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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12028/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA CENTOTRECENTO 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRARA GIOVANNI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARA CP_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CENTOTRECENTO 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRARA GIOVANNI
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto (integrato all'udienza).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 09.10.2024 (nata a [...], il Parte_1
24.05.1975) e (nato a [...], il [...]) proponevano domanda congiunta di CP_1 divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti si sono unite in matrimonio a Tunisi, il 22.05.2015, provvedendo a trascriverlo nei registri degli Atti di Matrimonio, Ufficio dello Stato Civile n. 1, del Comune di Bagnara Calabra,
Atto n. 29 Parte II Serie C Anno 2015, senza annotazioni.
Dalla loro unione è nata la figlia minore (nata a [...] il [...]). Persona_1
pagina 1 di 7 I coniugi si sono separati consensualmente, sottoscrivendo accordo di separazione personale ex art. 6
D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla L. n. 162/14 a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Bologna, in data 20.11.2023.
A seguito del ricorso depositato in data 09.10.2024 il giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti al fine di ottenere chiarimenti in punto di frequentazione tra il padre e la figlia minore. Alla suddetta udienza, l'11.02.2025, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso con l'integrazione dell'accordo effettuato in udienza.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) i coniugi vivono separati di tetto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto, già dall'1.02.2024;
2) l'immobile adibito a casa familiare e sito in Via Camillo Prampolini n. 3, interno 15, a Bologna, in virtù di un contratto di locazione intestato ad entrambi i coniugi, con canone (€ 480,00) e spese condominiali (€ 100,00) che ammontano a € 580,00 sono divisi in parti uguali dagli odierni ricorrenti, è stato assegnato alla sig.ra in quanto genitrice convivente con la Parte_2 figlia minore;
3) la figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_2 conseguentemente assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, mantenendo la residenza presso la madre. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale resterà separato, mentre i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di particolare importanza relative all'educazione, istruzione e salute della minore , privilegiando sempre l'interesse di Per_1 quest'ultima; in particolare concordano di impartire alla minore un'educazione laica, lasciando che , al compimento del diciottesimo anno di età, possa scegliere liberamente la religione da Per_1 praticare;
4) la figlia potrà vedere il padre quando vorrà, previo accordo con la madre, e almeno un pomeriggio alla settimana coincidente con il suo giorno libero dal lavoro (che le parti concorderanno anticipatamente almeno una settimana prima), riportandola a casa dalla madre entro le ore 21, se la mattina dopo la minore dovrà andare a scuola, o riportandola a casa dalla madre la mattina dopo entro le 12 se la mattina dopo la minore non deve andare a scuola
(tenendola quindi a dormire presso la sua abitazione);
- nei periodi in cui il padre non svolgerà attività lavorativa vedrà e terrà la bambina con sé a weekend alternati, indicativamente dal sabato mattina fino alla domenica sera (come da integrazione dell'accordo risultante da verbale di udienza dell'11.02.2025);
- per sette giorni durante le festività natalizie, da scegliere nei seguenti periodi: con un genitore dal 25/12 al 31/12 e con l'altro genitore dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni (preferibilmente la minore starà con la madre nel periodo dal 25/2ll2 al 31/12, salvo diversi accordi tra i genitori);
- per tre giorni durante le festività pasquali ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua il Lunedi dell'Angelo;
-per due settimane anche non consecutive: durante le ferie estive concordando i concreti periodi con la madre entro la fine di aprile di ciascun anno;
si precisa che per portare all'estero la minore occorrerà il consenso scritto di entrambi i genitori;
pagina 2 di 7 - sempre fatta salva la facoltà dei genitori di pattuire modalità diverse tenuto conto dei rispettivi impegni e delle esigenze della figlia minore;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_2 mantenimento ordinario della figlia la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico Per_1 bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese su c/c personale alla stessa intestato e da rivalutarsi annualmente in base agli indici lstat (indice base mese di Luglio 2024) a partire dal mese in cui il marito si trasferirà nella nuova abitazione;
6) le spese straordinarie per la figlia minore saranno suddivise al 50% tra i genitori. Per_1 Dette spese vengono individuate e regolate dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna e in particolare:
A) le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli;
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: a) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, whatsapp o
e-mail) anche con riguardo all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi i trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, whatsapp o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso, che dovrà avvenire in maniera tempestiva dall'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori, in proporzione delle quote di riparto delle spese straordinarie;
7) l'assegno Unico Universale verrà percepito al 100 % dalla madre, sig.ra a far data dall'1.10.2024; Parte_2
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, conseguentemente e reciprocamente, a qualsiasi contributo economico per il proprio mantenimento;
pagina 3 di 7 9) i coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano che, con le presenti pattuizioni, qui specificate, hanno definitivamente regolato ogni e qualsiasi rapporto anche economico tra essi intercorso e di non avere, pertanto, nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo e/o ragione, ad eccezione delle obbligazioni sopra assunte.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del proprio diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunziata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con convenzione di negoziazione assistita presso il Tribunale di Bologna in data 20.11.2023 e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nulla da obiettare a che la figlia , minorenne, mantenga la residenza formale e sia collocata presso Per_1 l'abitazione materna, sita in Via Via Camillo Prampolini n. 3, interno 15, Bologna. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con la figlia minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultima l'affido condiviso con frequentazione secondo le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della figlia e dei tempi di permanenza con ciascun genitore.
Il Tribunale recepisce, inoltre, la volontà della parti a che l'assegno unico per i figli a carico venga percepito integralmente (100%) dalla signora Parte_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
*****
P.Q.M.
pagina 4 di 7 Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) CP_1
unitisi in matrimonio a Tunisi, il 22.05.2015, provvedendo a trascriverlo nei registri degli Atti di Matrimonio, Ufficio dello Stato Civile n. 1, del Comune di Bagnara Calabra, Atto n. 29 Parte II Serie C
Anno 2015, senza annotazioni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo si reciproco rispetto, come già avviene dal 01.02.2024; dà atto che l'immobile adibito a casa familiare e sito in Via Camillo Prampolini n. 3, interno 15, a
Bologna, in virtù di un contratto di locazione intestato ad entrambi i coniugi, con canone (€ 480,00) e spese condominiali (€ 100,00) che ammontano a € 580,00 sono divisi in parti uguali dagli odierni ricorrenti, è stato assegnato alla sig.ra in quanto genitrice convivente con la figlia Parte_2 minore;
dà atto e dispone che la figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, che conseguentemente assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, mantenendo la residenza presso la madre. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale resterà separato, mentre i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di particolare importanza relative all'educazione, istruzione e salute della minore , privilegiando sempre l'interesse di quest'ultima; in particolare concordano di impartire Per_1 alla minore un'educazione laica, lasciando che , al compimento del diciottesimo anno di età, possa Per_1 scegliere liberamente la religione da praticare;
dà atto e dispone che la figlia potrà vedere il padre quando vorrà, previo accordo con la madre, e almeno un pomeriggio alla settimana coincidente con il suo giorno libero dal lavoro (che le parti concorderanno anticipatamente almeno una settimana prima), riportandola a casa dalla madre entro le ore 21, se la mattina dopo la minore dovrà andare a scuola, o riportandola a casa dalla madre la mattina dopo entro le 12 se la mattina dopo la minore non deve andare a scuola (tenendola quindi a dormire presso la sua abitazione);
- nei periodi in cui il padre non svolgerà attività lavorativa vedrà e terrà la bambina con sé a weekend alternati, indicativamente dal sabato mattina fino alla domenica sera (come da integrazione dell'accordo risultante da verbale di udienza dell'11.02.2025);
- per sette giorni durante le festività natalizie, da scegliere nei seguenti periodi: con un genitore dal
25/12 al 31/12 e con l'altro genitore dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni (preferibilmente la minore starà con la madre nel periodo dal 25/2ll2 al 31/12, salvo diversi accordi tra i genitori);
- per tre giorni durante le festività pasquali ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua il Lunedi dell'Angelo;
-per due settimane anche non consecutive: durante le ferie estive concordando i concreti periodi con la madre entro la fine di aprile di ciascun anno;
si precisa che per portare all'estero la minore occorrerà il consenso scritto di entrambi i genitori;
pagina 5 di 7 - sempre fatta salva la facoltà dei genitori di pattuire modalità diverse tenuto conto dei rispettivi impegni e delle esigenze della figlia minore;
dà atto e dispone che il sig. corrisponderà alla sig.ra titolo di contributo per CP_1 Pt_2 il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico Per_1 bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese su c/c personale alla stessa intestato e da rivalutarsi annualmente in base agli indici lstat (indice base mese di Luglio 2024) a partire dal mese in cui il marito si trasferirà nella nuova abitazione;
dà atto e dispone che le spese straordinarie per la figlia minore siano suddivise al 50% tra i Per_1 genitori.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata,
pagina 6 di 7 whatsapp o e-mail) anche con riguardo all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi i trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, whatsapp o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso, che dovrà avvenire in maniera tempestiva dall'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori, in proporzione delle quote di riparto delle spese straordinarie;
dà atto che l'assegno Unico Universale verrà percepito al 100 % dalla madre, sig.ra a Parte_2 far data dall'1.10.2024; dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, conseguentemente e reciprocamente, a qualsiasi contributo economico per il proprio mantenimento;
dà atto i coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano che, con le presenti pattuizioni, qui specificate, hanno definitivamente regolato ogni e qualsiasi rapporto anche economico tra essi intercorso e di non avere, pertanto, nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo e/o ragione, ad eccezione delle obbligazioni sopra assunte;
Le spese del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12028/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARA Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIA CENTOTRECENTO 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRARA GIOVANNI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARA CP_1 C.F._2
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CENTOTRECENTO 8 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FERRARA GIOVANNI
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto (integrato all'udienza).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 09.10.2024 (nata a [...], il Parte_1
24.05.1975) e (nato a [...], il [...]) proponevano domanda congiunta di CP_1 divorzio, chiedendo la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Si premette che le parti si sono unite in matrimonio a Tunisi, il 22.05.2015, provvedendo a trascriverlo nei registri degli Atti di Matrimonio, Ufficio dello Stato Civile n. 1, del Comune di Bagnara Calabra,
Atto n. 29 Parte II Serie C Anno 2015, senza annotazioni.
Dalla loro unione è nata la figlia minore (nata a [...] il [...]). Persona_1
pagina 1 di 7 I coniugi si sono separati consensualmente, sottoscrivendo accordo di separazione personale ex art. 6
D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla L. n. 162/14 a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Bologna, in data 20.11.2023.
A seguito del ricorso depositato in data 09.10.2024 il giudice delegato fissava udienza per la comparizione delle parti al fine di ottenere chiarimenti in punto di frequentazione tra il padre e la figlia minore. Alla suddetta udienza, l'11.02.2025, le parti insistevano nell'accoglimento del ricorso con l'integrazione dell'accordo effettuato in udienza.
La causa veniva trattenuta in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) i coniugi vivono separati di tetto e di mensa, con obbligo di reciproco rispetto, già dall'1.02.2024;
2) l'immobile adibito a casa familiare e sito in Via Camillo Prampolini n. 3, interno 15, a Bologna, in virtù di un contratto di locazione intestato ad entrambi i coniugi, con canone (€ 480,00) e spese condominiali (€ 100,00) che ammontano a € 580,00 sono divisi in parti uguali dagli odierni ricorrenti, è stato assegnato alla sig.ra in quanto genitrice convivente con la Parte_2 figlia minore;
3) la figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che Persona_2 conseguentemente assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, mantenendo la residenza presso la madre. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale resterà separato, mentre i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di particolare importanza relative all'educazione, istruzione e salute della minore , privilegiando sempre l'interesse di Per_1 quest'ultima; in particolare concordano di impartire alla minore un'educazione laica, lasciando che , al compimento del diciottesimo anno di età, possa scegliere liberamente la religione da Per_1 praticare;
4) la figlia potrà vedere il padre quando vorrà, previo accordo con la madre, e almeno un pomeriggio alla settimana coincidente con il suo giorno libero dal lavoro (che le parti concorderanno anticipatamente almeno una settimana prima), riportandola a casa dalla madre entro le ore 21, se la mattina dopo la minore dovrà andare a scuola, o riportandola a casa dalla madre la mattina dopo entro le 12 se la mattina dopo la minore non deve andare a scuola
(tenendola quindi a dormire presso la sua abitazione);
- nei periodi in cui il padre non svolgerà attività lavorativa vedrà e terrà la bambina con sé a weekend alternati, indicativamente dal sabato mattina fino alla domenica sera (come da integrazione dell'accordo risultante da verbale di udienza dell'11.02.2025);
- per sette giorni durante le festività natalizie, da scegliere nei seguenti periodi: con un genitore dal 25/12 al 31/12 e con l'altro genitore dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni (preferibilmente la minore starà con la madre nel periodo dal 25/2ll2 al 31/12, salvo diversi accordi tra i genitori);
- per tre giorni durante le festività pasquali ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua il Lunedi dell'Angelo;
-per due settimane anche non consecutive: durante le ferie estive concordando i concreti periodi con la madre entro la fine di aprile di ciascun anno;
si precisa che per portare all'estero la minore occorrerà il consenso scritto di entrambi i genitori;
pagina 2 di 7 - sempre fatta salva la facoltà dei genitori di pattuire modalità diverse tenuto conto dei rispettivi impegni e delle esigenze della figlia minore;
5) il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il CP_1 Pt_2 mantenimento ordinario della figlia la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico Per_1 bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese su c/c personale alla stessa intestato e da rivalutarsi annualmente in base agli indici lstat (indice base mese di Luglio 2024) a partire dal mese in cui il marito si trasferirà nella nuova abitazione;
6) le spese straordinarie per la figlia minore saranno suddivise al 50% tra i genitori. Per_1 Dette spese vengono individuate e regolate dal Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Bologna e in particolare:
A) le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli;
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: a) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
B) Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, whatsapp o
e-mail) anche con riguardo all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi i trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, whatsapp o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso, che dovrà avvenire in maniera tempestiva dall'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori, in proporzione delle quote di riparto delle spese straordinarie;
7) l'assegno Unico Universale verrà percepito al 100 % dalla madre, sig.ra a far data dall'1.10.2024; Parte_2
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, conseguentemente e reciprocamente, a qualsiasi contributo economico per il proprio mantenimento;
pagina 3 di 7 9) i coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano che, con le presenti pattuizioni, qui specificate, hanno definitivamente regolato ogni e qualsiasi rapporto anche economico tra essi intercorso e di non avere, pertanto, nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo e/o ragione, ad eccezione delle obbligazioni sopra assunte.
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Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti la figlia della coppia, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del proprio diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento: la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere pronunziata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con convenzione di negoziazione assistita presso il Tribunale di Bologna in data 20.11.2023 e sono trascorsi più di 6 mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Nulla da obiettare a che la figlia , minorenne, mantenga la residenza formale e sia collocata presso Per_1 l'abitazione materna, sita in Via Via Camillo Prampolini n. 3, interno 15, Bologna. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali con la figlia minore, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse di quest'ultima l'affido condiviso con frequentazione secondo le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori. L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età della figlia e dei tempi di permanenza con ciascun genitore.
Il Tribunale recepisce, inoltre, la volontà della parti a che l'assegno unico per i figli a carico venga percepito integralmente (100%) dalla signora Parte_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano compensate.
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P.Q.M.
pagina 4 di 7 Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione personale tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) CP_1
unitisi in matrimonio a Tunisi, il 22.05.2015, provvedendo a trascriverlo nei registri degli Atti di Matrimonio, Ufficio dello Stato Civile n. 1, del Comune di Bagnara Calabra, Atto n. 29 Parte II Serie C
Anno 2015, senza annotazioni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo si reciproco rispetto, come già avviene dal 01.02.2024; dà atto che l'immobile adibito a casa familiare e sito in Via Camillo Prampolini n. 3, interno 15, a
Bologna, in virtù di un contratto di locazione intestato ad entrambi i coniugi, con canone (€ 480,00) e spese condominiali (€ 100,00) che ammontano a € 580,00 sono divisi in parti uguali dagli odierni ricorrenti, è stato assegnato alla sig.ra in quanto genitrice convivente con la figlia Parte_2 minore;
dà atto e dispone che la figlia minore resterà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori, che conseguentemente assumeranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, mantenendo la residenza presso la madre. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione l'esercizio della responsabilità genitoriale resterà separato, mentre i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di particolare importanza relative all'educazione, istruzione e salute della minore , privilegiando sempre l'interesse di quest'ultima; in particolare concordano di impartire Per_1 alla minore un'educazione laica, lasciando che , al compimento del diciottesimo anno di età, possa Per_1 scegliere liberamente la religione da praticare;
dà atto e dispone che la figlia potrà vedere il padre quando vorrà, previo accordo con la madre, e almeno un pomeriggio alla settimana coincidente con il suo giorno libero dal lavoro (che le parti concorderanno anticipatamente almeno una settimana prima), riportandola a casa dalla madre entro le ore 21, se la mattina dopo la minore dovrà andare a scuola, o riportandola a casa dalla madre la mattina dopo entro le 12 se la mattina dopo la minore non deve andare a scuola (tenendola quindi a dormire presso la sua abitazione);
- nei periodi in cui il padre non svolgerà attività lavorativa vedrà e terrà la bambina con sé a weekend alternati, indicativamente dal sabato mattina fino alla domenica sera (come da integrazione dell'accordo risultante da verbale di udienza dell'11.02.2025);
- per sette giorni durante le festività natalizie, da scegliere nei seguenti periodi: con un genitore dal
25/12 al 31/12 e con l'altro genitore dal 31/12 al 6/1 ad anni alterni (preferibilmente la minore starà con la madre nel periodo dal 25/2ll2 al 31/12, salvo diversi accordi tra i genitori);
- per tre giorni durante le festività pasquali ricomprendendovi ad anni alterni il giorno di Pasqua il Lunedi dell'Angelo;
-per due settimane anche non consecutive: durante le ferie estive concordando i concreti periodi con la madre entro la fine di aprile di ciascun anno;
si precisa che per portare all'estero la minore occorrerà il consenso scritto di entrambi i genitori;
pagina 5 di 7 - sempre fatta salva la facoltà dei genitori di pattuire modalità diverse tenuto conto dei rispettivi impegni e delle esigenze della figlia minore;
dà atto e dispone che il sig. corrisponderà alla sig.ra titolo di contributo per CP_1 Pt_2 il mantenimento ordinario della figlia la somma di € 250,00 da versarsi mediante bonifico Per_1 bancario entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese su c/c personale alla stessa intestato e da rivalutarsi annualmente in base agli indici lstat (indice base mese di Luglio 2024) a partire dal mese in cui il marito si trasferirà nella nuova abitazione;
dà atto e dispone che le spese straordinarie per la figlia minore siano suddivise al 50% tra i Per_1 genitori.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata,
pagina 6 di 7 whatsapp o e-mail) anche con riguardo all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi i trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, whatsapp o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso, che dovrà avvenire in maniera tempestiva dall'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie andranno a beneficio di entrambi i genitori, in proporzione delle quote di riparto delle spese straordinarie;
dà atto che l'assegno Unico Universale verrà percepito al 100 % dalla madre, sig.ra a Parte_2 far data dall'1.10.2024; dà atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando, conseguentemente e reciprocamente, a qualsiasi contributo economico per il proprio mantenimento;
dà atto i coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano che, con le presenti pattuizioni, qui specificate, hanno definitivamente regolato ogni e qualsiasi rapporto anche economico tra essi intercorso e di non avere, pertanto, nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra per alcun titolo e/o ragione, ad eccezione delle obbligazioni sopra assunte;
Le spese del presente procedimento sono compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.04.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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