua presenza e anche il modo in cui io mi rapportavo con la ricorrente”.
Alla specifica domanda se nel periodo iniziale, da maggio a settembre del 2022, la presenza del ricorrente in ufficio fosse solo saltuaria, la teste ha con decisione affermato: “Cap 6) veniva tutti i giorni, la sua presenza non era rimessa alla sua disponibilità”.
La ha poi chiarito di occuparsi del coordinamento delle attività lavorative e di avere come Tes_1 referente “che per me era il responsabile della società. Egli dava le attività da Persona_2
svolgere a me e io poi mi occupavo di coordinare le attività dal punto di vista tecnico. Io coordinavo anche la ricorrente. Io davo alla ricorrente i compiti da svolgere. Controllavo che li svolgesse. Se non erano svolti correttamente io le dicevo in cosa dovesse correggersi. Davo delle indicazioni”, riferendo che l'orario della è sempre stato lo stesso nell'arco del rapporto, Pt_1 cioè quello full time di tutti i dipendenti (“Cap 10) confermo l'orario di lavoro della ricorrente, che era uguale al mio”).
La teste anch'ella indifferente e credibile, ha dichiarato di avere lavorato insieme Testimone_2 alla ricorrente nello stesso ufficio sebbene alle dipendenze di un diverso datore di lavoro (“Ho lavorato insieme alla ricorrente negli uffici di , ma ero dipendente di un'altra società, la CP_1
TERA s.r.l. che era una società di progettazione edilizia. Io stavo nello stesso ufficio in cui stava la ricorrente. Le due società condividevano la sede e credo che stesse nascendo una collaborazione”).
Benchè la teste non ricordi precisamente la data di inizio del suo rapporto di lavoro e di quello della ricorrente, fornisce comunque indicazioni utili a ricostruirlo allorchè afferma: “Io ho lavorato da una data che non ricordo e ho cessato di lavorare per Tera in quell'ufficio a marzo del
4 2023…Credo che io e la ricorrente siamo arrivate insieme a lavorare in quell'ufficio. … Ricordo che la sig. è arrivata poco dopo di noi”. Per_1
Poiché la teste ha iniziato a lavorare a giugno del 2022 nell'ufficio dove si Testimone_1
trovavano anche la e la deve concludersi che il rapporto di lavoro di queste due Pt_1 Tes_2
sia iniziato prima del mese di giugno.
La teste ha poi confermato che la era presente fin da subito in modo sistematico e non Pt_1
saltuario e occasionale e che fin dall'inizio osservava lo stesso orario e svolgeva le stesse mansioni espletate nell'intero periodo fino alle dimissioni, con modalità analoghe (“Cap 9) confermo che la sig. dava ordini e direttive alla …Il modo in cui la ha lavorato Persona_1 Pt_1 Pt_1 nell'intero periodo è sempre stato sempre uguale. Nel periodo prima che arrivasse chi è che Per_1 dava gli ordini alla Era che era un responsabile di ”). Pt_1 Per_2 CP_1
Da queste deposizioni emerge, quindi, che la ricorrente fin dal mese di maggio 2022 (la Tes_1
iniziato a lavorare i primi del mese di giugno e la ricorrente già lavorava lì) era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale della resistente, svolgendo una prestazione lavorativa assoggettata al vincolo di subordinazione rispetto ai suoi superiori gerarchici e in particolare di Persona_3
che dava ordini e direttive, anche attraverso la responsabile tecnica, dai quali era Testimone_1
eterodiretta ed eterorganizzata, essendo tenuta a rispettare un preciso orario di lavoro, a svolgere le mansioni affidate, sottoposta al potere di controllo e disciplinare, in assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e di autonomia, avvalendosi esclusivamente di mezzi posti a disposizione della società.
Neppure i testimoni di parte resistente hanno fornito alcun riscontro del fatto che nel periodo da maggio a settembre del 2022 la ricorrente si limitasse ad una collaborazione saltuaria e occasionale, senza avere vincoli di orario.
Invero mentre il teste , collaboratore della convenuta, non ha potuto affermare Testimone_3
nulla di rilevante al riguardo, avendo dichiarato di lavorare presso una sede della diversa da CP_1
quella in cui lavorava la ricorrente e di recarsi lì solo saltuariamente, il teste , Testimone_4 amministratore unico della società TERA s.r.l..e già collaboratore di (“la mia CP_1 collaborazione è iniziata dalla metà maggio/ giugno del 2022”), ha riferito che nel periodo controverso si recava sporadicamente negli uffici della sede di in cui lavorava la ricorrente si CP_1 tratteneva al massimo un paio d'ore e che tuttavia “ricordo di avere visto la sig.ra nelle Pt_1 occasioni in cui mi sono recato presso la . …”) circostanza che rende scarsamente credibile la CP_1
presenza solo occasionale della ricorrente.
Di più, il teste ha precisato che pur non potendo ricordare “il periodo esatto in cui la ha Pt_1
iniziato a lavorare, però posso dire che la ha iniziato a lavorare in un periodo pressochè Pt_1
5 simultaneo con di cui non ricordo il cognome, e , con ciò fornendo Per_1 Testimone_5
ulteriore riscontro alle deposizioni delle due testimoni di parte ricorrente.
Ora l'inizio del rapporto di lavoro subordinato della ricorrente può farsi risalire proprio ai primi di maggio, come da questa affermato, posto che la stessa parte resistente colloca in tale data l'inizio della collaborazione della e che la teste – che ha iniziato a lavorare insieme alla Pt_1 Tes_6
ricorrente - ha riferito che esso ha avuto fin dall'inizio le stesse caratteristiche di quello subordinato poi formalizzato a settembre.
Pertanto deve concludersi che la ricorrente fin dal 2.5.2022 era sistematicamente presente in ufficio tutti i giorni, che doveva rispettare l'orario di lavoro full time dei dipendenti, che la natura del rapporto era subordinata essendo assoggettata al potere gerarchico dei responsabili della società, che le mansioni e le modalità di svolgimento della prestazione erano esattamente le stesse osservate nel periodo successivo, quando cioè il suo rapporto è stato formalizzato in un contratto di lavoro subordinato.
3. Essendo il lavoro subordinato iniziato a maggio del 2022 è nullo il contratto a termine stipulato il
22.9.2022, per essere in quel momento già sussistente il rapporto a tempo indeterminato tra le parti, in assenza di allegazione e di prova di eventi estintivi, modificativi o novativi dello stesso.
Il che determina, altresì, l'infondatezza della domanda riconvenzionale relativa al pagamento di euro 759,27 a titolo di recesso anticipato nel contratto a termine, commisurata alla durata residua del contratto a termine.
4. Accertata, quindi, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno - avendo a questo proposito i testi di parte ricorrente confermato che la ricorrente ha fin dall'inizio lavorato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 con un'ora di pausa (circostanza questa non smentita dai testi di parte resistente) - dal 2.5.2023 al 14.3.2023, si tratta di verificare la fondatezza della domanda relativa alle mansioni superiori.
Come noto il procedimento logico-giuridico volto a tale accertamento si dipana in tre fasi successive, quella di verifica delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, quella di individuazione delle declaratorie previste dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso di specie, quella di confronto tra i due precedenti accertamenti.
Orbene partendo subito dall'individuazione delle mansioni proprie della settima categoria invocata ad essa appartengono, in base alla declaratoria contrattuale i lavoratori che “con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”.
6 La ricorrente nell'atto introduttivo si limita ad elencare le specifiche attività svolte, ma non deduce gli aspetti salienti ai fini della riconduzione di tali attività nel livello superiore, sotto il profilo dell'autonomia, della responsabilità, del potere decisionale.
Insomma non basta dire questi sono i compiti, queste sono le declaratorie contrattuali, ma occorre esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità, per responsabilità, per autonomia, per complessità, per coordinamento, dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore incluso in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Né può a tale fine sopperire l'intervento officioso del giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale che impone a colui che dice l'onere di allegare e provare gli elementi posti a sostegno della domanda (Cass.
8025/2003 Cass 14569/99).
Sicchè dall'eventuale svolgimento di una istruttoria orale sui capitoli di prova articolati nel ricorso in merito alle mansioni, non sarebbe comunque stato possibile ricondurre l'elenco delle attività svolte alla declaratoria invocata, in assenza di qualsiasi specificazione sul grado di autonomia della ricorrente, sul livello di discrezionalità dei suoi poteri, sulla natura delle sue responsabilità e delle sue specifiche competenze tecnico-professionali.
Non è quindi possibile accogliere la domanda sul superiore settimo inquadramento, né su livelli inferiori – peraltro neppure indicati e richiesti – dei quali comunque difetterebbe la prova, apparendo invece che le mansioni di impiegata amministrativa svolte dalla ricorrente siano coerenti con il secondo livello di inquadramento al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio”.
5. La domanda va dunque accolta riconoscendo alla ricorrente le differenze retributive maturate dal
2.5.2022 al 22.9.2022, per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con inquadramento nel livello secondo.
Operati i dovuti conteggi esse ammontano alla differenza tra il dovuto di euro 1.518,55 mensile, e l'importo mensile ricevuto di euro 1.000,00 e quindi ad euro 518,55 mensili, che tenuto conto della durata del segmento del rapporto non regolarizzato (dal 2.5.22 al 21.9.2022), nonché dell'incidenza sulla retribuzione indiretta e sul t.f.r. conducono, anche in via equitativa, a quantificare l'importo dovuto in complessivi euro 3.500,00.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo, ex art. 429 terzo comma c.p.c. ed ex art 150 disp. att. c.p.c..
7 6. Stante la parziale fondatezza della domanda deve essere rigettata la domanda riconvenzionale ex art 96 c.p.c..
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, attenendosi allo scaglione di valore dell'importo riconosciuto (euro 1.100,00-5.200,00) e liquidando il complessivo importo di euro 3.500,00 (di cui euro 1.150,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 850,00 per la fase istruttoria ed euro 1000,00 per la fase decisoria) tenuto conto della laboriosità dell'istruttoria, della pluralità di domande, ivi compresa la riconvenzionale del convenuto e di questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- parzialmente accogliendo il ricorso accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno dal 2.5.2022 al 14.3.2023 con inquadramento come in parte motiva e per l'effetto condanna la società resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.500,00 oltre accessori di legge;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre rimb. forf. al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Roma, 15.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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