Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 4431/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to Sonia Romano) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.12.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire dei benefici della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento e, in subordine, per l'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il CP_1 rigetto
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.03.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente non è meritevole del riconoscimento della pensione di inabilità e
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Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano, stante il parziale accoglimento della domanda.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ma non è meritevole del riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, visto il parziale accoglimento della domanda;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 19.03.2025
Il Giudice
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