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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 7/10/2025
Ruolo Generale n. 1214/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1214/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Napoli alla Via Traversa Antonino Parte_1 C.F._1
Pio n°30 presso lo studio dell'avv. Pasquale Di Ieso (C.F. ) - C.F._2
– che la rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
E
P. VA , quale impresa designata ex art 286 L. 209/05 Controparte_1 P.VA_1
Codice delle assicurazioni alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali
1 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Fantoni (C.F. ), presso C.F._3 il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Orsini 42 -
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7540/21 pubblicata in data 20/09/2021 del Tribunale di
Napoli
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 18.3.2022 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, emessa all'esito del giudizio incardinato dalla medesima per conseguire, nei confronti del F.G.V.S., il ristoro dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 29.5.2015, ricondotto nella prospettazione attorea a responsabilità di motociclo rimasto non identificato.
Assumeva, in citazione, la che, il giorno 20/05/2015, alle ore 19.00 circa, si trovava in Napoli, Pt_1 alla Via Trencia;
che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, nel camminare a piedi sul margine sinistro di detta via, in direzione Via Campanile, giunta in prossimità del civico 37, veniva investita da tergo da un che le faceva perdere l'equilibrio provocandone la caduta al suolo con il gomito del Parte_2 braccio destro;
che il conducente del motociclo, non meglio identificato, si dava alla fuga senza prestare i dovuti soccorsi.
Assumeva che, in conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni con postumi permanenti, che per i fatti esposti aveva presentato denuncia-querela, e che era stata richiesta di risarcimento Pt_3 stragiudiziale inoltrata all'impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada in Campania.
Costituitasi la convenuta, espletata istruttoria mediante prova testimoniale e c.t.u., la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda, ritenendola non adeguatamente provata, e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
“Sussistono … eccessive discrepanze tra quanto riferito in citazione e quanto descritto dal teste, il che determina l'assenza di un solido riscontro probatorio alla pretesa attorea, la quale, sul piano istruttorio, risulta invero fondata solo sulle dichiarazioni della discordanti da quanto descritto in citazione e peraltro di modesta attendibilità, dato il Per_1 rapporto di stretta affinità con l'istante”.
Il primo giudice valorizzava, in particolare, due circostanze relative alle modalità dell'investimento e alla localizzazione delle lesioni che ne erano conseguite.
2 Secondo la dinamica descritta in citazione, l'attrice, quale pedone, camminava sul margine sinistro della strada allorquando veniva investita da tergo da un motociclo, che ne provocava la caduta con il gomito del braccio destro.
La teste escussa, aveva, invece, riferito che l'investimento era avvenuto nell'atto di Tes_1 attraversare la strada in fila indiana, che l'attrice si trovava davanti a lei al momento dell'impatto, che l'impatto aveva riguardato il lato destro del corpo, e che, pertanto, la era caduta sul lato sinistro, Pt_1
e non sul lato destro.
Col proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia per illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia, ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie, e nel chiede la riforma nel senso delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si è costituita con comparsa del 27.6.2022 (per l'udienza del 30.6.2022, differita di Controparte_1 ufficio al 5.7.2022), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusionali.
* * * * * *
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
L'appellante censura la pronuncia per avere il Tribunale obliterato la precisazione fatta dal procuratore dell'attrice all'udienza del 13/11/2018, allorquando, aveva posto a verbale la seguente dichiarazione
“compare l'avv. Di Ieso che chiede escutersi i testi. RAPPRESENTA CHE PER MERO ERRORE DI
BATTITURA HA RIFERITO IN CITAZIONE E IN MEMORIE 183 CO.6 E QUINDI NELLA
RELATVA ARTICOLAZIONE ISTRUTTORIA, CHE IL GOMITO INFORTUNATO ERA
QUELLO DESTRO MENTRE IN REALTA' TRATTAVASI DI QUELLO SINISTRO”.
3 Assume che in sede conclusionale aveva ribadito l'errore di battitura, il lapsus calami, e che il Tribunale ha rigettato la domanda adducendo motivazioni illogiche e contraddittorie, poiché, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, la circostanza dell'investimento, della caduta e della lesione sul lato sinistro del corpo, emergerebbe in maniera dirimente sia dalla lettera di costituzione in mora che dalla querela presentata presso la stazione dei carabinieri di Napoli – Pianura.
Peraltro, la teste escussa, nel riferire che l'investimento era avvenuto in fase di attraversamento, avrebbe precisato talune circostanze senza aggiungere elementi di stravolgimento della dinamica dei fatti dedotti in citazione (ove si parlava di investimento da tergo).
In definitiva, il giudizio di inattendibilità della teste sarebbe immotivato.
Le doglianze non sono fondate.
Va premesso in diritto che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non modifica la regola generale per cui il danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti della impresa designata, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto: la prova della sussistenza di tali presupposti deve essere fornita però in maniera rigorosa dal danneggiato, atteso che, non essendo stato individuato il danneggiante, il
Fondo de quo è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente ed, inoltre, di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro l'investitore rimasto non identificato (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n. 24449, App. Napoli, Sez. IV bis,
01/06/2010 e Sez. IV, 28/05/2008, App. Potenza, 28/07/2009).
Ciò doverosamente premesso, non sussistono, nel caso di specie, a giudizio della Corte, i denunciati vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
Nel caso di specie, la circostanza dell'investimento e delle lesioni sul lato destro, anziché sul lato sinistro del corpo, ha costituito oggetto non solo di prospettazione nell'atto introduttivo, ma altresì di prova nella fase istruttoria, posto che nella memoria II termine depositata ex art. 183 co. 6 c.p.c., essa risulta così capitolata: “2) “vero che a seguito dell'urto la sig.ra perdeva l'equilibrio cadendo al suolo con il gomito del Pt_1 braccio destro”.
4 Ciò posto, coglie nel segno la difesa di parte appellata, che assume la tardività ed inammissibilità della correzione offerta all'udienza del 13.11.18, già fissata per la prova testimoniale e dunque oltre i termini di preclusione fissati per la precisazione della domanda e l'articolazione dei mezzi istruttori.
Trattasi, in breve, di circostanze diverse da quelle su cui era stata chiamata ad articolare Controparte_1 controprova, e consentirne l'ingresso nel giudizio avrebbe integrato una illegittima violazione del diritto di difesa.
Ne deriva la correttezza del ragionamento esposto dal Tribunale rispetto alla precisazione fatta a verbale dal difensore dell'attrice.
L'incongruenza è tanto più rilevante ove si consideri che, effettivamente, nella costituzione in mora e nella denuncia-querela si parlava di lato sinistro.
Non trova, pertanto, giustificazione la tesi del lapsus calami in sede di capitolazione istruttoria.
Né pare convincente la tesi secondo cui la teste escussa si sarebbe limitata a precisare circostanze già esposte, senza contraddirle, stante l'insanabile diversità ontologica tra un investimento da tergo, sul margine della strada, come narrato in citazione, ed un investimento verificatosi in fase di attraversamento da un lato all'altro della strada (cfr. deposizione teste nuora dell'attrice: Tes_1
“… andavamo in direzione via Campanile. Rispetto al senso unico di marcia eravamo sul marciapiede sinistro. A un certo punto ivi si interrompeva il marciapiede per la presenza di transenne in corrispondenza di un panificio e quindi abbiamo dovuto attraversare la strada ivi per proseguire verso il negozio sul marciapiede a destra rispetto al senso di marcia. In via Trencia non ci sono strisce pedonali. A quel punto nell'attraversare siamo andati in fila indiana perchè non
c'era spazio per attraversare di fianco l'una all'altra, ma bisognava farsi spazio tra le vetture. Mia SU era davanti a me, dietro di me. A quel punto mia SU venne urtata da un motorino scuro;
il conducente del motorino, Per_2 calzante il casco, non cadde. L'impatto avvenne quando io e mia SU avevamo appena lasciato il nostri marciapiede.
Mia SU cadde a terra sul lato sinistro.”).
Non pare, dunque, censurabile nemmeno la valutazione di inattendibilità del teste, che il primo giudice ha fondato sul contrasto della ricostruzione offerta con quanto affermato dalla danneggiata sia nell'atto di citazione che nella costituzione in mora che nella denuncia-querela.
Assodato che è onere di chi promuove la richiesta di risarcimento offrire in lite tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza dei presupposti della tutela invocata, ivi compresa la prova rigorosa dell'attendibilità dei testi addotti, con una capitolazione istruttoria dettagliata, idonea a fugare ogni dubbio in ordine alla credibilità, ed esaustiva, tale cioè da esplicitare tutte le circostanze di conoscenza
5 dei fatti sui quali i testi sono chiamati a deporre, non merita censura il ragionamento seguito dal primo giudice, che ha opportunamente sottolineato le esposte circostanze.
A completare il ragionamento fondante il complessivo giudizio di inattendibilità sta, poi, la considerazione che della teste escussa in giudizio, né di altri, non viene fatta alcuna menzione nella denuncia-querela sporta il 18.8.2015 (cfr. querela in atti), a dispetto del rapporto di affinità esistente.
Sul punto, non può sottacersi il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in base al quale il danneggiato ha l'onere di provare che il conducente del veicolo responsabile del sinistro sia rimasto sconosciuto. In tale contesto, è necessario e sufficiente dimostrare che vi sia stata una denuncia dell'incidente alle competenti autorità di Polizia, e che le indagini (finalizzate all'identificazione del veicolo investitore) abbiano avuto esito negativo. Il Supremo Collegio ha altresì sottolineato la natura pubblicistica di cui è permeata la materia –che impone al danneggiato una condotta “diligente”, mediante formale denuncia, oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi sia tenuto alla denuncia o al referto (cfr. Cass. civ., n. 15367/11).
Nel caso di specie anche tale diligenza è mancata.
In definitiva, è senz'altro condivisibile il complessivo argomentare del primo giudicante, che ha ritenuto non compiutamente adempiuti gli oneri probatori – gravanti appunto sul danneggiato – delineati dal diritto vivente della giurisprudenza.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello, con la conseguente integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014), va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002 come modificato dalla L.
228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 - Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida in euro 7.160,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15 %, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1- bis).
Così deciso in Napoli, il 7/10/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
Ruolo Generale n. 1214/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1214/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Napoli alla Via Traversa Antonino Parte_1 C.F._1
Pio n°30 presso lo studio dell'avv. Pasquale Di Ieso (C.F. ) - C.F._2
– che la rappresenta e difende Email_1
APPELLANTE
E
P. VA , quale impresa designata ex art 286 L. 209/05 Controparte_1 P.VA_1
Codice delle assicurazioni alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona dei legali
1 rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Fantoni (C.F. ), presso C.F._3 il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Orsini 42 -
Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7540/21 pubblicata in data 20/09/2021 del Tribunale di
Napoli
FATTO E DIRITTO
Con citazione del 18.3.2022 ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, emessa all'esito del giudizio incardinato dalla medesima per conseguire, nei confronti del F.G.V.S., il ristoro dei danni patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 29.5.2015, ricondotto nella prospettazione attorea a responsabilità di motociclo rimasto non identificato.
Assumeva, in citazione, la che, il giorno 20/05/2015, alle ore 19.00 circa, si trovava in Napoli, Pt_1 alla Via Trencia;
che, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, nel camminare a piedi sul margine sinistro di detta via, in direzione Via Campanile, giunta in prossimità del civico 37, veniva investita da tergo da un che le faceva perdere l'equilibrio provocandone la caduta al suolo con il gomito del Parte_2 braccio destro;
che il conducente del motociclo, non meglio identificato, si dava alla fuga senza prestare i dovuti soccorsi.
Assumeva che, in conseguenza della caduta, aveva riportato lesioni con postumi permanenti, che per i fatti esposti aveva presentato denuncia-querela, e che era stata richiesta di risarcimento Pt_3 stragiudiziale inoltrata all'impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada in Campania.
Costituitasi la convenuta, espletata istruttoria mediante prova testimoniale e c.t.u., la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda, ritenendola non adeguatamente provata, e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
“Sussistono … eccessive discrepanze tra quanto riferito in citazione e quanto descritto dal teste, il che determina l'assenza di un solido riscontro probatorio alla pretesa attorea, la quale, sul piano istruttorio, risulta invero fondata solo sulle dichiarazioni della discordanti da quanto descritto in citazione e peraltro di modesta attendibilità, dato il Per_1 rapporto di stretta affinità con l'istante”.
Il primo giudice valorizzava, in particolare, due circostanze relative alle modalità dell'investimento e alla localizzazione delle lesioni che ne erano conseguite.
2 Secondo la dinamica descritta in citazione, l'attrice, quale pedone, camminava sul margine sinistro della strada allorquando veniva investita da tergo da un motociclo, che ne provocava la caduta con il gomito del braccio destro.
La teste escussa, aveva, invece, riferito che l'investimento era avvenuto nell'atto di Tes_1 attraversare la strada in fila indiana, che l'attrice si trovava davanti a lei al momento dell'impatto, che l'impatto aveva riguardato il lato destro del corpo, e che, pertanto, la era caduta sul lato sinistro, Pt_1
e non sul lato destro.
Col proposto gravame l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia per illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia, ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie, e nel chiede la riforma nel senso delle conclusioni rassegnate in primo grado.
si è costituita con comparsa del 27.6.2022 (per l'udienza del 30.6.2022, differita di Controparte_1 ufficio al 5.7.2022), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusionali.
* * * * * *
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
L'appellante censura la pronuncia per avere il Tribunale obliterato la precisazione fatta dal procuratore dell'attrice all'udienza del 13/11/2018, allorquando, aveva posto a verbale la seguente dichiarazione
“compare l'avv. Di Ieso che chiede escutersi i testi. RAPPRESENTA CHE PER MERO ERRORE DI
BATTITURA HA RIFERITO IN CITAZIONE E IN MEMORIE 183 CO.6 E QUINDI NELLA
RELATVA ARTICOLAZIONE ISTRUTTORIA, CHE IL GOMITO INFORTUNATO ERA
QUELLO DESTRO MENTRE IN REALTA' TRATTAVASI DI QUELLO SINISTRO”.
3 Assume che in sede conclusionale aveva ribadito l'errore di battitura, il lapsus calami, e che il Tribunale ha rigettato la domanda adducendo motivazioni illogiche e contraddittorie, poiché, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, la circostanza dell'investimento, della caduta e della lesione sul lato sinistro del corpo, emergerebbe in maniera dirimente sia dalla lettera di costituzione in mora che dalla querela presentata presso la stazione dei carabinieri di Napoli – Pianura.
Peraltro, la teste escussa, nel riferire che l'investimento era avvenuto in fase di attraversamento, avrebbe precisato talune circostanze senza aggiungere elementi di stravolgimento della dinamica dei fatti dedotti in citazione (ove si parlava di investimento da tergo).
In definitiva, il giudizio di inattendibilità della teste sarebbe immotivato.
Le doglianze non sono fondate.
Va premesso in diritto che l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non modifica la regola generale per cui il danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti della impresa designata, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto: la prova della sussistenza di tali presupposti deve essere fornita però in maniera rigorosa dal danneggiato, atteso che, non essendo stato individuato il danneggiante, il
Fondo de quo è nell'impossibilità di svolgere accertamenti ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente ed, inoltre, di espletare un'eventuale azione di rivalsa contro l'investitore rimasto non identificato (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n. 24449, App. Napoli, Sez. IV bis,
01/06/2010 e Sez. IV, 28/05/2008, App. Potenza, 28/07/2009).
Ciò doverosamente premesso, non sussistono, nel caso di specie, a giudizio della Corte, i denunciati vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
Nel caso di specie, la circostanza dell'investimento e delle lesioni sul lato destro, anziché sul lato sinistro del corpo, ha costituito oggetto non solo di prospettazione nell'atto introduttivo, ma altresì di prova nella fase istruttoria, posto che nella memoria II termine depositata ex art. 183 co. 6 c.p.c., essa risulta così capitolata: “2) “vero che a seguito dell'urto la sig.ra perdeva l'equilibrio cadendo al suolo con il gomito del Pt_1 braccio destro”.
4 Ciò posto, coglie nel segno la difesa di parte appellata, che assume la tardività ed inammissibilità della correzione offerta all'udienza del 13.11.18, già fissata per la prova testimoniale e dunque oltre i termini di preclusione fissati per la precisazione della domanda e l'articolazione dei mezzi istruttori.
Trattasi, in breve, di circostanze diverse da quelle su cui era stata chiamata ad articolare Controparte_1 controprova, e consentirne l'ingresso nel giudizio avrebbe integrato una illegittima violazione del diritto di difesa.
Ne deriva la correttezza del ragionamento esposto dal Tribunale rispetto alla precisazione fatta a verbale dal difensore dell'attrice.
L'incongruenza è tanto più rilevante ove si consideri che, effettivamente, nella costituzione in mora e nella denuncia-querela si parlava di lato sinistro.
Non trova, pertanto, giustificazione la tesi del lapsus calami in sede di capitolazione istruttoria.
Né pare convincente la tesi secondo cui la teste escussa si sarebbe limitata a precisare circostanze già esposte, senza contraddirle, stante l'insanabile diversità ontologica tra un investimento da tergo, sul margine della strada, come narrato in citazione, ed un investimento verificatosi in fase di attraversamento da un lato all'altro della strada (cfr. deposizione teste nuora dell'attrice: Tes_1
“… andavamo in direzione via Campanile. Rispetto al senso unico di marcia eravamo sul marciapiede sinistro. A un certo punto ivi si interrompeva il marciapiede per la presenza di transenne in corrispondenza di un panificio e quindi abbiamo dovuto attraversare la strada ivi per proseguire verso il negozio sul marciapiede a destra rispetto al senso di marcia. In via Trencia non ci sono strisce pedonali. A quel punto nell'attraversare siamo andati in fila indiana perchè non
c'era spazio per attraversare di fianco l'una all'altra, ma bisognava farsi spazio tra le vetture. Mia SU era davanti a me, dietro di me. A quel punto mia SU venne urtata da un motorino scuro;
il conducente del motorino, Per_2 calzante il casco, non cadde. L'impatto avvenne quando io e mia SU avevamo appena lasciato il nostri marciapiede.
Mia SU cadde a terra sul lato sinistro.”).
Non pare, dunque, censurabile nemmeno la valutazione di inattendibilità del teste, che il primo giudice ha fondato sul contrasto della ricostruzione offerta con quanto affermato dalla danneggiata sia nell'atto di citazione che nella costituzione in mora che nella denuncia-querela.
Assodato che è onere di chi promuove la richiesta di risarcimento offrire in lite tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza dei presupposti della tutela invocata, ivi compresa la prova rigorosa dell'attendibilità dei testi addotti, con una capitolazione istruttoria dettagliata, idonea a fugare ogni dubbio in ordine alla credibilità, ed esaustiva, tale cioè da esplicitare tutte le circostanze di conoscenza
5 dei fatti sui quali i testi sono chiamati a deporre, non merita censura il ragionamento seguito dal primo giudice, che ha opportunamente sottolineato le esposte circostanze.
A completare il ragionamento fondante il complessivo giudizio di inattendibilità sta, poi, la considerazione che della teste escussa in giudizio, né di altri, non viene fatta alcuna menzione nella denuncia-querela sporta il 18.8.2015 (cfr. querela in atti), a dispetto del rapporto di affinità esistente.
Sul punto, non può sottacersi il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in base al quale il danneggiato ha l'onere di provare che il conducente del veicolo responsabile del sinistro sia rimasto sconosciuto. In tale contesto, è necessario e sufficiente dimostrare che vi sia stata una denuncia dell'incidente alle competenti autorità di Polizia, e che le indagini (finalizzate all'identificazione del veicolo investitore) abbiano avuto esito negativo. Il Supremo Collegio ha altresì sottolineato la natura pubblicistica di cui è permeata la materia –che impone al danneggiato una condotta “diligente”, mediante formale denuncia, oppure mediante esposizione esaustiva dei fatti a chi sia tenuto alla denuncia o al referto (cfr. Cass. civ., n. 15367/11).
Nel caso di specie anche tale diligenza è mancata.
In definitiva, è senz'altro condivisibile il complessivo argomentare del primo giudicante, che ha ritenuto non compiutamente adempiuti gli oneri probatori – gravanti appunto sul danneggiato – delineati dal diritto vivente della giurisprudenza.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello, con la conseguente integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014), va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002 come modificato dalla L.
228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis).
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 - Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida in euro 7.160,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15 %, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al co. 1 quater dell'art. 13 d.p.r. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente (versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1- bis).
Così deciso in Napoli, il 7/10/2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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