Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01376/2025REG.PROV.COLL.
N. 04292/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4292 del 2021, proposto da AU CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Tatiana Bizzoni e Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Radda in Chianti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Farnararo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1368/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Radda in Chianti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini;
Preso atto delle difese delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il SI. AU CA propone appello contro il Comune di Radda in Chianti (costituitosi in giudizio), per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1368/2020, che ha rigettato:
- il ricorso proposto avverso il provvedimento comunale di “ Demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativo ad opere realizzate in assenza di permesso di costruire (art. 31 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 132 L.R. 1/2005 ”; e “ ordinanza ingiunzione pagamento sanzioni per opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività ai sensi art. 37 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e art. 135 LR 1/2005 ” (ordinanza n. 24 del 2 agosto 2010); nonché, per quanto di interesse, del verbale di sopralluogo del servizio urbanistica – edilizia privata del 17 luglio 2010. In particolare, l’ordinanza di demolizione, impugnata con ricorso introduttivo, imponeva la demolizione e il ripristino dei manufatti contestati come abusivi a seguito del precedente sopralluogo e, contestualmente, ingiungeva la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00;
- i motivi aggiunti nei confronti dell’ordinanza n. 46 del 4 dicembre 2010, che ingiungeva di procedere al pagamento della somma complessiva di € 200,00 a favore del Comune di Radda in Chianti a titolo di sanzione ex art. 140 e art. 82 L.R. 39/2000 e s.m.i., per le opere di cui al verbale di sopralluogo redatto il 17/7/2010 in assenza del titolo edilizio ed in assenza di autorizzazione idrogeologica ex art. 101 D.P.G.R. 48/R/2003.
2 – Il contenzioso trae origine dal sopralluogo edilizio effettuato in data 8/7/2010, ad esito del quale si evidenziava la presenza di opere realizzate in assenza del permesso di costruire da parte dell’appellante. L’oggetto in contestazione era rappresentato da una piscina prefabbricata appoggiata sul suolo, struttura a soppalco in legno con ringhiera di protezione e un cancello in ferro con colonne portanti. In forza del predetto accertamento, il Comune emanava una prima ordinanza demolitoria con ingiunzione al pagamento di sanzione pecuniaria e un secondo provvedimento, anch’esso di carattere ingiuntivo.
4 – L’appellante proponeva ricorso al Tar per la Toscana deducendo le seguenti censure: - con il primo motivo, evidenziava l’erronea qualificazione della piscina come opera soggetta a titolo edilizio, presentandosi invece la stessa come mera pertinenza del fabbricato antistante, per la cui realizzazione risultava sufficiente una D.i.a. (oggi S.C.I.A.);
- con il secondo motivo, evidenziava che la vasca era semplicemente appoggiata al suolo, non esistendo alcuna platea in calcestruzzo come invece affermato in sede di sopralluogo;
- si lamentava, poi, la violazione dell’art. 132 della Legge Regionale n. 1/2005, in quanto previsione non applicabile alla fattispecie di sostituzione di un cancello preesistente;
- infine, si assumeva il difetto di motivazione in ordine all’irrogazione della sanzione amministrativa pari ad euro 516,00.
Con separato atto di motivi aggiunti, l’appellante censurava poi la seconda ordinanza ingiuntiva per illegittimità derivata dai precedenti atti, nonché per il fatto che la posa in opera della piscina non avrebbe potuto variare le proprietà idrogeologiche del terreno, attesa l’assenza di movimenti di terra.
5 – Il Tar accoglieva il ricorso limitatamente al terzo motivo proposto, rigettando le altre doglianze e i motivi aggiunti.
6 - Il SI. CA propone appello per chiedere riforma della sentenza, in quanto ritenuta erronea ed illegittima. Si costituisce il Resistente vittorioso in primo grado per argomentare la assoluta legittimità dell'operato dell'amministrazione e la conseguente esattezza della sentenza.
7 – L'appellante deduce i motivi di appello di seguito sintetizzati.
7.1 - Erroneo esame e difettoso apprezzamento delle doglianze mosse con il primo, secondo, quarto motivo di ricorso e con l’atto di motivi aggiunti. Errata applicazione delle norme e dei principi in materia. Violazione, falsa applicazione e difettosa interpretazione di legge in relazione agli articoli 31 D.P.R. n. 380/2001, 132 L.R.T. n. 1/2005. Violazione, falsa applicazione ed interpretazione di legge in relazione all’art. 37 D.P.R. n. 380/2001 e art. 135 L.R.T. n. 1/2005. Violazione e difettosa applicazione del R.D. n. 3267/23, degli artt. 81 e 82 L.R.T. n. 39/2000, dell’art. 101 D.P.G.R. n. 48/R/2003, del G.M. n. 172/2004. Eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, difetto dell’atto presupposto .
Si censura la pronuncia gravata in quanto la stessa avrebbe erroneamente fatto applicazione dell’art. 78, Legge Regionale Toscana 1/2005, identificando nella piscina realizzata una trasformazione permanente del suolo, soggetta a necessario permesso di costruire.
A mente dell’appellante, l’opera dovrebbe invece essere qualificata come mera pertinenza del fabbricato, facendosi riferimento ad un volume inferiore al 20% dell’edificio principale. A supporto della tesi in esame, vengono richiamati gli artt. 77 e 79, comma 2, lett. e), della L.R.T. 1/2005, nonché, ed in termini più generali, dell’articolo 3, comma 1, lettera e-6), del D.P.R. 380/2001, in forza dei quali “ devono certamente escludersi dal concetto di “Nuova costruzione” (come tali assoggettabili al rilascio de permesso di costruire) le opere che (come nel caso di specie) abbiano volumi inferiori al 20% rispetto al volume dell’edificio principale e che, per l’effetto, costituiscono mere pertinenze del primo e non necessitano di permesso di costruire, ma, a tutto voler concedere, di semplice D.I.A. (oggi S.C.I.A.) ”.
In aggiunta, il mancato impiego di calcestruzzo manifesterebbe un difetto istruttorio del TAR, avendo lo stesso evidenziato che, anche a prescindere dall’utilizzo di quel materiale, si tratterebbe comunque di un’opera stabile, tale dar luogo a trasformazione permanente che richiede il permesso di costruire.
Infine, la sentenza non avrebbe tenuto conto degli strumenti urbanistici (art. 35 delle NTA del PRG) che, in ogni caso, consentono la realizzazione delle piscine nelle aree di pertinenza di edifici residenziali.
7.2 - Erroneità della decisione in relazione ai motivi aggiunti. Violazione e falsa applicazione degli articoli 31 e 37 D.P.R. n. 380/2001, 132 e 135 L.R.T. n. 1/2005, 3 lettera e) D.P.R. 380/2001 e degli articoli 77 c. 6, 78, 79, 80 L.R.T. n. 1/2005. Violazione e difettosa applicazione del R.D. n. 3267/23, degli artt. 81 e 82 L.R.T. n. 39/2000, dell’art. 101 D.P.G.R. n. 48/R/2003, del G.M. n. 172/2004. Eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, difetto dell’atto presupposto .
La sentenza di primo grado non avrebbe correttamente vagliato la normativa regionale di riferimento, avendo asserito la presenza di un vincolo idrogeologico che precludeva il rilascio del titolo edilizio in assenza del prescritto parere, per il quale doveva essere presentata opportuna istanza. Invero, sostiene l’appellante come non vi sia alcun vincolo insistente sull’area edificata. Aggiunge inoltre che il parere idrogeologico era necessario solo a fronte di opere comportanti movimentazioni di terreno connesse a trasformazioni boschive, ovvero scavi di rilevanti dimensioni e tipologie . Le suddette circostanze non sarebbero rinvenibili nel caso in esame, ricorrendo unicamente l’istallazione sul suolo di una vasca-piscina di insignificanti dimensioni in un’area pertinenziale recintata e di proprietà dell’appellante.
Anche a prescindere da tale argomentazione, secondo l’appellante non si rinvengono in atti movimenti di terra o scavi né questi risulterebbero essere stati accertati in sede di sopralluogo.
8 – In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità dei motivi di appello, limitatamente ai profili indicati dal Resistente. Riguardo il primo motivo, si deduce che “ il richiamo all’art. 35 delle NTA è stato svolto per la prima volta in appello ”. In relazione al secondo motivo, il Comune Resistente lamenta che la pretesa inesistenza del vincolo idrogeologico non sia stata evidenziata nel precedente grado di giudizio.
8.1 - Le deduzioni di parte appellante sono, al contrario, ammissibili, atteso che tanto con il ricorso introduttivo e le successive memorie, quanto con il separato atto di motivi aggiunti, queste hanno trovato spazio nel giudizio dinanzi al giudice di prime cure senza lesione del contraddittorio processuale. Non è dunque ravvisabile alcun ampliamento del thema decidendum sottoposto a questo Collegio e, pertanto, deve essere rigettata l’eccezione formulata dall’odierno appellato. Risulta, pertanto, necessario esaminare nel merito l’atto di gravame.
9 - L’appello è fondato.
9.1 - L’opera in esame presenta caratteristiche tali da poterla ricondurre alla categoria pertinenziale di cui agli artt. 77 e 79 della Legge Regionale n. 1/2005. Nel dettaglio, la documentazione fotografica in atti, unitamente alla relazione tecnica confluita nel processo di primo grado, evidenzia come la piscina realizzata sia stata semplicemente appoggiata sulla superficie di terra, senza l’impiego di materiale edile in grado di trasformare o incidere con forza invasiva sull’assetto del terreno. In aggiunta, le modeste dimensioni nonché il carattere temporaneo dell’opera consentono di ravvisarne l’intima connessione finalistica con l’immobile principale. Risulta dunque applicabile l’indirizzo di giurisprudenza secondo cui l’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni, realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, non possedendo un’autonomia immobiliare, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza dell'immobile principale esistente, essendo destinata a servizio dello stesso (Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644). La vasca, così realizzata, non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti (Consiglio di Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951).
9.2 - Risulta, dunque, non corretto l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure, laddove ha rilevato che “ dall’art. 78 della legge regionale n. 1 del 2005, applicabile al tempo, risulta che sono sottoposte a permesso di costruire le installazioni di manufatti che non siano idonei a soddisfare esigenza meramente temporanee e che realizzino una trasformazione permanente del suolo inedificato. Nella specie non par dubbio che, anche a prescindere da un fissaggio in calcestruzzo, siamo in presenza di un’opera stabile, permanente, non certo destinata ad essere rimossa e come tale idonea a dar luogo a trasformazione permanente che richiede il permesso di costruire ”.
9.3 - Opportuno è, inoltre, il richiamato art. 35 delle NTA del PRG, che riconosce la possibilità di costruire piscine in zone residenziali, purché assumano veste pertinenziale, così come accade nel caso di specie.
9.4 - Per tali ragioni rimane assorbito il secondo motivo di gravame. Accertata la natura pertinenziale dell’opera, non residua infatti alcun obbligo di apposito titolo edilizio né, tantomeno, di autorizzazione paesaggistica, stante l’inidoneità della piscina a determinare sbancamenti del terreno o alterazione del regime delle acque. Né l’Amministrazione è stata in grado di individuare un rischio di specifica natura per il territorio legato alla realizzazione della già menzionata piscina.
10 - Per le ragioni esposte l’appello è fondato e deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado, conseguendone l’annullamento degli atti ivi impugnati.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 7.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO