Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 3086/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3086 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANO Parte_1
GIACINTO MANCUSI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe CP_1
adiva questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire
derivante dal ricalcolo della propria pensione di invalidità civile sulla base dei redditi dichiarati per l'anno 2019, in quanto “estremamente generico, non provato e quindi infondato”.
Si costituiva in giudizio l' , nella persona del legale rappresentante, CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 26.10.2023, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la difesa di parte ricorrente, nel depositare le note suddette, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite, a tal fine producendo la copia di una p.e.c. ricevuta dall' in data 4.01.2023, dal CP_1
seguente tenore letterale: “Il ricorso amministrativo del ricorrente
[...]
presentato il 14/11/2019, è stato definito amministrativamente in Parte_1
data 04/01/2023 con il seguente esito : per presa atto della cessata materia del contendere. Sentenza n. 378/2022 Rg n. 977/2021”.
Lo scrivente magistrato, rilevata l'estraneità di tale comunicazione rispetto all'oggetto del presente giudizio (relativo ad una comunicazione di indebito del
4.11.2021, avverso la quale, come affermato in ricorso, era stato proposto ricorso amministrativo in data 22.03.2022), rinviava la discussione della causa all'udienza del 16.01.2025, autorizzando le parti a depositare brevi note esplicative.
Il procuratore di parte ricorrente ha depositato le note suddette in data
13.01.2025, limitandosi a richiamare le conclusioni del ricorso, senza fornire alcun chiarimento in ordine alla dedotta cessazione della materia del contendere.
È evidente, pertanto, come non possa pervenirsi ad alcuna declaratoria in tal senso.
Né, tantomeno, il ricorso può trovare accoglimento.
Il provvedimento di recupero dell'importo di € 3.157,99, comunicato all'odierna ricorrente in data 4.11.2021, si riferisce, chiaramente, a somme indebitamente percepite dalla stessa dal mese di gennaio al mese di novembre dello stesso anno,
a causa del superamento del limite reddituale previsto dalla legge per la concessione dell'assegno mensile di assistenza. Sotto questo profilo, appare certamente infondata l'eccezione di genericità sollevata da parte ricorrente.
Quanto all'eccepita infondatezza, nel merito, dell'indebito, occorre osservare come il superamento del limite reddituale non è stato in alcun modo contestato dalla ricorrente e risulta, del resto, documentalmente provato dalla Certificazione
Unica 2022 presentata dalla ricorrente, allegata alla memoria di costituzione dell' (CU 2022). CP_1
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Tivoli, 16/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli