Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. ed est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 5454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: “Impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità ex art. 263
c.c.”
vertente tra nato ad [...] il [...] e residente a [...]
Mario Brun n. 31, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Serini del C.F._1
Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso il suo studio in Cornedo Vicentino (VI), via Monte
Pasubio n. 19, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
Curatore speciale avv. Antonella Anapoli, giusta nomina del Tribunale di Vicenza in data
20.11.2023, per la minore (C.F.: ), nata a Persona_1 C.F._2
Santorso l'1.04.2023, residente a [...]
1
(c.f.: ) nata a [...] il [...] ed ivi residente in CP_1 C.F._3
via G. Carli n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Pia Clementi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Schio (VI), via Garibaldi n.37, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
Resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
VICENZA
Conclusioni delle parti
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE : Parte_1
“1. accertarsi e dichiararsi che il sig non è il padre naturale d Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], c.f. e, Persona_1 C.F._2
conseguentemente,
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tonezza del Cimone di provvedere alle relative annotazioni a margine dell'atto di nascita della minor , Persona_1
atto n. 2 Parte I Serie A anno 2023, rimuovendo altresì il cognome allo stato civile Pt_1
della stessa e procedendo ad ogni ulteriore incombenza e comunicazione prevista dalla normativa;
3. con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese quelle relative alla preliminare procedura promossa ex art. 78 cpc e rubricata al n. 5120/2023 RG VG concernente la necessaria nomina di un curatore speciale per la minor . Persona_2
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE Persona_1
:
[...]
2 “1) non si oppone alle domande del Ricorrente di accertamento e declaratoria che il sig Parte_1
non è il padre naturale d
[...] Persona_1
2) spese e competenze di causa rifuse, da liquidarsi in regime di gratuito patrocinio”.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE PERAZZO SERENA:
“Accogliere parzialmente le domande del ricorso introduttivo e, sulla base delle indagini eseguite ed allegate:
1- accertare e dichiarare ch nata a [...] il [...], non è Persona_1
figlia di , nata ad [...]-cona il 03.02.1989 e per l'effetto deve essere Parte_1
riconosciuto a lo status di figlia naturale, riconosciuta dalla sola madre Persona_1
, Controparte_1
2- Ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tonezza del Cimone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di nascita n.2 parte I sei A anno 2023 del minor ER
, rimuovendo il cognom
[...] Pt_1
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio, incardinato avanti all'intestato Tribunale, Parte_1
, premettendo di avere intrattenuto una relazione sentimentale con
[...] CP_1
nel periodo compreso tra il mese di aprile 2021 e il mese di ottobre 2023 e che
[...]
quest'ultima aveva dato alla luce una figlia di nome nata il giorno 1 aprile 2023, agiva ex ER
art. 263 c.c. al fine di far dichiarare la non veridicità del riconoscimento della minore, da lui effettuato in data 6.04.2023 avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Tonezza del
3 Cimone, siccome operato in buona fede sulla base dell'erroneo convincimento di esserne il padre naturale. Chiedeva, inoltre, che in conseguenza dell'accoglimento della sua domanda, fosse dichiarata la perdita del cognome , ordinandosi agli uffici comunali competenti di Pt_1
eseguire l'annotazione della sentenza in calce all'atto di nascita della minore.
Il ricorso veniva notificato sia al curatore speciale della minore preventivamente nominato ai sensi dell'art. 78 e segg. c.p.c., sia a . CP_1
A sostegno dell'azione promossa esponeva di avere avuto, nel periodo del Parte_1
concepimento di rapporti sessuali completi con la ex compagna, la quale, tuttavia, solo nei ER
mesi successivi al riconoscimento, gli aveva esternato per la prima volta le sue perplessità riguardo alla paternità della minore. Evidenziava che, a fronte dei dubbi emersi, le parti si erano attivate per effettuare un test di paternità mediante comparazione genetico-ematologica di campioni di saliva e di sangue, i cui esiti, comunicati in data 1.09.2023, escludevano che egli fosse il padre di ER
Nel costituirsi in giudizio il curatore speciale nominato non si opponeva alle domande di parte ricorrente e, in via istruttoria, si rimetteva alle valutazioni del Tribunale circa la necessità di disporsi perizia medico legale immunoematologica in caso di ritenuta inidoneità del referto prodotto dalle parti a costituire prova adeguata ai fini dell'esclusione della paternità.
Si costituiva, altresì, che operava una ricostruzione dei fatti parzialmente CP_1
diversa da quella delineata in ricorso, assumendo di aver reso edotto il sig. elle sue Pt_1
perplessità sulla paternità sin dall'estate del 2022, durante la gravidanza, quando la loro relazione era già cessata. Rilevava che ogni dubbio sul punto era venuto meno a fronte delle risultanze della consulenza genetica e, pertanto, sulla scorta di essa, chiedeva parimenti di accertarsi l'inesistenza del rapporto di filiazione, con conseguente rimozione del cognome dalla stato civile Pt_1
della figlia di modo che questa mantenesse unicamente il cognome materno “ . Per_2
Il Giudice relatore, ottenuto il consenso di entrambi i genitori all'effettuazione di test ematologici e genetici presso una struttura pubblica ed acquisiti gli esiti di tale indagine, fissava l'udienza del
10.12.2024 per la discussione orale ex art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c.; quindi, la causa era rimessa
4 al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con trasmissione degli atti al
P.M. in sede per la formulazione del parere di competenza.
***
Giova premettere che l'art. 263 cod. civ. prevede un'azione configurata come un'impugnativa che mira a sanare un contrasto tra la realtà documentata nell'atto di riconoscimento e la realtà effettiva del rapporto di filiazione (per difetto appunto di veridicità del riconoscimento).
La norma in questione consente detta impugnazione all'autore del riconoscimento stesso, a colui che è stato riconosciuto come figlio nonché a chiunque vi abbia interesse.
Nel caso di specie, pare indubbia la legittimazione all'azione in capo a , il Parte_1
quale, per quanto emerge dalla documentazione in atti, il giorno 06.04.2023, ha riconosciuto come propria figlia naturale nata l'[...], controfirmando per ratifica la Persona_1
dichiarazione resa all'Ufficiale dello stato civile di Tonezza del Cimone dall'ex compagna
(doc.ti 3 e 4 fascicolo ricorrente). CP_1
La domanda spiegata, inoltre, è stata tempestivamente proposta, secondo quanto disposto dall'art. 263, comma 3, cod.civ., che consente all'autore del riconoscimento di proporre l'impugnazione per difetto di veridicità entro il termine decadenziale di un anno, decorrente, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 133 del 25.06.2021, dal giorno in cui lo stesso ha avuto conoscenza della non paternità. Nella fattispecie concreta, la scoperta dell'insussistenza del rapporto di filiazione va ancorata all'1.09.2023, data in cui il ricorrente ha ricevuto il referto relativo al test di laboratorio effettuato, di comune accordo, tra le parti dopo che la gli CP_1
aveva manifestato dubbi riguardo alla sua paternità (doc. 5 fascicolo attoreo). A ciò ha fatto seguito l'introduzione del presente giudizio su iniziativa dello stesso che ha provveduto a Pt_1
depositare il suo ricorso in data 7.11.2023.
Nel merito l'azione è da ritenere fondata.
Brevemente in diritto, va rammentato che l'impugnazione del riconoscimento ex art. 263 c.c.
postula la dimostrazione della diversità della paternità rispetto a quella dichiarata, cioè “la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il
5 riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio”, tenendo però
conto che in tutti i casi di riconoscimento o disconoscimento della filiazione qualsiasi valutazione deve essere orientata sulla base tanto del favor veritatis, quanto del favor minoris. Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità, dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2017,
con reiterate decisioni ha affermato che il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale è sempre e, comunque, tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra interesse alla verità e interesse del minore, dovendosi escludere che l'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento con l'interesse concreto del minore alla conservazione dello status di figlio (cfr. Cass. nn. 4791/2020, 18140/2018, 30122/2017). L'interesse superiore del minore deve essere accertato in concreto, valorizzando non solo la verità biologica,
ma anche “l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno di una famiglia” (Cass.Civ. ordinanza 24.02.2020 n. 4791).
Nel presente giudizio la prova della non veridicità del riconoscimento può dirsi senz'altro conseguita. Sul punto soccorre la relazione a firma del prof. del Dipartimento di Persona_3
Diagnostica e Sanità Pubblica – Sezione di Medicina Legale Laboratorio di Genetica Forense che,
confermando la validità degli esiti del test di paternità effettuato dalle parti anteriormente all'instaurazione del procedimento, ha così concluso:
“Le indagini eseguite su complessivi 23 sistemi STR autosomici documentano la incompatibilità biologica di un rapporto di genitura di nei confronti di Parte_1 Persona_1
figlia di per i seguenti 17 (diciassette) sistemi STR autosomici: D3S1358,
[...] CP_1
D1S1656, D10S1248, D13S317, Penta E, D16S539, D18S51, D2S1338, CSF1PO, Penta D TH01,
vWA, D21S11, D8S1179, D12S391, D19S433 e SE33.
Le indagini eseguite, per la opportuna integrazione diagnostica, su 12 marcatori STR-X correlati, hanno dimostrato ulteriormente l'incompatibilità di un rapporto di genitura d Parte_1
6 nei confronti di per mancata condivisione dell'aplotipo del cromosoma Persona_1
X.
In conclusione sono stati riscontrati ben 17 elementi di incompatibilità biologica sui 23 marcatori
STR autosomici indagati e l'incompatibilità biologica dell'aplotipo sui 12 marcatori X-STR analizzati: tali riscontri rendono provata l'esclusione della paternità biologica d Parte_1
nei confronti d figlia d . Persona_1 CP_1
Risulta, quindi, accertato, in maniera inconfutabile, che il ricorrente non è il padre naturale della piccola e nulla ha obiettato in senso contrario la madre che, anzi, ha aderito alla domanda, ER
ritenendo corrispondente all'interesse della figlia ottenere l'esatto riconoscimento da parte del proprio genitore biologico. Sussiste, infatti, nel caso di specie il pieno interesse della minore ER
alla declaratoria dell'inefficacia del riconoscimento di paternità di , anche Parte_1
alla luce di quanto evidenziato dal curatore circa il “favor veritatis”, tenuto conto della durata limitata del rapporto tra la minore e il ricorrente, della tenera età di e della mancanza di un ER
rapporto familiare stabile con il sig. il quale non ha mai convissuto con la minore e la Pt_1
madre: tutti elementi che fanno propendere per l'insussistenza di un interesse concreto della bambina alla conservazione dello stato di figlia del ricorrente.
Anche il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso con parere espresso in data 12.12.2024.
Ne discende, quindi, che l'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento,
conformemente alle conclusioni cui sono pervenute tutte le parti, deve essere accolta.
Non vi è ragione per non disporre la rimozione del cognome dallo stato civile della Pt_1
minore che manterrà unicamente il cognome della madre che l'ha riconosciuta (Cass. n. ER
1507/1978).
Segue, come da dispositivo, l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore.
Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e , in ragione sia della natura Parte_1 CP_1
necessaria dell'azione, vertendosi su un giudizio relativo a materia sottratta a qualsiasi potere
7 dispositivo, che la parte interessata avrebbe dovuto comunque intraprendere per conseguire siffatta pronuncia, sia della mancata opposizione della convenuta che, costituitasi, ha aderito alla domanda attorea.
Le parti vanno condannate, ciascuna nella misura del 50%, al pagamento delle competenze del curatore speciale, liquidate per l'intero come da dispositivo con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione-istruttoria, con versamento da effettuare in favore dell'Erario, stante l'ammissione della minore al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5454/2023 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inesistenza del rapporto di filiazione naturale tra , nato ad Parte_1
Ancona il 03.02.1989, e , nata a [...] l'[...] e, per Persona_1
l'effetto, dichiara l'inefficacia per difetto di veridicità del riconoscimento effettuato dal ricorrente e trascritto nel Registro degli Atti di Nascita del Comune di Tonezza del Cimone, al n. 2 parte I serie
A anno 2023;
2) dispone che la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia notificata a cura degli interessati, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. n. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune affinché proceda alla sua annotazione nell'atto di nascita di Persona_1
nata a [...] l'[...], provvedendo a rimuovere il cognome e a
[...] Pt_1
compiere ogni altro adempimento di legge, relativo alla tenuta dei registri dello stato civile, in dipendenza della pronuncia giudiziale;
3) compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_1
4) condanna e al pagamento, ciascuno per la metà, Parte_1 CP_1
delle competenze del curatore speciale della minore , liquidate Persona_1
per intero in complessivi € 4.711,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, disponendo che
8 il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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