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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4845/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4845/2018 R.Gen.Aff.Cont.
assegnata in decisione all'udienza del 19/02/2025 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIOVANNI COLOMBO, elettivamente domiciliata in FOGGIA –
via G. Rosati, 159/B – presso il difensore ER MA LI
ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. NICOLA GIUSEPPE PALAZZO, elettivamente domiciliata in
SERRACAPRIOLA (FG) – corso Garibaldi, 153 - presso il citato difensore
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3
dell'avv. NICOLA SARACINO, elettivamente domiciliata in FOGGIA – via
Amatruda, 38 - presso il citato difensore
CONVENUTA
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
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1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto nei confronti delle germane e Controparte_1 [...]
giudizio di scioglimento di comunione ereditaria di beni CP_2
rinvenienti dalle successioni mortis causa dei loro genitori,
[...]
, deceduto in data 15.08.2014, e , deceduta Per_1 Persona_2
in data 14.10.2015.
A fondamento della domanda, l'attrice ha esposto che:
o ha ereditato, insieme alle germane citate in giudizio, il patrimonio relitto dai genitori e;
Persona_1 Persona_2
o il compendio ereditario si compone di beni mobili e immobili, come indicati nell'atto di citazione, oltre che crediti e debiti;
o in mancanza di testamento, trovano applicazione le norme sulla successione legittima, sicché a ciascuna figlia spetta una quota pari ad
1/3 dell'asse ereditario;
o non è stato possibile addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia, in particolare per la resistenza mostrata dalla NA
; Controparte_2
- 3 -
o in particolare, la NA sarebbe risultata Controparte_2
asseritamente assente, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione, sicché il suo comportamento va valutato ai fini della decisione giudiziale ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010
ovvero consente la condanna della stessa al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 12 bis d.lgs. 28/2010;
o i terreni facenti parte dell'asse ereditario sono corredati dei titoli PAC,
sicché i relativi contributi devono essere ricompresi nella massa da dividere;
o il de cuius era titolare di un libretto di risparmio Persona_1
aperto presso la filiale di Serracapriola, e, alla data Controparte_3
del suo decesso, 15.08.2014, lo stesso presentava un saldo pari a €
14.545,93, ridotto a € 7.695,93 in data 31.12.2014 e poi azzerato in data 23.01.2015, in seguito a prelievi effettuati in maniera indebita;
o era titolare di una quota sociale presso la Persona_1
Cooperativa di Servizi Collettivi per la Riforma Fondiaria
“FRENTANA”, Società Cooperativa Agricola, nei cui confronti lo stesso de cuius vantava un credito di € 2.894,34;
- 4 -
o usufruisce a titolo abitativo degli immobili siti in Controparte_2
Serracapriola (FG), via Giuseppe Verdi n. 35 e 37, sicché la stessa deve corrispondere alle germane la relativa indennità di occupazione commisurata ai canoni locativi di mercato;
o ha gestito i terreni ricompresi nell'asse ereditario e, Controparte_1
pertanto, va condannata al deposito dei relativi rendiconti di gestione;
o la stessa attrice ha sostenuto diverse spese per l'apertura della successione, di talché sussiste il suo diritto ad essere rimborsata di tali somme ad opera delle germane convenute.
L'attrice ha, pertanto, concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni caduti in successione, con rimborso delle spese e dei contributi economici descritti, con condanna di Controparte_1
al deposito dei rendiconti relativi alla gestione dei fondi ricompresi nell'asse ereditario, nonché condanna di al pagamento delle spese di Controparte_2
lite e di TU ovvero di una somma equitativamente determinata ex art. 12 bis,
c. 3, d.lgs. 28/2010, in considerazione della sua condotta processuale ed extraprocessuale.
- 5 -
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
che, non opponendosi alla domanda di divisione proposta, ha CP_1
domandato il rimborso di spese da lei sostenute per la coltivazione e gestione dei fondi ereditati, nonché della somma pari a € 1.061,16 da lei corrisposta a per la dichiarazione di successione, con spese a carico di Controparte_2
parte opponente ovvero, in subordine, a carico dei condividenti.
Nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di Controparte_2
divisione dei beni caduti in successione, con compensazione delle spese legali di lite.
Espletata l'istruttoria, consistita in attività di produzione documentale e nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, alla udienza del 15
luglio 2024, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come in atti ed il Giudice ha emesso sentenza non definitiva n. 1952/2024, depositata in data 16.07.2024. Con la suddetta pronuncia, il
Giudice, non definitivamente pronunciando, ha così disposto: “Il Tribunale, in
composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, sulla
domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_2
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così dispone: 1) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria
determinatasi a seguito dei decessi di (nato a [...]
Serracapriola –FG- il 26 febbraio 1928 e deceduto in data 15 agosto 2014) e
(nata a [...] – CB- il 13 marzo 20156 e Persona_2
deceduta il 14 ottobre 2015); 2) dichiara che le quote spettanti alle tre eredi,
parti in causa, sono pari a 3/9 della massa, per ciascuna di loro;
3) dichiara
esecutivo il progetto di divisione dei beni, come da tabella G) della relazione
di TU, depositata in data 31 gennaio 2013; 4) dispone il prosieguo della
trattazione, con separata ordinanza, per la assegnazione dei lotti di cui alla
suddetta Tabella G); 5) dichiara, sin d'ora, debitrice nei Controparte_2
confronti di della somma di euro 1.016,16; 6) quanto ai Controparte_1
crediti e debiti di cui alla tabella B) della relazione di TU, dichiara, sin
d'ora, che essi, ad eccezione delle prime due voci (indennità di occupazione
immobile n. 1 e indennità di occupazione immobile n. 2) dovranno essere
ripartiti in parti eguali tra le eredi;
7) rigetta le altre domande;
8) spese di
lite e di TU al definitivo.”
Con ordinanza depositata in data 16.07.2024, il Giudice ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 23.12.2024 per l'estrazione a sorte dei lotti da
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attribuirsi alle eredi, come da progetto divisionale redatto dal TU e reso esecutivo con sentenza n. 1952/2024.
All'udienza del 23.12.2024 il Giudice ha accolto la richiesta di correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n. 1952/2024, nonché si è
proceduto all'assegnazione dei lotti tramite estrazione a sorte. Ebbene, in seguito alle operazioni di sorteggio, il lotto n. 1 è stato attribuito a
[...]
, il lotto n. 3 a e il lotto n. 2 a . CP_2 Parte_1 Controparte_1
Con comparsa conclusionale, ha concluso domandando Parte_1
l'attribuzione del lotto come a lei assegnato all'udienza del 23.12.2024,
nonché la condanna di al rimborso dell'importo di € 509,05 Controparte_2
da lei esborsato per la tassa di successione, di € 990,14 corrisposti per tributi e della somma di € 1.176,70 per spese da lei sostenute per la comunione ereditaria (certificazione notarile, trascrizione della domanda giudiziale e relazione di regolarità urbanistica), nonché delle spese di TU e delle spese legali di lite.
ha concluso chiedendo la conferma dello scioglimento della Controparte_1
comunione, con attribuzione dei lotti come assegnati all'udienza del
23.12.2024 e la correzione degli errori materiali contenuti nella sentenza n.
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1952/2024, la ripartizione dei debiti e crediti ereditari, con condanna di al rimborso dell'importo pari a € 1.061,16 da lei anticipato Controparte_2
per la dichiarazione di successione, nonché al pagamento delle spese di lite e di TU ovvero, in via subordinata, la compensazione delle stesse.
Il Giudice, in seguito alla richiesta di rimessione della causa in decisione per la pronuncia della sentenza definitiva, all'udienza del 19 febbraio 2025, in cui le parti hanno precisato le conclusioni come in atti, ha riservato la decisione,
con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
2. In via preliminare va confermata l'inammissibilità delle domande proposte successivamente agli atti introduttivi al giudizio giacché
tardive.
Orbene, con memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., secondo la formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, è dato alle parti la facoltà di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
proposte con gli atti introduttivi del giudizio. Emerge, quindi, la distinzione tra emendatio libelli, ossia l'attività consentita di mera precisazione della domanda in conseguenza delle allegazioni difensive di controparte, e mutatio
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libelli, preclusa alle parti in quanto attività volta all'allargamento dell'oggetto del giudizio. Con l'introduzione di nuove domande, invero, muta l'oggetto del dovere decisorio del Giudice e, pertanto, la violazione della citata preclusione,
ledendo l'interesse pubblico al corretto e celere svolgimento del processo, è
rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'atteggiamento processuale delle parti (cfr. Cass., 3806/2016). La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che costituisce mera emendatio libelli, quindi è consentita, anche la modifica di uno degli elementi oggettivi della domanda (petitum o causa petendi), purché
la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo (cfr. Cass. SS.UU., 12310/2015). In
particolare, è stato precisato come “Nel processo civile di cognizione, ciò che
rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto
diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva
segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica
"complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda
sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione
(almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria
domanda” (cfr. Cass., 28873/2024; Cass., 18546/2020).
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Ciò posto, nel caso in esame, risultano inammissibili, per quanto suesposto, le domande avanzate dalle parti con la suddetta memoria difensiva e volte alla restituzione di somme indebitamente versate, giacché, essendo diverse per
petitum e causa petendi, in assenza del suddetto criterio di complanarità,
costituiscono una preclusa attività di mutatio libelli.
In particolare, per quanto concerne , vanno dichiarate Parte_1
inammissibili la domanda volta al pagamento dell'indennità da parte di per l'occupazione ad uso abitativo degli immobili ereditati, Controparte_2
peraltro non provata, nonché quella volta alla restituzione dell'importo pari a
€ 509,05 dalla stessa pagato per la sorella ai fini della Controparte_2
presentazione della dichiarazione di successione.
Va, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda proposta da
[...]
volta al rimborso delle spese sostenute per la comunione ereditaria, CP_1
ossia per la coltivazione dei fondi (di cui alle fatture n. 1, 2, 3, 4 della comparsa di costituzione), giacché si tratta di operazioni non deliberate dai comunisti e considerando la mancata prova dell'avvenuta coltivazione dei fondi. Ne consegue l'inammissibilità anche della domanda proposta da
[...]
al fine di conseguire la condanna della NA Parte_1 Controparte_1
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al deposito rendiconti di gestione dei beni ricompresi nella comunione ereditaria per evidente difetto di interesse ad agire, in considerazione della dichiarata inammissibilità della domanda proposta dalla convenuta
[...]
quale reconventio reconventionis con le memorie 183 cpc. CP_1
Per quanto concerne le ulteriori domande proposte dall'attrice
[...]
si rileva quanto segue. È ammissibile la domanda volta al rimborso Parte_1
degli importi pari a € 369,14 e € 621,00 dalla stessa corrisposti rispettivamente per contributi e IMU, giacché proposti con la prima CP_4
memoria difensiva ex art. 183, c. 6 n. 1, c.p.c. e aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo nel giudizio. Invero, con la suddetta domanda l'attrice ha chiesto la riconduzione nella massa ereditaria di debiti e pesi ereditari che, ai sensi dell'art. 752 c.c., vanno ripartiti pro quota
tra i coeredi, sicché risulta che con la suddetta memoria l'attrice abbia compiuto un'attività di mera emendatio libelli. Inammissibile è, invece, la domanda volta al rimborso della somma di € 1.176,70 per spese da lei sostenute per la divisione de quo (certificazione notarile, trascrizione della domanda giudiziale e relazione di regolarità urbanistica), giacché proposta solo con la memoria ex art. 183, c. 6 n. 2, c.p.c., con cui è consentito alle parti
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soltanto di replicare alle domande ed eccezioni nuove modificate dall'altra parte, nonché proporre domande ed eccezioni che ne sono conseguenza, oltre che fornire il supporto probatorio alle domande proposte. Ne consegue che,
con la seconda memoria difensiva, è preclusa alle parti anche l'emendatio
libelli, salvo che l'esigenza di sottoporre al Giudice il novum sia dipeso dall'attività difensiva della controparte. Ebbene, nel caso in esame,
quantunque tale domanda sia relativa alla medesima vicenda sostanziale,
avente ad oggetto il rimborso di spese sostenute per la comunione ereditaria,
si rileva che la stessa sia stata proposta soltanto con la seconda memoria difensiva senza che la relativa esigenza fosse sorta in seguito alla costituzione delle parti convenute, avendo parte attrice avuto la possibilità di proporla già
con l'atto di citazione ovvero con la memoria ex art. 183, c. 6 n. 1, c.p.c. Per
quanto suesposto, la suddetta domanda va dichiarata inammissibile, giacché
tardiva.
Risulta, invece, ammissibile e verrà, pertanto, esaminata nel merito nel proseguo, la domanda proposta, tempestivamente, da nei Controparte_1
confronti di e relativa alla restituzione dell'importo pari a € Controparte_2
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1.061,16, versati per la presentazione della dichiarazione successione, peraltro non contestata.
3. Nel merito, risulta acclarato che i beni oggetto di divisione, come individuati analiticamente nella relazione del nominato TU, risultano acquisiti iure successionis ad opera delle parti del presente in giudizio.
Orbene, si rileva come il giudizio di divisione si domanda al Giudice lo scioglimento della comunione sui beni, previo accertamento del diritto reale di cui le parti del giudizio deducono di essere contitolari (cfr. Cass.,
6202/1982). Pertanto, è onere delle parti fornire la prova del diritto reale oggetto di comunione e, con riferimento al diritto reale sui beni immobili,
sarebbe necessario l'atto scritto, richiesto ad substantiam, ovvero un fatto equiparato come l'usucapione, non essendo sufficiente la produzione dei certificati catastali o riconoscimenti della controparte (cfr. Cass.,
11115/1997). Con maggior impegno esplicativo, l'accertamento del diritto costituisce un antecedente logico-necessario rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio, sicché risulta necessaria la prova del diritto reale.
Questo Giudice non ignora il recente orientamento giurisprudenziale a mente
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del quale anche la prova indiziaria o gli accertamenti espletati dal consulente tecnico possono costituire la prova del diritto reale e giustificare lo scioglimento della comunione ereditaria, essendo richiesto nel giudizio di divisione un minor rigore probatorio rispetto all'azione di rivendicazione o all'azione di accertamento del diritto di proprietà. Invero, recentemente la
Suprema Corte ha chiarito come “Nei giudizi di scioglimento della
comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella
rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento
positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun
trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare
un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con
negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione
sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova
indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico,
siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti”, in quanto con il giudizio di divisione non si accerterebbe il diritto di proprietà in contestazione, bensì muta l'oggetto del diritto reale, attribuendo a ciascuno dei comunisti un diritto su una porzione materiale corrispondente alla quota
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ideale (cfr. Cass., 12660/2025; Cass., 6228/2023). Ciò nondimeno, il citato orientamento non esclude la necessità della suddetta prova, ma attenua il rigore probatorio, rendendo sufficienti prove indiziarie o le indagini svolte dal consulente tecnico.
Ciò posto, nel caso in esame, con ordinanza del 23.06.2019, il Giudice aveva sottoposto alle parti la questione relativa al difetto di continuità delle trascrizioni nel ventennio precedente la domanda, data la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità di e ad Persona_1 Persona_2
opera delle coeredi in esame, in base a quanto emerso dalla relazione notarile depositata (cfr. certificato notarile a cura del notaio del Persona_3
13.02.2019 allegato al fascicolo di parte attrice). Ciò nondimeno, è opportuno rilevare che, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione dell'eredità può avvenire in forma tacita ove il chiamato all'eredità compia un atto che implichi necessariamente la volontà di accettazione. Sul punto, la promozione del giudizio di divisione costituisce atto tipico di accettazione tacita dell'eredità,
giacché con la domanda di divisione il delato implicitamente afferma la sua qualità di erede e manifesta la sua volontà di conseguire i beni ereditari (cfr.
Cass., 10655/2022). Pertanto, nel caso in esame, essendo stato proposto da
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un giudizio di divisione di beni caduti in successione, risulta Parte_1
che la stessa abbia tacitamente accettato l'eredità di e Persona_1
ai sensi dell'art. 476 c.c. Persona_2
Sul punto, il nominato TU, arch. ha accertato la Persona_4
continuità delle trascrizioni con riferimento ai beni ricompresi nell'asse ereditario in relazione al periodo antecedente al decesso di Persona_1
e . Pertanto, in base a quanto suesposto, risulta accertata la Persona_2
titolarità dei beni ricompresi nell'asse ereditario in capo al de cuius, sicché il compendio immobiliare così individuato è pervenuto alle parti del presente giudizio iure successionis (cfr. relazione TU del 31.01.2023).
In aggiunta, in assenza di testamento redatto dal de cuius, ricorre, nel caso in esame, un'ipotesi di successione legittima e, ai sensi dell'art. 566 c.c., a ciascuna parte del presente giudizio spetta una quota uguale dell'asse ereditario e pari ad 1/3.
Pertanto, risulta acclarato che il compendio di beni così individuato rientri in comproprietà, in quote eguali, dell'attrice e delle convenute Parte_1
e , come statuito nella sentenza non Controparte_1 Controparte_2
definitiva n. 1952/2024, pronunciata da questo Tribunale nel corso del
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presente giudizio, nonché, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio, ed in particolare della relazione notarile e della relazione del TU.
In aggiunta, giova rammentare che, anche nel caso di divisione giudiziale,
opera la comminatoria della nullità prevista per gli atti aventi ad oggetto trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali,
relativi ad edifici, o loro parti, costruiti in assenza del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, come previsto dall'art. 46 d.P.R. 380/2001, nonché
dall'art. 40, c. 2, della legge 47/1985. Con maggior impegno esplicativo, la regolarità edilizia degli immobili ricompresi nell'asse ereditario assurge a requisito di validità dell'atto di scioglimento della comunione, anche ove tale scioglimento avvenga dinanzi al Giudice. Invero, le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione hanno statuito che “Quando sia proposta domanda di
scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non
può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti
di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione
edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione
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ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la
pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a
quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia
dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili
d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr. Cass. SS.UU., 25021/2019).
Ciò posto, nel caso in esame, il nominato TU, arch. ha Persona_4
accertato che “non sembrano pertanto verosimilmente ipotizzabili opere
abusive per conformazione e volumetria”, così confermando la regolarità
edilizia degli edifici ricompresi nell'asse ereditario e, pertanto, risulta possibile provvedere allo scioglimento della comunione ereditaria de qua in base a quanto predisposto dallo stesso consulente.
Orbene, nel presente giudizio è stata espletata una consulenza tecnica ad opera dell'arch. la cui attività è confluita in una relazione Persona_4
finale scevra da vizi logico scientifici e che può quindi costituire ausilio nella definizione della controversia. In particolare, il nominato TU ha predisposto un progetto divisionale in relazione ai beni immobili oggetto della comunione ereditaria, nonché dei beni mobili ivi contenuti, con esclusione dei debiti e
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crediti monetari oggetto di separato accertamento (cfr. tabella G relazione
TU del 31.01.2023). Ebbene, all'udienza del 11.09.2023, sebbene non sia stato possibile addivenire ad una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta di divisione così come predisposta dal
TU, le parti non hanno sollevato contestazioni al progetto divisionale suddetto. In particolare, , sebbene abbia dedotto la sua Controparte_2
difficoltà a reperire un'assistenza legale, è comparsa personalmente in udienza, non sollevando contestazione al progetto divisionale redatto dal nominato TU (cfr. verbale di udienza del 11.09.2023). Pertanto, con sentenza non definitiva n. 1952/2024, pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 16.07.2024, il suddetto progetto è stato reso esecutivo, con rinvio per l'attribuzione a ciascuno delle coeredi dei lotti individuati dal TU mediante estrazione a sorte. Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'art. 729 c.c., nel caso di uguaglianza di quote, si prevede l'assegnazione delle stesse mediante estrazione a sorte, al fine di garantire l'uguale trattamento dei condividenti,
quindi la correttezza e trasparenza delle operazioni divisionali.
All'udienza del 23.12.2024 si è proceduto all'assegnazione dei lotti individuati dal TU tramite estrazione a sorte e, pertanto, il lotto n. 1 è stato
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attribuito a , il lotto n. 3 a e il lotto n. 2 a Controparte_2 Parte_1
(cfr. verbale di udienza del 23.12.2024). Controparte_1
Dunque, in aderenza al progetto divisionale elaborato dal TU
[...]
e alla luce del verbale di assegnazione dei lotti del 23.12.2024, si Per_4
attribuisce a il lotto n. 1, a il lotto n. 2 e a Controparte_2 Controparte_1
il lotto n. 3. Parte_1
In particolare, si attribuiscono a , per un valore complessivo Controparte_2
degli immobili pari a € 46.853,00, i seguenti beni:
a. immobile n. 1 comprensivo di arredi (sito in Serracapriola, via Verdi,
n. 35, P 1-2, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 34 particella
978, sub. 1);
b. immobile n. 11 (sito in Serracapriola, località Ciavatta, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 59 particella 16);
c. immobile n. 12 (sito in Serracapriola, località Ciavatta, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 59 particella 2);
d. trattore.
Si attribuiscono a , per un valore complessivo degli Controparte_1
immobili pari a € 47.330,00, i seguenti beni:
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e. immobile n. 2 comprensivo di arredi (sito in Serracapriola, via Verdi,
n. 37, P T, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 34 particella 978,
sub. 3);
f. immobile n. 3 (sito in Serracapriola, località Valle Fredda, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 27 particella 14);
g. immobile n. 7 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 125);
h. immobile n. 8 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 126);
i. immobile n. 9 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 93);
j. immobile n. 10 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 175);
k. compressore.
Si attribuiscono a , per un valore complessivo degli immobili Parte_1
pari a € 47.487,00, i seguenti beni:
l. immobile n. 4 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 41);
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m. immobile n. 5 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 291);
n. immobile n. 6 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 40);
o. immobile n. 13 (sito in Serracapriola, località Ischia, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 41 particella 102);
p. immobile n. 14 (sito in Serracapriola, località Ischia, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 41 particella 48).
Si precisa che il trattore e il compressore sono stati attribuiti alle coeredi destinatarie di una quota inferiore, sicché il loro valore, sebbene non stimato nel loro preciso ammontare, è stato usato dal TU a scopo compensativo.
4. Con riferimento al residuo di debiti e crediti compresi nella massa ereditaria, come individuati dal nominato TU nella tabella B del suo elaborato, si osserva quanto segue.
Orbene, il nominato TU, arch. ha accertato l'esistenza di Persona_4
debiti e crediti del decuius, come individuati nella tabella B dell'elaborato peritale, che vanno, pertanto ripartiti tra le coeredi secondo la quota spettante a ciascuna e pari a 1/3 (cfr. relazione TU del 31.01.2023).
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Sul punto, ai sensi dell'art. 752 c.c., i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle rispettive quote, sicché gli stessi non entrano nella comunione, ma vanno ripartiti pro quota tra i coeredi.
In particolare, vanno ripartiti tra le coeredi, nella misura di 1/3 ciascuno, il debito nei confronti del Comune di Serracapriola per enfiteusi pari a € 363,68,
sicché ciascuna coerede risulta debitrice nei confronti del Comune di
Serracapriola per un importo di € 121,23.
Va, inoltre, ricompreso nella massa ereditaria il credito vantato dal de cuius
nei confronti della società cooperativa Frentana pari a € 2.894,34 e, pertanto,
ciascuna coerede risulta titolare di un credito pari a € 964,78.
Inoltre, con riferimento ai titoli PAC che corredano i terreni ricompresi nell'asse ereditario, il nominato TU ha accertato come i relativi contributi siano stati percepiti esclusivamente da , per un totale di € Controparte_2
9.616,47, sicché la stessa va condannata al rimborso in favore delle germane e di un importo pari a € 3.205,49 ciascuno Parte_1 Controparte_1
(pari a 1/3 del credito).
Per quanto riguarda il libretto di risparmio intestato al de cuius
[...]
presso la filiale di Serracapriola, il nominato TU Per_1 Controparte_3
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ha accertato come alla data del suo decesso, 15.08.2014, il saldo era pari a
14.545,93 e, dedotte le spese funerarie, residuava l'importo di € 11.745,93.
Tuttavia, in seguito a prelevamenti effettuati, il saldo si è ridotto a 7.695,93,
importo poi prelevato in data 23.01.2015 (cfr. relazione TU del 31.01.2023).
Sul punto, il consulente ha dichiarato l'impossibilità di individuare chi abbia materialmente compiuto i suddetti contestati prelevamenti, giacché l'Istituto
di credito interpellato ha omesso di comunicare l'informazione richiesta (cfr.
relazione TU del 31.01.2023). Alla luce di tanto, va rigettata la domanda di riconduzione nella massa ereditaria del suddetto importo, in quanto, sulla base dell'accertamento condotto dal nominato TU, non risulta esistente il suddetto credito e non è stato possibile accertare l'asserito indebito soggettivo. Dunque, l'importo residuo alla data di apertura della successione,
quindi alla data del decesso di (15.08.2014), poi venuto Persona_1
meno non può essere recuperato e ricondotto alla massa ereditaria risultando incerto il presupposto soggettivo dell'asserito indebito nonché l'assenza di causale rispetto al prelievo.
Passando oltre, la convenuta deve essere condannata al Controparte_2
rimborso, in favore della NA , dell'importo di € Controparte_1
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1.061,16, come già accertato dalla sentenza non definitiva n. 1952/2024 del
16.07.2024. Invero, risulta provato che abbia impiegato tale Controparte_1
importo ai fini della presentazione della dichiarazione di successione per la
NA . Tale circostanza, oltre a non essere contestata, Controparte_2
risulta documentalmente provata dai bonifici bancari allegati da
[...]
(cfr. bonifici bancari docc. 11 e 12 allegati alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta di ). Sul punto, è utile chiarire che, ai Controparte_1
sensi dell'art. 754 c.c., il coerede che abbia pagato per debiti e pesi ereditari in misura maggiore rispetto a quanto dovuto in proporzione alla propria quota ereditaria, ha diritto al relativo rimborso. Ebbene, tale debito non va imputato alla quota di eredità ex art. 724, c. 2, c.c., giacché consiste in un debito di rivalsa derivante dall'integrale pagamento, da parte di uno dei coeredi, di un peso ereditario che, ai sensi dell'art. 752 c.c., non cade in comunione. Invero,
i debiti ereditari comprendono i debiti di cui era titolare il de cuius al momento dell'apertura della successione, nonché i debiti a carico della massa ereditaria, in conseguenza del decesso, come quelli per spese funerarie o per imposte di successione. Alla luce di quanto testé esposto, è Controparte_2
tenuta al versamento in favore di , della somma di € Controparte_1
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1.061,16, oltre interessi legali dalla data della domanda trattandosi di un debito di valuta.
5. Per quanto concerne la domanda proposta dall'attrice Parte_1
e volta alla restituzione degli importi pari a € 369,14 e € 621,00 dalla stessa corrisposti rispettivamente per contributi e IMU, ritenuta CP_4
ammissibile in base a quanto suesposto, la stessa risulta non provata e va, pertanto, rigettata per quanto segue.
Orbene, è utile chiarire come gli importi corrisposti per tasse riferibili al de
cuius e al relativo patrimonio compongono il passivo ereditario e, pertanto,
vanno ripartiti pro quota tra i coeredi ai sensi dell'art. 752 c.c. Ne consegue il diritto in capo al coerede che abbia pagato in misura indebita il diritto ad ottenere dagli altri coeredi il rimborso di quanto da ciascuno dovuto in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Ciò posto, nel caso in esame, risulta che, con riferimento ai contributi CP_4
versati da per la de cuius , è stato richiesto Parte_1 Persona_2
all'odierna attrice il pagamento del debito previdenziale nella misura di 1/3, in relazione alla quota ereditaria alla stessa spettante (cfr. doc. 4 allegato alla memoria ex art 183, c. 6 n. 2, di parte attrice). Dunque, l'importo da lei
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corrisposto all' , pari a € 369,14, risulta dovuto ai sensi dell'art. 752 c.c., CP_4
sicché la relativa domanda di rimborso è infondata.
In relazione all'importo di € 621,00, asseritamente versato da Parte_1
per tributi IMU, dalla documentazione depositata emerge che, sebbene vi sia stato il suddetto pagamento, non è evidente la riferibilità del tributo agli immobili costituenti il patrimonio ereditario (cfr. doc. 5 allegato alla memoria
ex art 183, c. 6 n. 2, di parte attrice). Pertanto, in assenza di prova, tale domanda va rigettata, poiché infondata.
6. Con riferimento alla domanda di ordine di trascrizione della sentenza con esonero da responsabilità del Conservatore si osserva quanto segue.
L'art. 2643 c.c., nell'elencare gli atti soggetti a trascrizione, menziona al n. 14
le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti reali menzionati nello stesso articolo. In aggiunta, ex art. 2646
c.c., si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili,
come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Dunque, in base al combinato disposto degli
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articoli summenzionati, è soggetta a trascrizione la sentenza che, sciogliendo la comunione ereditaria, attribuisce a ciascuno dei coeredi i diritti sui beni immobili ricompresi nell'asse ereditario. Ciò nondimeno, non vi è alcuna norma che autorizzi il Giudice ad ordinare al Conservatore la trascrizione della suddetta sentenza, né che lo esoneri dalla relativa responsabilità, salva l'ipotesi contemplata dall'art. 2668 c.c. per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Pertanto, non si dispone l'ordine di trascrizione né l'esonero da responsabilità
del Conservatore, in quanto provvedimenti non di competenza del Giudice,
che non può ordinare un facere alla P.A. né esonerare un pubblico funzionario da alcunché. È riservata alla valutazione tecnica del Conservatore dei Pubblici
Registri Immobiliari la decisione circa la trascrivibilità degli atti, fermi restando i rimedi all'uopo stabiliti dalla legge, in caso di errori o illegittimi rifiuti. Il Conservatore, in presenza dei presupposti di legge, ha l'obbligo di trascrivere gli atti anche senza l'ordine del Giudice e, in caso di rifiuto di procedere alla trascrizione o di trascrizione con riserva, il diritto alla trascrizione è pienamente tutelato dalle procedure previste dalla legge (si vedano gli artt. 2674 e ss. c.c., nonché gli artt. 113 bis e ss. disp. att. c.c. e 745
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c.p.c.)(cfr. Cass., 16853/2005). È pacifico, inoltre, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, che per la trascrizione e l'annotazione delle sentenze non sia necessario un apposito ordine del Giudice al Conservatore (cfr. Cass.,
532/1962).
7. Le spese di lite del presente giudizio, tra cui quelle di TU, devono essere poste a carico di tutti i condividenti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, in base a quanto segue.
Invero, nei giudizi di divisione, le spese necessarie allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa ereditaria, salvo l'applicabilità
delle regole ordinarie ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., ove esse siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze ad opera di uno dei condividenti (cfr. Cass., 12068/2024; Cass., 1635/2020; Cass., 22913/2013).
Sul punto, in relazione alla condotta processuale tenuta da , Controparte_2
si rileva che la stessa non ha sollevato inutili contestazioni al progetto divisionale. In particolare, all'udienza del 11.09.2023, quantunque abbia dedotto la sua difficoltà a reperire un'assistenza legale, la stessa è comparsa personalmente in udienza, non sollevando contestazione al progetto divisionale redatto dal nominato TU (cfr. verbale di udienza del
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11.09.2023). Risulta, quindi, che si sia limitata a tutelare il Controparte_2
proprio interesse, nel rispetto del dovere di lealtà processuale.
Non risulta, inoltre, fondata la domanda proposta dall'attrice Parte_1
e volta alla condanna di al pagamento di una somma Controparte_2
equitativamente determinata. Specificamente, l'invocato art. 12 bis del d.lgs.
28/2010, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, dispone che, ove l'esperimento della procedura di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, il Giudice condanna la parte che non si presenta al primo incontro senza giustificato motivo al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché, su richiesta di parte, al versamento in suo favore di una somma equitativamente determinata. La disposizione richiamata, che peraltro assegna al Giudice una mera facoltà, non risulta applicabile ratione temporis al caso in esame,
giacché applicabile a decorrere dal 28.02.2023. Viene, invece, in rilievo l'art. 8, comma 4 bis, del citato decreto, nella versione operante ratione temporis al caso in esame, secondo cui il Giudice condanna la parte che non ha partecipato, senza giustificato motivo, alla procedura di mediazione al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato
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dovuto per il giudizio, potendo anche desumere da tale condotta argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. nel successivo giudizio. Ciò nondimeno, nel caso in esame, non risulta che non abbia partecipato alla procedura Controparte_2
di mediazione senza giustificato motivo. Invero, è emerso che, all'incontro del
20.07.2017, ha domandato un rinvio depositando un Controparte_2
certificato medico e, all'incontro del 14.09.2017, la stessa è risultata assente per un impegno lavorativo comunicato in anticipo. Pertanto, al primo incontro di mediazione, avvenuto in data 5.10.2017, la procedura di mediazione ha avuto esito negativo per la volontà di di non aderire alla Controparte_2
procedura di mediazione. Dunque, non risulta che la convenuta non abbia partecipato alla prescritta procedura, essendo la sua assenza giustificata da impegni personali ed essendosi la stessa limitata ad esercitare la facoltà di non voler aderire alla procedura di mediazione.
Alla luce di quanto testé enunciato, non sussistono i presupposti per la condanna di ex art. 8, c. 4 bis, d.lgs. 28/2010. Controparte_2
Pertanto, l'esito e la natura della causa rendono equo compensare interamente tra le pari le spese di lite, ponendo definitivamente a carico di tutte le parti, in
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proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione (1/3), le spese di TU, già liquidate in corso di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_2
così dispone:
1. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria determinatasi a seguito dei decessi di , avvenuto in data 15.08.2014, Persona_1
e , avvenuto in data 14.10.2015; Persona_2
2. dichiara che le quote spettanti alle tre eredi, parti in causa, sono pari a
1/3 della massa, per ciascuna di loro;
3. dichiara esecutivo il progetto di divisione dei beni, come da tabella G)
della relazione di TU, depositata in data 31 gennaio 2013;
4. attribuisce a il lotto n. 1 del prospetto riepilogativo Controparte_2
elaborato dal TU e, in particolare, immobile n. 1 comprensivo di arredi (sito in Serracapriola, via Verdi, n. 35, P 1-2, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 34 particella 978, sub. 1); immobile n. 11
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(sito in Serracapriola, località Ciavatta, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 59 particella 16); immobile n. 12 (sito in
Serracapriola, località Ciavatta, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 59 particella 2); trattore;
5. attribuisce a il lotto n. 2 del prospetto riepilogativo Controparte_1
elaborato dal TU e, in particolare, immobile n. 2 comprensivo di arredi (sito in Serracapriola, via Verdi, n. 37, P T, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 34 particella 978, sub. 3); immobile n. 3
(sito in Serracapriola, località Valle Fredda, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 27 particella 14); immobile n. 7 (sito in Serracapriola,
località Cupiano, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 36
particella 125); immobile n. 8 (sito in Serracapriola, località Cupiano,
e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 126); immobile n. 9 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 93); immobile n. 10 (sito in
Serracapriola, località Cupiano, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 175); compressore;
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6. attribuisce a il lotto n. 3 del prospetto riepilogativo Parte_1
elaborato dal TU e, in particolare, immobile n. 4 (sito in
Serracapriola, località Cupiano, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 41); immobile n. 5 (sito in Serracapriola, località
Cupiano, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 291);
immobile n. 6 (sito in Serracapriola, località Cupiano, e censito nel
N.C.U.E. al foglio di mappa 36 particella 40); immobile n. 13 (sito in
Serracapriola, località Ischia, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 41 particella 102); immobile n. 14 (sito in Serracapriola,
località Ischia, e censito nel N.C.U.E. al foglio di mappa 41 particella
48);
7. dichiara che, ove effettivamente sussistente il credito nei confronti della società cooperativa Frentana, lo stesso sia riconosciuto in favore di , e per un Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
importo pari a € 964,78 per ciascuno;
8. dichiara , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
debitrici pro quota nei confronti del Comune di Serracapriola,
ciascuna per un importo di € 121,23;
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9. accerta che è debitrice, nei confronti della massa, Controparte_2
della somma di € 6.410,98 e, per l'effetto, condanna la predetta a rifondere a e l'importo pari a € Parte_1 Controparte_1
3.205,49 ciascuna, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
10. accoglie la domanda proposta da per le ragioni Controparte_1
esposte in parte motiva e, per l'effetto condanna al Controparte_2
pagamento in favore della predetta della somma di € 1.061,16, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo;
11. rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, la domanda di
[...]
volta alla restituzione di importi pagati per la comunione Parte_1
ereditaria;
12. dichiara inammissibili le ulteriori domande poste tardivamente dalle parti per le ragioni esposte in parte motiva;
13. rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, la domanda volta alla condanna di al pagamento delle spese legali del Controparte_2
giudizio e di TU, ovvero di una somma equitativamente determinata
ex art. 12 bis del d.lgs. 28/2010;
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14. dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del giudizio;
15. pone definitivamente le spese di TU di questo giudizio, ferma restando la solidarietà passiva tra le parti, a carico delle parti processuali nella misura di 1/3 ciascuno, con il conseguente diritto di ciascuno, in relazione all'indicata quota, di ripetere quanto già pagato e/o quanto sarà eventualmente versato in eccesso alla stessa quota al
TU in base al decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia, il 26/05/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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