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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
n. rgvg 16426 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16426 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RUSSOLILLO EVA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SAUTTO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/09/2024 e premettendo: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio in Quarto il 21/08/2000;
- che dalla loro unione sono nati i figli (17.01.2001), (29.10.2002) maggiorenne ed Per_1 Per_2
autosufficiente e (03.09.2009) Per_3
- che il sig. svolge attività lavorativa di operaio presso la Campasso Società consortile CP_1
ARL con sede operativa in Liguria e che lo stesso vive in alloggio di servizio in Genova rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza del 08.04.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate con le suddette note di trattazione. Depositavano, altresì, dichiarazione sottoscritta dalla figlia con cui la stessa dichiarava di accettare il versamento diretto Persona_4 dell'assegno di mantenimento a lei spettante da parte del padre sul conto corrente intestato alla stessa.
Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e con matrimonio contratto CP_1 Parte_1
in Quarto (NA) con atto trascritto nei registri di stato civile nel Comune di Quarto (NA) al N° 91, P
2 anno 2000 serie S (doc. in atti) ;
3. Assegnare la casa familiare, sita in Quarto (NA) alla Via E. Scarpetta n. 28, di proprietà della
Sig.ra che vi risiederà unitamente ai figli e;
Parte_1 Persona_4 Per_3
4. I genitori eserciteranno congiuntamente l'affido del figlio minore e stabiliscono Persona_5
che la residenza privilegiata del minore sia presso la madre in Quarto (NA) alla Via Parte_1
E. Scarpetta n. 28. Stabilire che il padre veda i figli nei fine settimana alterni (almeno due weekend al mese), tenendoli con sé dalle 10,00 del sabato alle 22,00 di domenica modificabili previo accordo tra le parti in base alle necessità ed esigenze lavorative di entrambi i coniugi e degli stessi figli atteso che una è maggiorenne;
5. I ragazzi trascorreranno per le vacanze estive due settimane anche non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi al momento dell'assegnazione delle ferie estive, comunque non oltre il 15 giugno.
6. I figli trascorreranno le festività natalizie e pasquali, mediante accordi preventivi, ad anni alterni.
Quando uno dei genitori avrà esigenze diverse per sopravvenute nuove relazioni, si deciderà di alternarsi scegliendo le festività con maggior giorni di ferie per il padre, dal momento che ha bisogno di un intero giorno per il viaggio di andata e ritorno. 7. I figli trascorreranno le altre festività (Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno): programmazione di volta in volta, in base agli impegni lavorativi e di studio.
8. Disporre che il provveda a contribuire al mantenimento della moglie e dei figli CP_1 mediante il versamento dell'importo complessivo mensile di € 600,00 (seicento/00) così suddivisi: euro 250,00 per il minore ed euro 100,00 per la;
da versare in via Per_3 Parte_1
anticipata entro il 10 di ogni mese su conto corrente IBAN: [...]-;
Euro 250,00 da versare direttamente alla figlia maggiorenne , non economicamente Persona_4
autonoma, in via anticipata entro il 10 di ogni mese sul c/c IBAN [...], alla stessa intestato-
9. per la figlia , maggiorenne e non più convivente col nucleo familiare poiché Persona_6
convivente con un suo compagno è economicamente autosufficiente, nulla sarà corrisposto a titolo di mantenimento;
10. L'importo concordato per il mantenimento sarà versato con decorrenza da ottobre 2024 per avere la Sig.ra in sua disponibilità la somma di Euro 4260,00 depositata su carte e conto Parte_1
postale intestati al le cui carte di credito/bancomat la coniuge detiene;
detta somma, CP_1
la , è autorizzata a trattenere quale anticipazione assegni di mantenimento. Parte_1
11. La somma versata a titolo di mantenimento sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT purché l'indice sia positivo;
12. Disporre che il genitore non collocatario ( contribuisca nella misura del 50% al CP_1 pagamento delle spese mediche non coperte dal SNN, scolastiche sostenute nell'interesse della prole con rifusione entro 15 giorni dalla richiesta ed esibizione della spesa”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 91, parte II, S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2000);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/04/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino