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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4239 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, alla pubblica udienza del 29.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
SENTENZA nella causa N. 28721/2024 RG Previdenza TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cagnazzi n. 25, C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._1 Cassano n. 215, presso lo studio dell'avv. Anna Puzone, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla pec:
Email_1
- ricorrente -
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec:
t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 37120240011599118000 notificato dall' in data 18.11.2024, CP_2 avente ad oggetto il pagamento del complessivo importo di € 1.264,61 a titolo di contributi previdenziali I.V.S., oltre sanzioni, relativi agli anni 2018 e 2019. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, in quanto relativo a contributi in regime agevolato già integralmente corrisposti per il periodo da novembre 2018 fino alla cessazione dell'attività commerciale, avvenuta in data 10 luglio 2019. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, sospendere la esecutività dell'avviso di addebito n. 37120240011599118000 notificato dall' CP_2 CP_2 sede di Napoli in data 18/11/2024, in forza del danno grave e irreparabile che altrimenti ne seguirebbe, stante la contestuale presenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
Il fumus boni juris è insito ed evidente nella fondatezza dei motivi su cui poggia il presente ricorso, in particolare per avere parte ricorrente regolarmente provveduto al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per legge. Per quanto riguarda il periculum in mora, l'esecuzione dell'atto impugnato con le annesse sanzioni determinerebbe per l'istante, senza ombra di dubbio, un danno ingiusto, in assoluta illegittimità ed infondatezza, fonte di pregiudizio grave ed irreparabile che andrebbe ad intaccare le risorse economiche della stessa ricorrente;
2. Accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. CP_2
37120240011599118000, in accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente inefficacia a spiegare i suoi effetti;
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese
e competente professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
4. Esonerare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda sì come proposta, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale del nucleo familiare, come da dichiarazione ex art. 152 disp. di attuazione c.p.c., allegata in calce”. Con decreto del 21.1.2025 il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 29.5.2025 e, sussistendone i presupposti di legge, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'esecutorietà dell'atto opposto. Con memoria depositata in data 1.5.2025 si costituiva l' , deducendo che “L'avviso di CP_2 addebito n. 371/2024/0011599118000 oggetto del presente ricorso, dai controlli effettuati, risulta totalmente sgravato per ripristino del regime agevolato per gli anni 2018 e 2019. A tal proposito si rileva che l' ha provveduto ad annullare in via di autotutela l'avviso CP_2 di addebito, dandone comunicazione al ricorrente in data 15.1.2025”. Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
***** Va rilevato che a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l' ha CP_2 proceduto all'annullamento/sgravio dell'Avviso di addebito n. 37120240011599118000 notificato in data 18.11.2024.
Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dal resistente e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall' resistente, è pacifico il diritto della ricorrente CP_1 all'annullamento della pretesa creditoria portata nell'opposto avviso di addebito. Purtuttavia, tenuto conto che il provvedimento di sgravio è intervenuto in data 15.1.2025, ovvero dopo il deposito del ricorso (27.12.2024) ma prima della sua notifica (24.1.2025), appare di giustizia compensare le spese del giudizio nella misura di 1/3 (non vi è prova sicura della data di comunicazione del provvedimento di sgravio), ponendo il residuo a carico dell' , virtualmente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo. CP_2
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite nella misura della di 1/3 delle stesse e condanna l' , in CP_2 persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore della ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese che liquida in complessivi euro 750,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione;
Napoli 29.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico
Bile, alla pubblica udienza del 29.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura della sentenza integrale, la seguente
SENTENZA nella causa N. 28721/2024 RG Previdenza TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cagnazzi n. 25, C.F. elettivamente domiciliata in Napoli alla Via C.F._1 Cassano n. 215, presso lo studio dell'avv. Anna Puzone, che la rapp.ta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso (comunicazioni alla pec:
Email_1
- ricorrente -
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla pec:
t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'Avviso di addebito n. 37120240011599118000 notificato dall' in data 18.11.2024, CP_2 avente ad oggetto il pagamento del complessivo importo di € 1.264,61 a titolo di contributi previdenziali I.V.S., oltre sanzioni, relativi agli anni 2018 e 2019. Eccepiva l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto, in quanto relativo a contributi in regime agevolato già integralmente corrisposti per il periodo da novembre 2018 fino alla cessazione dell'attività commerciale, avvenuta in data 10 luglio 2019. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, sospendere la esecutività dell'avviso di addebito n. 37120240011599118000 notificato dall' CP_2 CP_2 sede di Napoli in data 18/11/2024, in forza del danno grave e irreparabile che altrimenti ne seguirebbe, stante la contestuale presenza del fumus boni juris e del periculum in mora.
Il fumus boni juris è insito ed evidente nella fondatezza dei motivi su cui poggia il presente ricorso, in particolare per avere parte ricorrente regolarmente provveduto al pagamento dei contributi previdenziali dovuti per legge. Per quanto riguarda il periculum in mora, l'esecuzione dell'atto impugnato con le annesse sanzioni determinerebbe per l'istante, senza ombra di dubbio, un danno ingiusto, in assoluta illegittimità ed infondatezza, fonte di pregiudizio grave ed irreparabile che andrebbe ad intaccare le risorse economiche della stessa ricorrente;
2. Accertare e dichiarare illegittimo l'avviso di addebito n. CP_2
37120240011599118000, in accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente inefficacia a spiegare i suoi effetti;
3. Condannare la convenuta al pagamento delle spese
e competente professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
4. Esonerare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda sì come proposta, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale del nucleo familiare, come da dichiarazione ex art. 152 disp. di attuazione c.p.c., allegata in calce”. Con decreto del 21.1.2025 il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 29.5.2025 e, sussistendone i presupposti di legge, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'esecutorietà dell'atto opposto. Con memoria depositata in data 1.5.2025 si costituiva l' , deducendo che “L'avviso di CP_2 addebito n. 371/2024/0011599118000 oggetto del presente ricorso, dai controlli effettuati, risulta totalmente sgravato per ripristino del regime agevolato per gli anni 2018 e 2019. A tal proposito si rileva che l' ha provveduto ad annullare in via di autotutela l'avviso CP_2 di addebito, dandone comunicazione al ricorrente in data 15.1.2025”. Alla udienza odierna, preso atto della comparizione delle parti, la causa è stata decisa con deposito contestuale della sentenza.
***** Va rilevato che a seguito della proposizione della presente azione giudiziaria, l' ha CP_2 proceduto all'annullamento/sgravio dell'Avviso di addebito n. 37120240011599118000 notificato in data 18.11.2024.
Orbene nella specie può dirsi, alla luce delle stesse difese svolte dal resistente e della documentazione depositata, che è cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso, come riconosciuto dall' resistente, è pacifico il diritto della ricorrente CP_1 all'annullamento della pretesa creditoria portata nell'opposto avviso di addebito. Purtuttavia, tenuto conto che il provvedimento di sgravio è intervenuto in data 15.1.2025, ovvero dopo il deposito del ricorso (27.12.2024) ma prima della sua notifica (24.1.2025), appare di giustizia compensare le spese del giudizio nella misura di 1/3 (non vi è prova sicura della data di comunicazione del provvedimento di sgravio), ponendo il residuo a carico dell' , virtualmente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo. CP_2
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite nella misura della di 1/3 delle stesse e condanna l' , in CP_2 persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione, in favore della ricorrente, dei restanti 2/3 delle spese che liquida in complessivi euro 750,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione;
Napoli 29.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile