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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITATIONA PU
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 10/25
R.G. promossa da
Parte 1
(Avv. A. Stoppa)
CONTRO
Controparte_1
(dott.sse M. Albanese e G. Tabone)
Repubblica Italiana
Giudice del lavoro del Tribunale di Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art.
127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato il ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di ilgiudice del lavoro,
[...]
per sentir Controparte_1
accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al
2024/25.
ricorrente, nel dare atto di essereIl
assunto con contratto tempo a la qualifica di indeterminato con educatore presso il Convitto Nazionale
"Cesare Battisti" di Lovere, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, 1. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali. Il ricorrente lamentava quindi la
di non violazione del principio il discriminazione, evidenziando che:
personale educativo è equiparato a quello docente sotto il profilo economico e dello status giuridico;
la funzione educativa
rientra nell'ambito della funzione docente;
il personale educativo è soggetto agli stessi oneri formativi e di
aggiornamento del personale docente.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Il Controparte_1
citato, si costituiva in ritualmente giudizio, resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto, eccependo altresì la prescrizione quinquennale della pretesa.
La causa, istruita solo documentalmente,
viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
domanda può essere accolta potendosi La
richiamare le considerazioni già svolte
dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 130/25.
La carta elettronica del docente trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, 1.
107/15 secondo cui "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è
istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
di delledocente ruolo istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500
annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per perl'acquisto di hardware e software,
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il [...]
Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea
[...]
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché
coerenti con le attività per iniziative individuate nell'ambito del piano formativa delletriennale dell'offerta scuole e del Pi nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. In attuazione di quanto previsto dal
è stato successivo comma 122 1. 107/15,
del 23 settembre adottato il d.p.c.m.
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28
settembre 2016 che, nell'individuare i
«beneficiari della carta≫ ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3
che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che in periodo disono
formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui decreto legislativo all'articolo 514 del
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di distacco, fuori ruolo comando,
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale assunto a tempo di con la qualificaindeterminato educatore OCCorre considerare che l'art. 121 del d. P. R. 31 maggio 1974 n. 417
(recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: "sono
istituiti il ruolo provinciale delle educandati femminili istitutrici degli dei convitti nazionali dello Stato,
femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei
convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al
predetto personale si applicano le
disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari". In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto
1988 n. 399 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico.
Tale principio di equivalenza è stato poi trasfuso nell'art. 398, 2 del d.lgs. CO.
297/94 secondo cui "i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì,
provinciali i ruoli del personale applicano le educativo, al quale si
disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Secondo quanto già ritenuto dal Tribunale
di Bergamo "la circostanza che la norma
richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli del personale docente e di quello educativo non assume
rilevanza in senso contrario allaalcuna rilevata equiparazione laddove si consideri immediatamente dopo, che,
comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento dei docenti elementari. La economico circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in
definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano. A seguito della c.d.
privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è
stato recepito anche nelle fonti pattizie.
L'art. 38, co. 2 del C. Co. Scuola 1994
1997, infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente "i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria e laureati;
ilsuperiore diplomati personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori gli assistenti aggiunti dei convitti;
statali; gli delle scuole speciali assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza". Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C. Co. Scuola 2006
-
personale educativo, il 2009. Quanto al successivo Art. 127 CCNL Profilo
professionale e funzione del personale educativo dispone che "I. Il profilo professionale del personale educativo è
costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di
educazione degli allievi, convittori e semi convittori, in un quadro coordinato rapporti e di intese con i docenti di delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e del personale educativo.
3.professionale
La funzione educativa si esplica in una
serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e attività aggiuntive". I successivi le artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività
educativa ("volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e
culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semi convittori, i
quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della
comune nel convitto od istituzionevita educativa. La medesima attività è
finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative sportive e ricreative"), leculturali,
azioni funzionali all'attività educativa
("tutte le attività, anche а carattere di programmazione, collegiale,
progettazione, ricerca, documentazione,
ivi compresa la produzione di materiali alla formazione deglididattici utili allievi;
la partecipazione ad iniziative
di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa."), le attività
aggiuntive di progettazione ("Il progetto.
educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti nei POF delle didattici, sono contenute scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola definisce,interessata con la rappresentanti partecipazione dei
educativo, i designati dal personale necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva”) svolte dagli educatori.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con il personaleevidenza che, sebbene educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente,
purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla
funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semimconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente. la pienaAppare indiscutibile allora equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con
riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso provvede alla sua cui l'amministrazione concreta erogazione in favore del personale scolastico. È appena il caso di Osservare che l'art. 1, della L. n.
107/2015 prevede al comma 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
servizio dei docente, la formazione in è obbligatoria, docenti di ruolo
(così, Trib.permanente e strutturale"
Bergamo, sent. 130/25).
Deve quindi "ritenersi che i commi 121 e ss. dell'art. 1 1. 107/15 e il D.P.C.M. 23
settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui,
nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente,
"docenti" e il indicano testualmente i
"personale docente", debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di alscuola primaria; limitatamente personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato (nello della stesso senso, con richiamo motivazione citata, C. App. Roma, sez. V,
16/12/2019, n.4596; C. App. Roma, sez. IV,
24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II
05/07/2021, n.2208; C. App. Roma, sez. IV,
07/02/2022, n. 409). La menzionata ricostruzione è stata recentemente avallata dal giudice di legittimità, il quale ha evidenziato, all'esito della
ricognizione della disciplina legislativa,
regolamentare e contrattuale in materia che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori
(Cass. civ. n. 32104 del 31.10.2022). A
tale conclusione la Corte di Cassazione è
pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e
di quello educativo operata dall'art. 395
del D.Lgs. n. 297 del 1994: "La carta in discorso attribuita, dunque, al è
personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso
assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 395, rubricato
"funzione docente", il quale prevede: "La
funzione docente è intesa come diesplicazione essenziale dell'attività
trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità" (così Trib.
Bergamo, sent. 130/25).
Una volta accertato il diritto, si tratta
quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP 1
potendosi analogicamente richiamare le deduzioni già svolte dalla giurisprudenza con riferimento al riconoscimento del beneficio a favore del personale docente.
Va innanzi tutto ricordato che trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4, trattandosi di importi che, benché non aventi natura retributiva, devono essere corrisposti annualmente per ogni anno scolastico.
Infatti, l'art. 3 del D.P.C.M. 23.9.2015,
rubricato "Importo della carta" dispone quanto segue: Ciascuna Carta ha un"1.
valore nominale non superiore ad euro 500
annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1°
settembre al 31 agosto, fermo restando
3. 2. quando previsto dai commi 2 e
L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico,
di spesa disull'autorizzazioneа valere cui all'art. 1, comma 123, della legge n.
107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun risorse che dovessero anno, le rimanere disponibili a eventualmente valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione".
Dalla lettura della norma risulta evidente che l'importo di € 500,00 viene reso di ogni annodisponibile all'inizio
èscolastico, ossia al 1° settembre ed utilizzabile entro il 31 agosto successivo e la somma eventualmente non utilizzata nel Corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
della Carta per l'anno scolastico successivo (ed in ogni caso, ogni anno
ricaricatascolastico la Carta viene dell'importo di € 500,00).
Ciò significa che l'importo in questione viene pagato periodicamente ai docenti a
tempo indeterminato, ad anno, dovendosi,
prescrizione dunque, applicare la
quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno
○ in termini più brevi". che "la L'art. 2935 C.C. stabilisce prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"
con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato a prescindere dal fatto che il suo esercizio incontri О meno anche un termine di decadenza.
In proposito, la Suprema Corte ha infatti chiarito che "l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
docente si prescrive nel termine carta quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4
C.C., che decorre dalla data in cui è
sorto il diritto all'accredito, ovverosia,
per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
1. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o,
se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata
attribuzione della carta docente, stante dellala natura contrattuale responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio О non più graduatorie per iscritti nelle le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico" (così,
Cass. civ. 29961/23).
Tenuto conto delle annualità richieste e
è del fatto che il rapporto a tempo indeterminato, il diritto poteva essere fatto valere, per la prima volta, a
decorrere dall'1° settembre 2020, per cui,
pur nell'assenza di diffida, nessuna prescrizione si è maturata. In conclusione, il
[...]
Controparte 1 va condannato, non al pagamento diretto della per ciascun anno somma di € 500,00
domanda, bensì ad scolastico oggetto di erogare al ricorrente la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s.
indicati in motivazione.
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla
Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 69/24, quindi partendo da un compenso minimo di € 1.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 10/25 R.G.:
Parte 1 1) dichiara il diritto di
10 al beneficio di cui all'art. comma
121, legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici dal 2020/21 al 2024/25 e per il [...] l'effetto condanna in persona Controparte 1 del CP_3 pro tempore, a mettere a
disposizione del medesimo la carta docente (0 altro elettronica del equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte 1
in persona del CP 3 pro
[...]
alla refusione delle spese di tempore,
liquidate per l'intero in € lite,
professionali,1.200,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 2 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini