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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 11799/2019 R.G.,
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Collepasso (LE), alla p.zza Vittoria n. 5 presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Mangia, che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine dell'atto di appello
(PEC: ; Email_1
APPELLANTE
E già Controparte_1 Controparte_2
in persona del procuratore , elettivamente domiciliata in Lecce, alla via p.zza G. Controparte_3
Mazzini n.29, presso lo studio dell'avv. Antonio Cantelmo (PEC:
, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Email_2
Piergianna Menga, come da mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE'
E Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate da il 1.10.2024. Controparte_2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di appello depositato per la notifica il 2.12.2019, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
2247/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce il 30.4.2019, depositata il 3.5.2019, con cui era stata rigettata la domanda della di lui madre, poi deceduta, nei confronti di Persona_1 ed di accertamento negativo dell'obbligo di Controparte_2 Controparte_6 pagamento di € 4.424,97 per fatture non pagate relative a fornitura di energia elettrica, con scadenza
4.5.2016 e 1.9.2016.
Ha riproposto l'eccezione di prescrizione del diritto di ricostruire i consumi dal 2007 al 2015 e ha concluso per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo di pagamento;
con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
(già si è costituito con comparsa di Controparte_1 Controparte_2
costituzione e risposta depositata il 24.2.2020, concludendo, dopo aver lamentato la genericità delle contestazioni, per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e nel merito per il rigetto;
con vittoria di spese del giudizio d'appello.
è rimasta contumace, come nel giudizio di primo grado. Controparte_6
Acquisito il fascicolo del giudizio di prime cure, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed in data 27.10.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., in quanto l'appellante ha esplicitato chiaramente le proprie ragioni esaminando i punti, a suo dire, critici della sentenza appellata.
Nel merito la domanda dell'appellante è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Dagli atti si desume che le fatture oggetto di contestazione si riferiscono a conguagli relativi a consumi avvenuti a partire dal 30.9.2013, dunque a periodi di tempo inferiori rispetto alla data di maturazione della prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., conteggiando il termine a ritroso a partire dalla ricezione delle fatture stesse.
I periodi di consumo antecedenti, già oggetto di precedenti fatture, sono stati solo rivalutati con fattura del 20.7.2016 a credito della cliente.
Un eventuale ritardo da parte del distributore nella lettura del contatore, d'altronde, non dà luogo alla prescrizione del credito, in quanto nessuna norma lo prevede.
L'art. 10, comma 2 della delibera n. 200/99 dell'ARERA, citato dall'appellante, non è applicabile al caso in esame, in quanto non emerge dagli atti che il contatore di cui trattasi fosse guasto. I consumi, nello specifico, sono stati correttamente stimati, come emerso dalla CTU effettuata e considerato che la faceva uso di apparecchi elettromedicali. Per_1
Ne discende che la sentenza di primo grado va confermata e le spese del presente giudizio d'appello vanno poste a carico dell'appellante, nell'importo liquidato in dispositivo, in favore di
[...]
Controparte_1
Nulla per le spese in favore di rimasta contumace, Controparte_6
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
(già ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
avverso la sentenza n. 2247/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce il 30.4.2019, depositata il 3.5.2019, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio d'appello in Parte_1 favore di nell'importo di € 900,00 oltre rimborso spese Controparte_1
forfettarie, IVA e CAP;
3) nulla per le spese in favore di Controparte_6
Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
Lecce, 8 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino